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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA IE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 639/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a precetto tra
e difesi dall'avvocato Manuela Parte_1 Parte_2
Losso
Parte appellante e
rappresentata dapprima dalla procuratrice speciale Controparte_1
difesa dagli avvocati Roberto Calabrese ed Elisa Controparte_2
1 Roboardi, successivamente, in sostituzione della precedente, da
[...]
difesa dall'avvocato Renato Sardi CP_3
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On. le Corte D'Appello adito, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo per le ragioni sopra esposte;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficace parziale del contratto di mutuo laddove conviene l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen. e L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale dei TEGM, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla applicazione dell'art. 1815 II° comma cod. civ e conseguenzialmente dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali sinora versati dal mutuatario e dichiarare, quindi, che il mutuatario è tenuto al pagamento della sola quota capitale di mutuo delle predette. Per l'effetto dichiarare gli interessi pagati dal mutuatario come compensati, sino al raggiungimento dell'importo capitale e/o della quota capitale delle rate di mutuo non ancora pagate. Nella compensazione si dovrà tener conto della rivalutazione e/o degli interessi legali maturati dalla data in cui è stata singolarmente pagata la quota di interessi convenzionali della rata di mutuo.
Dichiarare la società mutuataria tenuta al pagamento della sola quota capitale delle rate di mutuo, passate e future. 3) In via alternativa dichiarare le statuizioni di cui al capoverso precedente anche per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 108/96, usura c.d. soggettiva. 4)
Dichiarare la nullità del mutuo fondiario per i motivi di cui in narrativa o, in
2 subordine, la nullità parziale dello stesso. 5) In ogni caso dichiarare la inefficacia e/o illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione della stessa al Conservatore dei Registri Immobiliari e con ogni conseguenziale statuizione di legge. 6) Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della fidejussione personale rilasciata nel contratto di mutuo dalla Sig.ra 7) In ogni caso con vittoria di Parte_2
spese e competenze legali.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza: − rigettare l'appello proposto dalla ditta Parte_1
e dalla sig.ra e confermare la sentenza di primo
[...] Parte_2
grado n. 715/2018 emessa dal Tribunale di PA. − Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e avevano adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
PA per opporsi al precetto notificato loro il 30.11.2015 dalla
[...]
e fondato sul contratto di Controparte_4
mutuo fondiario del 9.3.2011.
A fondamento dell'opposizione aveva posto le seguenti difese: sarebbero stati convenuti interessi di mora al 4,30%, quindi in misura superiore al tasso soglia;
per la verifica dell'usurarietà dei tassi si sarebbe dovuto procedere al cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi;
la garanzia ipotecaria sarebbe stata inefficace;
la fideiussione con riferimento a un mutuo fondiario finalizzato a ripianare debiti pregressi sarebbe stata nulla.
3 Si era costituita in giudizio la quale incaricata per il CP_5
recupero crediti di a sua volta cessionaria dei crediti della Controparte_6
, contestando le Controparte_4
pretese della controparte;
successivamente si era costituita la Controparte_2
quale procuratrice speciale di in surroga a
[...] Controparte_6 CP_5
Il Tribunale di PA, con la sentenza n. 715/2018, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.11.2018, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondate le censure mosse.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: a) mancato cumulo degli interessi moratori e corrispettivi;
b) omessa pronuncia sulla difesa relativa all'inefficacia delle fideiussioni personali;
c) tempestività delle obiezioni relative alla determinazione del Taeg, alla clausola di estinzione anticipata e alle determinazioni delle condizioni, essendo state prospettate già nell'atto di citazione e non per la prima volta nella seconda memoria istruttoria, per come invece affermato dal giudice, e quindi necessità di pronunciarsi sulla questione.
Si è costituita l'appellata, per mezzo della procuratrice speciale argomentando per l'infondatezza dell'appello. Controparte_2
Non è stata disposta la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
In corso di causa si è costituita la banca quale procuratrice CP_3
dell'appellata, in sostituzione della precedente procuratrice speciale, riportandosi alle difese già svolte.
