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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Stefania Frojo Presidente rel. dott. Augusto Salustri giudice dott.ssa Meri Papalia giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1007/2022 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(TO), via Renato Martorelli n.12, CF. , ammessa al C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera COA n. 694 del 19.04.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gassino del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Ferrucci 6;
ATTRICE contro
, C.F. , nato a Torino in [...] Controparte_1 C.F._2
30.05.1973, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Famà del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino;
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], e residente in Controparte_2
Brandizzo (TO), via Pastero n.53, CF. ; C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
, nata a [...] in data [...], residente in Controparte_3
Ceriale (SV) via Campese n. 17/5 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
nonché con l'intervento di
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_4 C.F._4 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Intrieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: DIVISIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito in via Principale:
a) accertare e dichiarare che i beni immobili:
- descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.109, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 1° F.T;
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.110, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 2° F.T; sono in comproprietà indivisa tra la signora per il 60% e la Parte_1 signora per il 40%; Controparte_2
b) accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e uso vitalizio dell'immobile sito in Brandizzo, via Renato Martorelli n.12 costituito a favore del signor
in data 24.12.2015 si è estinto, è venuto meno e comunque Controparte_1 non è più ad oggi esistente, né opponibile a terzi o comunque si è ridotto alla sola unità immobiliare sita al primo piano;
c) dichiarare e disporre lo scioglimento della comunione tra le parti sui beni immobili:
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.109, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 1° F.T;
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.110, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 2° F.T;
e procedere alla divisione giudiziale dei medesimi.
d) ordinare la vendita dei beni con successiva formazione di masse liquidate da ripartirsi secondo le percentuali di comproprietà indicate in narrativa;
e) respingere la domanda formulata in via riconvenzionale dal signor CP_4
e dal signor , poiché infondata in fatto e in diritto
[...] Controparte_1 conseguentemente respingere la domanda di nullità dell'atto
Nel merito in via Subordinata:
f) accertare l'eventuale comoda divisibilità in natura del plesso in n. 2 appartamenti singoli, l'uno posto al piano terreno, comprensivo di cortile (lotto 1)
e l'altro posto al piano primo (lotto 2). g) accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e uso vitalizio dell'immobile sito in Brandizzo, via Renato Martorelli n.12 costituito a favore del signor
in data 24.12.2015 si è estinto, è venuto meno e comunque Controparte_1 non è più ad oggi esistente, né opponibile a terzi o comunque si è ridotto alla sola unità immobiliare sita al primo piano;
h) disporre l'assegnazione alla signora dell'unità immobiliare Parte_1 comprensiva di alloggio sito al piano terra, (lotto 1) e alla signora CP_2
dell'unità immobiliare sita al piano primo (lotto 2), ordinando alla
[...] signora di versare a favore della signora Controparte_2 Parte_1 il dovuto conguaglio, il cui ammontare verrà stabilito in corso di causa.
Parte convenuta : - ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione reietta nel merito, in via principale
- rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- alla luce della documentazione prodotta da ribadita l'opposizione CP_5 all'istanza di espletamento della c.t.u. avversaria, accertare e dichiarare d'ufficio la natura dissimulata dell'atto di donazione/atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. 1792), Persona_1 con il quale alienava alla sig.ra e alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Via Controparte_2
Renato Martorelli n. 12 e la sua nullità per carenza dei requisiti di forma;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. Persona_1
1792), con il quale alienava alla sig.ra e alla Controparte_3 Parte_1 sig.ra la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Controparte_2
Via Renato Martorelli n. 12, risultando nel predetto atto (doc. 2) così censiti al catasto Fabbricati:
• foglio 1, n. 477, sub. 2, Via Renato Martorelli n. 12, piano T-1, categoria A/2,
Classe 2, vani 9 e rendita euro 883,14;
• foglio 1, n. 477, sub. 1, Via Renato Martorelli n. 12, piano T, categoria C/6, classe 3, mq. 24 e rendita euro 111,55, dissimulando tale atto la donazione dei cespiti da a Controparte_3 Parte_1
e , per tutte le causali di cui alla narrativa di cui alla
[...] Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, e ciò al sol fine di poter notificare, e soprattutto trascrivere, sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4;
- e per l'effetto ordinare la trascrizione della presente pronuncia a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Ad ogni modo si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti
e si richiamano tutti i documenti prodotti, con richiesta di concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte intervenuta: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
- Ritenuto ammissibile lo spigato intervento volontario del Sig. CP_4 nel merito, in via principale
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa (cfr. Comparsa di intervento volontario)
- alla luce della documentazione prodotta da ribadita l'opposizione CP_5 all'istanza di espletamento della c.t.u. avversaria, accertare e dichiarare d'ufficio la natura dissimulata dell'atto di donazione/atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. 1792), Persona_1 con il quale alienava alla sig.ra e alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Via Controparte_2
Renato Martorelli n. 12 la sua nullità per carenza dei requisiti di forma;
- accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. Persona_1
1792), con il quale alienava alla sig.ra e alla Controparte_3 Parte_1 sig.ra la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Controparte_2
Via Renato Martorelli n. 12, risultando nel predetto atto (doc. 2) così censiti al catasto Fabbricati:
• foglio 1, n. 477, sub. 2, Via Renato Martorelli n. 12, piano T-1, categoria A/2,
Classe 2, vani 9 e rendita euro 883,14;
• foglio 1, n. 477, sub. 1, Via Renato Martorelli n. 12, piano T, categoria C/6, classe 3, mq. 24 e rendita euro 111,55, dissimulando tale atto la donazione dei cespiti da a Controparte_3 Parte_1
e , per tutte le causali di cui alla narrativa dell'atto
[...] Controparte_2 di intervento volontario, e ciò al sol fine di poter notificare, e soprattutto trascrivere, sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4;
- e per l'effetto ordinare la trascrizione della presente pronuncia a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e si richiamano tutti i documenti prodotti e si chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ a convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Ivrea Parte_1 CP_1
(suo ex convivente more uxorio) e (figlia di
[...] Controparte_2
nata da un precedente matrimonio) esponendo le seguenti Controparte_1 circostanze:
- di essere comproprietaria pro-indiviso di un bene immobile sito in
Brandizzo, via Renato Martorelli 12;
- di aver acquistato l'immobile da (madre di Controparte_3 CP_1
) in forza di atto di compravendita concluso in data 24/12/2015 a
[...]
