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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8248/2019 R.G., avente ad oggetto “cancellazione iscrizione ipotecaria;
risarcimento del danno” promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Francesco
Di Giovanni, giusta procura in atti;
Attrice contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanna
d'Addato, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Ignazio Lagrotta, giusta procura in atti;
Convenuti
e
Controparte_2
[...]
Convenuti contumaci
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , citava, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il Parte_2 Controparte_2
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare, nel contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti e pertanto convenuti in giudizio,
l'inefficacia, e conseguentemente ordinare la cancellazione, dell'ipoteca legale iscritta su richiesta di CP_2
e contro la il 12 ottobre 2009 ai nn. 10227 reg. gen. e 1693 reg. part., sui beni immobili Controparte_3 censiti in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 132, part. 19 subb. 1 (oggi 9 e 10), 2, 3, 4, 5 e 6 Pt_2 ed al Catasto Terreni al foglio 132, partt. 19, 109 e 126. b) Condannare il al risarcimento Parte_2 del danno derivante dall'omessa cancellazione dell'ipoteca di cui sopra, da liquidare nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in via equitativa, con gli interessi legali dall'ottobre 2009, e nella misura di cui all'art. 1284 5°comma cod. civ. a far data dalla domanda”.
A fondamento delle domande, parte attrice rappresentava, in particolare, che:
- (società risultante dalla trasformazione della Parte_1 Pt_3
era divenuta proprietaria sin dal 17 marzo 2006 delle seguenti unità CP_4 Parte_4 immobiliari site nel Comune di e così riportate in catasto: a) Capannone industriale Pt_2 prefabbricato per la lavorazione di materie plastiche per imballaggio – reggetta – in polipropilene della superficie di circa mq. 2400 e precisamente il primo entrando dal cancello, censito al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 1, categ. D/1 R.C. €. 14.256,00; b) Appartamento al primo piano allo stato rustico composto di sette vani ed accessori, censito in catasto al fol. 132, mapp.
n. 19 sub. 2, P1, cat. A/2, cl. 2 vani 7,5 R.C. €.871,52; c) Appartamento al piano secondo o sottotetto allo stato rustico composto di sei vani ed accessori, censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 3, P2, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5 R.C. €.419,62; d) Box al piano terra distinto dal numero interno 2 (due), censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 5, PT, cat. C/6, cl. 4, mq.17 R.C. €.49,17; e) Box al piano terra distinto dal numero interno 3 (tre), censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 6, PT, cat. C/6, cl. 4 mq.30 R.C. €.86,76; f) Comproprietà in ragione della metà (1/2) del piazzale di manovra e deposito, delle aree adibite a sedi stradali ed aree parcheggi (corte comune a tutti gli immobili) censita in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub.
7, senza rendita catastale;
g) Comproprietà in ragione della metà (1/2) della cabina arrivo
ENEL e della cabina distribuzione;
della cabina e fossa bilico;
della cabina servizi igienici dello
2 stabilimento;
della cabina per alloggiamento pompe e vasche antincendio nonché compressori, censite in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 10, cat. D/1 R.C. €.720,00;
- le predette consistenze immobiliari erano pervenute alla (all'epoca Parte_1
in forza di scrittura privata del 7 dicembre 2005 autenticata nelle firme dal Notaio Parte_5
di (rep. n. 59080, racc. n. 26046), intercorsa tra la deducente Persona_1 Pt_2 società e la con la quale scrittura, a fronte della cessione di crediti della Controparte_5 da far valere nell'esecuzione forzata già in essere contro la la Parte_5 Controparte_3 si obbligava (ai sensi dell'art. 1478 cod. civ.) a far conseguire alla deducente la Controparte_5 proprietà degli immobili sopra indicati, formanti oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente contro la (R.G.E. n. 159/1999); Controparte_3
- in particolare, si conveniva che l'acquisto della proprietà si sarebbe verificato nel momento stesso in cui la avrebbe conseguito, a seguito dell'assegnazione degli immobili Controparte_5 nell'ambito della procedura esecutiva, il trasferimento degli stessi;
- tale assegnazione aveva avuto luogo in data 17 marzo 2006 per effetto del decreto di trasferimento in favore della verificandosi così la condizione alla quale era Controparte_5 subordinato l'acquisto della proprietà da parte della (oggi ; Parte_5 Parte_1
- in data 12 ottobre 2009, ovvero quando gli immobili sopra descritti non appartenevano più alla , essendo invece di proprietà della da oltre tre anni e CP_3 Parte_1 mezzo, veniva iscritta sugli immobili stessi, a favore della (agente per la CP_2 riscossione dei crediti tributari del , una ipoteca legale nei confronti della Parte_2
a garanzia dell'adempimento di debiti di quest'ultima nei confronti del Controparte_3
Parte_2
- nonostante l'inefficacia dell'ipoteca, il si era rifiutato di procedere alla sua Parte_2 cancellazione con la seguente motivazione: “Facendo seguito all'istanza presentata dall'
[...]
