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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.702/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Carlo Sica ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla piazza Casalbore n.12- appellanti
E in persona del lr pt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Landi e dall'avv. Rosario Pappalardo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Baronissi (SA) al Corso Garibaldi n.160 – appellato e appellante incidentale
E
in persona del lr pt incorporante la Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Leyla Cerasuolo ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla piazza Sedile di Portanova n.35– appellata
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2240/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 24/5/23 e notificata in pari data.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse ritenuta e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc ovvero ex art. 2043 cc quale CP_1
responsabile dell'evento dannoso patito dalla madre Parte_2
e che fosse condannato al pagamento in suo favore, quale figlio ed unico erede della predetta, della somma di € 20.000,00 o di quella che ritenuta dalla Corte a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla defunta fino al decesso, nonché al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella che ritenuta dalla Corte, a titolo di risarcimento dei danni patiti, in proprio, di natura non patrimoniale per la perdita della madre, con rivalutazione ed interessi sulla somma complessiva, dall'evento al soddisfo;
chiedeva in via subordinata, nel caso si ritenesse sussistere corresponsabilità o colpa concorrente della defunta, determinarsi la misura e ridursi, di conseguenza, l'ammontare dei danni in proporzione, sempre con interessi e rivalutazione;
chiedeva la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado
2 di giudizio con attribuzione e in via subordinata, che fossero compensate le spese del giudizio di primo grado;
in via ancora più
gradata, chiedeva , ove necessario o opportuno, che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi al momento dell'evento e la pericolosità degli stessi conseguente alla posizione e caratteristiche degli scalini, ed il nesso di causalità con la caduta della nonché consulenza medico-legale al Parte_2
fine di accertare il nesso di causalità fra le lesioni dalla stessa patite, il conseguente intervento chirurgico ed il decesso.
per l'appellato :chiedeva il rigetto dell'appello per CP_1
infondatezza e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna,
che fosse accolta la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione; chiedeva che fosse accolto l'appello incidentale e che, quindi, fosse condannato al pagamento di Parte_1
spese di tutti e due i gradi con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4,
comma 1- bis del DM 55/2014 per la presenza di riferimenti ipertestuali;
per l'appellata assicurazione: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
3 Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Consigliere Istruttore
rinvia alla decisione nel merito le richieste istruttorie dell'appellante.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 23 maggio 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 12 giugno 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 12 giugno 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di unico erede di Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, Sez.
[...]
distaccata di Mercato San Severino, il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pt, esponendo che: in data
[...]
6/1/2009 uscendo dall'ascensore del Parte_2 [...]
in cadeva a causa di due scalini Controparte_1 CP_1
posizionati a ridosso della porta dell'ascensore con conseguente frattura del femore sinistro, diagnosticata all'Ospedale Amico G.
Fucito di Curteri;
il posizionamento degli scalini, privi di appoggio
4 laterale e di idonea segnalazione della loro presenza, soprattutto per i fruitori non abituali come che non risiedeva Parte_2
nell'edificio condominiale, costituiva una situazione di insidia e di pericolo, anche alla luce dell'avanzata età della vittima;
la Pt_2
veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi e, a causa di complicazioni post-operatorie, decedeva il 28/1/2009.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc o, comunque ex art. 2043 cc CP_1
nella causazione dell'evento dannoso con la condanna dello stesso al pagamento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla defunta madre, nonché di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali patiti dall'attore in conseguenza della perdita della genitrice, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda e chiedendo di poter chiamare in causa a titolo di manleva la con cui il 24/3/2005 aveva stipulato una polizza Controparte_4
globale fabbricati decennale n. 2163200843957.
5 Anche l'assicurazione si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Venivano escussi due testi e all'udienza dell'8/11/2022, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite del giudizio.
Ai fini del rigetto il Giudice di primo grado affermava che:
si trovava in visita presso una parente Parte_2
residente nello stabile e per accedere all'appartamento sito al quinto piano aveva già usufruito all'andata dell'ascensore;
la caduta si era verificata quando l'infortunata stata abbandonando lo stabile, momento in cui era accompagnata da Per_1
[...]
