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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 795/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 (C.F. ) Parte_3 C.F._3 C.F. ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGI FABIO con domicilio eletto presso il suo studio in ASCOLI PICENO VIALE TREVIRI 202 APPELLANTI contro ora (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FORMARO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA GALLIERA 8
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 208/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 2.7.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per gli appellanti: “… richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come articolati nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc e in subordine per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di appello” [“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza della Sentenza n. 208/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nella persona del Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, a definizione del procedimento civile, iscritto al numero n. 1558/2020 RG, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE integralmente il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inesistenza e/o comunque inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto revocare il D.i. opposto. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle del grado precedente di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate”.]
Per l'appellata: [“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 208/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Cocca, in data 21.03.2022, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado. In via istruttoria: rigettare qualsivoglia istanza istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 208 del 21.3.2022, il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...] in qualità di fideiussori di (poi fallita) ottenuto da Parte_4 Parte_5 [...]
(poi fusa per incorporazione in nel prosieguo Controparte_1 Controparte_2 anche solo la banca) per il residuo debito di mutuo fondiario contratto dalla società, oltre interessi e spese del monitorio.
2.
Osservava il primo giudice che i titoli azionati dalla banca erano tre fideiussioni omnibus, due delle quali rilasciate da e in data 12.12.2002 sino Parte_1 Parte_4 alla concorrenza di € 1.190.000,00 e in data 22.3.2005 sino alla concorrenza di € 350.000,00 che venivano riconfermate in data 25.9.2015, allorchè veniva rilasciata dai restanti fideiussori ulteriore fideiussione omnibus di € 750.000,00; che l'unico motivo di opposizione era fondato sulla nullità delle fideiussioni perché conformi a schema ABI in violazione di normativa antitrust secondo provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005; che alla luce di Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021 la nullità delle clausole che riproducono l'intesa vietata (art. 2 clausola di riviviscenza, art. 6 deroga all'art. 1957 c.c., art. 8 clausola di sopravvenienza) è solo parziale ex art. 1419 c.c. e non si estende all'intero contratto salvo che sia desumibile dal contratto stesso o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti che non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità: che nella fattispecie l'eliminazione delle clausole avrebbe alleggerito la posizione dei fideiussori i quali, peraltro, essendo legati alla debitrice principale e fra loro da rapporti sociali e di parentela avrebbero comunque prestato la garanzia anche senza le clausole nulle;
che gli opponenti non avevano neppure allegato né tantomeno provato il contrario;
che in ogni caso la banca non aveva azionato le clausole nulle di cui agli artt, 2 e 8 dello schema ABI e quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. aveva agito in monitorio nel rispetto del relativo termine di decadenza decorrente dalla lettera di revoca e DBT.
3.
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2022 i predetti fideiussori appellavano innanzi a questa Corte, senza indicazione specifica di motivi e svolgendo censure tutte afferenti la nullità parziale ritenuta dal primo giudice non incidente sulla volontà dei contraenti e dunque non idonea alla declaratoria di nullità totale delle garanzie secondo il disposto dell'art. 1419 c.c.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 28.1.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
In via preliminare l'appellata deduce, inoltre, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di appello, pur non recando motivi specifici, consente di individuare con adeguata specificità le ragioni di doglianza e le parti della sentenza ritenute erronee, da individuarsi nella sopradetta mancata ritenuta nullità totale delle fideiussioni per essenzialità delle clausole nulle.
5.
Con l'unico motivo di appello gli appellanti si dolgono, come detto, della mancata ritenuta essenzialità per i contraenti delle clausole nulle delle fideiussioni per conformità delle clausole allo schema ABI, frutto di intesa anticoncorrenziale secondo quanto riscontrato dall'autorità garante nel 2005, sicchè avrebbe errato il primo giudice nel non accogliere il rilievo di nullità totale delle fideiussioni medesime alla luce del disposto dell'art. 1419 c.c.
Deducono in particolare che sulla base di una valutazione ex ante e non a posteriori a seguito dell'accertata nullità parziale, sia dal punto di vista della banca sia dal punto di vista del cliente era più probabile che un contratto senza le clausole nulle non sarebbe stato né offerto né accettato, come nella fattispecie sarebbe provato per il fatto che nella scrittura del 2015 erano state riconfermate tutte le clausole delle fideiussioni precedenti del 2002 e del 2005 comprese quelle nulle.
Il motivo è infondato.
Fermo il principio che la fideiussione è nulla limitatamente alle clausole che riproducono previsioni nulle perché in contrasto con la normativa antitrust, a meno che non venga indagata la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla complessiva vicenda negoziale e non venga accertata l'effettiva volontà delle parti, vòlta a riconoscere alla parte nulla un essenziale rilievo ai fini della stessa esistenza del negozio (Cassazione civile , sez. III , 05/11/2024 , n. 28481), con onere della prova di tale essenzialità a carico della parte deducente la nullità, è evidente che consiste in astrazione giuridica, secondo l'id quod prelunque accidit e in base a valutazione ex ante, la considerazione, necessaria per la ricorrenza della nullità totale ex art. 1419 c.c., per cui i contraenti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle.
Dunque il ragionamento logico-giuridico afferente l'essenzialità delle clausole nulle, non può che essere fondato su una valutazione dell'interesse dei contraenti, alla luce degli elementi di giudizio, anche presuntivi, esistenti al tempo della conclusione del contratto, secondo – appunto – l'id quod plerunque accidit.
Ebbene, in base a tali principi ed agli elementi di giudizio agli atti e documenti di causa è dato affermare che, nella fattispecie, al tempo della conclusione delle fideiussioni l'interesse delle parti, di entrambe le parti, fosse ragionevolmente quello di concludere i contratti anche senza le clausole nulle, perché portatori di un maggior interesse alla conclusione delle fideiussioni, piuttosto che alla loro non stipulazione: la banca per procurarsi una garanzia nonostante i maggiori obblighi derivanti dalle clausole nulle, il fideiussore per evitare l'aggravamento della posizione debitoria della garantita e assicurarle il mantenimento delle linee di credito in essere.
Non vi sono ulteriori elementi di prova allegati dagli appellanti ai fini della dimostrazione della essenzialità delle clausole nulle per i contraenti, tale per cui in assenza delle clausole nulle non avrebbero concluso il contratto.
Su tale valutazione ex ante, non incide il fatto successivo della conferma, nel 2015, delle precedenti fideiussioni rilasciate da e già contenenti le Parte_1 Parte_4 clausole nulle, perché l'interesse dei contraenti a contrarre nonostante le clausole nulle va valutato all'epoca della stipula delle fideiussioni, risalenti al 2002 e al 2005, e non sulla base di circostanze sopravvenute ex post; a maggior ragione quanto alle fideiussioni prestate solo nel 2015 da e non è provata l'essenzialità delle clausole nulle per Parte_2 Parte_3 conformità allo schema ABI. Ad ogni modo, l'eventuale essenzialità per la banca delle clausole nulle – tale per cui in tesi non avrebbe concesso le fideiussioni in mancanza di esse – non toglie nulla al rilievo per cui gli opponenti avrebbero contratto anche, e a maggior ragione, in assenza delle clausole nulle che ne aggravavano la posizione verso la banca, avendo tutto l'interesse ad una garanzia meno gravosa per loro ed a mantenere le linee di credito in favore della società, alla cui sorte erano legati sia direttamente in quanto soci che indirettamente in quanto appartenenti al medesimo nucleo familiare.
E' corretta pertanto la valutazione del giudice di prime cure secondo cui i fideiussori non hanno provato l'estensione all'intero negozio degli effetti della eventuale nullità parziale di singole clausole ai sensi dell'art 1419 c.c., unico rilievo di censura della decisione appellata.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 confronti di ià on atto Controparte_2 Controparte_1 di appello notificato in data 20.4.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 208 del 21.3.2022
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_2 delle spese del grado di appello, che liquida in € 4.997,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 6.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 795/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 (C.F. ) Parte_3 C.F._3 C.F. ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGI FABIO con domicilio eletto presso il suo studio in ASCOLI PICENO VIALE TREVIRI 202 APPELLANTI contro ora (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FORMARO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA GALLIERA 8
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 208/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 2.7.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per gli appellanti: “… richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come articolati nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc e in subordine per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di appello” [“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza della Sentenza n. 208/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nella persona del Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, a definizione del procedimento civile, iscritto al numero n. 1558/2020 RG, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE integralmente il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inesistenza e/o comunque inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto revocare il D.i. opposto. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle del grado precedente di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate”.]
Per l'appellata: [“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 208/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Cocca, in data 21.03.2022, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado. In via istruttoria: rigettare qualsivoglia istanza istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 208 del 21.3.2022, il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...] in qualità di fideiussori di (poi fallita) ottenuto da Parte_4 Parte_5 [...]
(poi fusa per incorporazione in nel prosieguo Controparte_1 Controparte_2 anche solo la banca) per il residuo debito di mutuo fondiario contratto dalla società, oltre interessi e spese del monitorio.
2.
Osservava il primo giudice che i titoli azionati dalla banca erano tre fideiussioni omnibus, due delle quali rilasciate da e in data 12.12.2002 sino Parte_1 Parte_4 alla concorrenza di € 1.190.000,00 e in data 22.3.2005 sino alla concorrenza di € 350.000,00 che venivano riconfermate in data 25.9.2015, allorchè veniva rilasciata dai restanti fideiussori ulteriore fideiussione omnibus di € 750.000,00; che l'unico motivo di opposizione era fondato sulla nullità delle fideiussioni perché conformi a schema ABI in violazione di normativa antitrust secondo provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005; che alla luce di Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021 la nullità delle clausole che riproducono l'intesa vietata (art. 2 clausola di riviviscenza, art. 6 deroga all'art. 1957 c.c., art. 8 clausola di sopravvenienza) è solo parziale ex art. 1419 c.c. e non si estende all'intero contratto salvo che sia desumibile dal contratto stesso o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti che non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità: che nella fattispecie l'eliminazione delle clausole avrebbe alleggerito la posizione dei fideiussori i quali, peraltro, essendo legati alla debitrice principale e fra loro da rapporti sociali e di parentela avrebbero comunque prestato la garanzia anche senza le clausole nulle;
che gli opponenti non avevano neppure allegato né tantomeno provato il contrario;
che in ogni caso la banca non aveva azionato le clausole nulle di cui agli artt, 2 e 8 dello schema ABI e quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. aveva agito in monitorio nel rispetto del relativo termine di decadenza decorrente dalla lettera di revoca e DBT.
3.
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2022 i predetti fideiussori appellavano innanzi a questa Corte, senza indicazione specifica di motivi e svolgendo censure tutte afferenti la nullità parziale ritenuta dal primo giudice non incidente sulla volontà dei contraenti e dunque non idonea alla declaratoria di nullità totale delle garanzie secondo il disposto dell'art. 1419 c.c.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 28.1.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
In via preliminare l'appellata deduce, inoltre, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di appello, pur non recando motivi specifici, consente di individuare con adeguata specificità le ragioni di doglianza e le parti della sentenza ritenute erronee, da individuarsi nella sopradetta mancata ritenuta nullità totale delle fideiussioni per essenzialità delle clausole nulle.
5.
Con l'unico motivo di appello gli appellanti si dolgono, come detto, della mancata ritenuta essenzialità per i contraenti delle clausole nulle delle fideiussioni per conformità delle clausole allo schema ABI, frutto di intesa anticoncorrenziale secondo quanto riscontrato dall'autorità garante nel 2005, sicchè avrebbe errato il primo giudice nel non accogliere il rilievo di nullità totale delle fideiussioni medesime alla luce del disposto dell'art. 1419 c.c.
Deducono in particolare che sulla base di una valutazione ex ante e non a posteriori a seguito dell'accertata nullità parziale, sia dal punto di vista della banca sia dal punto di vista del cliente era più probabile che un contratto senza le clausole nulle non sarebbe stato né offerto né accettato, come nella fattispecie sarebbe provato per il fatto che nella scrittura del 2015 erano state riconfermate tutte le clausole delle fideiussioni precedenti del 2002 e del 2005 comprese quelle nulle.
Il motivo è infondato.
Fermo il principio che la fideiussione è nulla limitatamente alle clausole che riproducono previsioni nulle perché in contrasto con la normativa antitrust, a meno che non venga indagata la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla complessiva vicenda negoziale e non venga accertata l'effettiva volontà delle parti, vòlta a riconoscere alla parte nulla un essenziale rilievo ai fini della stessa esistenza del negozio (Cassazione civile , sez. III , 05/11/2024 , n. 28481), con onere della prova di tale essenzialità a carico della parte deducente la nullità, è evidente che consiste in astrazione giuridica, secondo l'id quod prelunque accidit e in base a valutazione ex ante, la considerazione, necessaria per la ricorrenza della nullità totale ex art. 1419 c.c., per cui i contraenti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle.
Dunque il ragionamento logico-giuridico afferente l'essenzialità delle clausole nulle, non può che essere fondato su una valutazione dell'interesse dei contraenti, alla luce degli elementi di giudizio, anche presuntivi, esistenti al tempo della conclusione del contratto, secondo – appunto – l'id quod plerunque accidit.
Ebbene, in base a tali principi ed agli elementi di giudizio agli atti e documenti di causa è dato affermare che, nella fattispecie, al tempo della conclusione delle fideiussioni l'interesse delle parti, di entrambe le parti, fosse ragionevolmente quello di concludere i contratti anche senza le clausole nulle, perché portatori di un maggior interesse alla conclusione delle fideiussioni, piuttosto che alla loro non stipulazione: la banca per procurarsi una garanzia nonostante i maggiori obblighi derivanti dalle clausole nulle, il fideiussore per evitare l'aggravamento della posizione debitoria della garantita e assicurarle il mantenimento delle linee di credito in essere.
Non vi sono ulteriori elementi di prova allegati dagli appellanti ai fini della dimostrazione della essenzialità delle clausole nulle per i contraenti, tale per cui in assenza delle clausole nulle non avrebbero concluso il contratto.
Su tale valutazione ex ante, non incide il fatto successivo della conferma, nel 2015, delle precedenti fideiussioni rilasciate da e già contenenti le Parte_1 Parte_4 clausole nulle, perché l'interesse dei contraenti a contrarre nonostante le clausole nulle va valutato all'epoca della stipula delle fideiussioni, risalenti al 2002 e al 2005, e non sulla base di circostanze sopravvenute ex post; a maggior ragione quanto alle fideiussioni prestate solo nel 2015 da e non è provata l'essenzialità delle clausole nulle per Parte_2 Parte_3 conformità allo schema ABI. Ad ogni modo, l'eventuale essenzialità per la banca delle clausole nulle – tale per cui in tesi non avrebbe concesso le fideiussioni in mancanza di esse – non toglie nulla al rilievo per cui gli opponenti avrebbero contratto anche, e a maggior ragione, in assenza delle clausole nulle che ne aggravavano la posizione verso la banca, avendo tutto l'interesse ad una garanzia meno gravosa per loro ed a mantenere le linee di credito in favore della società, alla cui sorte erano legati sia direttamente in quanto soci che indirettamente in quanto appartenenti al medesimo nucleo familiare.
E' corretta pertanto la valutazione del giudice di prime cure secondo cui i fideiussori non hanno provato l'estensione all'intero negozio degli effetti della eventuale nullità parziale di singole clausole ai sensi dell'art 1419 c.c., unico rilievo di censura della decisione appellata.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 confronti di ià on atto Controparte_2 Controparte_1 di appello notificato in data 20.4.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 208 del 21.3.2022
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_2 delle spese del grado di appello, che liquida in € 4.997,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 6.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina