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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10352/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA D'IS;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 5 luglio 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10926/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle
1 valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali della c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 maggio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dalla c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio per rispondere alle osservazioni del ricorrente ed esaminare la relazione medico-legale del c.t.p. visto che il ometteva di formulare osservazioni alla bozza di ctu (cfr. ordinanza del 5 giugno Pt_1
2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle osservazioni critiche sollevate dal c.t.p. ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Per quanto riguarda il disturbo da dipendenza da oppioidi e cocaina, la c.t.u. ha risposto alle critiche di parte fornendo i seguenti, esaustivi chiarimenti:
- “Relativamente al Disturbo da dipendenza da oppioidi e cocaina, Lieve Sindrome coreica in
Sindrome depressiva la valutazione complessiva ha una sua ragion d'essere; innanzitutto riguardo alla dipendenza da sostanze, è in corso già da tempo il divezzamento con ed il Pt_2
2 Ricorrente è seguito infatti dal competente per territorio, non facendo lo stesso (per sua CP_2 ammissione più uso di sostanze). Si aggiunga, che al di là del giudizio di chi ci ha preceduto (
[...]
, nel pieno rispetto della professionalità altrui ma che oggi sono parte in causa del CP_3 giudizio, il soggetto abusatore di tossicofilici è pienamente responsabile della propria menomazione, che si può considerare ampiamente reversibile dopo divezzamento. Non condivisibile, dunque, il codice proposto 1203 valevole per la Nevrosi Fobica Ossessiva Grave per soltanto per tale condizione.
- La Lieve Sindrome coreica è caratterizzata da disturbi non particolarmente invalidanti, caratterizzati da tic cui si sarebbero aggiunti movimenti a scatto degli arti superiori e riferita difficoltà a stare fermo.
- In ultimo la Sindrome depressiva non è caratterizzata dalla compromissione dei sentimenti vitali tipica delle forme più gravi ma soltanto da una deflessione timica all'obiettività: NON piattezza affettiva, NON gestualità centripeta, NON facies triste, ecc. Va comunque sottolineato che tale complesso sindromico e la sintomatologia correlata possono ASSAI VEROSIMILMENTE
ESSERE LA CONSEGUENZA DELL'USO PROTRATTO DI SOSTANZE OPPIOIDI E
COCAINA.
(…) Riteniamo pertanto più che esplicitato il perché della scelta di un solo codice 7348 per le condizioni sopradescritte, che in questa sede di Post ATP si conferma, con invalidità complessiva del 50%” (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025).
Il superiore ragionamento merita di essere condiviso in quanto inappuntabile sotto il profilo della chiarezza e dell'iter logico seguito dalla c.t.u.
Per quanto riguarda la patologia della valvulopatia mitralica, premesso che il c.t.p. ha genericamente contestato la percentuale attribuita dalla c.t.u. senza spiegare le ragioni della maggiore percentuale pretesa, va considerato come la c.t.u. abbia esplicitato il proprio ragionamento (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025: “Dopo
l'intervento di Valvuloplastica mitralica per endocardite batterica occorso nel 2010 con buon esito non sono stati descritti in anamnesi disturbi degni di nota né sono presenti agli atti controlli specialistici, segno che il Ricorrente ha goduto di benessere clinico, come peraltro confermato alla visita medico-legale dall'assenza di segni di scompenso. Personale, dunque, la scelta del 25% di invalidità proposta dal CTP e dall'Avv. D'IS. Si conferma ancora una volta la scelta del codice
3 6441 ed il 21% di invalidità”), anche in questo caso con un grado di approfondimento e logicità incensurabile.