Rogito Notaio dott. Persona_1
- l'immobile era stato acquistato dall'attrice per la quota indivisa del 60% del diritto di proprietà e da per la restante quota Controparte_2 indivisa del 40% del diritto di proprietà mentre era stato attribuito a il diritto di abitazione e uso vitalizio sull'immobile; Controparte_1
- a seguito di un intervento di radicale ristrutturazione e di frazionamento catastale, l'immobile (originariamente unitario) era stato suddiviso in due unità immobiliari autonome, che sono attualmente occupate da CP_1
(unità al primo piano) e dall'attrice (unità al
[...] Parte_1 piano terreno) in seguito alla cessazione della loro relazione sentimentale;
- secondo la prospettazione di parte attrice, in seguito al frazionamento dell'immobile sarebbe venuto meno il diritto di abitazione e di uso costituito in favore di (o quanto meno si sarebbe Controparte_6 concentrato sull'immobile posto al piano primo), che nel contempo era stato assegnato in godimento esclusivo all'attrice quale genitore collocatario di figli minori da un provvedimento giudiziale emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Per questi motivi
, parte attrice ha chiesto al giudice da un lato di accertare l'estinzione del diritto di abitazione e di uso vitalizio dell'immobile per cui è causa (o comunque la sua riduzione alla sola unità immobiliare posta al primo piano) e, dall'altro, di pronunciare lo scioglimento della comunione del bene immobile, disponendo l'assegnazione a parte attrice della proprietà dell'unità immobiliare posta al primo terreno e alla convenuta, , Controparte_2
l'unità immobiliare posta al primo piano, con previsione di conguagli in denaro.
Disposta su ordine del giudice la rinnovazione della notifica di atto di citazione nei confronti di , la convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
L'altro convenuto, , costituitosi tempestivamente in giudizio, Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione e uso, nonché della domanda di divisione giudiziale, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la simulazione relativa dell'atto di compravendita concluso per atto pubblico (Rogito Notaio in data Persona_1
24/12/2015, ciò in quanto dissimulante una donazione del bene immobile, esplicitando il proprio interesse a notificare e trascrivere un'opposizione ex art. 563 4^ comma c.c. sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione.
In data 5 luglio 2022, è intervenuto volontariamente in giudizio CP_4
(fratello di ), il quale ha chiesto di essere autorizzazione alla chiamata CP_1 in causa di e ha svolto identiche difese a quelle spiegate dal Controparte_3 convenuto costituto.
Disposta la chiamata in causa del venditore, , su istanza di Controparte_3 parte convenuta e dell'intervenuto, la terza chiamata, ritualmente citata, è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio è stata disposta su ordine del giudice, ex art. 292 c.p.c., la notificazione della comparsa di risposta di e della Controparte_1 comparsa di intervento di alla convenuta contumace, Controparte_7 [...]
, in quanto entrambe contengono una domanda riconvenzionale CP_2 nei confronti della medesima.
In sede di precisazione delle conclusioni definitive, parte convenuta CP_1
e parte intervenuta hanno in parte modificato le domande, chiedendo,
[...] altresì, che fosse accertata la nullità della donazione dissimulata per carenza di requisiti di forma.
La causa è stata rimessa in decisione a seguito trattazione scritta ex art. 190
c.p.c., senza espletamento della consulenza tecnica di ufficio in quanto ritenuta non necessaria per la decisione. § Preliminarmente, si osserva che la decisione della causa spetta al Collegio ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis) giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte tra le quali è compresa anche un'azione di simulazione avanzata da potenziali legittimari in via strumentale alla notificazione (e trascrizione) di un atto di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione con riferimento a tutte le domande formulate dalle parti, non necessitando di ulteriore istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
§ Sull'ammissibilità dell'intervento di . CP_4
L'eccezione di inammissibilità dell'intervento, reiterata da parte attrice in sede di determinazione delle conclusioni, non è fondata.
L'intervento volontario di (da qualificarsi come principale poiché CP_4
è diretto a far valere, in contrapposizione con una sola delle parti, una pretesa giuridica autonoma) è da ritenersi ammissibile ex art. 105 c.p.c. dal momento che la domanda dell'interveniente (simulazione relativa dell'atto di compravendita finalizzato alla notifica di un atto stragiudiziale di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.) presenta un legame di connessione e collegamento logico con la domanda proposta da parte attrice (divisione giudiziale del bene immobile acquistato in forza del contratto di compravendita asseritamente simulato), rendendo così giustificato il simultaneo processo (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. I, 16/02/2013, n. 4912; Cass., sez. 3, 10/06/2020, n.
11085).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum", salvo dover accettare processo nello stato in cui si trova, ossia non poter dedurre nuove prove ove sia già intervenuta la relativa preclusione (cfr. Cass. 25264 del 16/10/2008).
§ Sul diritto di abitazione a favore di . La suddivisione Controparte_1 delle unità abitative e il frazionamento catastale. Il provvedimento di assegnazione di casa coniugale.
Passando ora ad esaminare il merito, parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione e uso vitalizio costituto a favore di da sul bene immobile sito in Brandizzo con Controparte_1 Controparte_3 atto di compravendita concluso in data 24.12.2015, Rep. 2449 e Raccolta 1792
(doc. 1 attore).
La domanda è fondata dall'attore sul duplice presupposto che da un lato, il bene immobile sarebbe stato oggetto di un frazionamento catastale, in seguito ad un intervento di radicale ristrutturazione che avrebbe mutato la conformazione del fabbricato (originariamente unico) in due unità abitative distinte, l'una al piano terreno occupata in via esclusiva da Parte_1
l'altra al piano primo occupata da;
dall'altro, il bene immobile Controparte_1 posto al piano terreno è stato assegnato in via esclusiva a favore di
[...] uale genitore collocatario di minori con provvedimento del Tribunale Pt_1 di Ivrea (decreto n. 170/2020 del 15/01/2020 sub. doc. 1).
La domanda non è accolta.
In primo luogo, la modifica dello stato di fatto dell'immobile è di per sé inidonea ad incidere sulla consistenza del diritto costituito in favore del convenuto e non può neppure assumere la valenza di atto abdicativo del diritto reale in quanto privo dei requisiti formali (art. 1350 n. 5 c.c.).
Inoltre, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ha comportato, soltanto, una compressione temporanea del diritto reale (di abitazione e di uso) in favore del suo titolare, il quale è destinato a riespandersi nel momento in cui verranno meno le ragioni giustificatrici dell'adozione del provvedimento a favore del genitore collocatario.
§ Sulla simulazione relativa dell'atto di compravendita in quanto dissimulante una donazione. Sulla notifica (e trascrizione) dell'atto di opposizione alla donazione ex art. 563 4° comma c.c.
Passando all'esame delle altre domande, il Tribunale reputa opportuno sindacare prioritariamente la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita, proposta da parte convenuta e Controparte_1 dall'intervenuto.
Si premette che dalla lettura dell'atto pubblico concluso in data 24/12/2018 Per_ (Rogito Notaio è emerso che il documento (unico) contiene due negozi giuridici: il primo, concluso tra (concedente) e Controparte_3 CP_1
(beneficiario) avente ad oggetto la costituzione del diritto reale di
[...] abitazione e di uso vitalizio sul bene immobile sito in Brandizzo;
il secondo, concluso tra (venditore) e e Controparte_3 Parte_1 CP_2 (acquirenti) avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sul
[...] bene immobile in Brandizzo.
