Decreto cautelare 30 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2638 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alex Capponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-in data 22 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentata dal ricorrente in data 18 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Questore della Provincia di -OMISSIS-ha disposto nei confronti del ricorrente, cittadino extracomunitario, l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale da egli presentata in data 18 maggio 2024 evidenziando in motivazione che: A) il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 16 aprile 2024 in forza di visto rilasciato per motivi di lavoro stagionale per la durata di 120 giorni; B) all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno non era allegato il modello «Unilav» in corso di validità per la proroga del contratto di lavoro stagionale, né era allegata la domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato presentata al competente Sportello unico per l’immigrazione; C) a seguito del preavviso di diniego consegnato brevi manu in data 18 settembre 2024, il ricorrente non ha prodotto osservazioni né integrazioni; D) il ricorrente risulta avere già fruito del periodo massimo di soggiorno consentito per lo svolgimento di lavoro stagionale.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo «Violazione degli artt. 3,10 e 10 bis e 21 octies della legge 241/1990 e successive modifiche, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. - Eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento, per carenza di istruttoria nonché illogicità e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse dal provvedimento impugnato e/o di quelle ad esso sottese; motivazione erronea e/o insufficiente; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti» perché il decreto di archiviazione non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto dall’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990.
3. Con decreto presidenziale n. 650/2025 adottato ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. è stata accolta l’istanza per la sospensione del provvedimento impugnato .
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il ricorso è fondato.
3. Dev’essere positivamente apprezzata l’unica censura sulla quale si regge l’impugnativa, con cui è stata dedotta la mancata comunicazione del preavviso di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
La circostanza secondo cui l’Amministrazione abbia dichiarato in motivazione di aver «ottemperato all’obbligo di dare comunicazione al cittadino straniero interessato, tramite notifica brevi manu, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90» non è idonea a dimostrare che ciò sia realmente avvenuto.
Difatti, il pubblico ufficiale che ha adottato tale provvedimento non ha attestato di aver egli stesso dato corso alla comunicazione del preavviso di archiviazione brevi manu nei confronti del ricorrente, né ha attestato che tale adempimento è comunque avvenuto in sua presenza.
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato - nella parte in cui dà per eseguita l’avvenuta comunicazione del preavviso di diniego - non soddisfa le condizioni previste dall’art. 2700 cod. civ., secondo cui “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” . Difatti, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, «il valore di prova legale riguarda esclusivamente il contenuto estrinseco dell’atto, cioè quanto dal punto di vista fenomenico è avvenuto, tra cui il fatto che una data dichiarazione è stata resa, ma il valore probatorio non si estende all’intrinseco della dichiarazione medesima, ossia alla veridicità del fatto dichiarato» (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 1561).
Nel caso di specie, posto che il ricorrente nega che gli sia stato comunicato il preavviso di archiviazione, era onere dell’Amministrazione dimostrare il contrario mediante il deposito della ricevuta di consegna di tale atto o di un verbale attestante l’esecuzione di tale comunicazione.
Poiché tuttavia l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e poiché agli atti dello stesso difetta la prova che il ricorrente abbia ricevuto il preavviso di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, la mancata notifica di tale atto endoprocedimentale è da ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.”
4. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in merito alla sussistenza dei presupposti per rilasciare al ricorrente medesimo il titolo da egli richiesto.
5. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
RE De Col, Primo Referendario
RE LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LA | LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.