4 All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente, all'art. 5 comma III, che, ove il tasso degli interessi di mora superi quello soglia, dovrà considerarsi quale tasso effettivamente convenuto quello corrispondente al tasso soglia come determinato secondo la legge n.108/1996; ne discende che non è stato pattuito un tasso soglia superiore al tasso legale.
Né vale a inficiare tale considerazione la sentenza della Corte di cassazione n. 350/2013, in applicazione dei principi della quale, secondo gli appellanti, occorrerebbe sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori per valutare l'usurarietà del tasso.
La citata sentenza afferma che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 co 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Secondo gli appellanti, sommati gli interessi moratori e corrispettivi e superato dunque il tasso soglia, dovrebbe applicarsi l'art. 1815 comma II
c.c., in ossequio al quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
5 Gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno natura diversa e solo i primi possono essere sottoposti al vaglio di usurarietà.
Gli interessi corrispettivi costituiscono appunto il corrispettivo della somma ricevuta in mutuo, quelli moratori rilevano e si applicano nell'eventuale fase patologica del rapporto, ovvero quando vi è ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.
Pertinente risulta la difesa della parte appellata, laddove viene evidenziato come le rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, effettuate sulla base delle prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, riguardano unicamente gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori.
La differenza si ripercuote, poi, anche sulla base alla quale vengono calcolati degli interessi: quelli corrispettivi si applicano al capitale residuo del mutuo, quelli moratori alla rata scaduta e non pagata.
Oltre a ciò, rileva la corte come nessuna norma e neppure i principi espressi dalla sentenza della Corte di cassazione prima citata consentano di operare la sommatoria dei due diversi tassi d'interesse per valutarne l'usurarietà: la predetta sentenza si limita, infatti, a prevedere la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia considerato usurario.
La valutazione dell'usurarietà, tuttavia, non può che essere effettuata per ciascuna categoria di interessi, singolarmente e non cumulativamente considerati.
Occorre considerare in tal senso, poi, che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi: il tasso degli
6 interessi moratori, pur se determinato quale maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo e non si aggiunge.
Il secondo motivo d'appello – relativo all'asserita omessa pronuncia sulla difesa relativa all'inefficacia delle fideiussioni personali, non contemplando l'art. 38 t.u.b. garanzie ulteriori a quella ipotecaria - è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il giudice di prime cure si è espresso in merito, ritenendo infondata l'eccezione di nullità della fideiussione.
Con motivazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo e, quindi, può essere utilizzato per varie finalità, anche per ripianare i debiti pregressi, senza che ciò possa condurre a ritenere il mutuo simulato o la causa nulla;
né potrebbe il giudice controllare l'effettiva utilizzazione del denaro, non essendoci, nel mutuo che non sia di scopo, lo stretto collegamento causale tra provvista e impiego della stessa.
Deve, poi, aggiungersi che non vi sono norme che vietino alle banche di assumere garanzie ulteriori rispetto a quella ipotecaria.
Anche il terzo motivo d'appello – relativo all'asserita tempestività delle obiezioni relative alla determinazione del Taeg, alla clausola di estinzione anticipata e alle determinazioni delle condizioni, essendo state prospettate già nell'atto di citazione e non per la prima volta nella seconda memoria istruttoria, per come invece affermato dal giudice – è infondato.
Per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, le predette doglianze sono state avanzate soltanto nella memoria ex art. 183
7 comma VI n. 2 c.p.c. del 9.1.2018, alla quale è stata allegata la relazione di consulenza tecnica di parte.
Nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non sono state formulate le predette obiezioni, se non in maniera assai generica (“è stato applicato un TAEGM superiore a quello rilevato dalla Banca D'Italia in analoghe operazioni finanziarie nello stesso periodo temporale” a pagina 9 atto di citazione in primo grado), senza alcuno specifico riferimento agli elementi di cui trattasi.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000, valore pari alla somma portata dal precetto, pari a € 87.183,18) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR IA NA IE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA IE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 639/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a precetto tra
e difesi dall'avvocato Manuela Parte_1 Parte_2
Losso
Parte appellante e
rappresentata dapprima dalla procuratrice speciale Controparte_1
difesa dagli avvocati Roberto Calabrese ed Elisa Controparte_2
1 Roboardi, successivamente, in sostituzione della precedente, da
[...]
difesa dall'avvocato Renato Sardi CP_3
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On. le Corte D'Appello adito, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo per le ragioni sopra esposte;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficace parziale del contratto di mutuo laddove conviene l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen. e L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale dei TEGM, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla applicazione dell'art. 1815 II° comma cod. civ e conseguenzialmente dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali sinora versati dal mutuatario e dichiarare, quindi, che il mutuatario è tenuto al pagamento della sola quota capitale di mutuo delle predette. Per l'effetto dichiarare gli interessi pagati dal mutuatario come compensati, sino al raggiungimento dell'importo capitale e/o della quota capitale delle rate di mutuo non ancora pagate. Nella compensazione si dovrà tener conto della rivalutazione e/o degli interessi legali maturati dalla data in cui è stata singolarmente pagata la quota di interessi convenzionali della rata di mutuo.
Dichiarare la società mutuataria tenuta al pagamento della sola quota capitale delle rate di mutuo, passate e future. 3) In via alternativa dichiarare le statuizioni di cui al capoverso precedente anche per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 108/96, usura c.d. soggettiva. 4)
Dichiarare la nullità del mutuo fondiario per i motivi di cui in narrativa o, in
2 subordine, la nullità parziale dello stesso. 5) In ogni caso dichiarare la inefficacia e/o illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione della stessa al Conservatore dei Registri Immobiliari e con ogni conseguenziale statuizione di legge. 6) Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della fidejussione personale rilasciata nel contratto di mutuo dalla Sig.ra 7) In ogni caso con vittoria di Parte_2
spese e competenze legali.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza: − rigettare l'appello proposto dalla ditta Parte_1
e dalla sig.ra e confermare la sentenza di primo
[...] Parte_2
grado n. 715/2018 emessa dal Tribunale di PA. − Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e avevano adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
PA per opporsi al precetto notificato loro il 30.11.2015 dalla
[...]
e fondato sul contratto di Controparte_4
mutuo fondiario del 9.3.2011.
A fondamento dell'opposizione aveva posto le seguenti difese: sarebbero stati convenuti interessi di mora al 4,30%, quindi in misura superiore al tasso soglia;
per la verifica dell'usurarietà dei tassi si sarebbe dovuto procedere al cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi;
la garanzia ipotecaria sarebbe stata inefficace;
la fideiussione con riferimento a un mutuo fondiario finalizzato a ripianare debiti pregressi sarebbe stata nulla.
3 Si era costituita in giudizio la quale incaricata per il CP_5
recupero crediti di a sua volta cessionaria dei crediti della Controparte_6
, contestando le Controparte_4
pretese della controparte;
successivamente si era costituita la Controparte_2
quale procuratrice speciale di in surroga a
[...] Controparte_6 CP_5
Il Tribunale di PA, con la sentenza n. 715/2018, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.11.2018, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondate le censure mosse.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: a) mancato cumulo degli interessi moratori e corrispettivi;
b) omessa pronuncia sulla difesa relativa all'inefficacia delle fideiussioni personali;
c) tempestività delle obiezioni relative alla determinazione del Taeg, alla clausola di estinzione anticipata e alle determinazioni delle condizioni, essendo state prospettate già nell'atto di citazione e non per la prima volta nella seconda memoria istruttoria, per come invece affermato dal giudice, e quindi necessità di pronunciarsi sulla questione.
Si è costituita l'appellata, per mezzo della procuratrice speciale argomentando per l'infondatezza dell'appello. Controparte_2
Non è stata disposta la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
In corso di causa si è costituita la banca quale procuratrice CP_3
dell'appellata, in sostituzione della precedente procuratrice speciale, riportandosi alle difese già svolte.
4 All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente, all'art. 5 comma III, che, ove il tasso degli interessi di mora superi quello soglia, dovrà considerarsi quale tasso effettivamente convenuto quello corrispondente al tasso soglia come determinato secondo la legge n.108/1996; ne discende che non è stato pattuito un tasso soglia superiore al tasso legale.
Né vale a inficiare tale considerazione la sentenza della Corte di cassazione n. 350/2013, in applicazione dei principi della quale, secondo gli appellanti, occorrerebbe sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori per valutare l'usurarietà del tasso.
La citata sentenza afferma che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 co 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Secondo gli appellanti, sommati gli interessi moratori e corrispettivi e superato dunque il tasso soglia, dovrebbe applicarsi l'art. 1815 comma II
c.c., in ossequio al quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
5 Gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno natura diversa e solo i primi possono essere sottoposti al vaglio di usurarietà.
Gli interessi corrispettivi costituiscono appunto il corrispettivo della somma ricevuta in mutuo, quelli moratori rilevano e si applicano nell'eventuale fase patologica del rapporto, ovvero quando vi è ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.
Pertinente risulta la difesa della parte appellata, laddove viene evidenziato come le rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, effettuate sulla base delle prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, riguardano unicamente gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori.
La differenza si ripercuote, poi, anche sulla base alla quale vengono calcolati degli interessi: quelli corrispettivi si applicano al capitale residuo del mutuo, quelli moratori alla rata scaduta e non pagata.
Oltre a ciò, rileva la corte come nessuna norma e neppure i principi espressi dalla sentenza della Corte di cassazione prima citata consentano di operare la sommatoria dei due diversi tassi d'interesse per valutarne l'usurarietà: la predetta sentenza si limita, infatti, a prevedere la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia considerato usurario.
La valutazione dell'usurarietà, tuttavia, non può che essere effettuata per ciascuna categoria di interessi, singolarmente e non cumulativamente considerati.
Occorre considerare in tal senso, poi, che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi: il tasso degli
6 interessi moratori, pur se determinato quale maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo e non si aggiunge.
Il secondo motivo d'appello – relativo all'asserita omessa pronuncia sulla difesa relativa all'inefficacia delle fideiussioni personali, non contemplando l'art. 38 t.u.b. garanzie ulteriori a quella ipotecaria - è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il giudice di prime cure si è espresso in merito, ritenendo infondata l'eccezione di nullità della fideiussione.
Con motivazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo e, quindi, può essere utilizzato per varie finalità, anche per ripianare i debiti pregressi, senza che ciò possa condurre a ritenere il mutuo simulato o la causa nulla;
né potrebbe il giudice controllare l'effettiva utilizzazione del denaro, non essendoci, nel mutuo che non sia di scopo, lo stretto collegamento causale tra provvista e impiego della stessa.
Deve, poi, aggiungersi che non vi sono norme che vietino alle banche di assumere garanzie ulteriori rispetto a quella ipotecaria.
Anche il terzo motivo d'appello – relativo all'asserita tempestività delle obiezioni relative alla determinazione del Taeg, alla clausola di estinzione anticipata e alle determinazioni delle condizioni, essendo state prospettate già nell'atto di citazione e non per la prima volta nella seconda memoria istruttoria, per come invece affermato dal giudice – è infondato.
Per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, le predette doglianze sono state avanzate soltanto nella memoria ex art. 183
7 comma VI n. 2 c.p.c. del 9.1.2018, alla quale è stata allegata la relazione di consulenza tecnica di parte.
Nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non sono state formulate le predette obiezioni, se non in maniera assai generica (“è stato applicato un TAEGM superiore a quello rilevato dalla Banca D'Italia in analoghe operazioni finanziarie nello stesso periodo temporale” a pagina 9 atto di citazione in primo grado), senza alcuno specifico riferimento agli elementi di cui trattasi.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000, valore pari alla somma portata dal precetto, pari a € 87.183,18) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR IA NA IE
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