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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 54/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. ROSANNA MARTELLOTTA per ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni: si riporta alle proprie note difensive autorizzate, depositate il 30/06/2025 e chiede che la causa venga decisa, con accoglimento della domanda introduttiva e spese di lite a carico della parte soccombente. L'avv. PAOLINO RIZZUTI per HDI ASS.NI SPA, già , già , ha CP_2 Controparte_3 formulato le seguenti conclusioni: precisa le conclusioni come da atti e si riporta al contenuto della propria comparsa conclusionale da aversi qui trascritta. Contesta le avverse difese siccome infondate e smentite da quanto argomentato dalla scrivente difesa. L'avv. UGO MASSIMILLA per e ha formulato le seguenti CP_4 CP_5 conclusioni: si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri scritti difensivi, che si intendono integralmente trascritti, ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Il Giudice Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 54/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 54/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Controparte_1 C.F._1
Martellotta (C.F. ; C.F._2
Attore
E
HDI ASS.NI SPA (C.F. , già , già , in persona P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolino Rizzuti (C.F. ; C.F._3
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla CP_4 C.F._4
(C.F. ); C.F._5
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo CP_5 C.F._6
Massimilla (C.F. ); C.F._5
Convenuti
Oggetto: lesione personale. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto domanda al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 subito a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 22/03/2019. 1.1. A sostegno della domanda, deduce che nel giorno indicato, nel mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del furgone Toyota tg FN812VF, di proprietà di CP_4 pagina 2 di 7 e nell'occasione condotto da , assicurato con CP_4 CP_5 Controparte_6
(polizza n. 512882283), ha subito gravi lesioni a seguito dell'impatto della parte superiore del veicolo con l'arco del ponte posto sulla via Lungomare Nord di San Lucido. Trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola, ha avuto una diagnosi di trauma cranio- facciale con escoriazioni ed abrasioni al volto, fratture multiple delle ossa facciali e cervicalgia post-traumatica, con un conseguente danno biologico pari al 15%, ITT per ricovero ospedaliero per 8 giorni, ulteriore ITP al 100% (rectius ITT) per 42 giorni, ITP al 75% per 60 giorni, ITP al 50% per 50 giorni e ITP al 25% per 40 giorni, per un totale di € 54.781,00 comprensivo anche di danno non patrimoniale e spese mediche documentate. Deduce, inoltre, che, formulata domanda di risarcimento del danno, la Compagnia assicurativa ha inviato un assegno di € 10.550,00, ritenuto non congruo e trattenuto a solo titolo di acconto sul maggior danno subito. Conclude, quindi, chiedendo di condannare in solido le parti convenute al pagamento della somma di € 44.231,00, dalla quale è stato già detratto l'acconto ricevuto, o comunque di quell'altra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. 1.2. , oggi HDI Ass.ni spa, nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cpc per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7 cpc. Nel merito, rileva l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, assumendo che il sinistro, attesa la tipologia di lesioni lamentate, avrebbe avuto conseguenze di gran lunga meno gravi se l'attore avesse indossato le cinture di sicurezza, e invoca l'applicazione del disposto di cui all'art 1227 cod. civ. Rileva, infine, che il veicolo Toyota, di proprietà di non era, al momento del sinistro, abilitato CP_4 al trasporto di soggetto esterno alla attività lavorativa cui lo stesso era destinato e formula, pertanto, azione di rivalsa nei confronti di e . CP_4 CP_5
Conclude, quindi, chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 cpc in relazione all'art. 163, n. 7 cpc.; in via principale, di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata ed in caso di riscontro alla domanda attrice, accertata la derivazione causale dei danni riportati con la dinamica dell'evento descritta in citazione, la compatibilità delle lesioni con il corretto uso delle cinture di sicurezza obbligatorie per legge, nonché il reale ammontare dei danni subiti;