si comunica che la stessa non può trovare accoglimento atteso che la cancellazione Parte_6 dell'iscrizione ipotecaria, senza un provvedimento giudiziario che ne sancisca l'illegittimità, comporterebbe per il
la perdita ingiustificata della garanzia del proprio credito, esponendolo, tra l'altro, al concreto Parte_2 rischio di non riuscire più a soddisfare il proprio diritto”;
- il comportamento omissivo del e la perdurante presenza della predetta Parte_2 ipoteca sugli immobili era stata fonte di danno per la sia perché induceva Parte_1
l'apparenza di un vincolo sulla proprietà di quest'ultima, sia perché aveva comportato – allorquando la aveva venduto gli immobili in questione alla Parte_1 CP_6
[...] (con l'atto pubblico per notar del 2 ottobre 2018, rep. n. 3018,
[...] Persona_2 racc. n. 1739: doc. 7) - una sensibile riduzione del prezzo convenuto (rispetto a quello che la deducente società avrebbe potuto legittimamente richiedere alla stregua del valore di mercato dei beni), nonché la necessità di differire l'incasso del saldo del prezzo, subordinandolo alla cancellazione dell'ipoteca;
- era, pertanto, interesse della ottenere una pronuncia giudiziale che Parte_1 ordinasse la cancellazione della formalità pregiudizievole, con ristoro dei danni, medio tempore, subiti a causa del diniego alla cancellazione opposto dal Comune.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda attorea in Parte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
Dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 Controparte_2 concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 09.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare, occorre verificare la sussistenza della potestas iudicandi in capo all'odierno
Giudice in ordine alla domanda attorea.
Parte attrice, in particolare, ha chiesto, da un lato, di ordinare la cancellazione, dell'ipoteca legale iscritta su richiesta di e contro la il 12 ottobre 2009 ai nn. 10227 CP_2 Controparte_3 reg. gen. e 1693 reg. part., sui beni immobili censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Pt_2 al foglio 132, part. 19 subb. 1 (oggi 9 e 10), 2, 3, 4, 5 e 6 ed al Catasto Terreni al foglio 132, partt. 19, 109 e 126, previo accertamento e dichiarazione della sua inefficacia e, dall'altro, di condannare il al risarcimento del danno derivante dall'omessa cancellazione Parte_2 dell'ipoteca.
In ordine alla questione di giurisdizione, appare utile richiamare il pacifico orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, mentre la domanda di cancellazione dell'ipoteca iscritta
4 dall'Agente della riscossione su crediti di natura tributaria è da devolversi al giudice tributario, la domanda proposta per un comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 20426/16).
Applicando tale granitico orientamento al caso di specie, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla sola domanda di risarcimento del danno, mentre per la domanda di cancellazione dell'ipoteca deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice tributario.
Invero, è noto che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche con la l. n. 296/2006, ha modificato l'art. 19, comma 1 d.lgs. n. 546/1992 che individua gli atti impugnabili dinanzi al Giudice Tributario. Nello specifico, in detta disposizione è stata aggiunta la lettera e-bis, la quale statuisce che il ricorso alle Commissioni tributarie può essere proposto avverso la “iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Ebbene, nel caso di specie è la stessa parte attrice ad affermare che il credito sotteso all'erronea iscrizione ipotecaria avesse natura tributaria (circostanza, peraltro, documentata dalla stessa visura ipotecaria [doc. 9 dell'atto di citazione], dove si legge “ipoteca legale ex artt. 47 e 77 del d.p.r.
602/1973”), con conseguente giurisdizione del giudice tributario, a cui la materia è stata devoluta, come detto, ai sensi del citato D.L. n. 223 del 2006, art. 35 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, essendo tale domanda deferita alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie.
Deve, invece, affermarsi la giurisdizione di questo Giudice con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del per i danni subiti a causa del diniego Parte_2 alla cancellazione opposto dal Comune, venendo in rilievo una questione di "neminem laedere", dovendosi accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento doloso o colposo tale che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (ex multis Cass. civ. n. 14506/13 e 20426/16).
5 Tuttavia, prima di analizzare il merito della domanda risarcitoria, deve, innanzitutto, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla OP
, essendo totalmente estranea alle questioni oggetto di causa.
[...]
Ciò posto, è circostanza incontestata fra le parti, oltre che documentalmente provata, che l'iscrizione dell'ipoteca è stata effettuata da in data 12 ottobre 2009 nei confronti CP_2 della società su beni immobili non appartenenti più a quest'ultima, ma già Controparte_3 divenuti di proprietà della società attorea per effetto dell'atto di cessione da parte della per rogito Notar in data 7 dicembre 2005, perfezionatosi, in data Controparte_5 Per_1
17 marzo 2006, per effetto del decreto di assegnazione dei beni a favore della Controparte_5 all'esito della procedura di esecuzione immobiliare in danno della società Controparte_3
Pertanto, emerge ictu oculi che abbia illegittimamente iscritto ipoteca su beni di CP_2 proprietà della (oggi e, dunque, appartenenti ad un soggetto Parte_5 Parte_1 diverso da debitore del Controparte_3 Parte_2
A fronte di tale manifesta erronea trascrizione, il nella sua qualità di Parte_2 creditore che aveva consegnato i ruoli all'agente della riscossione ben avrebbe CP_2 potuto avvedersi, usando l'ordinaria diligenza (anche consultando le visure ipotecarie), che l'iscrizione ipotecaria a garanzia del proprio credito era stata effettuata erroneamente su beni immobili non appartenenti al suo debitore ma ad un terzo soggetto totalmente Controparte_3 estraneo (oggi e di conseguenza avrebbe potuto e dovuto Parte_5 Parte_1 attivarsi, nel rispetto dei generali doveri di buone fede e correttezza, soprattutto dopo la formale richiesta di parte attrice, per la cancellazione della erronea iscrizione ipotecaria.
Il censurabile comportamento omissivo del per aver rifiutato (doc. 8 dell'atto di Pt_2 citazione) di procedere alla eliminazione formale dell'ipoteca, si è rivelato, inoltre, causa di danno alla parte attrice.
Invero, emerge documentalmente che, nell'atto pubblico per notar del Persona_2
2 ottobre 2018, rep. n. 3018, racc. n. 1739, con cui la ha venduto gli Parte_1 immobili in questione alla (doc. 7 dell'atto di citazione), il versamento del Controparte_6 saldo finale del prezzo di vendita pari a € 35.000,00 era subordinato alla cancellazione dell'ipoteca.
In considerazione di ciò deve ritenersi che un danno patrimoniale vi sia stato e che il quantum può certamente coincidere con il mancato incasso delle somme come previste nel contratto, ovvero pari a € 35.000,00, mentre alcuna prova è stata fornita in ordine al fatto che la vendita
6 fosse avvenuta a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle conseguibili in mancanza di iscrizione ipotecaria.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento nei confronti di parte Parte_2 attrice della somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Su detta somma competono, inoltre, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
L'esito e la peculiarità delle questioni trattate in giudizio, complessivamente valutate, inducono a ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con riferimento alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, essendo tale domanda deferita alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
OP
- condanna il al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di € Parte_2
35.000,00, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci.