I due atti dispositivi costituiscono negozi distinti e reciprocamente autonomi, nonostante la contestualità delle manifestazioni di volontà rese nel medesimo documento, posto che non appare obiettivamente rintracciabile la convergenza e la fusione delle due manifestazioni di volontà in un intento comune (cfr. sulla questione dell'autonomia dei negozi che siano contenuti in un unico documento, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10142 del 2004).
Ebbene, l'accertamento della natura autonoma dei due negozi giuridici si è reso necessario per delimitare l'oggetto della domanda di simulazione, ovvero per stabilire se la domanda giudiziale sia riferita ad uno solo oppure ad entrambi i negozi giuridici.
In base alla prospettazione delle domande giudiziali e delle ragioni poste a suo fondamento, si reputa che l'azione di simulazione sia limitata al solo negozio di alienazione e non sia estesa, pertanto, anche all'accordo costitutivo del diritto reale concluso tra e . CP_3 Controparte_1
In particolare, dal contenuto delle domande giudiziali emerge il chiaro intento delle parti di ottenere l'accertamento della natura simulata della vendita, in quanto dissimulante una donazione allo specifico fine di potersi avvalere del rimedio dell'opposizione alla donazione di cui all'art. 563 4° comma c.c., essendo in vita il preteso donante ( ), onde poter conservare, Controparte_3 all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati.
L'azione giudiziale di simulazione, così prospettata, deve ritenersi ammissibile dal momento che solo in tale limitato ambito è proponibile l'azione di simulazione (dal coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante) prima dell'apertura della successione dell'alienante, ossia ogni qualvolta essa non sia direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione - che presuppone l'apertura della successione dell'alienante - ma al diverso fine di notificare (e poi trascrivere) l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia;
cfr. in giurisprudenza Cass. Sentenza n. 22457 del 04/06/2019). Tale inquadramento dell'azione di simulazione (ovverosia come preordinata all'esercizio del diritto di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.) ha immediate ricadute anche sul regime di prova. Secondo la giurisprudenza, la proposizione della domanda di simulazione quando sia ancora in vita il preteso donante ed in vista della tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta in proprio al futuro legittimario comporta che al legittimario in pectore (che assume in tal caso la veste del terzo) non si applichino le limitazioni alla prova della simulazione che l'art. 1417 c.c. dettata per le parti (cfr. in giurisprudenza Cass. Sentenza n. 27065 del 11/02/2022 secondo cui “colui che agisce in simulazione preordinatamente all'esercizio del diritto di opposizione, è da considerare terzo ai fini dell'applicazione dell'art. 1417 c.c.”).
A tale proposito occorre peraltro osservare che tale conclusione (circa la mancanza di limiti per la prova della simulazione) può essere raggiunta anche considerando come in realtà entrambe le parti istanti (quindi sia il convenuto sia l'intervenuto) siano estranei al preteso negozio simulato ai fini dell'applicazione dell'art. 1417 c.c., posto che non aveva partecipato all'atto CP_4 mentre era stato parte del negozio costitutivo del diritto reale Controparte_1 ma non anche dell'atto di alienazione (che, come si è detto, è un atto autonomo e distinto dal primo).
Ritenuto
per questi motivi
che la simulazione della vendita possa essere provata con ogni mezzo, anche di carattere presuntivo e passando così ad esaminare il materiale probatorio raccolto nel giudizio, il Tribunale reputa che possa ritenersi accertata nel giudizio, alla luce dei plurimi elementi indiziari raccolti dal carattere assolutamente convergente, la natura simulata dell'alienazione compiuta da a favore di e Controparte_3 Parte_1
in quanto dissimulante una donazione. Controparte_2
Anzitutto, un primo elemento indiziario è ricavabile dall'esistenza di un legame di parentela e comunque dalla situazione familiare esistente tra i contraenti all'epoca della conclusione del contratto: un acquirente, , Controparte_2
è nipote dell'alienante mentre l'altro acquirente, era al Parte_1 momento del negozio la convivente more uxorio del figlio dell'alienante.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che sia stato provato nel giudizio che il prezzo dell'alienazione non sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente.
Nell'atto di vendita, le parti avevano concordato il prezzo complessivo di € 130.000,00, di cui l'80% da imputare ai diritti acquistati da Controparte_1 (art. 6); le medesime hanno dichiarato che il prezzo è stato corrisposto prima della vendita con le seguenti modalità:
- € 104.000,00 con assegno bancario Unicredit spa, ag. Brandizzo via Torino 218, d'oggi, n. 377169667 - 6;
- € 26.000,00 con stessi mezzi, banca e data, n. 371443321-00;
I due assegni sono stati prodotti in copia nel giudizio (cfr. doc. 3 fasc. intervenuto, doc. 4 fasc. convenuto).
Come evincibile dall'atto di vendita e come dichiarato dalla stessa parte attrice, il prezzo di vendita sarebbe stato corrisposto per intero soltanto da
[...] quindi, non anche da ). Pt_1 Controparte_2
Ebbene, Unicredit S.p.A. ha prodotto in giudizio, su ordine di esibizione del giudice, l'estratto (per il trimestre 30.09.2015 – 30.12.2015 e per il trimestre successivo) del conto corrente intestato a e correlato Parte_1 all'assegno n. 3714433021-00 e nel documento prodotto non risulta annotato l'addebito dell'assegno; inoltre, la stessa banca ha riferito nella sua nota di accompagnamento che “l'assegno nr. =714433021-00 indicato in provvedimento, da indagini effettuate a =chedario generale informatico, non risulta ad oggi essere stato =ncassato” (cfr. allegato a nota dell'intervenuto del
20.11.2023).
Il mancato incasso dell'assegno, emergente dal dato documentale, e il rapporto di parentela/familiare esistente tra i contraenti, valutati unitariamente nel contesto dell'operazione negoziale, costituiscono a parere del Collegio gravi elementi indiziari che consentono ragionevolmente di presumere che l'alienazione sia stata meramente apparente.
A ciò vale aggiungere che, a fronte di tali elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità precisione concordanza, l'acquirente non ha neppure provato in giudizio di aver corrisposto effettivamente il prezzo dell'alienazione.
In particolare, tale prova non può ritenersi raggiunta dalla mera circostanza, valorizzata dall'attore, che l'alienante avesse rilasciato quietanza del pagamento del prezzo nell'atto di vendita (“prezzo complessivo che la parte venditrice riconosce aver percepito dalla parte acquirente alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza a saldo con rinuncia a ogni diritto di iscrizione
e di ipoteca legale”; cfr. art. 6). Invero, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che la dichiarazione di quietanza che sia contenuta in un atto pubblico di compravendita abbia valore vincolante anche nei confronti del terzo (quale è anche il legittimario) che agisca per far valere la simulazione dell'alienazione.