accertare e dichiarare la corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del danno per mancato uso delle cinture di sicurezza e, per l'effetto, ricondurre ad equità e giustizia la pretesa risarcitoria, riducendo il risarcimento ex art. 1227 cod. civ;
in ogni caso, ritenere congrua e satisfattiva la somma di € 10.550,00 rimessa in fase stragiudiziale. In accoglimento della domanda di rivalsa, condannare, solidalmente, e a rimborsare alla la somma CP_4 CP_5 Controparte_3 di € 10.500,00 già versata nonché, in ipotesi di condanna, tutte le ulteriori somme eventualmente versate a favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. 1.3. , con comparsa di costituzione depositata il 27/05/2021, eccepisce il CP_4 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero di mediazione. Nel merito, assume l'operatività della polizza assicurativa, in considerazione del fatto che il era legato da contratto di collaborazione (vendita porta a porta), sicché a pieno CP_1 titolo poteva essere trasportato sul mezzo in questione. Deduce, peraltro, che proprio il pagina 3 di 7 pagamento dell'acconto da parte della Compagnia assicurativa conferma l'infondatezza dell'azione di rivalsa. Conclude chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità per omesso tentativo di negoziazione assistita;
sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità e rigettare l'azione di rivalsa proposta da Controparte_7
; in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, rigettare la domanda
[...] attorea perché il fatto è accaduto per causa non imputabile al conducente del mezzo;
sempre in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, accertata la sussistenza del nesso causale tra le lesioni per come lamentate e il corretto uso dei dispositivi di sicurezza, graduare il risarcimento in ragione dell'art. 1227 cod. civ.. 1.4. , con comparsa di costituzione e risposta del 27/05/2021, eccepisce il CP_5 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero della mediazione. Nel merito, contesta la dedotta responsabilità del sinistro, ritenendo il proprio comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice stradale, poiché l'evento è ascrivibile a caso fortuito, ascrivibile alla mancanza di idonea segnalazione circa l'altezza del cavalcavia. Conclude chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di negoziazione assistita obbligatorio;
in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, rigettare la domanda di perché il fatto è accaduto per caso fortuito;
sempre in via gradata ed in Controparte_1 caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni per come lamentate e contenerle in ragione della quantificazione che sarà accertata in corso di giudizio.
1.5. Riassunto il giudizio interrottosi a seguito della cancellazione dell'avv. Petrungaro dall'albo degli avvocati, completata la fase istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. effettuate in modalità cartolare.
2. La domanda proposta merita parziale accoglimento.
2.1. Secondo la disposizione contenuta nell'art. 2697 cod. civ., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Tale fondamentale principio trova applicazione anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sicché spetta al danneggiato fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, ossia del fatto (o atto) illecito, dell'esistenza e dell'ammontare del danno, del nesso di causa tra la condotta lesiva e il danno, nonché della sua imputabilità all'agente (a titolo di dolo o di colpa). Avuto riguardo ai danni da circolazione stradale, una volta che sia fornita la prova del fatto illecito (nella sua dimensione storica e fenomenologica), della produzione (e della consistenza) del danno e di un nesso di derivazione tra fatto e danno, il danneggiato (anche se trasportato) può – ai fini della imputabilità – avvalersi delle presunzioni ricavate dall'art. 2054 cod. civ. La Suprema Corte ha infatti affermato che «in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito); in particolare, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto
pagina 4 di 7 tutto il possibile per evitare il danno» [Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005 (Rv. 585034)].
