Art. 4. (Codex Alimentarius e contributo straordinario
all'Istituto nazionale della nutrizione) 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 .
Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, e' il seguente: "Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius".
- Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale):
"Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".
all'Istituto nazionale della nutrizione) 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 .
Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, e' il seguente: "Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius".
- Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale):
"Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".