Foggia, 27 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8248/2019 R.G., avente ad oggetto “cancellazione iscrizione ipotecaria;
risarcimento del danno” promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Francesco
Di Giovanni, giusta procura in atti;
Attrice contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanna
d'Addato, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Ignazio Lagrotta, giusta procura in atti;
Convenuti
e
Controparte_2
[...]
Convenuti contumaci
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , citava, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il Parte_2 Controparte_2
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare, nel contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti e pertanto convenuti in giudizio,
l'inefficacia, e conseguentemente ordinare la cancellazione, dell'ipoteca legale iscritta su richiesta di CP_2
e contro la il 12 ottobre 2009 ai nn. 10227 reg. gen. e 1693 reg. part., sui beni immobili Controparte_3 censiti in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 132, part. 19 subb. 1 (oggi 9 e 10), 2, 3, 4, 5 e 6 Pt_2 ed al Catasto Terreni al foglio 132, partt. 19, 109 e 126. b) Condannare il al risarcimento Parte_2 del danno derivante dall'omessa cancellazione dell'ipoteca di cui sopra, da liquidare nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in via equitativa, con gli interessi legali dall'ottobre 2009, e nella misura di cui all'art. 1284 5°comma cod. civ. a far data dalla domanda”.
A fondamento delle domande, parte attrice rappresentava, in particolare, che:
- (società risultante dalla trasformazione della Parte_1 Pt_3
era divenuta proprietaria sin dal 17 marzo 2006 delle seguenti unità CP_4 Parte_4 immobiliari site nel Comune di e così riportate in catasto: a) Capannone industriale Pt_2 prefabbricato per la lavorazione di materie plastiche per imballaggio – reggetta – in polipropilene della superficie di circa mq. 2400 e precisamente il primo entrando dal cancello, censito al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 1, categ. D/1 R.C. €. 14.256,00; b) Appartamento al primo piano allo stato rustico composto di sette vani ed accessori, censito in catasto al fol. 132, mapp.
n. 19 sub. 2, P1, cat. A/2, cl. 2 vani 7,5 R.C. €.871,52; c) Appartamento al piano secondo o sottotetto allo stato rustico composto di sei vani ed accessori, censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 3, P2, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5 R.C. €.419,62; d) Box al piano terra distinto dal numero interno 2 (due), censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 5, PT, cat. C/6, cl. 4, mq.17 R.C. €.49,17; e) Box al piano terra distinto dal numero interno 3 (tre), censito in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 6, PT, cat. C/6, cl. 4 mq.30 R.C. €.86,76; f) Comproprietà in ragione della metà (1/2) del piazzale di manovra e deposito, delle aree adibite a sedi stradali ed aree parcheggi (corte comune a tutti gli immobili) censita in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub.
7, senza rendita catastale;
g) Comproprietà in ragione della metà (1/2) della cabina arrivo
ENEL e della cabina distribuzione;
della cabina e fossa bilico;
della cabina servizi igienici dello
2 stabilimento;
della cabina per alloggiamento pompe e vasche antincendio nonché compressori, censite in catasto al fol. 132, mapp. n. 19 sub. 10, cat. D/1 R.C. €.720,00;
- le predette consistenze immobiliari erano pervenute alla (all'epoca Parte_1
in forza di scrittura privata del 7 dicembre 2005 autenticata nelle firme dal Notaio Parte_5
di (rep. n. 59080, racc. n. 26046), intercorsa tra la deducente Persona_1 Pt_2 società e la con la quale scrittura, a fronte della cessione di crediti della Controparte_5 da far valere nell'esecuzione forzata già in essere contro la la Parte_5 Controparte_3 si obbligava (ai sensi dell'art. 1478 cod. civ.) a far conseguire alla deducente la Controparte_5 proprietà degli immobili sopra indicati, formanti oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente contro la (R.G.E. n. 159/1999); Controparte_3
- in particolare, si conveniva che l'acquisto della proprietà si sarebbe verificato nel momento stesso in cui la avrebbe conseguito, a seguito dell'assegnazione degli immobili Controparte_5 nell'ambito della procedura esecutiva, il trasferimento degli stessi;
- tale assegnazione aveva avuto luogo in data 17 marzo 2006 per effetto del decreto di trasferimento in favore della verificandosi così la condizione alla quale era Controparte_5 subordinato l'acquisto della proprietà da parte della (oggi ; Parte_5 Parte_1
- in data 12 ottobre 2009, ovvero quando gli immobili sopra descritti non appartenevano più alla , essendo invece di proprietà della da oltre tre anni e CP_3 Parte_1 mezzo, veniva iscritta sugli immobili stessi, a favore della (agente per la CP_2 riscossione dei crediti tributari del , una ipoteca legale nei confronti della Parte_2
a garanzia dell'adempimento di debiti di quest'ultima nei confronti del Controparte_3
Parte_2
- nonostante l'inefficacia dell'ipoteca, il si era rifiutato di procedere alla sua Parte_2 cancellazione con la seguente motivazione: “Facendo seguito all'istanza presentata dall'
[...]
si comunica che la stessa non può trovare accoglimento atteso che la cancellazione Parte_6 dell'iscrizione ipotecaria, senza un provvedimento giudiziario che ne sancisca l'illegittimità, comporterebbe per il
la perdita ingiustificata della garanzia del proprio credito, esponendolo, tra l'altro, al concreto Parte_2 rischio di non riuscire più a soddisfare il proprio diritto”;
- il comportamento omissivo del e la perdurante presenza della predetta Parte_2 ipoteca sugli immobili era stata fonte di danno per la sia perché induceva Parte_1
l'apparenza di un vincolo sulla proprietà di quest'ultima, sia perché aveva comportato – allorquando la aveva venduto gli immobili in questione alla Parte_1 CP_6
[...] (con l'atto pubblico per notar del 2 ottobre 2018, rep. n. 3018,
[...] Persona_2 racc. n. 1739: doc. 7) - una sensibile riduzione del prezzo convenuto (rispetto a quello che la deducente società avrebbe potuto legittimamente richiedere alla stregua del valore di mercato dei beni), nonché la necessità di differire l'incasso del saldo del prezzo, subordinandolo alla cancellazione dell'ipoteca;
- era, pertanto, interesse della ottenere una pronuncia giudiziale che Parte_1 ordinasse la cancellazione della formalità pregiudizievole, con ristoro dei danni, medio tempore, subiti a causa del diniego alla cancellazione opposto dal Comune.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda attorea in Parte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
Dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 Controparte_2 concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 09.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare, occorre verificare la sussistenza della potestas iudicandi in capo all'odierno
Giudice in ordine alla domanda attorea.
Parte attrice, in particolare, ha chiesto, da un lato, di ordinare la cancellazione, dell'ipoteca legale iscritta su richiesta di e contro la il 12 ottobre 2009 ai nn. 10227 CP_2 Controparte_3 reg. gen. e 1693 reg. part., sui beni immobili censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Pt_2 al foglio 132, part. 19 subb. 1 (oggi 9 e 10), 2, 3, 4, 5 e 6 ed al Catasto Terreni al foglio 132, partt. 19, 109 e 126, previo accertamento e dichiarazione della sua inefficacia e, dall'altro, di condannare il al risarcimento del danno derivante dall'omessa cancellazione Parte_2 dell'ipoteca.
In ordine alla questione di giurisdizione, appare utile richiamare il pacifico orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, mentre la domanda di cancellazione dell'ipoteca iscritta
4 dall'Agente della riscossione su crediti di natura tributaria è da devolversi al giudice tributario, la domanda proposta per un comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 20426/16).
Applicando tale granitico orientamento al caso di specie, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla sola domanda di risarcimento del danno, mentre per la domanda di cancellazione dell'ipoteca deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice tributario.
Invero, è noto che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche con la l. n. 296/2006, ha modificato l'art. 19, comma 1 d.lgs. n. 546/1992 che individua gli atti impugnabili dinanzi al Giudice Tributario. Nello specifico, in detta disposizione è stata aggiunta la lettera e-bis, la quale statuisce che il ricorso alle Commissioni tributarie può essere proposto avverso la “iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Ebbene, nel caso di specie è la stessa parte attrice ad affermare che il credito sotteso all'erronea iscrizione ipotecaria avesse natura tributaria (circostanza, peraltro, documentata dalla stessa visura ipotecaria [doc. 9 dell'atto di citazione], dove si legge “ipoteca legale ex artt. 47 e 77 del d.p.r.