Cfr. sentenza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18347/2024 dalla motivazione:
- “ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni»”;
- “qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare
l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”;
Alcuna valenza, inoltre, possiedono gli altri elementi valorizzati da parte attrice per escludere il carattere fittizio dell'alienazione.
L'erronea indicazione nell'atto di vendita del numero dell'assegno è di per sé irrilevante, atteso da un lato che la verifica dell'istituto di credito è stata condotta in base al numero dell'assegno che risultava annotato sulla copia conservata dal notaio in archivio (cfr. doc. 3 fasc. intervenuto) e, dall'altro, per quel che ulteriormente rileva, che l'attrice non ha allegato di aver corrisposto l'importo con altro titolo. Prova che avrebbe potuto essere fornita con la semplice produzione dell'estratto conto dal quale risultava l'addebito dell'importo.
L'asserzione di parte attrice secondo cui il bene immobile per cui è causa sarebbe intestato solo formalmente a , poiché costei non ne Controparte_3 avrebbe mai corrisposto il prezzo al momento del suo acquisto, si pone in realtà in radicale contrasto con la pretesa attorea di esercitare un diritto (potestativo) derivante dal trasferimento in suo favore dell'immobile da parte di CP_3
(in qualità di parte venditrice).
[...]
Sulla base delle complessive considerazioni che precedono, in via di prima conclusione, il Tribunale reputa accertato che la vendita dell'immobile in
Brandizzo, conclusa in data 24/12/2015, sia apparente in quanto dissimulante una donazione.
Parte convenuta e parte intervenuta hanno dedotto in giudizio, per la prima volta all'udienza del 10.01.2024, la nullità del contratto di donazione per mancanza del requisito di forma (ossia della partecipazione all'atto di due testimoni), e hanno chiesto al giudice di pronunciarne l'accertamento.
La domanda è inammissibile in quanto tardivamente formulata dopo il maturare delle preclusioni assertive e non può essere pertanto dichiarata nei termini invocati dalle parti.
Ciononostante, il sindacato sulla validità dell'atto di donazione può essere effettuato d'ufficio dal giudice, in base al materiale probatorio ritualmente acquisito in giudizio, in sede di disamina sulla domanda di divisione giudiziale avanzata da parte attrice.
Invero, come è noto la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ.).
La legge notarile al riguardo prevedeva all'art. 48 quanto segue: «Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto».
A seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 28 novembre
2005, n. 246 il testo dell'art. 48 è del seguente tenore: «1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte
o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto». In entrambi i casi, quindi, la legge notarile prevedeva e prevede espressamente la necessaria presenza dei due testimoni per gli atti di donazione.
Di conseguenza, deve essere ritenuta necessaria tale forma per la validità dell'atto, ancorché sia dissimulato (cfr. sul punto, Cass. 14799/2014), per cui la mancata menzione nell'atto della presenza di due testimoni ha reso invalida la donazione dissimulata.
Si precisa, doverosamente, che il rilievo officioso della nullità è ammissibile dal momento che il vizio è emerso dal materiale probatorio ritualmente acquisito in giudizio (recte dalla disamina dell'atto pubblico) senza che il suo rilievo fosse condizionato dall'esercizio del potere di tempestiva allegazione del fatto costitutivo ad opera delle parti (cfr. Cass. n.36353 del 13.10.2021 la quale, al fine di individuare il perimetro entro cui è consentita la rilevazione officiosa di una nullità sostanziale, ha affermato che: “«La rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale può avere corso esclusivamente se basata su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi essa fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto astrattamente possa ipotizzare la verificazione e che per essere introdotti presuppongano l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito; [..] lo svincolo rispetto alle preclusioni è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso”).
Orbene, l'accertamento incidentale della nullità della donazione dissimulata dall'apparente atto di vendita deve condurre al rigetto sia della domanda di simulazione sia della domanda di divisione per le seguenti motivazioni.
Quanto alla domanda di simulazione correlata al disposto dell'art. 563 comma 4
c.c., la giurisprudenza della legittimità ha espressamente chiarito che tale domanda può essere accolta soltanto qualora essa sia diretta ad accertare una donazione dissimulata valida. Invero, in caso di donazione nulla, la tutela delle ragioni del potenziale legittimario non può essere affidata all'azione di riduzione della donazione (e al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti), tenuto conto che la suddetta presuppone la piena validità (e efficacia) dell'atto donativo lesivo, ma potrà essere garantita tramite un'azione recuperatoria diretta a far rientrare fare il bene ereditario nella sua interezza nella massa ereditaria. Giova a tale proposito richiamare un pertinente passaggio della motivazione della sentenza di Cassazione n. 22457 del 04.06.2019: “deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di simulazione assoluta
(volta a far valere l'apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero
l'accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere
l'opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario. In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima. Avendo, quindi, le attrici inteso promuovere la domanda di simulazione relativa al fine di fare emergere non solo che la vendita in realtà non era voluta e che dietro la stessa si celava una donazione, ai fini dell'accoglimento della domanda, come detto, strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, era necessario anche accertare che la donazione dissimulata fosse valida, e come tale necessitante di una manifestazione di volontà idonea a preservare i diritti dei soggetti contemplati dall'art. 563 c.c. nell'ipotesi di successiva alienazione del bene donato”.
Nella specie, quindi, la domanda deve essere rigettata dal momento che le parti
(convenuta e intervenuta) hanno esercitato l'azione di simulazione relativa
(preordinatamente all'esercizio del diritto di opposizione ex art. 563 4° comma c.c. come più volte detto) rispetto ad una donazione dissimulata invalida per vizio di forma.
Parimenti, l'accertata nullità della donazione preclude l'accoglimento della domanda di divisione giudiziale del bene immobile in Brandizzo dal momento che la pronuncia di scioglimento della comunione presuppone, logicamente e giuridicamente, l'accertamento che il bene appartenga in comunione ai condividenti per effetto di un valido atto di acquisto. Invero, la giurisprudenza di legittimità con orientamento assolutamente costante ha ritenuto ammissibile l'applicazione dell'art. 1421 c.c. nei casi in cui l'oggetto del contendere verta sull'adempimento del contratto, reputandosi la questione della nullità pregiudiziale per la decisione della domanda tesa all'esecuzione degli obblighi contrattuali (cfr. tra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12398 del
28/05/2007: “Il potere officioso del giudice di rilevare la nullità in materia di contratti sussiste tutte le volte in cui l'esame della loro validità costituisca una, sia pure implicita, questione pregiudiziale rispetto alla domanda, come nella ipotesi in cui sia chiesto l'adempimento del contratto, non potendosi prescindere dall'accertamento, appunto, della validità ed efficacia del negozio posto a fondamento della pretesa”; Cass. 9395/11: “La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare
l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto”).
