Art. 13. 1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unita' di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unita' di carico del tipo indicato alla predetta lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.
2. Qualora le unita' di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonche' al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformita' prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo e' revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sara' tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.
2. Qualora le unita' di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonche' al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformita' prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo e' revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sara' tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.