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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3016/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto da:
1) nato/a MA DO (VA) il 22/10/1981 Parte_1 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. residente in [...]
Cantoni Eugenio n. 1
E
1) nato/a Roma il 13/07/1978 Parte_2 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. residente in [...]
Alfredo Cappellini 20A
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LISA GIOACHIN (C.F.
PEC con Studio dito in C.F._3 Email_1
Samarate (VA), via San Gervaso n. 25/E, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso;
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Posta in decisione all'udienza del 24/03/2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER IL PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano dapprima che venisse dichiarata la loro separazione e che, decorso il termine previsto dalla legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in data 15/05/2010 in Ferno al n. 3 – Parte II –
Serie A – anno 2010 in regime di separazione dei beni, invocando l'applicazione dell'art. 3 n.2 lettera b) della Legge 1.12.1970 n. 898 così modificata dalla legge
06.03.1987 n. 74.
I ricorrenti precisavano che dalla loro unione era nate le figlie nata in [...] Per_1
14/06/2011 e nata in data [...] ed indicavano compiutamente le Per_2
condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
In data 24/07/2024 il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 540/2024 pubblicata il
26/07/2024 dichiarava i coniugi legalmente separati.
A seguito dell'emissione della sentenza di separazione il Collegio ha disposto la remissione sul ruolo per il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio e i ricorrenti con note di trattazione scritta depositata nel fascicolo telematico attestavano di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 15/05/2010 e sono stati dichiarati legalmente separati dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 540/2024 datata
24/07/2024 e pubblicata il 26/07/2024
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Pag. 2 di 7 Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, visto l'art. 3 n. 2, della lettera B ) della legge n.
898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/05/2010 in Ferno al n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2010, alle seguenti condizioni:
A. confermare che le figlie minori, e , sono affidate in modo condiviso Per_1 Per_2
con collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale che rimane assegnata alla madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
I genitori si impegnano a concordare l'indirizzo educativo dei figli, a consultarsi per le decisioni di maggiore importanza concernenti la loro crescita, a tenersi reciprocamente informati circa gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, le riunioni/assemblee presso le scuole, gli incontri con gli insegnanti, le visite mediche, i tornei sportivi e tutto quanto concerne la loro educazione;
si impegnano altresì, in caso di imprevisti lavorativi, a chiedere prioritariamente la collaborazione dell'altro genitore per la cura dei figli.
Entrambi i genitori si impegnano ad evitare che i figli siano posti in situazioni tali da compromettere la loro serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario perché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori.
Pag. 3 di 7 Entrambi i genitori s'impegnano a far sì che i figli continuino a mantenere rapporti attivi e paritari con i nonni materni e paterni;
B. confermare che l'abitazione familiare sita in TE (VA) alla Via Cantoni
Eugenio n. 1 , già di s ua esclusiva proprietà, viene assegnata alla sig.ra con Pt_1
tutto quanto l'arreda e correda che ivi vivrà con i figli minori, immobile presso il quale questi ultimi manterranno la residenza anagrafica.
Il sig. ha già asportato da tale abitazione i propri effetti personali ed ogni bene Pt_2
di sua proprietà.
C. quanto alle modalità di frequentazione dei genitori/figli, in attuazione del principio di bigenitorialità, confermare che ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni al
mese, alternandosi l'affido settimanalmente: le figlie staranno una settimana con il padre dal sabato pomeriggio dalle ore 13.30 sino al sabato pomeriggio alle ore 13.30
della settimana successiva quando rientreranno nella casa materna per starci sino al sabato successivo;
Durante il periodo in cui le figlie si troveranno con i genitori, questi ultimi verificheranno e assicureranno la corretta e completa esecuzione di tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche e di tutti i compiti assegnati dalla scuola.
Resta inteso che:
a) i genitori potranno concordare variazioni alle modalità di visita/frequentazione, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, il tutto nel rispetto delle loro esigenze;
Pag. 4 di 7 b) ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare i figli per un tempo congruo nei giorni di permanenza presso l'altro;
c) in caso di malattia di e/o , sino a che saranno minorenni, il genitore Per_2 Per_1
presso il quale sono collocati non potrà impedire che l'altro genitore trascorra del tempo con loro nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di visita sopra previste sempre compatibilmente con lo stato di malattia in cui si trovino le stesse;
D. Ad anni alterni, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e di Capodanno/1 gennaio in via alternata con ciascun genitore, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori mentre per i rimanenti giorni delle vacanze natalizie dal 26 dicembre al 6
gennaio, i genitori si organizzeranno per cercare di trascorrere del tempo paritario con le figlie, tutto ciò sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché
quelli delle figlie stesse. Fermi restando eventuali diversi accordi che verranno raggiunti di volta in volta nell'interesse delle figlie.
E. Quanto alle ulteriori vacanze/festività annuali (vacanze carnevale, Pasqua e
Sant'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i coniugi, di volta in volta, compatibilmente ai loro impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze delle figlie stesse, concorderanno le modalità di frequentazione.
F. Durante il periodo delle vacanze estive, e trascorreranno con entrambi i Per_2 Per_1
genitori almeno due settimane, anche non continuative. Le date precise in cui cadranno tali periodi dovranno essere concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
se,
per motivi di lavoro, dovessero esserci problemi nella programmazione delle ferie entro
Pag. 5 di 7 tale data, ciascuno dei coniugi comunicherà il periodo in cui intenderà tenere con sé i figli un mese prima della data indicativa della vacanza.
Almeno 10 giorni prima della partenza dovrà essere comunicata all'altro genitore la data esatta della partenza, il luogo e i recapiti in cui si svolgerà il soggiorno e l'eventuale programma di viaggio.
Tutto ciò fatti salvi diversi accordi che le parti assumeranno di volta in volta, decisione da prendere nell'interesse delle figlie. I genitori, inoltre, potranno assumere anche accordi per ulteriori periodi di vacanza.
G. confermare che in punto mantenimento ordinario dei figli, ciascun genitore
provvederà al loro mantenimento in via diretta quando questi ultimi trascorreranno la settimana/periodo a casa sua;
H. confermare che ciascun genitore, inoltre, rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come indicato nelle “Linee guida spese extra assegno di
mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”
come da protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017;
I. confermare che l'assegno unico, o equipollente, verrà percepito al 100% dalla madre;
L. confermare che nessun assegno alimentare e/o di mantenimento deve essere corrisposto da alcuno dei coniugi a favore dell'altro dato atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed in ogni caso autonomamente in grado di provvedere alle proprie esigenze economiche.
Pag. 6 di 7 M. confermare che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, oltre al rinnovo di passaporto, sia per loro stessi che per le figlie.
N. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Ferno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Dà atto che le parti hanno concordato che le spese del presente procedimento sono interamente compensate e hanno espressamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31.3.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3016/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto da:
1) nato/a MA DO (VA) il 22/10/1981 Parte_1 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. residente in [...]
Cantoni Eugenio n. 1
E
1) nato/a Roma il 13/07/1978 Parte_2 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. residente in [...]
Alfredo Cappellini 20A
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LISA GIOACHIN (C.F.
PEC con Studio dito in C.F._3 Email_1
Samarate (VA), via San Gervaso n. 25/E, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso;
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Posta in decisione all'udienza del 24/03/2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER IL PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano dapprima che venisse dichiarata la loro separazione e che, decorso il termine previsto dalla legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in data 15/05/2010 in Ferno al n. 3 – Parte II –
Serie A – anno 2010 in regime di separazione dei beni, invocando l'applicazione dell'art. 3 n.2 lettera b) della Legge 1.12.1970 n. 898 così modificata dalla legge
06.03.1987 n. 74.
I ricorrenti precisavano che dalla loro unione era nate le figlie nata in [...] Per_1
14/06/2011 e nata in data [...] ed indicavano compiutamente le Per_2
condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
In data 24/07/2024 il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 540/2024 pubblicata il
26/07/2024 dichiarava i coniugi legalmente separati.
A seguito dell'emissione della sentenza di separazione il Collegio ha disposto la remissione sul ruolo per il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio e i ricorrenti con note di trattazione scritta depositata nel fascicolo telematico attestavano di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 15/05/2010 e sono stati dichiarati legalmente separati dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 540/2024 datata
24/07/2024 e pubblicata il 26/07/2024
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Pag. 2 di 7 Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, visto l'art. 3 n. 2, della lettera B ) della legge n.
898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/05/2010 in Ferno al n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2010, alle seguenti condizioni:
A. confermare che le figlie minori, e , sono affidate in modo condiviso Per_1 Per_2
con collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale che rimane assegnata alla madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
I genitori si impegnano a concordare l'indirizzo educativo dei figli, a consultarsi per le decisioni di maggiore importanza concernenti la loro crescita, a tenersi reciprocamente informati circa gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, le riunioni/assemblee presso le scuole, gli incontri con gli insegnanti, le visite mediche, i tornei sportivi e tutto quanto concerne la loro educazione;
si impegnano altresì, in caso di imprevisti lavorativi, a chiedere prioritariamente la collaborazione dell'altro genitore per la cura dei figli.
Entrambi i genitori si impegnano ad evitare che i figli siano posti in situazioni tali da compromettere la loro serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario perché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori.
Pag. 3 di 7 Entrambi i genitori s'impegnano a far sì che i figli continuino a mantenere rapporti attivi e paritari con i nonni materni e paterni;
B. confermare che l'abitazione familiare sita in TE (VA) alla Via Cantoni
Eugenio n. 1 , già di s ua esclusiva proprietà, viene assegnata alla sig.ra con Pt_1
tutto quanto l'arreda e correda che ivi vivrà con i figli minori, immobile presso il quale questi ultimi manterranno la residenza anagrafica.
Il sig. ha già asportato da tale abitazione i propri effetti personali ed ogni bene Pt_2
di sua proprietà.
C. quanto alle modalità di frequentazione dei genitori/figli, in attuazione del principio di bigenitorialità, confermare che ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni al
mese, alternandosi l'affido settimanalmente: le figlie staranno una settimana con il padre dal sabato pomeriggio dalle ore 13.30 sino al sabato pomeriggio alle ore 13.30
della settimana successiva quando rientreranno nella casa materna per starci sino al sabato successivo;
Durante il periodo in cui le figlie si troveranno con i genitori, questi ultimi verificheranno e assicureranno la corretta e completa esecuzione di tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche e di tutti i compiti assegnati dalla scuola.
Resta inteso che:
a) i genitori potranno concordare variazioni alle modalità di visita/frequentazione, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, il tutto nel rispetto delle loro esigenze;
Pag. 4 di 7 b) ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare i figli per un tempo congruo nei giorni di permanenza presso l'altro;
c) in caso di malattia di e/o , sino a che saranno minorenni, il genitore Per_2 Per_1
presso il quale sono collocati non potrà impedire che l'altro genitore trascorra del tempo con loro nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di visita sopra previste sempre compatibilmente con lo stato di malattia in cui si trovino le stesse;
D. Ad anni alterni, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e di Capodanno/1 gennaio in via alternata con ciascun genitore, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori mentre per i rimanenti giorni delle vacanze natalizie dal 26 dicembre al 6
gennaio, i genitori si organizzeranno per cercare di trascorrere del tempo paritario con le figlie, tutto ciò sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché
quelli delle figlie stesse. Fermi restando eventuali diversi accordi che verranno raggiunti di volta in volta nell'interesse delle figlie.
E. Quanto alle ulteriori vacanze/festività annuali (vacanze carnevale, Pasqua e
Sant'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i coniugi, di volta in volta, compatibilmente ai loro impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze delle figlie stesse, concorderanno le modalità di frequentazione.
F. Durante il periodo delle vacanze estive, e trascorreranno con entrambi i Per_2 Per_1
genitori almeno due settimane, anche non continuative. Le date precise in cui cadranno tali periodi dovranno essere concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
se,
per motivi di lavoro, dovessero esserci problemi nella programmazione delle ferie entro
Pag. 5 di 7 tale data, ciascuno dei coniugi comunicherà il periodo in cui intenderà tenere con sé i figli un mese prima della data indicativa della vacanza.
Almeno 10 giorni prima della partenza dovrà essere comunicata all'altro genitore la data esatta della partenza, il luogo e i recapiti in cui si svolgerà il soggiorno e l'eventuale programma di viaggio.
Tutto ciò fatti salvi diversi accordi che le parti assumeranno di volta in volta, decisione da prendere nell'interesse delle figlie. I genitori, inoltre, potranno assumere anche accordi per ulteriori periodi di vacanza.
G. confermare che in punto mantenimento ordinario dei figli, ciascun genitore
provvederà al loro mantenimento in via diretta quando questi ultimi trascorreranno la settimana/periodo a casa sua;
H. confermare che ciascun genitore, inoltre, rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come indicato nelle “Linee guida spese extra assegno di
mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”
come da protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017;
I. confermare che l'assegno unico, o equipollente, verrà percepito al 100% dalla madre;
L. confermare che nessun assegno alimentare e/o di mantenimento deve essere corrisposto da alcuno dei coniugi a favore dell'altro dato atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed in ogni caso autonomamente in grado di provvedere alle proprie esigenze economiche.
Pag. 6 di 7 M. confermare che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, oltre al rinnovo di passaporto, sia per loro stessi che per le figlie.
N. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Ferno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Dà atto che le parti hanno concordato che le spese del presente procedimento sono interamente compensate e hanno espressamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31.3.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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