2.2. Nel caso di specie, risulta incontestato che fosse presente sul veicolo Controparte_1
Toyota tg FN812VF, di proprietà di e nell'occasione condotto da CP_4 CP_5
, e che a seguito dell'urto di questo con l'arco del ponte, abbia riportato le lamentate
[...] lesioni. Dette lesioni sono eziologicamente riconducibili alla condotta di guida imprudente di , il quale ha incautamente e imprudentemente tentato di attraversare il CP_5 sottopasso senza sincerarsi della sua transitabilità, rimanendovi incastrato. La circostanza che non vi fosse alcuna segnalazione circa l'altezza del sottopasso non vale ad esimere il conducente dalla responsabilità ascrittagli, perché tale omissione non integra il fortuito, che ricorre solo in presenza di un evento imprevedibile e imprevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Appare, infatti, evidente che se il non avesse preso la marcia CP_5
a “velocità sostenuta” (si veda sul punto la dichiarazione testimoniale di TE
, escusso all'udienza dell'11/10/2024, il quale ha riferito: “Ricordo che il furgone
[...] che mi precedeva condotto dal camminava a velocità sostenuta”) e avesse tenuto CP_5 una condotta di guida adeguata all'approssimarsi del ponticello avrebbe potuto arrestare il veicolo senza alcun problema per accertare se ci fosse l'altezza giusta per proseguire la marcia senza problemi. Sussiste, parimenti, la responsabilità in capo al proprietario del veicolo e al suo assicuratore, secondo la previsione dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ.
2.3. In punto di quantificazione dei danni, patrimoniali e non, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio in corso di causa, il quale ha ritenuto che l'evento lesivo ha determinato esiti invalidanti permanenti in misura pari all'10% e un danno biologico temporaneo pari a 7 giorni di invalidità totale (ITT) – soltanto per un evidente refuso indicata in sede di conclusioni come ITT di 60 giorni, poi seguita da ITT di 7 giorni, ma in realtà correttamente indicata in parte motiva –, 30 giorni di invalidità parziale valutabile al 50% e 60 giorni di invalidità parziale al 25%. Ai fini della liquidazione del danno, devono essere applicati i criteri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024. Considerato, poi, che non sono state allegate e provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, ai fini della sua personalizzazione [cfr. Cass. civile, Sez. e, sentenza n. 23778 del 07/11/2014 (RV 633405)] e che non è stato nemmeno allegato quale sia il pregiudizio sofferto per il quale è stato richiesto il ristoro del danno morale, solo nominalmente enunciato nel libello introduttivo quale “posta” risarcitoria accanto alle altre, deve essere accordato il ristoro del danno biologico puro (da limitazione funzionale), permanente e temporaneo, con esclusione di ogni altro ristoro per danno morale o a titolo di personalizzazione. In applicazione dei menzionati parametri, il danno risarcibile va dunque liquidato in € 22.934,00 di cui € 18.679,00 per invalidità permanente ed € 4255,00 per danno biologico temporaneo, oltre alle spese mediche documentate, quantificate in € 332,03 e alle spese future per riabilitazione dentaria stimate in € 5.280,00, per un totale di € 28.546,03.
pagina 5 di 7 2.4. Ritiene questo Giudice che il danno riportato dall'attore sia imputabile anche alla sua condotta imprudente, per non aver indossato le cinture di sicurezza [cfr. Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8443 (Rv. 653261 - 01)]. Il consulente tecnico, alla pag. 9 dell'elaborato, ha evidenziato che, se il danneggiato avesse indossato le cinture “si sarebbe evitato l'impatto verosimilmente frontale diretto del volto con le strutture interne del veicolo produttive di un trauma cranio facciale con abrasioni, escoriazioni al volto e fratture multiple delle ossa facciali”. Occorre evidenziare che la consulenza tecnica non è solo strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire mezzo sostitutivo dell'"onus probandi" gravante su di esse e che le valutazioni formulate dall'ausiliario ben possono essere assunte a fondamento del giudizio causale che il giudice è tenuto a effettuare [Cass. Civ. Sez. 3, 11/03/2004, n. 4993 (Rv. 571001 - 01)]. Sul punto, la diversa testimonianza resa dal non è pienamente TE conferente, perché egli ha potuto riferire solo di quello che ha visto all'interno del veicolo dopo l'urto, quando si è avvicinato per prestare soccorso, così come pure non