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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
261/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. I. Rizzi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 CP_2 [...]
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile
Pag. 2 di 8 anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Pag. 3 di 8 Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia ed ai suoi riflessi sulle capacità deambulatorie della periziata. In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazioni valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetto il periziato, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute, sostenendo quanto segue: “… Alvo: Stipsi, aumentata con la chemio;
Diuresi: incontinenza urinaria, usa pannolone;
Udito e Vista ridotti, ma compatibili con una normale vita di relazione. All'anamnesi patologica remota: operato di appendicectomia nel 1976, successivamente di ernioplastica sx e di varicocele nel
2002, di s. del tunnel carpale dx nel 2018. Operato nel 2016 a gennaio di turb vescicale per polipi, a maggio di cancro alla prostata e successivamente trattato dapprima con radioterapia e poi con chemioterapia per via parenterale, che continua ogni 21 gg. c/o l'Ospedale di Chieti, per metastasi ossee e linfonodali.
Pag. 4 di 8 All'anamnesi patologica prossima: incontinenza urinaria da sforzo, dolori articolari, soprattutto al rachide ed ad agli arti inferiori. Lamenta astenia, con difficoltà alla deambulazione. All'esame obiettivo: soggetto normotipo, in condizioni generali discrete, lucido ed orientato temporo-spazialmente, lieve ipoacusia bilaterale;
la P.A.
è 130/80, la F.C. di 77 b./min., la 2 di 96 in a.a.; dichiara appetito buono, nega Pt_2
dimagrimento, lamenta forte astenia. L'attività cardiaca ritmica (assume Sequacor 1 cp 2,5 mg/die), toni lontani, parafonici. La frequenza respiratoria nella norma, con
M. V. ridotto bilateralmente all'auscultazione toracica, senza rumori patologici.
Addome globoso, indolente alla palpazione superficiale e profonda. L'esame del rachide mostra dolori diffusi al rachide cervicale, dorsale e lombare con rigidità dei muscoli paravertebrali , coxartrosi e gonartrosi con dolori ai movimenti attivi e passivi. Cambi posturali e deambulazione possibili, anche se leggermente difficoltosi per riferita astenia e dolori agli arti inferiori… Esiti di prostatectomia radicale in attuale trattamento c.t. per k prostata al IV stadio con secondarismi linfonodali ed ossei. Spondilartrosi, coxartrosi e gonartrosi di entità non grave… ali patologie, pur essendo impegnative dal punto di vista medico, non causano all'interessato un'impossibilità persistente di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita, non necessitando di un'assistenza continua…”. Inoltre, riscontrando alle osservazioni mosse da parte ricorrente a seguito della trasmissione della prima bozza peritale, il nominato CTU ha così risposto “… nella documentazione presente nel fascicolo del ricorrente non c'è alcun referto di Specialista Ortopedico, né di alcuna valutazione
Specialistica Geriatrica Multidimensionale che ne certifichi l'impossibilità a deambulare, non rilevata neanche dal Sottoscritto nella Visita Peritale”.
Pag. 5 di 8 Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato, riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale, ove, diversamene da quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state valorizzate tutte le patologie – ivi comprese quelle implicanti incontinenza urinaria e quelle derivanti da trattamenti chemioterapeutici – che affliggono il richiedente la prestazione. Né, sul punto, parte ricorrente ha addotto motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli fatti valere in sede di osservazioni e su cui il consulente ha riscontrato.
In definitiva, le contestazioni contenute in ricorso non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, al fine di scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU per la fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 6 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
261/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. I. Rizzi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 CP_2 [...]
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile
Pag. 2 di 8 anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Pag. 3 di 8 Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia ed ai suoi riflessi sulle capacità deambulatorie della periziata. In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazioni valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetto il periziato, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute, sostenendo quanto segue: “… Alvo: Stipsi, aumentata con la chemio;
Diuresi: incontinenza urinaria, usa pannolone;
Udito e Vista ridotti, ma compatibili con una normale vita di relazione. All'anamnesi patologica remota: operato di appendicectomia nel 1976, successivamente di ernioplastica sx e di varicocele nel
2002, di s. del tunnel carpale dx nel 2018. Operato nel 2016 a gennaio di turb vescicale per polipi, a maggio di cancro alla prostata e successivamente trattato dapprima con radioterapia e poi con chemioterapia per via parenterale, che continua ogni 21 gg. c/o l'Ospedale di Chieti, per metastasi ossee e linfonodali.
Pag. 4 di 8 All'anamnesi patologica prossima: incontinenza urinaria da sforzo, dolori articolari, soprattutto al rachide ed ad agli arti inferiori. Lamenta astenia, con difficoltà alla deambulazione. All'esame obiettivo: soggetto normotipo, in condizioni generali discrete, lucido ed orientato temporo-spazialmente, lieve ipoacusia bilaterale;
la P.A.
è 130/80, la F.C. di 77 b./min., la 2 di 96 in a.a.; dichiara appetito buono, nega Pt_2
dimagrimento, lamenta forte astenia. L'attività cardiaca ritmica (assume Sequacor 1 cp 2,5 mg/die), toni lontani, parafonici. La frequenza respiratoria nella norma, con
M. V. ridotto bilateralmente all'auscultazione toracica, senza rumori patologici.
Addome globoso, indolente alla palpazione superficiale e profonda. L'esame del rachide mostra dolori diffusi al rachide cervicale, dorsale e lombare con rigidità dei muscoli paravertebrali , coxartrosi e gonartrosi con dolori ai movimenti attivi e passivi. Cambi posturali e deambulazione possibili, anche se leggermente difficoltosi per riferita astenia e dolori agli arti inferiori… Esiti di prostatectomia radicale in attuale trattamento c.t. per k prostata al IV stadio con secondarismi linfonodali ed ossei. Spondilartrosi, coxartrosi e gonartrosi di entità non grave… ali patologie, pur essendo impegnative dal punto di vista medico, non causano all'interessato un'impossibilità persistente di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita, non necessitando di un'assistenza continua…”. Inoltre, riscontrando alle osservazioni mosse da parte ricorrente a seguito della trasmissione della prima bozza peritale, il nominato CTU ha così risposto “… nella documentazione presente nel fascicolo del ricorrente non c'è alcun referto di Specialista Ortopedico, né di alcuna valutazione
Specialistica Geriatrica Multidimensionale che ne certifichi l'impossibilità a deambulare, non rilevata neanche dal Sottoscritto nella Visita Peritale”.
Pag. 5 di 8 Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato, riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale, ove, diversamene da quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state valorizzate tutte le patologie – ivi comprese quelle implicanti incontinenza urinaria e quelle derivanti da trattamenti chemioterapeutici – che affliggono il richiedente la prestazione. Né, sul punto, parte ricorrente ha addotto motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli fatti valere in sede di osservazioni e su cui il consulente ha riscontrato.
In definitiva, le contestazioni contenute in ricorso non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, al fine di scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU per la fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 6 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8