contestualizzando la vicenda ed considerando l'avanzata età
della , l'adozione di un'ordinaria diligenza nell'abbandonare Pt_2
il vano ascensore, data la conoscenza della presenza dei gradini e la conseguente prevedibilità e superabilità di tale ostacolo avrebbe evitato l'evento dannoso;
6 nel caso di specie l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno era tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
lo stesso attore non aveva dimostrato l'esistenza del nesso eziologico di causalità tra l'evento lesivo e la res in custodia, in quanto i gradini non potevano costituire un'insidia in re ipsa soprattutto nel caso in cui la persona che era caduta era a conoscenza della loro esistenza;
in una situazione simile non vi era neanche la necessità per il custode di dimostrare il caso fortuito ai fini CP_1
dell'esclusione della sua responsabilità.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)errata ricostruzione dello stato dei luoghi ed esclusione della responsabilità ex art. 2051 cc;
la decisione era censurabile nella parte in cui era stato affermato che sua madre era stata poco diligente essendo caduta dopo aver già utilizzato lo stesso ascensore in salita;
rimarcava il fatto che i gradini fossero privi di corrimano e che per la porta a molla le persone che entravano o uscivano dall'ascensore non
7 potevano farlo in contemporanea;
a conferma della responsabilità del i gradini erano stati eliminati;
ne conseguiva che per lo CP_1
meno in parte vi era una corresponsabilità del;
CP_1
2)esclusione di responsabilità, in via subordinata, ex art. 2043 cc;
secondo l'appellante se il condominio non era responsabile ex art. 2051, era invece responsabile ex art.2043 cc;
sul punto il Tribunale
non si era proprio pronunciato;
evidenziava che il comportamento del era stato colposo alla luce di quanto dedotto;
CP_1
3)regolamentazione delle spese;
precisava che vi erano i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle spese del giudizio di primo grado;
4)necessità ed ammissibilità di eventuali ulteriori mezzi istruttori richiesti;
nel caso in cui non fosse stata ritenuta sussistente la prova del nesso di causalità fra la caduta, il successivo intervento chirurgico e la morte della madre reiterava, anche sulla scorta Parte_2
della cartella clinica allegata, che fosse la richiesta di disporsi consulenza medico-legale per accertare il predetto nesso causale e l'ammontare del danno, come da atto introduttivo del giudizio di
8 primo grado;
chiedeva anche una CTU sullo stato dei luoghi, la relativa pericolosità e il nesso causale con la caduta.
Il si costituiva Controparte_1
e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Precisava che il luogo ove la era caduta era Pt_2
regolarmente illuminato e aggiungeva che non vi era alcuna prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il decesso della donna dovuta a complicazioni post-operatorie legate a fattori esterni, anche alla luce della circostanza temporale per cui l'infausto evento si era verificato a distanza di oltre venti giorni dal sinistro.
L'appellato affermava che la quantificazione del danno richiesto era del tutto arbitraria e fuori da ogni logica.
In via incidentale censurava la decisione in tema di spese , in quanto all'esito del procedimento poteva essere applicato solo il principio di soccombenza a suo favore.
La si costituiva e controdeduceva Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
9 Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il luogo in cui era avvenuta la caduta era priva di protezioni e di cartelli e che per la presenza di una porta a molla non fosse possibile uscire dall'ascensore insieme ad un' altra persona.
Le caratteristiche dei luoghi non possono essere valutate disgiuntamente dall'analisi della caduta e dal comportamento tenuto dalla persona infortunata.
utilizzava l'ascensore in questione sia per Parte_2
andare a casa di che per andare via da tale Persona_2
abitazione.
All'atto della salita la madre del saliva i due gradini Parte_1
e, quindi, ne rilevava chiaramente la presenza.
Nel momento in cui usciva dall'ascensore sapeva di dover fare attenzione allo stato dei luoghi e purtuttavia cadeva.
La aveva qualche difficoltà altrimenti non avrebbe avuto Pt_2
necessità di essere accompagnata da e chi la precedeva Per_1
non le forniva supporto adeguato.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese da è Persona_2
emerso pure che nel luogo della caduta vi fosse regolare illuminazione.
10 Sulla base di tale ricostruzione giustamente il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della stessa infortunata costituisse l'unica causa dell'evento dannoso, sostanziando in pratica il caso fortuito avente efficacia liberatoria per il convenuto. CP_1
Tale ragionamento è del tutto condivisibile proprio alla luce della stessa giurisprudenza di legittimità.
Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con
l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità,
tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui
all'art. 2051 c.c.(cfr.sent Cass. 11794/2022;sent.Cass.n.11023/2018).
Con il secondo motivo l'appellante ha affermato detto che il
Tribunale aveva omesso di valutare la domanda ex art.2043 cc che pure era stata proposta.
In realtà per tale azione occorre la prova del comportamento quanto meno colposo del responsabile, del nesso causale tra tale comportamento e l'evento e del danno quale conseguenza del suddetto comportamento.