appare affatto credibile la ricostruzione effettuata dal diretto interessato, il quale ha riferito che indossava la cintura e di essere rivolto verso il conducente nel momento dell'impatto, a tacere del fatto che il ha riferito a , accertatore incaricate dall'assicuratore, CP_5 Tes_2 che il , al momento del sinistro, “si era sporto in avanti per prendere una banana che CP_1 gli era caduta”(cfr. doc. 6 allegato dall'assicuratore). Appare infatti scarsamente credibile che questi, nonostante l'impiego della cintura e nonostante il punto di urto non abbia riguardato la parte anteriore del veicolo, che, dunque non è rientrata nell'abitacolo, abbia potuto urtare con la faccia sul bauletto del mezzo. Pertanto, in mancanza di specifiche evidenze di segno contrario idonee a superare la presunzione di non utilizzo delle cinture e ritenuta applicabile anche la presunzione di cui all'art. 2055, u.c., cod. civ., il danno è ascrivibile anche al medesimo danneggiato, sicché, facendo applicazione della previsione del primo comma dell'art. 1227 cod. civ, l'entità del risarcimento da porre a carico dei convenuti deve ridursi della metà. In conclusione, il danno risarcibile va complessivamente liquidato in € 14.273,015 (=28.546,02:2). Da tale somma, liquidata a valori attuali, deve detrarsi l'acconto già ricevuto di € 10.550,00 importo che, riportato all'attualità, va rivalutato in € 12.470,10 (dal 04/12/2019 ad oggi). Pertanto, le somme ancora dovute ammontano a € 1.802,91. Sull'importo di € 14.273,015 sono dovuti gli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sull'importo indicato, devalutato alla data dell'evento (22/03/2019) e via via rivalutato fino alla data del pagamento dell'acconto (04/12/2019). A partire da tale ultima data, invece, gli interessi vanno calcolati sulla minore somma di € 1802,91, la quale deve essere anch'essa devalutata alla data del 04/12/2019 e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. civile, Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (RV 490480).
3. La domanda di rivalsa è infondata. L'art. 2 delle condizioni generali di polizza esclude la copertura assicurativa “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione”. L'assicuratore assume che il trasporto di , non legato da vincolo di Controparte_1 dipendenza con , proprietario del veicolo immatricolato "per trasporto CP_4
pagina 6 di 7 specifico”, è avvenuto in violazione del divieto posto dall'art. 82 del codice della strada. Sul punto deve constatarsi che, da quanto emerge dall'istruttoria, il fosse invece legato CP_1 da un rapporto di lavoro con il . Il teste ha, al riguardo, riferito che CP_4 Testimone_1
“ stava lavorando per il , non si trattava di passaggio di cortesia. Stava CP_1 CP_4 facendo un giro con che ci lavorava da più tempo e che dava una mano”. La CP_5 circostanza che il rapporto “di lavoro”, se di agenzia o di subordinazione, non fosse stato formalizzato, sebbene possa assumere rilievo ai fini amministrativi e sanzionatori, non appare dirimente in vista dell'invocata esclusione della copertura.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2015, ai valori medi e parametrati sull'ammontare delle somme riconosciute a credito e non su quelle domandate. In considerazione del concorso di colpa del danneggiato, si ritiene equo porre a carico di questo l'onere del pagamento di queste in misura corrispondente alla responsabilità accertata. Con lo stesso criterio si ritiene equo ripartire i costi relativi alla consulenza tecnica.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che l'evento lesivo occorso in data 22/03/2019 è ascrivibile, in pari misura, alla concorrente condotta del convenuto e del danneggiato . CP_5 Controparte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del danneggiato della somma di 14.273,015, da cui dovrà detrarsi l'acconto già ricevuto e rivalutato all'attualità, oltre interessi da determinarsi secondo quanto indicato in parte motiva. Liquida le spese di lite in € 264,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta e ne dispone la compensazione per la metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in € 132,00 per esborsi ed € 1276,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi professionali, con attribuzione all'Erario. Pone il costo della consulenza tecnica in capo all'attore per la metà e in capo ai convenuti, in solido tra loro, per la restante parte. Rigetta la domanda di rivalsa di , ora . Controparte_7 Controparte_8
Condanna l'assicuratore al pagamento delle spese di lite in favore di e di CP_4
, che si liquidano in € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, CP_5 se dovuta, con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Massimilla, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 11 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. ROSANNA MARTELLOTTA per ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni: si riporta alle proprie note difensive autorizzate, depositate il 30/06/2025 e chiede che la causa venga decisa, con accoglimento della domanda introduttiva e spese di lite a carico della parte soccombente. L'avv. PAOLINO RIZZUTI per HDI ASS.NI SPA, già , già , ha CP_2 Controparte_3 formulato le seguenti conclusioni: precisa le conclusioni come da atti e si riporta al contenuto della propria comparsa conclusionale da aversi qui trascritta. Contesta le avverse difese siccome infondate e smentite da quanto argomentato dalla scrivente difesa. L'avv. UGO MASSIMILLA per e ha formulato le seguenti CP_4 CP_5 conclusioni: si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri scritti difensivi, che si intendono integralmente trascritti, ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Il Giudice Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 54/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 54/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Controparte_1 C.F._1
Martellotta (C.F. ; C.F._2
Attore
E
HDI ASS.NI SPA (C.F. , già , già , in persona P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolino Rizzuti (C.F. ; C.F._3
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla CP_4 C.F._4
(C.F. ); C.F._5
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo CP_5 C.F._6
Massimilla (C.F. ); C.F._5
Convenuti
Oggetto: lesione personale. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto domanda al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 subito a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 22/03/2019. 1.1. A sostegno della domanda, deduce che nel giorno indicato, nel mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del furgone Toyota tg FN812VF, di proprietà di CP_4 pagina 2 di 7 e nell'occasione condotto da , assicurato con CP_4 CP_5 Controparte_6
(polizza n. 512882283), ha subito gravi lesioni a seguito dell'impatto della parte superiore del veicolo con l'arco del ponte posto sulla via Lungomare Nord di San Lucido. Trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola, ha avuto una diagnosi di trauma cranio- facciale con escoriazioni ed abrasioni al volto, fratture multiple delle ossa facciali e cervicalgia post-traumatica, con un conseguente danno biologico pari al 15%, ITT per ricovero ospedaliero per 8 giorni, ulteriore ITP al 100% (rectius ITT) per 42 giorni, ITP al 75% per 60 giorni, ITP al 50% per 50 giorni e ITP al 25% per 40 giorni, per un totale di € 54.781,00 comprensivo anche di danno non patrimoniale e spese mediche documentate. Deduce, inoltre, che, formulata domanda di risarcimento del danno, la Compagnia assicurativa ha inviato un assegno di € 10.550,00, ritenuto non congruo e trattenuto a solo titolo di acconto sul maggior danno subito. Conclude, quindi, chiedendo di condannare in solido le parti convenute al pagamento della somma di € 44.231,00, dalla quale è stato già detratto l'acconto ricevuto, o comunque di quell'altra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. 1.2. , oggi HDI Ass.ni spa, nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cpc per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7 cpc. Nel merito, rileva l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, assumendo che il sinistro, attesa la tipologia di lesioni lamentate, avrebbe avuto conseguenze di gran lunga meno gravi se l'attore avesse indossato le cinture di sicurezza, e invoca l'applicazione del disposto di cui all'art 1227 cod. civ. Rileva, infine, che il veicolo Toyota, di proprietà di non era, al momento del sinistro, abilitato CP_4 al trasporto di soggetto esterno alla attività lavorativa cui lo stesso era destinato e formula, pertanto, azione di rivalsa nei confronti di e . CP_4 CP_5
Conclude, quindi, chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 cpc in relazione all'art. 163, n. 7 cpc.; in via principale, di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata ed in caso di riscontro alla domanda attrice, accertata la derivazione causale dei danni riportati con la dinamica dell'evento descritta in citazione, la compatibilità delle lesioni con il corretto uso delle cinture di sicurezza obbligatorie per legge, nonché il reale ammontare dei danni subiti;
accertare e dichiarare la corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del danno per mancato uso delle cinture di sicurezza e, per l'effetto, ricondurre ad equità e giustizia la pretesa risarcitoria, riducendo il risarcimento ex art. 1227 cod. civ;
in ogni caso, ritenere congrua e satisfattiva la somma di € 10.550,00 rimessa in fase stragiudiziale. In accoglimento della domanda di rivalsa, condannare, solidalmente, e a rimborsare alla la somma CP_4 CP_5 Controparte_3 di € 10.500,00 già versata nonché, in ipotesi di condanna, tutte le ulteriori somme eventualmente versate a favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. 1.3. , con comparsa di costituzione depositata il 27/05/2021, eccepisce il CP_4 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero di mediazione. Nel merito, assume l'operatività della polizza assicurativa, in considerazione del fatto che il era legato da contratto di collaborazione (vendita porta a porta), sicché a pieno CP_1 titolo poteva essere trasportato sul mezzo in questione. Deduce, peraltro, che proprio il pagina 3 di 7 pagamento dell'acconto da parte della Compagnia assicurativa conferma l'infondatezza dell'azione di rivalsa. Conclude chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità per omesso tentativo di negoziazione assistita;
sempre in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità e rigettare l'azione di rivalsa proposta da Controparte_7
; in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, rigettare la domanda
[...] attorea perché il fatto è accaduto per causa non imputabile al conducente del mezzo;
sempre in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, accertata la sussistenza del nesso causale tra le lesioni per come lamentate e il corretto uso dei dispositivi di sicurezza, graduare il risarcimento in ragione dell'art. 1227 cod. civ.. 1.4. , con comparsa di costituzione e risposta del 27/05/2021, eccepisce il CP_5 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero della mediazione. Nel merito, contesta la dedotta responsabilità del sinistro, ritenendo il proprio comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice stradale, poiché l'evento è ascrivibile a caso fortuito, ascrivibile alla mancanza di idonea segnalazione circa l'altezza del cavalcavia. Conclude chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di negoziazione assistita obbligatorio;
in via gradata ed in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, rigettare la domanda di perché il fatto è accaduto per caso fortuito;
sempre in via gradata ed in Controparte_1 caso di accoglimento dell'azione di rivalsa, accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni per come lamentate e contenerle in ragione della quantificazione che sarà accertata in corso di giudizio.
1.5. Riassunto il giudizio interrottosi a seguito della cancellazione dell'avv. Petrungaro dall'albo degli avvocati, completata la fase istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. effettuate in modalità cartolare.
2. La domanda proposta merita parziale accoglimento.
2.1. Secondo la disposizione contenuta nell'art. 2697 cod. civ., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Tale fondamentale principio trova applicazione anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sicché spetta al danneggiato fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, ossia del fatto (o atto) illecito, dell'esistenza e dell'ammontare del danno, del nesso di causa tra la condotta lesiva e il danno, nonché della sua imputabilità all'agente (a titolo di dolo o di colpa). Avuto riguardo ai danni da circolazione stradale, una volta che sia fornita la prova del fatto illecito (nella sua dimensione storica e fenomenologica), della produzione (e della consistenza) del danno e di un nesso di derivazione tra fatto e danno, il danneggiato (anche se trasportato) può – ai fini della imputabilità – avvalersi delle presunzioni ricavate dall'art. 2054 cod. civ. La Suprema Corte ha infatti affermato che «in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito); in particolare, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto
pagina 4 di 7 tutto il possibile per evitare il danno» [Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005 (Rv. 585034)].
2.2. Nel caso di specie, risulta incontestato che fosse presente sul veicolo Controparte_1
Toyota tg FN812VF, di proprietà di e nell'occasione condotto da CP_4 CP_5
, e che a seguito dell'urto di questo con l'arco del ponte, abbia riportato le lamentate
[...] lesioni. Dette lesioni sono eziologicamente riconducibili alla condotta di guida imprudente di , il quale ha incautamente e imprudentemente tentato di attraversare il CP_5 sottopasso senza sincerarsi della sua transitabilità, rimanendovi incastrato. La circostanza che non vi fosse alcuna segnalazione circa l'altezza del sottopasso non vale ad esimere il conducente dalla responsabilità ascrittagli, perché tale omissione non integra il fortuito, che ricorre solo in presenza di un evento imprevedibile e imprevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Appare, infatti, evidente che se il non avesse preso la marcia CP_5
a “velocità sostenuta” (si veda sul punto la dichiarazione testimoniale di TE
, escusso all'udienza dell'11/10/2024, il quale ha riferito: “Ricordo che il furgone
[...] che mi precedeva condotto dal camminava a velocità sostenuta”) e avesse tenuto CP_5 una condotta di guida adeguata all'approssimarsi del ponticello avrebbe potuto arrestare il veicolo senza alcun problema per accertare se ci fosse l'altezza giusta per proseguire la marcia senza problemi. Sussiste, parimenti, la responsabilità in capo al proprietario del veicolo e al suo assicuratore, secondo la previsione dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ.
2.3. In punto di quantificazione dei danni, patrimoniali e non, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio in corso di causa, il quale ha ritenuto che l'evento lesivo ha determinato esiti invalidanti permanenti in misura pari all'10% e un danno biologico temporaneo pari a 7 giorni di invalidità totale (ITT) – soltanto per un evidente refuso indicata in sede di conclusioni come ITT di 60 giorni, poi seguita da ITT di 7 giorni, ma in realtà correttamente indicata in parte motiva –, 30 giorni di invalidità parziale valutabile al 50% e 60 giorni di invalidità parziale al 25%. Ai fini della liquidazione del danno, devono essere applicati i criteri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024. Considerato, poi, che non sono state allegate e provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, ai fini della sua personalizzazione [cfr. Cass. civile, Sez. e, sentenza n. 23778 del 07/11/2014 (RV 633405)] e che non è stato nemmeno allegato quale sia il pregiudizio sofferto per il quale è stato richiesto il ristoro del danno morale, solo nominalmente enunciato nel libello introduttivo quale “posta” risarcitoria accanto alle altre, deve essere accordato il ristoro del danno biologico puro (da limitazione funzionale), permanente e temporaneo, con esclusione di ogni altro ristoro per danno morale o a titolo di personalizzazione. In applicazione dei menzionati parametri, il danno risarcibile va dunque liquidato in € 22.934,00 di cui € 18.679,00 per invalidità permanente ed € 4255,00 per danno biologico temporaneo, oltre alle spese mediche documentate, quantificate in € 332,03 e alle spese future per riabilitazione dentaria stimate in € 5.280,00, per un totale di € 28.546,03.
pagina 5 di 7 2.4. Ritiene questo Giudice che il danno riportato dall'attore sia imputabile anche alla sua condotta imprudente, per non aver indossato le cinture di sicurezza [cfr. Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8443 (Rv. 653261 - 01)]. Il consulente tecnico, alla pag. 9 dell'elaborato, ha evidenziato che, se il danneggiato avesse indossato le cinture “si sarebbe evitato l'impatto verosimilmente frontale diretto del volto con le strutture interne del veicolo produttive di un trauma cranio facciale con abrasioni, escoriazioni al volto e fratture multiple delle ossa facciali”. Occorre evidenziare che la consulenza tecnica non è solo strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire mezzo sostitutivo dell'"onus probandi" gravante su di esse e che le valutazioni formulate dall'ausiliario ben possono essere assunte a fondamento del giudizio causale che il giudice è tenuto a effettuare [Cass. Civ. Sez. 3, 11/03/2004, n. 4993 (Rv. 571001 - 01)]. Sul punto, la diversa testimonianza resa dal non è pienamente TE conferente, perché egli ha potuto riferire solo di quello che ha visto all'interno del veicolo dopo l'urto, quando si è avvicinato per prestare soccorso, così come pure non appare affatto credibile la ricostruzione effettuata dal diretto interessato, il quale ha riferito che indossava la cintura e di essere rivolto verso il conducente nel momento dell'impatto, a tacere del fatto