Articolo 57 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 56Articolo 58
Versione
20 febbraio 1952
Art. 57.
L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non e' subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'eta' nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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