Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 agosto 2006 |
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Giurisprudenza • 221
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- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Capo I : Norme in materia di interporti
- Art. 1. 1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Il comitato dei Ministri di cui all' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati ((gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti)) .
2. Lo schema di piano e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.
3. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.