Nel caso in cui la parte chieda l'adempimento, infatti, la validità del contratto rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Civ. 9395/11; Cass.
Civ. 27088/07; Cass. Civ. S.U. 21095/04) e la nullità deve essere rilevata d'ufficio tutte le volte che la parte vuole utilizzare nel processo come valido il contratto nullo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Quanto alla dichiarazione di nullità di contratto le Sezioni Unite hanno precisato che la "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida" ed il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, la domanda di divisione giudiziale, proposta da parte attrice, e la domanda di simulazione relativa, avanzata da parte convenuta e da parte intervenuta, devono essere rigettate.
§ Le spese di lite. Le spese sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1007/2022 così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del diritto di abitazione e di uso vitalizio, proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda di divisione giudiziale, avanzata da parte attrice;
3) rigetta la domanda di simulazione, proposta da parte convenuta e da parte intervenuta per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa per intero le spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio a Ivrea in data 26.02.2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Stefania Frojo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Stefania Frojo Presidente rel. dott. Augusto Salustri giudice dott.ssa Meri Papalia giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1007/2022 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(TO), via Renato Martorelli n.12, CF. , ammessa al C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera COA n. 694 del 19.04.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gassino del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Ferrucci 6;
ATTRICE contro
, C.F. , nato a Torino in [...] Controparte_1 C.F._2
30.05.1973, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Famà del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino;
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], e residente in Controparte_2
Brandizzo (TO), via Pastero n.53, CF. ; C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
, nata a [...] in data [...], residente in Controparte_3
Ceriale (SV) via Campese n. 17/5 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
nonché con l'intervento di
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_4 C.F._4 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Intrieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: DIVISIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito in via Principale:
a) accertare e dichiarare che i beni immobili:
- descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.109, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 1° F.T;
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.110, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 2° F.T; sono in comproprietà indivisa tra la signora per il 60% e la Parte_1 signora per il 40%; Controparte_2
b) accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e uso vitalizio dell'immobile sito in Brandizzo, via Renato Martorelli n.12 costituito a favore del signor
in data 24.12.2015 si è estinto, è venuto meno e comunque Controparte_1 non è più ad oggi esistente, né opponibile a terzi o comunque si è ridotto alla sola unità immobiliare sita al primo piano;
c) dichiarare e disporre lo scioglimento della comunione tra le parti sui beni immobili:
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.109, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 1° F.T;
- Descritto al NCEU del Comune di Brandizzo, Foglio n.1, Particella n. 477, Sub
n.110, CAT. A/2, immobile sito in Brandizzo, via Martorelli n.12, piano 2° F.T;
e procedere alla divisione giudiziale dei medesimi.
d) ordinare la vendita dei beni con successiva formazione di masse liquidate da ripartirsi secondo le percentuali di comproprietà indicate in narrativa;
e) respingere la domanda formulata in via riconvenzionale dal signor CP_4
e dal signor , poiché infondata in fatto e in diritto
[...] Controparte_1 conseguentemente respingere la domanda di nullità dell'atto
Nel merito in via Subordinata:
f) accertare l'eventuale comoda divisibilità in natura del plesso in n. 2 appartamenti singoli, l'uno posto al piano terreno, comprensivo di cortile (lotto 1)
e l'altro posto al piano primo (lotto 2). g) accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e uso vitalizio dell'immobile sito in Brandizzo, via Renato Martorelli n.12 costituito a favore del signor
in data 24.12.2015 si è estinto, è venuto meno e comunque Controparte_1 non è più ad oggi esistente, né opponibile a terzi o comunque si è ridotto alla sola unità immobiliare sita al primo piano;
h) disporre l'assegnazione alla signora dell'unità immobiliare Parte_1 comprensiva di alloggio sito al piano terra, (lotto 1) e alla signora CP_2
dell'unità immobiliare sita al piano primo (lotto 2), ordinando alla
[...] signora di versare a favore della signora Controparte_2 Parte_1 il dovuto conguaglio, il cui ammontare verrà stabilito in corso di causa.
Parte convenuta : - ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione reietta nel merito, in via principale
- rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- alla luce della documentazione prodotta da ribadita l'opposizione CP_5 all'istanza di espletamento della c.t.u. avversaria, accertare e dichiarare d'ufficio la natura dissimulata dell'atto di donazione/atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. 1792), Persona_1 con il quale alienava alla sig.ra e alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Via Controparte_2
Renato Martorelli n. 12 e la sua nullità per carenza dei requisiti di forma;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. Persona_1
1792), con il quale alienava alla sig.ra e alla Controparte_3 Parte_1 sig.ra la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Controparte_2
Via Renato Martorelli n. 12, risultando nel predetto atto (doc. 2) così censiti al catasto Fabbricati:
• foglio 1, n. 477, sub. 2, Via Renato Martorelli n. 12, piano T-1, categoria A/2,
Classe 2, vani 9 e rendita euro 883,14;
• foglio 1, n. 477, sub. 1, Via Renato Martorelli n. 12, piano T, categoria C/6, classe 3, mq. 24 e rendita euro 111,55, dissimulando tale atto la donazione dei cespiti da a Controparte_3 Parte_1
e , per tutte le causali di cui alla narrativa di cui alla
[...] Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, e ciò al sol fine di poter notificare, e soprattutto trascrivere, sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4;
- e per l'effetto ordinare la trascrizione della presente pronuncia a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Ad ogni modo si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti
e si richiamano tutti i documenti prodotti, con richiesta di concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte intervenuta: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
- Ritenuto ammissibile lo spigato intervento volontario del Sig. CP_4 nel merito, in via principale
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa (cfr. Comparsa di intervento volontario)
- alla luce della documentazione prodotta da ribadita l'opposizione CP_5 all'istanza di espletamento della c.t.u. avversaria, accertare e dichiarare d'ufficio la natura dissimulata dell'atto di donazione/atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. 1792), Persona_1 con il quale alienava alla sig.ra e alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Via Controparte_2
Renato Martorelli n. 12 la sua nullità per carenza dei requisiti di forma;
- accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 24.12.2015 (doc. 2), (rep. N. 2449 e racc. N. Persona_1
1792), con il quale alienava alla sig.ra e alla Controparte_3 Parte_1 sig.ra la proprietà degli immobili siti in Brandizzo (TO), Controparte_2
Via Renato Martorelli n. 12, risultando nel predetto atto (doc. 2) così censiti al catasto Fabbricati:
• foglio 1, n. 477, sub. 2, Via Renato Martorelli n. 12, piano T-1, categoria A/2,
Classe 2, vani 9 e rendita euro 883,14;
• foglio 1, n. 477, sub. 1, Via Renato Martorelli n. 12, piano T, categoria C/6, classe 3, mq. 24 e rendita euro 111,55, dissimulando tale atto la donazione dei cespiti da a Controparte_3 Parte_1
e , per tutte le causali di cui alla narrativa dell'atto
[...] Controparte_2 di intervento volontario, e ciò al sol fine di poter notificare, e soprattutto trascrivere, sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4;
- e per l'effetto ordinare la trascrizione della presente pronuncia a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e si richiamano tutti i documenti prodotti e si chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ a convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Ivrea Parte_1 CP_1
(suo ex convivente more uxorio) e (figlia di
[...] Controparte_2
nata da un precedente matrimonio) esponendo le seguenti Controparte_1 circostanze:
- di essere comproprietaria pro-indiviso di un bene immobile sito in
Brandizzo, via Renato Martorelli 12;
- di aver acquistato l'immobile da (madre di Controparte_3 CP_1
) in forza di atto di compravendita concluso in data 24/12/2015 a
[...]
