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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4767 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4767/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 10.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1981 e residente in [...]in Corso Vittorio Emanuele n. 698, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA
MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
25/03/1980 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 27/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 20.6.2009.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20.6.2009 in Comune di Floridia;
- che dall'unione è nata la figlia il 29.3.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 13.7.2020, omologato con decreto n.
155/2020, emesso da questo Tribunale in data 10.9.2020, depositato in data 14.9.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Floridia;
2) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento della stessa presso la madre e presso la residenza di quest'ultima
(Corso Vittorio Emanuele n.698 Floridia). Al collocamento della prole segue
l'assegnazione della casa familiare, pertanto va assegnata alla sig.ra al fine Pt_1
di coabitarvi la figlia;
3) Relativamente al diritto di visita statuire che il padre potrà tenere la figlia con sé almeno 1 giorno alla settimana dalle 18,00 del pomeriggio alle ore 23,00 della sera
e con un pernotto a settimane alterne;
in occasione delle festività Natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre il 24 e il 25 Dicembre o il
31 dicembre ed il 1 gennaio;
sempre ad anni alterni con la madre o il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'angelo; per tutte le altre festività ad anni alterni con la madre. Per quanto concerne il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre
pagina 2 di 5 almeno 2 settimane, anche non consecutive.
Nel periodo estivo, durante i rispettivi periodi di collocamento, ciascun genitore potrà portarli con sé in viaggio nell'ambito dell'Europa o presso la propria dimore estiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore.
4) Quanto alle questioni patrimoniali i coniugi essendo economicamente indipendente, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
Ciascun genitore concorrerà al mantenimento della figlia ed, a predetto titolo, il sig. verserà alla sig.ra mensilmente, entro il 27 di ogni mese, la Pt_2 Pt_1
somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra . Pt_1
Il sig. si obbliga, altresì, a versare alla figlia la somma di Euro 4.500,00 Pt_2
a titolo di assegni familiari percepiti (non corrisposti alla nel periodo Pt_2 antecedente l'assegno unico entro en on oltre il 30/06/2025 versandoli in un libretto postale intestato ai ricorrenti e alla piccola senza possibilità per i genitori di prelievo. Detto libretto sarà aperto dai coniugi entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice -lette le note scritte depositate dalle parti- poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del pagina 3 di 5 resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
20.6.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Floridia dell'anno 2009 (Anno 2009 – n. 31 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15.05.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4767/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 10.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1981 e residente in [...]in Corso Vittorio Emanuele n. 698, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA
MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
25/03/1980 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 27/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 20.6.2009.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20.6.2009 in Comune di Floridia;
- che dall'unione è nata la figlia il 29.3.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 13.7.2020, omologato con decreto n.
155/2020, emesso da questo Tribunale in data 10.9.2020, depositato in data 14.9.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Floridia;
2) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento della stessa presso la madre e presso la residenza di quest'ultima
(Corso Vittorio Emanuele n.698 Floridia). Al collocamento della prole segue
l'assegnazione della casa familiare, pertanto va assegnata alla sig.ra al fine Pt_1
di coabitarvi la figlia;
3) Relativamente al diritto di visita statuire che il padre potrà tenere la figlia con sé almeno 1 giorno alla settimana dalle 18,00 del pomeriggio alle ore 23,00 della sera
e con un pernotto a settimane alterne;
in occasione delle festività Natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre il 24 e il 25 Dicembre o il
31 dicembre ed il 1 gennaio;
sempre ad anni alterni con la madre o il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'angelo; per tutte le altre festività ad anni alterni con la madre. Per quanto concerne il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre
pagina 2 di 5 almeno 2 settimane, anche non consecutive.
Nel periodo estivo, durante i rispettivi periodi di collocamento, ciascun genitore potrà portarli con sé in viaggio nell'ambito dell'Europa o presso la propria dimore estiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore.
4) Quanto alle questioni patrimoniali i coniugi essendo economicamente indipendente, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
Ciascun genitore concorrerà al mantenimento della figlia ed, a predetto titolo, il sig. verserà alla sig.ra mensilmente, entro il 27 di ogni mese, la Pt_2 Pt_1
somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra . Pt_1
Il sig. si obbliga, altresì, a versare alla figlia la somma di Euro 4.500,00 Pt_2
a titolo di assegni familiari percepiti (non corrisposti alla nel periodo Pt_2 antecedente l'assegno unico entro en on oltre il 30/06/2025 versandoli in un libretto postale intestato ai ricorrenti e alla piccola senza possibilità per i genitori di prelievo. Detto libretto sarà aperto dai coniugi entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice -lette le note scritte depositate dalle parti- poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del pagina 3 di 5 resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
20.6.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Floridia dell'anno 2009 (Anno 2009 – n. 31 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15.05.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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