che il ha riferito a , accertatore incaricate dall'assicuratore, CP_5 Tes_2 che il , al momento del sinistro, “si era sporto in avanti per prendere una banana che CP_1 gli era caduta”(cfr. doc. 6 allegato dall'assicuratore). Appare infatti scarsamente credibile che questi, nonostante l'impiego della cintura e nonostante il punto di urto non abbia riguardato la parte anteriore del veicolo, che, dunque non è rientrata nell'abitacolo, abbia potuto urtare con la faccia sul bauletto del mezzo. Pertanto, in mancanza di specifiche evidenze di segno contrario idonee a superare la presunzione di non utilizzo delle cinture e ritenuta applicabile anche la presunzione di cui all'art. 2055, u.c., cod. civ., il danno è ascrivibile anche al medesimo danneggiato, sicché, facendo applicazione della previsione del primo comma dell'art. 1227 cod. civ, l'entità del risarcimento da porre a carico dei convenuti deve ridursi della metà. In conclusione, il danno risarcibile va complessivamente liquidato in € 14.273,015 (=28.546,02:2). Da tale somma, liquidata a valori attuali, deve detrarsi l'acconto già ricevuto di € 10.550,00 importo che, riportato all'attualità, va rivalutato in € 12.470,10 (dal 04/12/2019 ad oggi). Pertanto, le somme ancora dovute ammontano a € 1.802,91. Sull'importo di € 14.273,015 sono dovuti gli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sull'importo indicato, devalutato alla data dell'evento (22/03/2019) e via via rivalutato fino alla data del pagamento dell'acconto (04/12/2019). A partire da tale ultima data, invece, gli interessi vanno calcolati sulla minore somma di € 1802,91, la quale deve essere anch'essa devalutata alla data del 04/12/2019 e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. civile, Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (RV 490480).
3. La domanda di rivalsa è infondata. L'art. 2 delle condizioni generali di polizza esclude la copertura assicurativa “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione”. L'assicuratore assume che il trasporto di , non legato da vincolo di Controparte_1 dipendenza con , proprietario del veicolo immatricolato "per trasporto CP_4
pagina 6 di 7 specifico”, è avvenuto in violazione del divieto posto dall'art. 82 del codice della strada. Sul punto deve constatarsi che, da quanto emerge dall'istruttoria, il fosse invece legato CP_1 da un rapporto di lavoro con il . Il teste ha, al riguardo, riferito che CP_4 Testimone_1
“ stava lavorando per il , non si trattava di passaggio di cortesia. Stava CP_1 CP_4 facendo un giro con che ci lavorava da più tempo e che dava una mano”. La CP_5 circostanza che il rapporto “di lavoro”, se di agenzia o di subordinazione, non fosse stato formalizzato, sebbene possa assumere rilievo ai fini amministrativi e sanzionatori, non appare dirimente in vista dell'invocata esclusione della copertura.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2015, ai valori medi e parametrati sull'ammontare delle somme riconosciute a credito e non su quelle domandate. In considerazione del concorso di colpa del danneggiato, si ritiene equo porre a carico di questo l'onere del pagamento di queste in misura corrispondente alla responsabilità accertata. Con lo stesso criterio si ritiene equo ripartire i costi relativi alla consulenza tecnica.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che l'evento lesivo occorso in data 22/03/2019 è ascrivibile, in pari misura, alla concorrente condotta del convenuto e del danneggiato . CP_5 Controparte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del danneggiato della somma di 14.273,015, da cui dovrà detrarsi l'acconto già ricevuto e rivalutato all'attualità, oltre interessi da determinarsi secondo quanto indicato in parte motiva. Liquida le spese di lite in € 264,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta e ne dispone la compensazione per la metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in € 132,00 per esborsi ed € 1276,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi professionali, con attribuzione all'Erario. Pone il costo della consulenza tecnica in capo all'attore per la metà e in capo ai convenuti, in solido tra loro, per la restante parte. Rigetta la domanda di rivalsa di , ora . Controparte_7 Controparte_8
Condanna l'assicuratore al pagamento delle spese di lite in favore di e di CP_4
, che si liquidano in € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, CP_5 se dovuta, con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Massimilla, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 11 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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