Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838 r.g.V.G. dell'anno 2024;
TRA
(avv. Panettieri Deborah), Parte_1
E
(avv. Carlucci Carmen), Parte_2 con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10.06.2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ginosa (TA) il 25/10/2014 , che dalla loro unione era nato il figlio il 04.12.2015, adivano questo Tribunale, chiedendo che Per_1 fosse pronunciata la loro separazione e, decorsi i termini di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 323/2024 pubblicata in data 02.08.2024 il Tribunale di Taranto pronunizava la separazione dei coniugi, rimettendo la causa innanzi al Giudice delegato per la pronunzia sulla domanda di divorzio.
Va rilevato che all'udienza camerale de 12.03.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 323/2024 emessa dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data 02.08.2024
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
25/10/2014 in Ginosa (TA) da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pt_2
Ginosa (TA) dell'anno 2014; n .48; p. II;
s. A, u.1;
2. DISPONE che i rapporti patrimoniali tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Presidente est. Martino Casavola
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