11 Nel caso di specie l'assenza di protezioni e di cartelli da parte del non è fatto dirimente in presenza di un comportamento CP_1
gravemente negligente della vittima e dall'assenza della prova del nesso causale tra il comportamento colposo del e il danno CP_1
patito.
Invero il Capodanno ha domandato il risarcimento del danno conseguente al decesso della madre e non alle lesioni conseguenti alla caduta e ha chiesto una liquidazione del danno mediante somme di cui non è dato indicato il criterio di quantificazione sempre in relazione al decesso.
Anche per il lasso di tempo intercorso tra la caduta e il decesso non può affatto escludersi che la morte della sia sopravvenuta Pt_2
per problemi di salute preesistenti o per responsabilità dei sanitari che la ebbero in cura subito dopo la caduta.
In tale situazione la richiesta di una CTU medico legale per riscontrare la sussistenza del dedotto nesso causale è assolutamente inaccoglibile, non potendo sopperirsi al mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'espletamento di una consulenza medico legale di chiara valenza esplorativa.
12 E' ultronea la CTU sullo stato dei luoghi atteso che agli atti vi sono le foto che ritraggono l'ascensore e i due gradini.
Con il terzo motivo l'appellante ha affermato in maniera poco comprensibile che poteva essere applicata anche la compensazione parziale;
in realtà il Tribunale aveva compensato in via integrale e,
quindi, tale censura non poteva essere sollevata dall'appellante in assenza di una soccombenza.
Sotto tale profilo va, invece, accolto l'appello incidentale in quanto sicuramente in primo grado il rigetto della domanda doveva comportare l'applicazione del principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza anche in appello ( scaglione:
52.001,00 E- 260.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi per tutte le fasi per il primo grado- per questo grado vanno riconosciuti i valori minimi interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello).
Il difensore del ha chiesto l'incremento del 30 % per CP_1
collegamenti ipertestuale che va concesso per questo grado, non essendo riscontrabile telematicamente per il primo grado.
13 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l' appellante principale per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
per il resto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese a favore dell'appellato condominio, spese che liquida per il primo grado in
7052,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in 7902,05 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) condanna la parte appellante a pagare le spese a favore dell'appellata assicurazione, spese che liquida per il primo grado in
7052,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in 6078,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
14 4)dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante principale sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
15
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.702/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Carlo Sica ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla piazza Casalbore n.12- appellanti
E in persona del lr pt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Landi e dall'avv. Rosario Pappalardo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Baronissi (SA) al Corso Garibaldi n.160 – appellato e appellante incidentale
E
in persona del lr pt incorporante la Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Leyla Cerasuolo ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla piazza Sedile di Portanova n.35– appellata
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2240/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 24/5/23 e notificata in pari data.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse ritenuta e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc ovvero ex art. 2043 cc quale CP_1
responsabile dell'evento dannoso patito dalla madre Parte_2
e che fosse condannato al pagamento in suo favore, quale figlio ed unico erede della predetta, della somma di € 20.000,00 o di quella che ritenuta dalla Corte a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla defunta fino al decesso, nonché al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella che ritenuta dalla Corte, a titolo di risarcimento dei danni patiti, in proprio, di natura non patrimoniale per la perdita della madre, con rivalutazione ed interessi sulla somma complessiva, dall'evento al soddisfo;
chiedeva in via subordinata, nel caso si ritenesse sussistere corresponsabilità o colpa concorrente della defunta, determinarsi la misura e ridursi, di conseguenza, l'ammontare dei danni in proporzione, sempre con interessi e rivalutazione;
chiedeva la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado
2 di giudizio con attribuzione e in via subordinata, che fossero compensate le spese del giudizio di primo grado;
in via ancora più
gradata, chiedeva , ove necessario o opportuno, che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi al momento dell'evento e la pericolosità degli stessi conseguente alla posizione e caratteristiche degli scalini, ed il nesso di causalità con la caduta della nonché consulenza medico-legale al Parte_2
fine di accertare il nesso di causalità fra le lesioni dalla stessa patite, il conseguente intervento chirurgico ed il decesso.
per l'appellato :chiedeva il rigetto dell'appello per CP_1
infondatezza e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna,
che fosse accolta la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione; chiedeva che fosse accolto l'appello incidentale e che, quindi, fosse condannato al pagamento di Parte_1
spese di tutti e due i gradi con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4,
comma 1- bis del DM 55/2014 per la presenza di riferimenti ipertestuali;
per l'appellata assicurazione: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
3 Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Consigliere Istruttore
rinvia alla decisione nel merito le richieste istruttorie dell'appellante.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 23 maggio 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 12 giugno 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 12 giugno 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di unico erede di Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, Sez.
[...]
distaccata di Mercato San Severino, il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pt, esponendo che: in data
[...]
6/1/2009 uscendo dall'ascensore del Parte_2 [...]
in cadeva a causa di due scalini Controparte_1 CP_1
posizionati a ridosso della porta dell'ascensore con conseguente frattura del femore sinistro, diagnosticata all'Ospedale Amico G.
Fucito di Curteri;
il posizionamento degli scalini, privi di appoggio
4 laterale e di idonea segnalazione della loro presenza, soprattutto per i fruitori non abituali come che non risiedeva Parte_2
nell'edificio condominiale, costituiva una situazione di insidia e di pericolo, anche alla luce dell'avanzata età della vittima;
la Pt_2
veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi e, a causa di complicazioni post-operatorie, decedeva il 28/1/2009.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc o, comunque ex art. 2043 cc CP_1
nella causazione dell'evento dannoso con la condanna dello stesso al pagamento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla defunta madre, nonché di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali patiti dall'attore in conseguenza della perdita della genitrice, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda e chiedendo di poter chiamare in causa a titolo di manleva la con cui il 24/3/2005 aveva stipulato una polizza Controparte_4
globale fabbricati decennale n. 2163200843957.
5 Anche l'assicurazione si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Venivano escussi due testi e all'udienza dell'8/11/2022, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite del giudizio.
Ai fini del rigetto il Giudice di primo grado affermava che:
si trovava in visita presso una parente Parte_2
residente nello stabile e per accedere all'appartamento sito al quinto piano aveva già usufruito all'andata dell'ascensore;
la caduta si era verificata quando l'infortunata stata abbandonando lo stabile, momento in cui era accompagnata da Per_1
[...]
contestualizzando la vicenda ed considerando l'avanzata età
della , l'adozione di un'ordinaria diligenza nell'abbandonare Pt_2
il vano ascensore, data la conoscenza della presenza dei gradini e la conseguente prevedibilità e superabilità di tale ostacolo avrebbe evitato l'evento dannoso;
6 nel caso di specie l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno era tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
lo stesso attore non aveva dimostrato l'esistenza del nesso eziologico di causalità tra l'evento lesivo e la res in custodia, in quanto i gradini non potevano costituire un'insidia in re ipsa soprattutto nel caso in cui la persona che era caduta era a conoscenza della loro esistenza;
in una situazione simile non vi era neanche la necessità per il custode di dimostrare il caso fortuito ai fini CP_1
dell'esclusione della sua responsabilità.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)errata ricostruzione dello stato dei luoghi ed esclusione della responsabilità ex art. 2051 cc;
la decisione era censurabile nella parte in cui era stato affermato che sua madre era stata poco diligente essendo caduta dopo aver già utilizzato lo stesso ascensore in salita;
rimarcava il fatto che i gradini fossero privi di corrimano e che per la porta a molla le persone che entravano o uscivano dall'ascensore non
7 potevano farlo in contemporanea;
a conferma della responsabilità del i gradini erano stati eliminati;
ne conseguiva che per lo CP_1
meno in parte vi era una corresponsabilità del;
CP_1
2)esclusione di responsabilità, in via subordinata, ex art. 2043 cc;
secondo l'appellante se il condominio non era responsabile ex art. 2051, era invece responsabile ex art.2043 cc;
sul punto il Tribunale
non si era proprio pronunciato;
evidenziava che il comportamento del era stato colposo alla luce di quanto dedotto;
CP_1
3)regolamentazione delle spese;
precisava che vi erano i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle spese del giudizio di primo grado;
4)necessità ed ammissibilità di eventuali ulteriori mezzi istruttori richiesti;
nel caso in cui non fosse stata ritenuta sussistente la prova del nesso di causalità fra la caduta, il successivo intervento chirurgico e la morte della madre reiterava, anche sulla scorta Parte_2
della cartella clinica allegata, che fosse la richiesta di disporsi consulenza medico-legale per accertare il predetto nesso causale e l'ammontare del danno, come da atto introduttivo del giudizio di
8 primo grado;
chiedeva anche una CTU sullo stato dei luoghi, la relativa pericolosità e il nesso causale con la caduta.
Il si costituiva Controparte_1
e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Precisava che il luogo ove la era caduta era Pt_2
regolarmente illuminato e aggiungeva che non vi era alcuna prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il decesso della donna dovuta a complicazioni post-operatorie legate a fattori esterni, anche alla luce della circostanza temporale per cui l'infausto evento si era verificato a distanza di oltre venti giorni dal sinistro.
