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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 872/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Enrico Parte_1 P.IVA_1
Panicucci (c.f. ) Appellante C.F._1
Contro
Appellata _1 contumace
(C.F. e P. Controparte_2
Iva ) con il patrocinio dell'Avv. Andrea Del Re (C.F. P.IVA_2
) Appellata C.F._2
(C.F. ) rappresentata daControparte_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
[...] P.IVA_4
Intervenuta C.F._3
avverso la sentenza n. 3226/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
17 novembre 2022 n. r.g. 611/2018.
CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, - in tesi: riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere le conclusioni proposte da Parte_1
in primo grado, perché fondate per tutti i motivi esposti e per l'effetto
[...] respingere le domande proposte dalla opponente attrice nei confronti di
[...]
perché infondate in fatto e diritto;
- ovvero ed in ipotesi: Parte_1 riformare in ogni caso, perché illegittimo per quanto argomentato in atti, il capo della sentenza di condanna di a manlevare e tenere indenne Parte_1 la Signora nella misura del 50% di quanto la stessa ha pagato e _1 pagherà a in esecuzione della sentenza impugnata, con ogni CP_2 conseguenziale pronuncia. - In ogni caso con condanna della Sig.ra
[...] al rimborso in favore di delle spese processuali e dei _1 Parte_1 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre rimborso forfettario delle spese generali”.
Per la parte appellata CP_2 Controparte_2
:
[...]
“codesta ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis, voglia confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo
n° 6201/2017 emesso dal Tribunale di Firenze oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese di lite di primo _1 grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento“.
Per la parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo
n. 6201/2017 emesso dal Tribunale di Firenze oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese di lite di primo _1 grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze con sentenza nr. 3226/2022 pubblicata in data 17 novembre 2022 ha così deciso:
“Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 6201/2017 RI, dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di 5.000,00; - ON a rimborsare a _1
le spese di lite di questa fase, che si Controparte_2 liquidano in € 1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione). - ON
, in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 manlevare e tenere indenne la Sig.ra nella misura del 50% di _1 quanto la stessa ha pagato e pagherà a in esecuzione della CP_2 presente sentenza;
- COMPENSA per metà le spese di lite nei rapporti tra e;
- ON a rimborsare ad _1 Parte_1 Parte_1 [...] la residua parte delle spese di lite di questa fase, che si liquidano per _1
l'intero (2/2) in €1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione).”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da al _1 decreto ingiuntivo n. 6201/2017 – R.G. 16387/2017, emesso in data 9-12-
2017 dal Tribunale di Firenze in favore di Parte_2 nei confronti della società e della Sig.ra
[...] Parte_3 _1 in qualità di fideiussore, per la somma di euro 58.312,92 oltre interessi e
[...] spese, quale saldo debitore in relazione al contratto di mutuo chirografario n.
1014620 stipulato in data 29-4-2013 per la somma di euro 70.000,00 e risolto per inadempimento con lettera del 20-6-2017. L'opponente aveva chiesto la chiamata in causa di al fine di essere rilevata indenne della Parte_1 somma corrispondente alla percentuale del 60% del credito (pari ad euro
34.987,75) e, per l'effetto, la revoca del D.I.; in denegata ipotesi, aveva chiesto di accertare che l'opponente era tenuta al pagamento della residua somma, pari al 40% del credito (euro 23.325,16) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. A tal fine aveva sostenuto, in relazione alla fideiussione prestata fino alla concorrenza dell'importo finanziato di €
70.000,00, di avere diritto di rivalsa ovvero di manleva per una quota del 60% nei confronti di avendo la chiesto e Parte_1 Parte_3 ottenuto il rilascio di una garanzia da parte di pari al 60% Parte_1 dell'importo concesso a mutuo, con un massimale di euro 42.000,00.
si era costituita in Controparte_2 giudizio, resistendo all'opposizione, e aveva chiesto la conferma del d.i., opponendosi alla chiamata in causa di aveva sostenuto che, sulla base di Pt_1 quanto pattuito convenzionalmente tra la e , la garanzia CP_2 Parte_1 prestata da quest'ultima operava solo in favore della banca ed in via sussidiaria, con facoltà in ogni caso della banca di agire per l'intero credito, salvo poi l'obbligo della banca, qualora avesse provveduto al pagamento di Pt_1 determinate somme, di riversare in via proporzionale quanto recuperato alla
Pt_1
L'accordo transattivo raggiunto in sede di procedimento di mediazione, con una riduzione del debito complessivo della opponente ed un piano di pagamenti rateale, veniva risolto, avendo l'opponente provveduto al pagamento esclusivamente della somma di euro 5.000,00, senza rispettare il piano di pagamenti rateale.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita, contestando la Parte_1 domanda di manleva/regresso per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e comunque perché infondata.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto limitatamente all'importo di euro 53.312,92.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato (di seguito anche o APPELLANTE) con atto di Parte_1 Pt_1 citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte
d'appello (di seguito anche solo o Appellata) e _1 _1 [...]
(di seguito solo Controparte_2 [...]
, quest'ultima ai soli fini di denuntiatio litis, proponendo CP_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL
PRONUNCIATO;
II- OMESSO ESAME O RIGETTO IMPLICITO DELLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
INTERESSE AD AGIRE;
III- ERRATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELLA
ATTRICE;
IV- ILLEGITTIMITÀ DELLA ON DI FIDI TOSCANA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, è _1 rimasta contumace.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza CP_2 nella parte in cui ha a sua volta confermato il decreto ingiuntivo e disposto la condanna alle spese di lite in favore della Banca.
Ha spiegato intervento volontario (di seguito solo VELA Controparte_3
o INTERVENUTA), a mezzo di precisando che in virtù di Controparte_4 contratto stipulato il 26 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), ha Controparte_6 ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti Controparte_3 pecuniari già di titolarità, tra gli altri, di Parte_4
derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa
[...] forma tecnica vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29, fra i quali era ricompreso anche quello nei confronti della e della garante Sig.ra ha Parte_3 _1 prodotto la procura del 7 marzo 2024 per atti Notaio Dott. Persona_1
in Milano conferita ad ed ha fatto proprie tutte le difese e
[...] CP_4 richieste di CP_2
In data 29.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c.
***
Preliminarmente si dichiara la contumacia della convenuta _1 ritualmente citata e non costituita (v. p.e.c. di notifica della citazione in appello del 20.04.2023 al difensore avv. Domenico Scrocchia).
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La censura proposta con il primo motivo di appello (“violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”) è fondata.
Fidi deduce che la pronuncia di condanna nei suoi confronti a manlevare e tenere indenne la Sig.ra nella misura del 50% di quanto la stessa _1 ha pagato e pagherà a , violerebbe il disposto di cui all'art. 112 CP_2
c.p.c., atteso che la avrebbe formulato solo una domanda di _1 accertamento e non di condanna.
In primo grado l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversaria, ivi comprese quelle del terzo chiamato Parte_1
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare che
[...] è tenuta a rilevare indenne la sig.ra per la somma Parte_1 _1 corrispondente alla percentuale del 60% (pari ad Euro 34.987,75) del credito azionato nei propri confronti in considerazione del contratto di garanzia stipulato dalla debitrice e per l'effetto revocare il decreto Parte_3 ingiuntivo opposto. In denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la sig.ra
è tenuta al pagamento della somma residua pari al 40% del _1 credito ingiunto, pari ad Euro 23.325,16 o a quella somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che sia la domanda principale sia la domanda subordinata formulate dalla erano di accertamento. _1
“Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti
e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n.
644/2025).
La pronuncia di condanna, essendo stata emessa extra petita, va pertanto riformata.
Nel presente grado le azioni di accertamento spiegate in primo grado non sono state riproposte essendo rimasta contumace la convenuta in appello
[...]
Ne consegue che la riforma della pronuncia di condanna non permette CP_7 una declaratoria di accertamento in questo grado.
Il secondo e terzo motivo d'appello sono dichiarati assorbiti.
II- La critica contenuta nel quarto motivo di gravame (“illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di giudizio”) è fondata. Parte_1
Dalla riforma della sentenza, che aveva ritenuto la reciproca soccombenza parziale, consegue la riforma della statuizione in punto di spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza totale.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
III. La appellata ha evidenziato che non è stato impugnato il capo della CP_2 sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha chiesto dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
L'assunto è fondato.
In mancanza di impugnazione diretta o incidentale, la statuizione in sentenza
“CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 6201/2017 RI, dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di 5.000,00” è coperta dal giudicato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa nel rapporto con quest'ultima le Pt_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della secondo il D.M. 147/2022: quanto al primo grado nella misura liquidata _1 in dispositivo: €1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione); quanto al presente grado, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della prossimità del valore di causa al valore iniziale dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 -
260.000,00), esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi;
nei confronti di e dell'intervenuta Vela, le spese sono compensate, attesa la CP_2 partecipazione volontaria al giudizio e l'adesione della seconda alla posizione di
, cui l'appello è stato notificato per mera litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 _1
, con l'intervento Controparte_2 di rappresentata da avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 3226/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda avanzata da nei _1 confronti di e Parte_1 Controparte_2
, per il resto confermando la sentenza gravata;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi _1 in favore di che liquida per il primo grado in € 9.690,00 Parte_1 oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi
(organismo mediazione); per il secondo grado in € 4.997,00 oltre rimborso
15% IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 872/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Enrico Parte_1 P.IVA_1
Panicucci (c.f. ) Appellante C.F._1
Contro
Appellata _1 contumace
(C.F. e P. Controparte_2
Iva ) con il patrocinio dell'Avv. Andrea Del Re (C.F. P.IVA_2
) Appellata C.F._2
(C.F. ) rappresentata daControparte_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
[...] P.IVA_4
Intervenuta C.F._3
avverso la sentenza n. 3226/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
17 novembre 2022 n. r.g. 611/2018.
CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, - in tesi: riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere le conclusioni proposte da Parte_1
in primo grado, perché fondate per tutti i motivi esposti e per l'effetto
[...] respingere le domande proposte dalla opponente attrice nei confronti di
[...]
perché infondate in fatto e diritto;
- ovvero ed in ipotesi: Parte_1 riformare in ogni caso, perché illegittimo per quanto argomentato in atti, il capo della sentenza di condanna di a manlevare e tenere indenne Parte_1 la Signora nella misura del 50% di quanto la stessa ha pagato e _1 pagherà a in esecuzione della sentenza impugnata, con ogni CP_2 conseguenziale pronuncia. - In ogni caso con condanna della Sig.ra
[...] al rimborso in favore di delle spese processuali e dei _1 Parte_1 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre rimborso forfettario delle spese generali”.
Per la parte appellata CP_2 Controparte_2
:
[...]
“codesta ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis, voglia confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo
n° 6201/2017 emesso dal Tribunale di Firenze oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese di lite di primo _1 grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento“.
Per la parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo
n. 6201/2017 emesso dal Tribunale di Firenze oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese di lite di primo _1 grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze con sentenza nr. 3226/2022 pubblicata in data 17 novembre 2022 ha così deciso:
“Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 6201/2017 RI, dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di 5.000,00; - ON a rimborsare a _1
le spese di lite di questa fase, che si Controparte_2 liquidano in € 1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione). - ON
, in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 manlevare e tenere indenne la Sig.ra nella misura del 50% di _1 quanto la stessa ha pagato e pagherà a in esecuzione della CP_2 presente sentenza;
- COMPENSA per metà le spese di lite nei rapporti tra e;
- ON a rimborsare ad _1 Parte_1 Parte_1 [...] la residua parte delle spese di lite di questa fase, che si liquidano per _1
l'intero (2/2) in €1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione).”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da al _1 decreto ingiuntivo n. 6201/2017 – R.G. 16387/2017, emesso in data 9-12-
2017 dal Tribunale di Firenze in favore di Parte_2 nei confronti della società e della Sig.ra
[...] Parte_3 _1 in qualità di fideiussore, per la somma di euro 58.312,92 oltre interessi e
[...] spese, quale saldo debitore in relazione al contratto di mutuo chirografario n.
1014620 stipulato in data 29-4-2013 per la somma di euro 70.000,00 e risolto per inadempimento con lettera del 20-6-2017. L'opponente aveva chiesto la chiamata in causa di al fine di essere rilevata indenne della Parte_1 somma corrispondente alla percentuale del 60% del credito (pari ad euro
34.987,75) e, per l'effetto, la revoca del D.I.; in denegata ipotesi, aveva chiesto di accertare che l'opponente era tenuta al pagamento della residua somma, pari al 40% del credito (euro 23.325,16) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. A tal fine aveva sostenuto, in relazione alla fideiussione prestata fino alla concorrenza dell'importo finanziato di €
70.000,00, di avere diritto di rivalsa ovvero di manleva per una quota del 60% nei confronti di avendo la chiesto e Parte_1 Parte_3 ottenuto il rilascio di una garanzia da parte di pari al 60% Parte_1 dell'importo concesso a mutuo, con un massimale di euro 42.000,00.
si era costituita in Controparte_2 giudizio, resistendo all'opposizione, e aveva chiesto la conferma del d.i., opponendosi alla chiamata in causa di aveva sostenuto che, sulla base di Pt_1 quanto pattuito convenzionalmente tra la e , la garanzia CP_2 Parte_1 prestata da quest'ultima operava solo in favore della banca ed in via sussidiaria, con facoltà in ogni caso della banca di agire per l'intero credito, salvo poi l'obbligo della banca, qualora avesse provveduto al pagamento di Pt_1 determinate somme, di riversare in via proporzionale quanto recuperato alla
Pt_1
L'accordo transattivo raggiunto in sede di procedimento di mediazione, con una riduzione del debito complessivo della opponente ed un piano di pagamenti rateale, veniva risolto, avendo l'opponente provveduto al pagamento esclusivamente della somma di euro 5.000,00, senza rispettare il piano di pagamenti rateale.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita, contestando la Parte_1 domanda di manleva/regresso per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e comunque perché infondata.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto limitatamente all'importo di euro 53.312,92.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato (di seguito anche o APPELLANTE) con atto di Parte_1 Pt_1 citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte
d'appello (di seguito anche solo o Appellata) e _1 _1 [...]
(di seguito solo Controparte_2 [...]
, quest'ultima ai soli fini di denuntiatio litis, proponendo CP_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL
PRONUNCIATO;
II- OMESSO ESAME O RIGETTO IMPLICITO DELLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
INTERESSE AD AGIRE;
III- ERRATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELLA
ATTRICE;
IV- ILLEGITTIMITÀ DELLA ON DI FIDI TOSCANA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, è _1 rimasta contumace.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza CP_2 nella parte in cui ha a sua volta confermato il decreto ingiuntivo e disposto la condanna alle spese di lite in favore della Banca.
Ha spiegato intervento volontario (di seguito solo VELA Controparte_3
o INTERVENUTA), a mezzo di precisando che in virtù di Controparte_4 contratto stipulato il 26 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), ha Controparte_6 ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti Controparte_3 pecuniari già di titolarità, tra gli altri, di Parte_4
derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa
[...] forma tecnica vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29, fra i quali era ricompreso anche quello nei confronti della e della garante Sig.ra ha Parte_3 _1 prodotto la procura del 7 marzo 2024 per atti Notaio Dott. Persona_1
in Milano conferita ad ed ha fatto proprie tutte le difese e
[...] CP_4 richieste di CP_2
In data 29.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c.
***
Preliminarmente si dichiara la contumacia della convenuta _1 ritualmente citata e non costituita (v. p.e.c. di notifica della citazione in appello del 20.04.2023 al difensore avv. Domenico Scrocchia).
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La censura proposta con il primo motivo di appello (“violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”) è fondata.
Fidi deduce che la pronuncia di condanna nei suoi confronti a manlevare e tenere indenne la Sig.ra nella misura del 50% di quanto la stessa _1 ha pagato e pagherà a , violerebbe il disposto di cui all'art. 112 CP_2
c.p.c., atteso che la avrebbe formulato solo una domanda di _1 accertamento e non di condanna.
In primo grado l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversaria, ivi comprese quelle del terzo chiamato Parte_1
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare che
[...] è tenuta a rilevare indenne la sig.ra per la somma Parte_1 _1 corrispondente alla percentuale del 60% (pari ad Euro 34.987,75) del credito azionato nei propri confronti in considerazione del contratto di garanzia stipulato dalla debitrice e per l'effetto revocare il decreto Parte_3 ingiuntivo opposto. In denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la sig.ra
è tenuta al pagamento della somma residua pari al 40% del _1 credito ingiunto, pari ad Euro 23.325,16 o a quella somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che sia la domanda principale sia la domanda subordinata formulate dalla erano di accertamento. _1
“Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti
e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n.
644/2025).
La pronuncia di condanna, essendo stata emessa extra petita, va pertanto riformata.
Nel presente grado le azioni di accertamento spiegate in primo grado non sono state riproposte essendo rimasta contumace la convenuta in appello
[...]
Ne consegue che la riforma della pronuncia di condanna non permette CP_7 una declaratoria di accertamento in questo grado.
Il secondo e terzo motivo d'appello sono dichiarati assorbiti.
II- La critica contenuta nel quarto motivo di gravame (“illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di giudizio”) è fondata. Parte_1
Dalla riforma della sentenza, che aveva ritenuto la reciproca soccombenza parziale, consegue la riforma della statuizione in punto di spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza totale.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
III. La appellata ha evidenziato che non è stato impugnato il capo della CP_2 sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha chiesto dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
L'assunto è fondato.
In mancanza di impugnazione diretta o incidentale, la statuizione in sentenza
“CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 6201/2017 RI, dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di 5.000,00” è coperta dal giudicato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa nel rapporto con quest'ultima le Pt_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della secondo il D.M. 147/2022: quanto al primo grado nella misura liquidata _1 in dispositivo: €1.290,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 2.700,00 per la decisoria, € 1.700,00 per la mediazione, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi (organismo mediazione); quanto al presente grado, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della prossimità del valore di causa al valore iniziale dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 -
260.000,00), esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi;
nei confronti di e dell'intervenuta Vela, le spese sono compensate, attesa la CP_2 partecipazione volontaria al giudizio e l'adesione della seconda alla posizione di
, cui l'appello è stato notificato per mera litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 _1
, con l'intervento Controparte_2 di rappresentata da avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 3226/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda avanzata da nei _1 confronti di e Parte_1 Controparte_2
, per il resto confermando la sentenza gravata;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi _1 in favore di che liquida per il primo grado in € 9.690,00 Parte_1 oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro 860,00 per esborsi
(organismo mediazione); per il secondo grado in € 4.997,00 oltre rimborso
15% IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.