CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. D'EBOLI GIUSEPPE oggi sostituito dall'Avv. Leoni
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Il difensore dell'appellante insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Procuratore della parte dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. D'EBOLI GIUSEPPE come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione debitamente notificato il , sito in San Teodoro, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019 per la somma di € 12.657,24 emessa da e contestava altresì le fatture emesse dal CP_1
28.2.2013 al 19.7.2019, lamentando la non potabilità dell'acqua per i periodi dal 26.7.2006 al
5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal 26.1.2010 al 19.7.2019, nonché l'erronea applicazione delle tariffe.
pagina 2 di 9 Pertanto, chiedeva:
- annullare l'ingiunzione e ordinare ad la riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al CP_1
20.5.2019 per il periodo dal 1.1.2006 al 12.6.2019 con 47.630 mc;
- stabilire la minor somma, tenendo conto di quanto versato negli anni;
- rigettare la domanda riconvenzionale di controparte, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e la debenza del credito, anche di minor importo, con vittoria di spese.
Previa istruzione della causa con prove documentali e CTU, il Giudice, con sentenza n. 380/2024 del 24.7.2024, rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese Parte_1
processuali e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo: Parte_1
1) l'erronea determinazione del thema decidendum e l'omessa pronuncia sulla domanda di riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al 19.7.2019;
2) l'omessa valutazione della prova relativa alla non potabilità dell'acqua;
3) la mancata valutazione delle prove relative all'applicazione della tariffa “uso domestico e assimilati (condomini…) per unità abitativa” dopo la approvazione dell'ente regolatore;
4) l'erronea statuizione in merito alle spese di lite e di CTU.
Pertanto, ha chiesto:
- preliminarmente, ritenere errata la CTU del primo grado e valutare la correttezza della CTP
o la nomina di un nuovo CTU;
- nel merito, dichiarare:
a) l'acqua non potabile dal 26.7.2006 al 5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal
26.1.2010 al 19.7.2019, con riduzione del corrispettivo del 50% o nella misura ritenuta di giustizia;
b) dichiarare erronee e ordinare la riemissione delle fatture emesse dal 28.2.2013 al
14.6.2019 per applicazione retroattiva delle delibere dell'ente preposto;
c) annullare l'ingiunzione e ordinare ad la riemissione delle fatture dal CP_1
28.2.2013 al 19.7.2019 per i consumi del periodo dal 1.1.2006 al 12.6.2019 con 47630 mc o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto anche degli importi già versati;
d) rigettare la domanda riconvenzionale di controparte;
pagina 3 di 9 e) condannare l'appellata alle spese di lite, CTU e CTP. non si è costituita. CP_1
Con ordinanza del 15.9.2025 questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellata e ha rigettato le istanze istruttorie proposte in via preliminare dall'appellante.
Alla odierna udienza la causa è stata definita con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda riconvenzionale di CP_1
Nessuna decisione può essere assunta da questa Corte in merito alla domanda riconvenzionale dell'opposta, già dichiarata tardiva dal Giudice, e sulla quale non risulta essere stato proposto appello dall'ente.
1. Sul thema decidendum
Con il primo motivo di appello parte appellante ha lamentato la erronea determinazione del thema decidendum e l'omessa pronuncia da parte del Giudice sulla domanda di riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al 19.7.2019.
Tale censura merita pregio.
Erroneamente il Giudice dichiarava che l'opponente proponeva opposizione avverso la sola ingiunzione di pagamento senza considerare che il contestava altresì le ulteriori Parte_1
fatture emesse dall'ente gestore precedenti e successive alla ingiunzione stessa (28.2.2013-
19.7.2019).
Nell'atto di opposizione si legge, infatti, che: “in opposizione avverso […] ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20/05/2019 (doc. 1), notificata in data 07/06/2019, emessa dal procuratore speciale Dott.sa e a tutte le fatture emesse da Parte_2 CP_1
dal 28/02/2013 ad oggi (doc. 2) nei confronti dell'istante […]”.
[...]
