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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Anna Martellotta ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marcello Durante ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di occupazione sine titulo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 3329/2023, pubblicata il 28.08.2023, con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertata l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'appartamento sito in Noci, alla Via D. Romanazzi n. 17, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 32, p.lla 543, sub. 43, con condanna di esso convenuto all'immediato rilascio e rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'appartamento, con condanna alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che il Giudice di prime cure aveva posto a fondamento del proprio convincimento esclusivamente prove de relato, considerate dalla giurisprudenza irrilevanti, non utilizzabili e pagina 1 di 4 addirittura nulle, anziché tenere conto delle prove scritte fornite, sufficienti ai fini del perfezionamento della richiesta usucapione;
- che, nella specie, le dichiarazioni testimoniali del figlio dell'attore ( ) e del Testimone_1 genero ( ) erano insufficienti a provare le conclusioni dell'attore, in quanto si erano CP_2 limitati a confermare circostanze apprese dall'attore medesimo;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, il convenuto aveva sollevato più volte l'eccezione di nullità della prova testimoniale resa dal in violazione dell'art. 246 c.p.c., Testimone_1 poiché avente un evidente interesse nella controversia;
- che, d'altro canto, il Giudice di prime cure non aveva correttamente preso in considerazione la testimonianza dell'Amministratrice di , la quale aveva confermato la pacifica Parte_2 occupazione dell'immobile da parte di esso convenuto che, rafforzata dalla testimonianza di e, sommata alla produzione documentale acquisita, avrebbe dovuto portare il Tes_2
Giudice di primo grado al legittimo convincimento dell'intervenuta usucapione;
- che, inoltre, aveva prodotto n. 46 ricevute di pagamento di bollette Enel Servizio Elettrico, n.
29 attestazioni di versamento di bollette Eni, n. 4 ricevute di pagamento oneri condominiali, n. 2 ricevute di pagamento acconto AQP, n. 9 mod. F24 di corresponsione della Tari, che non erano state ritenute idonee a dimostrare un'indiscussa signoria di fatto sulla cosa, utile ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione;
- che, invero, non v'era prova della concessione in forma verbale in comodato gratuito dell'unità immobiliare oggetto di causa, nonostante questo avesse rappresentato il presupposto fondativo della sentenza, pur avendo esso attore in riconvenzionale provato il possesso dell'appartamento nel corso degli anni, non solo per aver fissato lì la propria residenza ma anche per aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche, degli oneri condominiali e della Tari, nonché per aver preso parte alle assemblee condominiali, relative anche alla ristrutturazione del fabbricato.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, chiedeva di rigettare la domanda principale e di accogliere la domanda originaria riconvenzionale di riconoscimento dell'intervenuta usucapione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , il quale resisteva all'appello, evidenziando: Controparte_1
- che le testimonianze de relato actoris restavano, alla stregua della giurisprudenza maggioritaria, elementi di cui il Giudice doveva tener conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa;
- che il teste non aveva un interesse tale da legittimare la sua Testimone_1 partecipazione al giudizio, indi l'inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c.;
- che, inoltre, i testi e avevano confermato che l'edificio CP_2 Testimone_1 condominiale era stato realizzato dall'impresa individuale dell'attore il Controparte_1 quale, a lavori ultimati, aveva concesso in godimento gratuito provvisorio l'appartamento posto al pagina 2 di 4 terzo piano ai genitori, che vi avevano abitato con i figli e Parte_1 Persona_1
, per cui si trattava di circostanze apprese direttamente dai testi, in quanto coinvolti nelle
[...] diverse discussioni in famiglia e comunque provate anche documentalmente;
- che, dopo la morte dei genitori (1994 e 2004), il rimaneva nell'immobile Parte_1 con la sorella e così continuava anche dopo la morte di quest'ultima (2013), nonostante le reiterate richieste di restituzione del bene;
- che, pertanto, il Giudice di prime cure correttamente qualificava il rapporto in termini di concordato precario ex art. 1810 c.c.;
- che, per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Giudice di primo grado aveva rilevato che il comodatario avrebbe potuto usucapire l'immobile soltanto qualora avesse dimostrato di aver posto in essere atti di interversione nel possesso (non essendo sufficiente la mera mancata consegna del bene), non ritenendo, pertanto, idonee le prove fornite dal convenuto, in quanto risalenti (2005-2006), non atte a coprire il ventennio, e riguardanti condotte perfettamente compatibili con la detenzione in nomine alieno, soprattutto nell'ambito di rapporti di stretta parentela;
- che, in ordine all'asserita inesistenza della prova sul comodato, il Giudice correttamente non aveva dato rilevanza alla forma scritta, ma ai fatti di causa, quali comportamenti concludenti idonei al perfezionamento di un contratto di comodato a titolo gratuito;
- che il fatto che il convenuto , rimasto celibe, avesse convissuto con i Parte_1 genitori nell'immobile di proprietà dell'appellato non poteva evidentemente spiegare alcun effetto ai fini del computo del termine utile per l'usucapione, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore in convenzionale avrebbe dovuto fornire la prova di aver posseduto uti dominus e non uti condominus.
- che le ricevute di pagamento delle utenze domestiche prodotte da controparte non valevano a dimostrare la pretesa fatta valere ex adverso, posto che le stesse si riferivano unicamente al periodo da dicembre 2017 ad agosto 2019, quando il lavorava (o aveva Parte_1 da poco cessato di lavorare), come per le quattro ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte da controparte, peraltro assai risalenti;
- che, peraltro, la testimonianza resa dall'Amministratrice di non poteva dimostrare Parte_2
l'assunto di controparte, non essendo contestato tra le parti che il aveva Parte_1 sempre risieduto nell'immobile oggetto di causa;
- che, infine, l'appellante aveva introdotto il giudizio di appello senza addurre motivi di fatto e di diritto tangibili ed evidenti con i quali censurare la sentenza impugnata, reiterando le medesime tesi difensive di cui al giudizio di primo grado, che erano state tutte respinte dal Tribunale in quanto manifestamente infondate, poiché smentite dalle risultanze istruttorie e primariamente dalla produzione documentale regolarmente acquisita al processo.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, concludeva per il rigetto della sospensiva e dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.09.2024, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa all'udienza del 27.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invitando nelle more le parti – nella loro qualità di germani – a coltivare stragiudizialmente trattative di bonario componimento della controversia.
Con nota congiunta in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., depositata il 26.05.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, per effetto del quale chiedevano che la causa venisse definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Diritto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la sussistenza di un accordo conciliativo intervenuto fra le parti, con richiesta di compensazione delle spese di lite, determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass., 27.10.2005, n. 20860;
Cass.
8.11.2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis, Cass., sez. I,
28.07.2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass., sez. III, 2.08.2004, n. 14775).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 3329/2023, pubblicata il 28.08.2023, pronunciata Controparte_1 dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14050/2019 R.G., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Anna Martellotta ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marcello Durante ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di occupazione sine titulo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 3329/2023, pubblicata il 28.08.2023, con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertata l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'appartamento sito in Noci, alla Via D. Romanazzi n. 17, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 32, p.lla 543, sub. 43, con condanna di esso convenuto all'immediato rilascio e rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'appartamento, con condanna alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che il Giudice di prime cure aveva posto a fondamento del proprio convincimento esclusivamente prove de relato, considerate dalla giurisprudenza irrilevanti, non utilizzabili e pagina 1 di 4 addirittura nulle, anziché tenere conto delle prove scritte fornite, sufficienti ai fini del perfezionamento della richiesta usucapione;
- che, nella specie, le dichiarazioni testimoniali del figlio dell'attore ( ) e del Testimone_1 genero ( ) erano insufficienti a provare le conclusioni dell'attore, in quanto si erano CP_2 limitati a confermare circostanze apprese dall'attore medesimo;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, il convenuto aveva sollevato più volte l'eccezione di nullità della prova testimoniale resa dal in violazione dell'art. 246 c.p.c., Testimone_1 poiché avente un evidente interesse nella controversia;
- che, d'altro canto, il Giudice di prime cure non aveva correttamente preso in considerazione la testimonianza dell'Amministratrice di , la quale aveva confermato la pacifica Parte_2 occupazione dell'immobile da parte di esso convenuto che, rafforzata dalla testimonianza di e, sommata alla produzione documentale acquisita, avrebbe dovuto portare il Tes_2
Giudice di primo grado al legittimo convincimento dell'intervenuta usucapione;
- che, inoltre, aveva prodotto n. 46 ricevute di pagamento di bollette Enel Servizio Elettrico, n.
29 attestazioni di versamento di bollette Eni, n. 4 ricevute di pagamento oneri condominiali, n. 2 ricevute di pagamento acconto AQP, n. 9 mod. F24 di corresponsione della Tari, che non erano state ritenute idonee a dimostrare un'indiscussa signoria di fatto sulla cosa, utile ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione;
- che, invero, non v'era prova della concessione in forma verbale in comodato gratuito dell'unità immobiliare oggetto di causa, nonostante questo avesse rappresentato il presupposto fondativo della sentenza, pur avendo esso attore in riconvenzionale provato il possesso dell'appartamento nel corso degli anni, non solo per aver fissato lì la propria residenza ma anche per aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche, degli oneri condominiali e della Tari, nonché per aver preso parte alle assemblee condominiali, relative anche alla ristrutturazione del fabbricato.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, chiedeva di rigettare la domanda principale e di accogliere la domanda originaria riconvenzionale di riconoscimento dell'intervenuta usucapione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , il quale resisteva all'appello, evidenziando: Controparte_1
- che le testimonianze de relato actoris restavano, alla stregua della giurisprudenza maggioritaria, elementi di cui il Giudice doveva tener conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa;
- che il teste non aveva un interesse tale da legittimare la sua Testimone_1 partecipazione al giudizio, indi l'inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c.;
- che, inoltre, i testi e avevano confermato che l'edificio CP_2 Testimone_1 condominiale era stato realizzato dall'impresa individuale dell'attore il Controparte_1 quale, a lavori ultimati, aveva concesso in godimento gratuito provvisorio l'appartamento posto al pagina 2 di 4 terzo piano ai genitori, che vi avevano abitato con i figli e Parte_1 Persona_1
, per cui si trattava di circostanze apprese direttamente dai testi, in quanto coinvolti nelle
[...] diverse discussioni in famiglia e comunque provate anche documentalmente;
- che, dopo la morte dei genitori (1994 e 2004), il rimaneva nell'immobile Parte_1 con la sorella e così continuava anche dopo la morte di quest'ultima (2013), nonostante le reiterate richieste di restituzione del bene;
- che, pertanto, il Giudice di prime cure correttamente qualificava il rapporto in termini di concordato precario ex art. 1810 c.c.;
- che, per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Giudice di primo grado aveva rilevato che il comodatario avrebbe potuto usucapire l'immobile soltanto qualora avesse dimostrato di aver posto in essere atti di interversione nel possesso (non essendo sufficiente la mera mancata consegna del bene), non ritenendo, pertanto, idonee le prove fornite dal convenuto, in quanto risalenti (2005-2006), non atte a coprire il ventennio, e riguardanti condotte perfettamente compatibili con la detenzione in nomine alieno, soprattutto nell'ambito di rapporti di stretta parentela;
- che, in ordine all'asserita inesistenza della prova sul comodato, il Giudice correttamente non aveva dato rilevanza alla forma scritta, ma ai fatti di causa, quali comportamenti concludenti idonei al perfezionamento di un contratto di comodato a titolo gratuito;
- che il fatto che il convenuto , rimasto celibe, avesse convissuto con i Parte_1 genitori nell'immobile di proprietà dell'appellato non poteva evidentemente spiegare alcun effetto ai fini del computo del termine utile per l'usucapione, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore in convenzionale avrebbe dovuto fornire la prova di aver posseduto uti dominus e non uti condominus.
- che le ricevute di pagamento delle utenze domestiche prodotte da controparte non valevano a dimostrare la pretesa fatta valere ex adverso, posto che le stesse si riferivano unicamente al periodo da dicembre 2017 ad agosto 2019, quando il lavorava (o aveva Parte_1 da poco cessato di lavorare), come per le quattro ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte da controparte, peraltro assai risalenti;
- che, peraltro, la testimonianza resa dall'Amministratrice di non poteva dimostrare Parte_2
l'assunto di controparte, non essendo contestato tra le parti che il aveva Parte_1 sempre risieduto nell'immobile oggetto di causa;
- che, infine, l'appellante aveva introdotto il giudizio di appello senza addurre motivi di fatto e di diritto tangibili ed evidenti con i quali censurare la sentenza impugnata, reiterando le medesime tesi difensive di cui al giudizio di primo grado, che erano state tutte respinte dal Tribunale in quanto manifestamente infondate, poiché smentite dalle risultanze istruttorie e primariamente dalla produzione documentale regolarmente acquisita al processo.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, concludeva per il rigetto della sospensiva e dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.09.2024, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa all'udienza del 27.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invitando nelle more le parti – nella loro qualità di germani – a coltivare stragiudizialmente trattative di bonario componimento della controversia.
Con nota congiunta in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., depositata il 26.05.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, per effetto del quale chiedevano che la causa venisse definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Diritto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la sussistenza di un accordo conciliativo intervenuto fra le parti, con richiesta di compensazione delle spese di lite, determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass., 27.10.2005, n. 20860;
Cass.
8.11.2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis, Cass., sez. I,
28.07.2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass., sez. III, 2.08.2004, n. 14775).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 3329/2023, pubblicata il 28.08.2023, pronunciata Controparte_1 dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14050/2019 R.G., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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