Rogito Notaio dott. Persona_1
- l'immobile era stato acquistato dall'attrice per la quota indivisa del 60% del diritto di proprietà e da per la restante quota Controparte_2 indivisa del 40% del diritto di proprietà mentre era stato attribuito a il diritto di abitazione e uso vitalizio sull'immobile; Controparte_1
- a seguito di un intervento di radicale ristrutturazione e di frazionamento catastale, l'immobile (originariamente unitario) era stato suddiviso in due unità immobiliari autonome, che sono attualmente occupate da CP_1
(unità al primo piano) e dall'attrice (unità al
[...] Parte_1 piano terreno) in seguito alla cessazione della loro relazione sentimentale;
- secondo la prospettazione di parte attrice, in seguito al frazionamento dell'immobile sarebbe venuto meno il diritto di abitazione e di uso costituito in favore di (o quanto meno si sarebbe Controparte_6 concentrato sull'immobile posto al piano primo), che nel contempo era stato assegnato in godimento esclusivo all'attrice quale genitore collocatario di figli minori da un provvedimento giudiziale emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Per questi motivi
, parte attrice ha chiesto al giudice da un lato di accertare l'estinzione del diritto di abitazione e di uso vitalizio dell'immobile per cui è causa (o comunque la sua riduzione alla sola unità immobiliare posta al primo piano) e, dall'altro, di pronunciare lo scioglimento della comunione del bene immobile, disponendo l'assegnazione a parte attrice della proprietà dell'unità immobiliare posta al primo terreno e alla convenuta, , Controparte_2
l'unità immobiliare posta al primo piano, con previsione di conguagli in denaro.
Disposta su ordine del giudice la rinnovazione della notifica di atto di citazione nei confronti di , la convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
L'altro convenuto, , costituitosi tempestivamente in giudizio, Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione e uso, nonché della domanda di divisione giudiziale, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la simulazione relativa dell'atto di compravendita concluso per atto pubblico (Rogito Notaio in data Persona_1
24/12/2015, ciò in quanto dissimulante una donazione del bene immobile, esplicitando il proprio interesse a notificare e trascrivere un'opposizione ex art. 563 4^ comma c.c. sui beni immobili oggetto del negozio dissimulato di donazione.
In data 5 luglio 2022, è intervenuto volontariamente in giudizio CP_4
(fratello di ), il quale ha chiesto di essere autorizzazione alla chiamata CP_1 in causa di e ha svolto identiche difese a quelle spiegate dal Controparte_3 convenuto costituto.
Disposta la chiamata in causa del venditore, , su istanza di Controparte_3 parte convenuta e dell'intervenuto, la terza chiamata, ritualmente citata, è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio è stata disposta su ordine del giudice, ex art. 292 c.p.c., la notificazione della comparsa di risposta di e della Controparte_1 comparsa di intervento di alla convenuta contumace, Controparte_7 [...]
, in quanto entrambe contengono una domanda riconvenzionale CP_2 nei confronti della medesima.
In sede di precisazione delle conclusioni definitive, parte convenuta CP_1
e parte intervenuta hanno in parte modificato le domande, chiedendo,
[...] altresì, che fosse accertata la nullità della donazione dissimulata per carenza di requisiti di forma.
La causa è stata rimessa in decisione a seguito trattazione scritta ex art. 190
c.p.c., senza espletamento della consulenza tecnica di ufficio in quanto ritenuta non necessaria per la decisione. § Preliminarmente, si osserva che la decisione della causa spetta al Collegio ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis) giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte tra le quali è compresa anche un'azione di simulazione avanzata da potenziali legittimari in via strumentale alla notificazione (e trascrizione) di un atto di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione con riferimento a tutte le domande formulate dalle parti, non necessitando di ulteriore istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
§ Sull'ammissibilità dell'intervento di . CP_4
L'eccezione di inammissibilità dell'intervento, reiterata da parte attrice in sede di determinazione delle conclusioni, non è fondata.
L'intervento volontario di (da qualificarsi come principale poiché CP_4
è diretto a far valere, in contrapposizione con una sola delle parti, una pretesa giuridica autonoma) è da ritenersi ammissibile ex art. 105 c.p.c. dal momento che la domanda dell'interveniente (simulazione relativa dell'atto di compravendita finalizzato alla notifica di un atto stragiudiziale di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.) presenta un legame di connessione e collegamento logico con la domanda proposta da parte attrice (divisione giudiziale del bene immobile acquistato in forza del contratto di compravendita asseritamente simulato), rendendo così giustificato il simultaneo processo (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. I, 16/02/2013, n. 4912; Cass., sez. 3, 10/06/2020, n.
11085).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum", salvo dover accettare processo nello stato in cui si trova, ossia non poter dedurre nuove prove ove sia già intervenuta la relativa preclusione (cfr. Cass. 25264 del 16/10/2008).
§ Sul diritto di abitazione a favore di . La suddivisione Controparte_1 delle unità abitative e il frazionamento catastale. Il provvedimento di assegnazione di casa coniugale.
Passando ora ad esaminare il merito, parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione e uso vitalizio costituto a favore di da sul bene immobile sito in Brandizzo con Controparte_1 Controparte_3 atto di compravendita concluso in data 24.12.2015, Rep. 2449 e Raccolta 1792
(doc. 1 attore).
La domanda è fondata dall'attore sul duplice presupposto che da un lato, il bene immobile sarebbe stato oggetto di un frazionamento catastale, in seguito ad un intervento di radicale ristrutturazione che avrebbe mutato la conformazione del fabbricato (originariamente unico) in due unità abitative distinte, l'una al piano terreno occupata in via esclusiva da Parte_1
l'altra al piano primo occupata da;
dall'altro, il bene immobile Controparte_1 posto al piano terreno è stato assegnato in via esclusiva a favore di
[...] uale genitore collocatario di minori con provvedimento del Tribunale Pt_1 di Ivrea (decreto n. 170/2020 del 15/01/2020 sub. doc. 1).
La domanda non è accolta.