602/1973”), con conseguente giurisdizione del giudice tributario, a cui la materia è stata devoluta, come detto, ai sensi del citato D.L. n. 223 del 2006, art. 35 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, essendo tale domanda deferita alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie.
Deve, invece, affermarsi la giurisdizione di questo Giudice con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del per i danni subiti a causa del diniego Parte_2 alla cancellazione opposto dal Comune, venendo in rilievo una questione di "neminem laedere", dovendosi accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento doloso o colposo tale che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (ex multis Cass. civ. n. 14506/13 e 20426/16).
5 Tuttavia, prima di analizzare il merito della domanda risarcitoria, deve, innanzitutto, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla OP
, essendo totalmente estranea alle questioni oggetto di causa.
[...]
Ciò posto, è circostanza incontestata fra le parti, oltre che documentalmente provata, che l'iscrizione dell'ipoteca è stata effettuata da in data 12 ottobre 2009 nei confronti CP_2 della società su beni immobili non appartenenti più a quest'ultima, ma già Controparte_3 divenuti di proprietà della società attorea per effetto dell'atto di cessione da parte della per rogito Notar in data 7 dicembre 2005, perfezionatosi, in data Controparte_5 Per_1
17 marzo 2006, per effetto del decreto di assegnazione dei beni a favore della Controparte_5 all'esito della procedura di esecuzione immobiliare in danno della società Controparte_3
Pertanto, emerge ictu oculi che abbia illegittimamente iscritto ipoteca su beni di CP_2 proprietà della (oggi e, dunque, appartenenti ad un soggetto Parte_5 Parte_1 diverso da debitore del Controparte_3 Parte_2
A fronte di tale manifesta erronea trascrizione, il nella sua qualità di Parte_2 creditore che aveva consegnato i ruoli all'agente della riscossione ben avrebbe CP_2 potuto avvedersi, usando l'ordinaria diligenza (anche consultando le visure ipotecarie), che l'iscrizione ipotecaria a garanzia del proprio credito era stata effettuata erroneamente su beni immobili non appartenenti al suo debitore ma ad un terzo soggetto totalmente Controparte_3 estraneo (oggi e di conseguenza avrebbe potuto e dovuto Parte_5 Parte_1 attivarsi, nel rispetto dei generali doveri di buone fede e correttezza, soprattutto dopo la formale richiesta di parte attrice, per la cancellazione della erronea iscrizione ipotecaria.
Il censurabile comportamento omissivo del per aver rifiutato (doc. 8 dell'atto di Pt_2 citazione) di procedere alla eliminazione formale dell'ipoteca, si è rivelato, inoltre, causa di danno alla parte attrice.
Invero, emerge documentalmente che, nell'atto pubblico per notar del Persona_2
2 ottobre 2018, rep. n. 3018, racc. n. 1739, con cui la ha venduto gli Parte_1 immobili in questione alla (doc. 7 dell'atto di citazione), il versamento del Controparte_6 saldo finale del prezzo di vendita pari a € 35.000,00 era subordinato alla cancellazione dell'ipoteca.
In considerazione di ciò deve ritenersi che un danno patrimoniale vi sia stato e che il quantum può certamente coincidere con il mancato incasso delle somme come previste nel contratto, ovvero pari a € 35.000,00, mentre alcuna prova è stata fornita in ordine al fatto che la vendita
6 fosse avvenuta a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle conseguibili in mancanza di iscrizione ipotecaria.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento nei confronti di parte Parte_2 attrice della somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Su detta somma competono, inoltre, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
L'esito e la peculiarità delle questioni trattate in giudizio, complessivamente valutate, inducono a ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con riferimento alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, essendo tale domanda deferita alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
OP
- condanna il al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di € Parte_2
35.000,00, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci.
Foggia, 27 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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