Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3767/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3767 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara viale San Francesco d'Assisi n. 18/E, presso lo studio dell'avv. Sabrina Raineri dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara viale Ferrucci n. 18, presso lo studio dell'avv. SENZACQUA STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Novara via Unità d'Italia n. 11.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
i week-end (dalle 18,00 del venerdì alle 21,00 della domenica) in alternanza con la madre, le vacanze di Natale/Pasqua, ponti e festività civili/religiose sempre in alternanza con la madre, oltre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno.
4. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso di separazione, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Il padre contribuirà in misura del 50% alle spese di carattere straordinario occorrenti per i figli;
i coniugi hanno concordato che per le predette spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016. I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla moglie.
6. La casa coniugale sita in Novara via Unità d'Italia n. 11, di proprietà dei coniugi al 50% cadauno, verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie in qualità di genitore collocatario della prole. Il sig. , d'accordo con la moglie, ha già CP_1 rilasciato la casa coniugale asportando i propri effetti personali. Il sig. s'impegna ad effettuare il cambio di residenza CP_1 entro la fine del corrente anno. Relativamente a tale immobile, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso di separazione, saranno ad esclusivo carico della sig.ra sia le spese condominiali ordinarie sia il costo delle utenze Pt_1 domestiche, utenze che la stessa si impegna a volturare a suo nome entro 7 giorni dalla data di deposito del ricorso di separazione. Resteranno invece ripartite al 50% tra i coniugi sia le spese condominiali straordinarie sia le rate di mutuo, queste ultime ammontanti (assicurazione compresa) ad € 633,70 mensili (banca mutuante Intesa Sanpaolo S.p.a). I coniugi concordano di mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 75528 acceso presso Intesa Sanpaolo per continuare ad onorare le predette rate nonché per ripartire le spese di gestione del predetto conto corrente.
7. L'autovettura Audi Q2 targata FZ619EE sarà assegnata in proprietà esclusiva al sig. che ne è già intestatario, CP_1 mentre l'autovettura Volkswagen Polo targata FJ340DH, pure intestata al sig. , sarà assegnata in proprietà CP_1 esclusiva alla sig.ra I coniugi ripartiranno al 50% le spese necessarie ad operare il trasferimento a nome della Pt_1 moglie della predetta autovettura.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio e acconsentono l'iscrizione su di essi dei figli.
10. I coniugi dichiarano infine di aver prima d'ora definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. I coniugi chiedono l'omologazione da parte del Tribunale della separazione alle condizioni ivi riportate. I coniugi chiedono altresì la comunicazione dei provvedimenti conclusivi del presente procedimento agli Uffici Pubblici competenti. Spese di giudizio compensate tra le parti”.
Per il P.M.
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara, in Parte_1 Controparte_1 data 07/04/2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 28, Parte I, anno 2007. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (15/09/2007) maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente e (11/12/2009), ancora minorenne. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 05/03/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(NA) in data 10/08/1974 e , nato a NOVARA (NO) in [...]_1
27/11/1976 ;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini