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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 1948/2021
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv.ti LARI LORENZO e RT BECCARI RENZO;
e parte appellata Controparte_1
parte appellata assistita e difesa da avv.FRANDI Controparte_2 RAFFAELLA
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE RT
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, riformare integralmente per intero le pagg. 2-3, della sentenza impugnata n.186/2021, emessa dal Giudice di Pace di Massa, Avv. Vincenzo Locane in data 30.04.2021, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 13.08.2021, nel giudizio civile iscritto a ruolo al n. 827/2019 r.g. Giudice di Pace di Massa, non notificata, e pertanto in accoglimento del proposto gravame: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora Controparte_1 conducente e proprietaria dell'autoveicolo marca Hyundai tg. DE344AF, nella causazione del sinistro per cui è giudizio, e, per l'effetto, condannare la signora e la Controparte_1 compagnia di assicurazione società Controparte_3
ora in solido tra loro e nelle rispettive qualità di
[...] Controparte_2 proprietaria e conducente dell'autoveicolo marca Hyundai tg. DE344AF e compagnia di
P a g . 1 | 5 assicurazione per la r.c.a. dell'attore in regime di indennizzo diretto, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 7.081,56, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis:
In via principale: Respingere l'impugnazione promossa dal SI. in riforma RT e gravame della sentenza n.186/2021 del Giudice di Pace di Massa depositata in data 13.08.2021, non notificata, confermando integralmente le statuizioni della stessa;
In ogni caso, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo Grado di giudizio dalla PA , di seguito trascritte: Controparte_2
"Voglia l'Ill.mo SI. Giudice di Pace di Massa, contrariis reiectis,
-Accertato che le somme già rimesse dalla PA Esponente al SI. Parte_2 sono idonee e sufficienti a risarcire ogni danno subito dal veicolo targato Parte_3 CR478EV per effetto del sinistro di cui trattasi e causalmente riconducibile a responsabilità della SI.ra , respingere ogni ulteriore pretesa dell'odierno attore in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto”;
- Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 186/2021 con cui il g.d.p. di RT Massa, accogliendo parzialmente la domanda, liquidava in suo favore € 475,94 (quale residuo, detratti € 1005, già corrisposti dall'assicurazione) a titolo di risarcimento danni subiti dalla Porsche Cayenne tg CR478EV di sua proprietà, in conseguenza del sinistro occorso in data 2.9.2018, cagionato da proprietaria e conducente della Hyundai Atos Controparte_1 Prime tg. DE344AF.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella misura in cui il g.d.p. ha escluso una parte dei danni subiti dal veicolo (in particolare quelli riportati sulla fiancata destra in conseguenza dell'urto con la carreggiata), nonostante questi fossero stati accertati dal CTU (il ricorrente richiama le pagg. 24, 25, 26 della relazione – doc. B), nonché riconosciuti espressamente dalla stessa danneggiante (cfr. scrittura privata doc. 2 fasc. primo grado).
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Secondo Controparte_2 l'assicurazione, infatti, il g.d.p. si è conformato alle conclusioni del CTU, il quale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha escluso la compatibilità dei danni riportati sulla fiancata destra del veicolo con la dinamica del sinistro (richiamando pag. 16 della relazione peritale, nonché pag. 19 in ordine alla quantificazione dei danni).
All'udienza del 22.2.2022, il G.I. allora procedente dichiarava la contumacia di CP_1 e su concorde richiesta delle parti fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
La causa era istruita documentalmente.
Il fascicolo era poi riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
P a g . 2 | 5 7.3.2025, all'esito della quale erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali) e la causa era trattenuta in decisione.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Posto che devono essere condivise le conclusioni del g.d.p. in ordine al mancato riconoscimento dei danni alla fiancata destra dell'automobile e a quelli subiti dal mezzo in conseguenza dell'urto con il marciapiede, si precisa quanto segue:
- Rispetto a essi, il CTU ha affermato, in primo luogo, di non riuscire a spiegare, tenuto conto dello stato dei luoghi e della dinamica risultante dal CID firmato da entrambi i conducenti, “contro cosa la fiancata destra della Porsche possa aver urtato per danneggiarsi in questo modo”, e che “Il danno non trova riscontro con i possibili elementi fissi presenti nella zona del marciapiede contro il quale lo stesso riferisce essere andato ad urtare, nel tentativo di evitare l'urto contro la Hyundai di controparte. La mancanza di abrasioni nel sottoporta, più sporgente rispetto alla porta stessa, indica che l'urto non è avvenuto contro un ostacolo fisso a sviluppo verticale come un muro, un cancello o un palo. Gli eventuali bidoni della spazzatura, in plastica e con bordi arrotondati, non avrebbero provocato incisioni estese per tutta la fiancata” (pag. 16 relazione);
- Inoltre, ha evidenziato che nel fascicolo di parte attrice non vi sono foto dei danni riportati dalla Porsche.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui ha escluso la liquidazione dei danni di cui sopra.
Del resto, lo stesso appellante afferma genericamente che la sua auto, per effetto dell'impatto con quella della era stata spinta contro il marciapiede presente sul lato destro della CP_1 carreggiata, “con conseguenti rilevanti danni al mezzo di rilevante entità” (cfr. pagg. 1 e 2 citazione e pag. 2 appello), rinvenendosi una evidente discrepanza tra quanto riferito da nell'atto introduttivo e ciò che, invece, emerge dalla scrittura privata RT sottoscritta dalle parti lo stesso giorno del sinistro, nella quale le stesse davano atto che l'auto del danneggiato “andava a sbattere contro il muretto di recinzione e altre cose” (2.9.2018 – doc. 2 fasc. primo grado;
v. anche pag. 10 CTU).
Di contro, può ritenersi documentalmente provato il danno da fermo tecnico, essendo presente in atti la fattura quietanzata di € 305, emessa dalla carrozzeria, che attesta il soccorso stradale della Porsche di parte appellante (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado), nei limiti della predetta somma, che risulta versata in conseguenza del sinistro (non invece rispetto alla somma ulteriore di € 300 per il noleggio di vettura sostitutiva, richiamata in CTU, che risulta completamente sguarnita di prova). In proposito, deve richiamarsi Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 04/04/2019 n° 9348, che, in parte motiva precisa: “In seno alla Terza Sezione è maturato - a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e va via consolidandosi (Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718), l'indirizzo, cui si ritiene opportuno dare continuità, che ritiene che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, i danni da liquidare in favore dell'appellante ammontano a € 1480,94 per l'urto diretto e € 305,00 per il danno da fermo
P a g . 3 | 5 tecnico, con la precisazione che l'assicurazione ha già versato l'acconto di € 1.005,00 e € 475,94 sono stati liquidati nella sentenza del g.d.p..
Trattandosi di debito di valore, la quantificazione del danno patito presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto obbligatorio (cioè, quanto al fermo tecnico, dall'esborso) e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi compensativi, in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, nel caso in esame pari al saggio legale per motivi di uniformità di trattamento con casi analoghi, dal momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta, cioè dalla presente sentenza.
Inoltre, nelle obbligazioni risarcitorie il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre in modo tempestivo della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa. Di conseguenza la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia già corrisposto un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'anticipo e il credito alla data dell'illecito (cioè al 2.9.18); b) detraendo l'acconto dal credito (€ 1050, somma da devalutarsi al momento del sinistro); c) calcolando gli interessi compensativi attraverso l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, nel caso in esame pari al tasso legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (avvenuto il 19.2.19), e poi sulla somma che rimane a seguito della detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo intercorrente da tale pagamento, e fino alla liquidazione definitiva (III Sezione Civile, sentenza 27 maggio 2019, n. 14362).
Oltre a ciò, spettano gli interessi legali dalla presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo. Quanto al regime delle spese, deve essere richiamata Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza de-gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenendo conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., del valore, delle fasi svolte e della complessità e della natura della causa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, operata la dimidiazione del 50% di cui all'art. 4 c.1 ultima parte per la non rilevante complessità delle questioni di fatto e di diritto, con la precisazione che sia l'art.6, comma 1 e 2 del D.M. 127/2004 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):
P a g . 4 | 5 Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso ex art. 4 c.
1. ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.276,00
Oltre a tale somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta e CPA, come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei RT confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del g.d.p. di Massa n.186/2021, emessa in data 30.04.2021, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, RT condanna , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 a risarcire in favore di la somma complessiva di € 1785,94 (già RT comprensiva dell'acconto di € 1050), oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva e interessi nella misura legale dal sinistro sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
NA , in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che liquida in € RT 1.276,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA se e come per legge dovuti
Così deciso in data 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5