L'appellato affermava che la quantificazione del danno richiesto era del tutto arbitraria e fuori da ogni logica.
In via incidentale censurava la decisione in tema di spese , in quanto all'esito del procedimento poteva essere applicato solo il principio di soccombenza a suo favore.
La si costituiva e controdeduceva Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
9 Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il luogo in cui era avvenuta la caduta era priva di protezioni e di cartelli e che per la presenza di una porta a molla non fosse possibile uscire dall'ascensore insieme ad un' altra persona.
Le caratteristiche dei luoghi non possono essere valutate disgiuntamente dall'analisi della caduta e dal comportamento tenuto dalla persona infortunata.
utilizzava l'ascensore in questione sia per Parte_2
andare a casa di che per andare via da tale Persona_2
abitazione.
All'atto della salita la madre del saliva i due gradini Parte_1
e, quindi, ne rilevava chiaramente la presenza.
Nel momento in cui usciva dall'ascensore sapeva di dover fare attenzione allo stato dei luoghi e purtuttavia cadeva.
La aveva qualche difficoltà altrimenti non avrebbe avuto Pt_2
necessità di essere accompagnata da e chi la precedeva Per_1
non le forniva supporto adeguato.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese da è Persona_2
emerso pure che nel luogo della caduta vi fosse regolare illuminazione.
10 Sulla base di tale ricostruzione giustamente il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della stessa infortunata costituisse l'unica causa dell'evento dannoso, sostanziando in pratica il caso fortuito avente efficacia liberatoria per il convenuto. CP_1
Tale ragionamento è del tutto condivisibile proprio alla luce della stessa giurisprudenza di legittimità.
Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con
l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità,
tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui
all'art. 2051 c.c.(cfr.sent Cass. 11794/2022;sent.Cass.n.11023/2018).
Con il secondo motivo l'appellante ha affermato detto che il
Tribunale aveva omesso di valutare la domanda ex art.2043 cc che pure era stata proposta.
In realtà per tale azione occorre la prova del comportamento quanto meno colposo del responsabile, del nesso causale tra tale comportamento e l'evento e del danno quale conseguenza del suddetto comportamento.
11 Nel caso di specie l'assenza di protezioni e di cartelli da parte del non è fatto dirimente in presenza di un comportamento CP_1
gravemente negligente della vittima e dall'assenza della prova del nesso causale tra il comportamento colposo del e il danno CP_1
patito.
Invero il Capodanno ha domandato il risarcimento del danno conseguente al decesso della madre e non alle lesioni conseguenti alla caduta e ha chiesto una liquidazione del danno mediante somme di cui non è dato indicato il criterio di quantificazione sempre in relazione al decesso.
Anche per il lasso di tempo intercorso tra la caduta e il decesso non può affatto escludersi che la morte della sia sopravvenuta Pt_2
per problemi di salute preesistenti o per responsabilità dei sanitari che la ebbero in cura subito dopo la caduta.
In tale situazione la richiesta di una CTU medico legale per riscontrare la sussistenza del dedotto nesso causale è assolutamente inaccoglibile, non potendo sopperirsi al mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'espletamento di una consulenza medico legale di chiara valenza esplorativa.
12 E' ultronea la CTU sullo stato dei luoghi atteso che agli atti vi sono le foto che ritraggono l'ascensore e i due gradini.
Con il terzo motivo l'appellante ha affermato in maniera poco comprensibile che poteva essere applicata anche la compensazione parziale;
in realtà il Tribunale aveva compensato in via integrale e,
quindi, tale censura non poteva essere sollevata dall'appellante in assenza di una soccombenza.
Sotto tale profilo va, invece, accolto l'appello incidentale in quanto sicuramente in primo grado il rigetto della domanda doveva comportare l'applicazione del principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza anche in appello ( scaglione:
52.001,00 E- 260.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi per tutte le fasi per il primo grado- per questo grado vanno riconosciuti i valori minimi interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello).
Il difensore del ha chiesto l'incremento del 30 % per CP_1
collegamenti ipertestuale che va concesso per questo grado, non essendo riscontrabile telematicamente per il primo grado.
13 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l' appellante principale per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
per il resto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese a favore dell'appellato condominio, spese che liquida per il primo grado in
7052,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in 7902,05 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) condanna la parte appellante a pagare le spese a favore dell'appellata assicurazione, spese che liquida per il primo grado in
7052,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in 6078,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
14 4)dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante principale sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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