In primo luogo, la modifica dello stato di fatto dell'immobile è di per sé inidonea ad incidere sulla consistenza del diritto costituito in favore del convenuto e non può neppure assumere la valenza di atto abdicativo del diritto reale in quanto privo dei requisiti formali (art. 1350 n. 5 c.c.).
Inoltre, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ha comportato, soltanto, una compressione temporanea del diritto reale (di abitazione e di uso) in favore del suo titolare, il quale è destinato a riespandersi nel momento in cui verranno meno le ragioni giustificatrici dell'adozione del provvedimento a favore del genitore collocatario.
§ Sulla simulazione relativa dell'atto di compravendita in quanto dissimulante una donazione. Sulla notifica (e trascrizione) dell'atto di opposizione alla donazione ex art. 563 4° comma c.c.
Passando all'esame delle altre domande, il Tribunale reputa opportuno sindacare prioritariamente la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita, proposta da parte convenuta e Controparte_1 dall'intervenuto.
Si premette che dalla lettura dell'atto pubblico concluso in data 24/12/2018 Per_ (Rogito Notaio è emerso che il documento (unico) contiene due negozi giuridici: il primo, concluso tra (concedente) e Controparte_3 CP_1
(beneficiario) avente ad oggetto la costituzione del diritto reale di
[...] abitazione e di uso vitalizio sul bene immobile sito in Brandizzo;
il secondo, concluso tra (venditore) e e Controparte_3 Parte_1 CP_2 (acquirenti) avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sul
[...] bene immobile in Brandizzo.
I due atti dispositivi costituiscono negozi distinti e reciprocamente autonomi, nonostante la contestualità delle manifestazioni di volontà rese nel medesimo documento, posto che non appare obiettivamente rintracciabile la convergenza e la fusione delle due manifestazioni di volontà in un intento comune (cfr. sulla questione dell'autonomia dei negozi che siano contenuti in un unico documento, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10142 del 2004).
Ebbene, l'accertamento della natura autonoma dei due negozi giuridici si è reso necessario per delimitare l'oggetto della domanda di simulazione, ovvero per stabilire se la domanda giudiziale sia riferita ad uno solo oppure ad entrambi i negozi giuridici.
In base alla prospettazione delle domande giudiziali e delle ragioni poste a suo fondamento, si reputa che l'azione di simulazione sia limitata al solo negozio di alienazione e non sia estesa, pertanto, anche all'accordo costitutivo del diritto reale concluso tra e . CP_3 Controparte_1
In particolare, dal contenuto delle domande giudiziali emerge il chiaro intento delle parti di ottenere l'accertamento della natura simulata della vendita, in quanto dissimulante una donazione allo specifico fine di potersi avvalere del rimedio dell'opposizione alla donazione di cui all'art. 563 4° comma c.c., essendo in vita il preteso donante ( ), onde poter conservare, Controparte_3 all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati.
L'azione giudiziale di simulazione, così prospettata, deve ritenersi ammissibile dal momento che solo in tale limitato ambito è proponibile l'azione di simulazione (dal coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante) prima dell'apertura della successione dell'alienante, ossia ogni qualvolta essa non sia direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione - che presuppone l'apertura della successione dell'alienante - ma al diverso fine di notificare (e poi trascrivere) l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia;
cfr. in giurisprudenza Cass. Sentenza n. 22457 del 04/06/2019). Tale inquadramento dell'azione di simulazione (ovverosia come preordinata all'esercizio del diritto di opposizione ex art. 563 comma 4° c.c.) ha immediate ricadute anche sul regime di prova. Secondo la giurisprudenza, la proposizione della domanda di simulazione quando sia ancora in vita il preteso donante ed in vista della tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta in proprio al futuro legittimario comporta che al legittimario in pectore (che assume in tal caso la veste del terzo) non si applichino le limitazioni alla prova della simulazione che l'art. 1417 c.c. dettata per le parti (cfr. in giurisprudenza Cass. Sentenza n. 27065 del 11/02/2022 secondo cui “colui che agisce in simulazione preordinatamente all'esercizio del diritto di opposizione, è da considerare terzo ai fini dell'applicazione dell'art. 1417 c.c.”).
A tale proposito occorre peraltro osservare che tale conclusione (circa la mancanza di limiti per la prova della simulazione) può essere raggiunta anche considerando come in realtà entrambe le parti istanti (quindi sia il convenuto sia l'intervenuto) siano estranei al preteso negozio simulato ai fini dell'applicazione dell'art. 1417 c.c., posto che non aveva partecipato all'atto CP_4 mentre era stato parte del negozio costitutivo del diritto reale Controparte_1 ma non anche dell'atto di alienazione (che, come si è detto, è un atto autonomo e distinto dal primo).
Ritenuto
per questi motivi
che la simulazione della vendita possa essere provata con ogni mezzo, anche di carattere presuntivo e passando così ad esaminare il materiale probatorio raccolto nel giudizio, il Tribunale reputa che possa ritenersi accertata nel giudizio, alla luce dei plurimi elementi indiziari raccolti dal carattere assolutamente convergente, la natura simulata dell'alienazione compiuta da a favore di e Controparte_3 Parte_1
in quanto dissimulante una donazione. Controparte_2
Anzitutto, un primo elemento indiziario è ricavabile dall'esistenza di un legame di parentela e comunque dalla situazione familiare esistente tra i contraenti all'epoca della conclusione del contratto: un acquirente, , Controparte_2
è nipote dell'alienante mentre l'altro acquirente, era al Parte_1 momento del negozio la convivente more uxorio del figlio dell'alienante.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che sia stato provato nel giudizio che il prezzo dell'alienazione non sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente.
Nell'atto di vendita, le parti avevano concordato il prezzo complessivo di € 130.000,00, di cui l'80% da imputare ai diritti acquistati da Controparte_1 (art. 6); le medesime hanno dichiarato che il prezzo è stato corrisposto prima della vendita con le seguenti modalità:
- € 104.000,00 con assegno bancario Unicredit spa, ag. Brandizzo via Torino 218, d'oggi, n. 377169667 - 6;
- € 26.000,00 con stessi mezzi, banca e data, n. 371443321-00;
I due assegni sono stati prodotti in copia nel giudizio (cfr. doc. 3 fasc. intervenuto, doc. 4 fasc. convenuto).
Come evincibile dall'atto di vendita e come dichiarato dalla stessa parte attrice, il prezzo di vendita sarebbe stato corrisposto per intero soltanto da
[...] quindi, non anche da ). Pt_1 Controparte_2
Ebbene, Unicredit S.p.A. ha prodotto in giudizio, su ordine di esibizione del giudice, l'estratto (per il trimestre 30.09.2015 – 30.12.2015 e per il trimestre successivo) del conto corrente intestato a e correlato Parte_1 all'assegno n. 3714433021-00 e nel documento prodotto non risulta annotato l'addebito dell'assegno; inoltre, la stessa banca ha riferito nella sua nota di accompagnamento che “l'assegno nr. =714433021-00 indicato in provvedimento, da indagini effettuate a =chedario generale informatico, non risulta ad oggi essere stato =ncassato” (cfr. allegato a nota dell'intervenuto del
20.11.2023).
