Art. 57.
L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non e' subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'eta' nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.
L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non e' subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'eta' nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.