Da tale atto, pertanto, emerge che l'opponente contestava non solo l'ingiunzione di pagamento, ma anche tutte le fatture emesse dal 28.2.2013 al 19.7.2019 (data dell'atto di opposizione).
Ne deriva, di conseguenza, che nel presente giudizio dovranno essere considerate altresì le somme di cui alle fatture contestate oltre quella dell'ingiunzione.
2. Sulla non potabilità dell'acqua
pagina 4 di 9 Il secondo motivo di censura è relativo alla omessa valutazione del Giudice della prova relativa alla non potabilità dell'acqua.
Tale doglianza merita pregio.
Erroneamente il Giudice ometteva di pronunciarsi in merito alla non potabilità dell'acqua.
Deve rilevarsi, sul punto, che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio
2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato, tramite la produzione delle ordinanze sindacali, che è rimasta inadempiente, avendo fornito un bene non idoneo all'uso al CP_1
quale era destinato (acqua non potabile).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
Nel caso di specie, le varie ordinanze prodotte dall'opponente del Parte_3
emesse in vari periodi di tempo dal 26.7.2006 al 28.7.2015 relative a tutto il territorio comunale vietavano l'utilizzo dell'acqua per mancanza dei requisiti di potabilità (cfr. docc. 4, 4a, 4b e 4c).
Inoltre, dalle comunicazioni dell' emerge che l'ARPAS aveva riscontrato valori anomali nell'acqua del territorio a seguito di analisi effettuate negli anni 2008-2009-2010-2011-2013-
2014-2015-2017 (v. docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).
Se è vero che risulta provata la non potabilità fino all'anno 2015 (cfr. doc. 4c, ordinanza n. 35 del
28.7.2015), non altrettanto può dirsi per gli anni 2016-2019, per i quali il condominio produceva unicamente la comunicazione del 2017 e non le relative ordinanze sindacali di divieto di utilizzo dell'acqua.
pagina 5 di 9 Come statuito dalla Corte di Cassazione “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di “aliud pro alio” che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Osserva questa Corte che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore, per la sola quota relativa alla
“potabilizzazione” della voce “idrico”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato
Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Ciò posto, sia l'ingiunzione di pagamento sia le fatture oggetto di opposizione dovranno essere ricalcolate considerando i periodi in cui l'acqua non era potabile.
3. Sulla “quota fissa per ogni unità abitativa” e sulla retroattività delle tariffe applicate
Con il terzo motivo di appello parte appellante si è doluto della mancata valutazione delle prove relative all'applicazione della tariffa “uso domestico e assimilati (condomini…) per unità abitativa” dopo la approvazione dell'ente regolatore.
Anche tale censura merita pregio.
Erroneamente il CTU calcolava l'importo dovuto dal considerando la quota fissa Parte_1
una sola volta, anziché per ciascuna unità abitativa. Tale errore determinava una somma pagina 6 di 9 complessiva superiore rispetto a quella effettivamente richiesta da nonostante la CP_1
riduzione applicata per la non potabilità dell'acqua.
Pertanto, essendo il condominio composto da 73 (settantatré) unità immobiliari, la quota fissa applicata nella bolletta deve rispettare il numero degli appartamenti.
A identiche conclusioni si giunge quanto alla retroattività delle tariffe: l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce, infatti, che i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non hanno efficacia retroattiva, atteso che gli atti amministrativi di regola non possono avere tale efficacia.
In assenza di norme specifiche, infatti, è necessario fare riferimento alle norme dettate in materia di enti locali (della cui natura è partecipe l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, e le cui disposizioni sono richiamate dallo statuto dell' Controparte_2
), quali:
[...]
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, ai sensi del quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, D. L.vo 360/1998, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 151, D. L. vo 267/2000, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
l'art. 54, comma 1-bis, L. 446/1997, introdotto dall'art. 54, L. 388/2000, secondo cui “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi ni costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
- l'art. 21-bis, L. 241/1990 in virtù del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee.
Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura dell'acqua deve essere calcolato applicando le tariffe solo ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione (cfr. docc.
