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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1278/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. GANZERLI Parte_1 C.F._1
CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f.
[...]
con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto come personale educativo con contratto a tempo indeterminato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il (già Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte ricorrente gli importi Controparte_1 complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 500,00 e/o nella Parte_1 diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto come personale educativo con contratto a tempo indeterminato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_1 del ricorrente, come di seguito specificato: € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_1
2022/23; per la somma totale di € 500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per Controparte_4 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento all'anno scolastico nel quale ha lavorato come docente a tempo determinato.
È documentato che il ricorrente è stato titolare di un contratto a tempo dal 01.09.22 al
31.08.23 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e che dal 1/9/2023 è titolare di un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 2 di 4 attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non
Pag. 3 di 4 conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per l'anno scolastico per il quale è stato richiesto, posto che è stato documentato il rapporto di lavoro relativo a tale periodo.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente” per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'annualità indicata;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 21,50 per anticipazioni ed in € 258 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
19/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1278/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. GANZERLI Parte_1 C.F._1
CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f.
[...]
con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto come personale educativo con contratto a tempo indeterminato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il (già Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte ricorrente gli importi Controparte_1 complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 500,00 e/o nella Parte_1 diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto come personale educativo con contratto a tempo indeterminato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_1 del ricorrente, come di seguito specificato: € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_1
2022/23; per la somma totale di € 500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per Controparte_4 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento all'anno scolastico nel quale ha lavorato come docente a tempo determinato.
È documentato che il ricorrente è stato titolare di un contratto a tempo dal 01.09.22 al
31.08.23 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e che dal 1/9/2023 è titolare di un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 2 di 4 attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non
Pag. 3 di 4 conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per l'anno scolastico per il quale è stato richiesto, posto che è stato documentato il rapporto di lavoro relativo a tale periodo.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente” per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'annualità indicata;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 21,50 per anticipazioni ed in € 258 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
19/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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