Infine, anche in relazione alla patologia del piede torto congenito bilaterale le doglianze della parte e del suo c.t.p. non consentono di discostarsi dalla valutazione della c.t.u. (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025, anche su questo punto connotata da particolare chiarezza e logicità: “Il piede toro congenito bilaterale valutato anch'esso erroneamente con il cod. 7220 (anchilosi sotto astragalica isolata 11%) sarebbe stato corretto utilizzare il cod. 7210 (anchilosi sotto astragalica in posizione sfavorevole) 0 30%.” Poiché NON si tratta di una anchilosi in posizione favorevole, NON è condivisibile il codice e la percentuale proposta per il per il quale il Sig. è stato sottoposto all'età di Parte_3 Pt_1
2 anni ad interventi di allungamento del Tendine di Achille. La condizione è inquadrabile più correttamente per analogia tramite il codice 7220 cui corrisponde l'11% per ciascun piede”).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla c.t.u., le valutazioni della medesima meritano essere pienamente condivise, non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Pertanto l'opposizione va immediatamente respinta e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10352/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA D'IS;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 5 luglio 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10926/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle
1 valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali della c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 maggio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dalla c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio per rispondere alle osservazioni del ricorrente ed esaminare la relazione medico-legale del c.t.p. visto che il ometteva di formulare osservazioni alla bozza di ctu (cfr. ordinanza del 5 giugno Pt_1
2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle osservazioni critiche sollevate dal c.t.p. ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Per quanto riguarda il disturbo da dipendenza da oppioidi e cocaina, la c.t.u. ha risposto alle critiche di parte fornendo i seguenti, esaustivi chiarimenti:
- “Relativamente al Disturbo da dipendenza da oppioidi e cocaina, Lieve Sindrome coreica in
Sindrome depressiva la valutazione complessiva ha una sua ragion d'essere; innanzitutto riguardo alla dipendenza da sostanze, è in corso già da tempo il divezzamento con ed il Pt_2
2 Ricorrente è seguito infatti dal competente per territorio, non facendo lo stesso (per sua CP_2 ammissione più uso di sostanze). Si aggiunga, che al di là del giudizio di chi ci ha preceduto (
[...]
, nel pieno rispetto della professionalità altrui ma che oggi sono parte in causa del CP_3 giudizio, il soggetto abusatore di tossicofilici è pienamente responsabile della propria menomazione, che si può considerare ampiamente reversibile dopo divezzamento. Non condivisibile, dunque, il codice proposto 1203 valevole per la Nevrosi Fobica Ossessiva Grave per soltanto per tale condizione.
- La Lieve Sindrome coreica è caratterizzata da disturbi non particolarmente invalidanti, caratterizzati da tic cui si sarebbero aggiunti movimenti a scatto degli arti superiori e riferita difficoltà a stare fermo.
- In ultimo la Sindrome depressiva non è caratterizzata dalla compromissione dei sentimenti vitali tipica delle forme più gravi ma soltanto da una deflessione timica all'obiettività: NON piattezza affettiva, NON gestualità centripeta, NON facies triste, ecc. Va comunque sottolineato che tale complesso sindromico e la sintomatologia correlata possono ASSAI VEROSIMILMENTE
ESSERE LA CONSEGUENZA DELL'USO PROTRATTO DI SOSTANZE OPPIOIDI E
COCAINA.
(…) Riteniamo pertanto più che esplicitato il perché della scelta di un solo codice 7348 per le condizioni sopradescritte, che in questa sede di Post ATP si conferma, con invalidità complessiva del 50%” (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025).
Il superiore ragionamento merita di essere condiviso in quanto inappuntabile sotto il profilo della chiarezza e dell'iter logico seguito dalla c.t.u.
Per quanto riguarda la patologia della valvulopatia mitralica, premesso che il c.t.p. ha genericamente contestato la percentuale attribuita dalla c.t.u. senza spiegare le ragioni della maggiore percentuale pretesa, va considerato come la c.t.u. abbia esplicitato il proprio ragionamento (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025: “Dopo
l'intervento di Valvuloplastica mitralica per endocardite batterica occorso nel 2010 con buon esito non sono stati descritti in anamnesi disturbi degni di nota né sono presenti agli atti controlli specialistici, segno che il Ricorrente ha goduto di benessere clinico, come peraltro confermato alla visita medico-legale dall'assenza di segni di scompenso. Personale, dunque, la scelta del 25% di invalidità proposta dal CTP e dall'Avv. D'IS. Si conferma ancora una volta la scelta del codice
3 6441 ed il 21% di invalidità”), anche in questo caso con un grado di approfondimento e logicità incensurabile.
Infine, anche in relazione alla patologia del piede torto congenito bilaterale le doglianze della parte e del suo c.t.p. non consentono di discostarsi dalla valutazione della c.t.u. (cfr. relazione integrativa depositata il 29 settembre 2025, anche su questo punto connotata da particolare chiarezza e logicità: “Il piede toro congenito bilaterale valutato anch'esso erroneamente con il cod. 7220 (anchilosi sotto astragalica isolata 11%) sarebbe stato corretto utilizzare il cod. 7210 (anchilosi sotto astragalica in posizione sfavorevole) 0 30%.” Poiché NON si tratta di una anchilosi in posizione favorevole, NON è condivisibile il codice e la percentuale proposta per il per il quale il Sig. è stato sottoposto all'età di Parte_3 Pt_1
2 anni ad interventi di allungamento del Tendine di Achille. La condizione è inquadrabile più correttamente per analogia tramite il codice 7220 cui corrisponde l'11% per ciascun piede”).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla c.t.u., le valutazioni della medesima meritano essere pienamente condivise, non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Pertanto l'opposizione va immediatamente respinta e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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