7-7f).
pagina 7 di 9 Riportando tali criteri al caso concreto, sia le fatture per il periodo dal 28.2.2013 al 28.7.2015 sia l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019 dovranno essere rideterminati, tenendo conto di quanto già versato dal e seguendo i criteri: Parte_1
1) riduzione della sola quota di “potabilizzazione” della voce “idrico” per la non potabilità dell'acqua per i periodi dal 26.7.2006 al 5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal 26.1.2010 al 28.7.2015;
2) applicazione delle tariffe relative ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione;
3) applicazione della tariffa domestico non residente (non potendosi applicare altra tariffa, trattandosi di domanda nuova quella sulla applicazione della tariffa “ad uso domestico residente (condomini)” proposta solo in appello dal ); Parte_1
4) tariffa della “quota fissa” calcolata per ogni unità abitativa (pari a settantatré unità).
Previo annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019, segue, quindi, l'ordine all'ente gestore di procedere alla riemissione di nuove fatture sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, non ritenendosi a tal fine necessario espletare una ulteriore CTU.
4. Sulle spese di lite e di CTU
Da ultimo il condominio si è doluto della statuizione sulle spese di lite e di CTU, interamente a suo carico.
Anche tale censura merita accoglimento.
Il Giudice rigettava l'opposizione e, di conseguenza, condannava il soccombente al Parte_1
pagamento delle spese di lite e di CTU.
Considerata la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio e di CTU devono essere poste a carico dell'appellata CP_1
secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la particolare semplicità della causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
e in riforma integrale della sentenza n. 380/2024 emessa dal Tribunale di Nuoro in Parte_1
data 24.7.2024;
1. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019;
pagina 8 di 9 2. ordina ad di rideterminare l'importo dovuto dal CP_1 Parte_1
per il periodo dal 28.2.2013 al 28.7.2015, secondo i criteri indicati in motivazione
[...]
e tenendo conto di quanto già versato dall'appellante;
3. condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
che si liquidano:
• per il primo grado in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
• per il secondo grado in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU e di CTP sostenute nel CP_1
primo grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, il 17/10/2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA IX
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. D'EBOLI GIUSEPPE oggi sostituito dall'Avv. Leoni
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Il difensore dell'appellante insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Procuratore della parte dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. D'EBOLI GIUSEPPE come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione debitamente notificato il , sito in San Teodoro, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019 per la somma di € 12.657,24 emessa da e contestava altresì le fatture emesse dal CP_1
28.2.2013 al 19.7.2019, lamentando la non potabilità dell'acqua per i periodi dal 26.7.2006 al
5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal 26.1.2010 al 19.7.2019, nonché l'erronea applicazione delle tariffe.
pagina 2 di 9 Pertanto, chiedeva:
- annullare l'ingiunzione e ordinare ad la riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al CP_1
20.5.2019 per il periodo dal 1.1.2006 al 12.6.2019 con 47.630 mc;
- stabilire la minor somma, tenendo conto di quanto versato negli anni;
- rigettare la domanda riconvenzionale di controparte, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e la debenza del credito, anche di minor importo, con vittoria di spese.
Previa istruzione della causa con prove documentali e CTU, il Giudice, con sentenza n. 380/2024 del 24.7.2024, rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese Parte_1
processuali e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo: Parte_1
1) l'erronea determinazione del thema decidendum e l'omessa pronuncia sulla domanda di riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al 19.7.2019;
2) l'omessa valutazione della prova relativa alla non potabilità dell'acqua;
3) la mancata valutazione delle prove relative all'applicazione della tariffa “uso domestico e assimilati (condomini…) per unità abitativa” dopo la approvazione dell'ente regolatore;
4) l'erronea statuizione in merito alle spese di lite e di CTU.
Pertanto, ha chiesto:
- preliminarmente, ritenere errata la CTU del primo grado e valutare la correttezza della CTP
o la nomina di un nuovo CTU;
- nel merito, dichiarare:
a) l'acqua non potabile dal 26.7.2006 al 5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal
26.1.2010 al 19.7.2019, con riduzione del corrispettivo del 50% o nella misura ritenuta di giustizia;
b) dichiarare erronee e ordinare la riemissione delle fatture emesse dal 28.2.2013 al
14.6.2019 per applicazione retroattiva delle delibere dell'ente preposto;
c) annullare l'ingiunzione e ordinare ad la riemissione delle fatture dal CP_1
28.2.2013 al 19.7.2019 per i consumi del periodo dal 1.1.2006 al 12.6.2019 con 47630 mc o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto anche degli importi già versati;
d) rigettare la domanda riconvenzionale di controparte;
pagina 3 di 9 e) condannare l'appellata alle spese di lite, CTU e CTP. non si è costituita. CP_1
Con ordinanza del 15.9.2025 questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellata e ha rigettato le istanze istruttorie proposte in via preliminare dall'appellante.
Alla odierna udienza la causa è stata definita con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda riconvenzionale di CP_1
Nessuna decisione può essere assunta da questa Corte in merito alla domanda riconvenzionale dell'opposta, già dichiarata tardiva dal Giudice, e sulla quale non risulta essere stato proposto appello dall'ente.
1. Sul thema decidendum
Con il primo motivo di appello parte appellante ha lamentato la erronea determinazione del thema decidendum e l'omessa pronuncia da parte del Giudice sulla domanda di riemissione delle fatture dal 28.2.2013 al 19.7.2019.
Tale censura merita pregio.
Erroneamente il Giudice dichiarava che l'opponente proponeva opposizione avverso la sola ingiunzione di pagamento senza considerare che il contestava altresì le ulteriori Parte_1
fatture emesse dall'ente gestore precedenti e successive alla ingiunzione stessa (28.2.2013-
19.7.2019).
Nell'atto di opposizione si legge, infatti, che: “in opposizione avverso […] ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20/05/2019 (doc. 1), notificata in data 07/06/2019, emessa dal procuratore speciale Dott.sa e a tutte le fatture emesse da Parte_2 CP_1
dal 28/02/2013 ad oggi (doc. 2) nei confronti dell'istante […]”.
[...]
Da tale atto, pertanto, emerge che l'opponente contestava non solo l'ingiunzione di pagamento, ma anche tutte le fatture emesse dal 28.2.2013 al 19.7.2019 (data dell'atto di opposizione).
Ne deriva, di conseguenza, che nel presente giudizio dovranno essere considerate altresì le somme di cui alle fatture contestate oltre quella dell'ingiunzione.
2. Sulla non potabilità dell'acqua
pagina 4 di 9 Il secondo motivo di censura è relativo alla omessa valutazione del Giudice della prova relativa alla non potabilità dell'acqua.
Tale doglianza merita pregio.
Erroneamente il Giudice ometteva di pronunciarsi in merito alla non potabilità dell'acqua.
Deve rilevarsi, sul punto, che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio
2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato, tramite la produzione delle ordinanze sindacali, che è rimasta inadempiente, avendo fornito un bene non idoneo all'uso al CP_1
quale era destinato (acqua non potabile).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
Nel caso di specie, le varie ordinanze prodotte dall'opponente del Parte_3
emesse in vari periodi di tempo dal 26.7.2006 al 28.7.2015 relative a tutto il territorio comunale vietavano l'utilizzo dell'acqua per mancanza dei requisiti di potabilità (cfr. docc. 4, 4a, 4b e 4c).
Inoltre, dalle comunicazioni dell' emerge che l'ARPAS aveva riscontrato valori anomali nell'acqua del territorio a seguito di analisi effettuate negli anni 2008-2009-2010-2011-2013-
2014-2015-2017 (v. docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).
Se è vero che risulta provata la non potabilità fino all'anno 2015 (cfr. doc. 4c, ordinanza n. 35 del
28.7.2015), non altrettanto può dirsi per gli anni 2016-2019, per i quali il condominio produceva unicamente la comunicazione del 2017 e non le relative ordinanze sindacali di divieto di utilizzo dell'acqua.
pagina 5 di 9 Come statuito dalla Corte di Cassazione “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di “aliud pro alio” che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Osserva questa Corte che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore, per la sola quota relativa alla
“potabilizzazione” della voce “idrico”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato
Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Ciò posto, sia l'ingiunzione di pagamento sia le fatture oggetto di opposizione dovranno essere ricalcolate considerando i periodi in cui l'acqua non era potabile.
3. Sulla “quota fissa per ogni unità abitativa” e sulla retroattività delle tariffe applicate
Con il terzo motivo di appello parte appellante si è doluto della mancata valutazione delle prove relative all'applicazione della tariffa “uso domestico e assimilati (condomini…) per unità abitativa” dopo la approvazione dell'ente regolatore.
Anche tale censura merita pregio.
Erroneamente il CTU calcolava l'importo dovuto dal considerando la quota fissa Parte_1
una sola volta, anziché per ciascuna unità abitativa. Tale errore determinava una somma pagina 6 di 9 complessiva superiore rispetto a quella effettivamente richiesta da nonostante la CP_1
riduzione applicata per la non potabilità dell'acqua.
Pertanto, essendo il condominio composto da 73 (settantatré) unità immobiliari, la quota fissa applicata nella bolletta deve rispettare il numero degli appartamenti.
A identiche conclusioni si giunge quanto alla retroattività delle tariffe: l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce, infatti, che i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non hanno efficacia retroattiva, atteso che gli atti amministrativi di regola non possono avere tale efficacia.
In assenza di norme specifiche, infatti, è necessario fare riferimento alle norme dettate in materia di enti locali (della cui natura è partecipe l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, e le cui disposizioni sono richiamate dallo statuto dell' Controparte_2
), quali:
[...]
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, ai sensi del quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, D. L.vo 360/1998, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 151, D. L. vo 267/2000, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
l'art. 54, comma 1-bis, L. 446/1997, introdotto dall'art. 54, L. 388/2000, secondo cui “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi ni costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
- l'art. 21-bis, L. 241/1990 in virtù del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee.
Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura dell'acqua deve essere calcolato applicando le tariffe solo ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione (cfr. docc.
7-7f).
pagina 7 di 9 Riportando tali criteri al caso concreto, sia le fatture per il periodo dal 28.2.2013 al 28.7.2015 sia l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019 dovranno essere rideterminati, tenendo conto di quanto già versato dal e seguendo i criteri: Parte_1
1) riduzione della sola quota di “potabilizzazione” della voce “idrico” per la non potabilità dell'acqua per i periodi dal 26.7.2006 al 5.5.2008, dal 4.7.2008 al 21.8.2008, dal 26.1.2010 al 28.7.2015;
2) applicazione delle tariffe relative ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione;
3) applicazione della tariffa domestico non residente (non potendosi applicare altra tariffa, trattandosi di domanda nuova quella sulla applicazione della tariffa “ad uso domestico residente (condomini)” proposta solo in appello dal ); Parte_1
4) tariffa della “quota fissa” calcolata per ogni unità abitativa (pari a settantatré unità).
Previo annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019, segue, quindi, l'ordine all'ente gestore di procedere alla riemissione di nuove fatture sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, non ritenendosi a tal fine necessario espletare una ulteriore CTU.
4. Sulle spese di lite e di CTU
Da ultimo il condominio si è doluto della statuizione sulle spese di lite e di CTU, interamente a suo carico.
Anche tale censura merita accoglimento.
Il Giudice rigettava l'opposizione e, di conseguenza, condannava il soccombente al Parte_1
pagamento delle spese di lite e di CTU.
Considerata la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio e di CTU devono essere poste a carico dell'appellata CP_1
secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la particolare semplicità della causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
e in riforma integrale della sentenza n. 380/2024 emessa dal Tribunale di Nuoro in Parte_1
data 24.7.2024;
1. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 52060/3406/19 del 20.5.2019;
pagina 8 di 9 2. ordina ad di rideterminare l'importo dovuto dal CP_1 Parte_1
per il periodo dal 28.2.2013 al 28.7.2015, secondo i criteri indicati in motivazione
[...]
e tenendo conto di quanto già versato dall'appellante;
3. condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
che si liquidano:
• per il primo grado in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
• per il secondo grado in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU e di CTP sostenute nel CP_1
primo grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, il 17/10/2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA IX
pagina 9 di 9