Il mancato incasso dell'assegno, emergente dal dato documentale, e il rapporto di parentela/familiare esistente tra i contraenti, valutati unitariamente nel contesto dell'operazione negoziale, costituiscono a parere del Collegio gravi elementi indiziari che consentono ragionevolmente di presumere che l'alienazione sia stata meramente apparente.
A ciò vale aggiungere che, a fronte di tali elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità precisione concordanza, l'acquirente non ha neppure provato in giudizio di aver corrisposto effettivamente il prezzo dell'alienazione.
In particolare, tale prova non può ritenersi raggiunta dalla mera circostanza, valorizzata dall'attore, che l'alienante avesse rilasciato quietanza del pagamento del prezzo nell'atto di vendita (“prezzo complessivo che la parte venditrice riconosce aver percepito dalla parte acquirente alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza a saldo con rinuncia a ogni diritto di iscrizione
e di ipoteca legale”; cfr. art. 6). Invero, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che la dichiarazione di quietanza che sia contenuta in un atto pubblico di compravendita abbia valore vincolante anche nei confronti del terzo (quale è anche il legittimario) che agisca per far valere la simulazione dell'alienazione.
Cfr. sentenza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18347/2024 dalla motivazione:
- “ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni»”;
- “qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare
l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”;
Alcuna valenza, inoltre, possiedono gli altri elementi valorizzati da parte attrice per escludere il carattere fittizio dell'alienazione.
L'erronea indicazione nell'atto di vendita del numero dell'assegno è di per sé irrilevante, atteso da un lato che la verifica dell'istituto di credito è stata condotta in base al numero dell'assegno che risultava annotato sulla copia conservata dal notaio in archivio (cfr. doc. 3 fasc. intervenuto) e, dall'altro, per quel che ulteriormente rileva, che l'attrice non ha allegato di aver corrisposto l'importo con altro titolo. Prova che avrebbe potuto essere fornita con la semplice produzione dell'estratto conto dal quale risultava l'addebito dell'importo.
L'asserzione di parte attrice secondo cui il bene immobile per cui è causa sarebbe intestato solo formalmente a , poiché costei non ne Controparte_3 avrebbe mai corrisposto il prezzo al momento del suo acquisto, si pone in realtà in radicale contrasto con la pretesa attorea di esercitare un diritto (potestativo) derivante dal trasferimento in suo favore dell'immobile da parte di CP_3
(in qualità di parte venditrice).
[...]
Sulla base delle complessive considerazioni che precedono, in via di prima conclusione, il Tribunale reputa accertato che la vendita dell'immobile in
Brandizzo, conclusa in data 24/12/2015, sia apparente in quanto dissimulante una donazione.
Parte convenuta e parte intervenuta hanno dedotto in giudizio, per la prima volta all'udienza del 10.01.2024, la nullità del contratto di donazione per mancanza del requisito di forma (ossia della partecipazione all'atto di due testimoni), e hanno chiesto al giudice di pronunciarne l'accertamento.
La domanda è inammissibile in quanto tardivamente formulata dopo il maturare delle preclusioni assertive e non può essere pertanto dichiarata nei termini invocati dalle parti.
Ciononostante, il sindacato sulla validità dell'atto di donazione può essere effettuato d'ufficio dal giudice, in base al materiale probatorio ritualmente acquisito in giudizio, in sede di disamina sulla domanda di divisione giudiziale avanzata da parte attrice.
Invero, come è noto la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ.).
La legge notarile al riguardo prevedeva all'art. 48 quanto segue: «Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto».
A seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 28 novembre
2005, n. 246 il testo dell'art. 48 è del seguente tenore: «1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte
o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto». In entrambi i casi, quindi, la legge notarile prevedeva e prevede espressamente la necessaria presenza dei due testimoni per gli atti di donazione.
Di conseguenza, deve essere ritenuta necessaria tale forma per la validità dell'atto, ancorché sia dissimulato (cfr. sul punto, Cass. 14799/2014), per cui la mancata menzione nell'atto della presenza di due testimoni ha reso invalida la donazione dissimulata.
Si precisa, doverosamente, che il rilievo officioso della nullità è ammissibile dal momento che il vizio è emerso dal materiale probatorio ritualmente acquisito in giudizio (recte dalla disamina dell'atto pubblico) senza che il suo rilievo fosse condizionato dall'esercizio del potere di tempestiva allegazione del fatto costitutivo ad opera delle parti (cfr. Cass. n.36353 del 13.10.2021 la quale, al fine di individuare il perimetro entro cui è consentita la rilevazione officiosa di una nullità sostanziale, ha affermato che: “«La rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale può avere corso esclusivamente se basata su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi essa fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto astrattamente possa ipotizzare la verificazione e che per essere introdotti presuppongano l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito; [..] lo svincolo rispetto alle preclusioni è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso”).
Orbene, l'accertamento incidentale della nullità della donazione dissimulata dall'apparente atto di vendita deve condurre al rigetto sia della domanda di simulazione sia della domanda di divisione per le seguenti motivazioni.
Quanto alla domanda di simulazione correlata al disposto dell'art. 563 comma 4
c.c., la giurisprudenza della legittimità ha espressamente chiarito che tale domanda può essere accolta soltanto qualora essa sia diretta ad accertare una donazione dissimulata valida. Invero, in caso di donazione nulla, la tutela delle ragioni del potenziale legittimario non può essere affidata all'azione di riduzione della donazione (e al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti), tenuto conto che la suddetta presuppone la piena validità (e efficacia) dell'atto donativo lesivo, ma potrà essere garantita tramite un'azione recuperatoria diretta a far rientrare fare il bene ereditario nella sua interezza nella massa ereditaria. Giova a tale proposito richiamare un pertinente passaggio della motivazione della sentenza di Cassazione n. 22457 del 04.06.2019: “deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di simulazione assoluta
(volta a far valere l'apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero
l'accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere
l'opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario. In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima. Avendo, quindi, le attrici inteso promuovere la domanda di simulazione relativa al fine di fare emergere non solo che la vendita in realtà non era voluta e che dietro la stessa si celava una donazione, ai fini dell'accoglimento della domanda, come detto, strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, era necessario anche accertare che la donazione dissimulata fosse valida, e come tale necessitante di una manifestazione di volontà idonea a preservare i diritti dei soggetti contemplati dall'art. 563 c.c. nell'ipotesi di successiva alienazione del bene donato”.
Nella specie, quindi, la domanda deve essere rigettata dal momento che le parti
(convenuta e intervenuta) hanno esercitato l'azione di simulazione relativa
(preordinatamente all'esercizio del diritto di opposizione ex art. 563 4° comma c.c. come più volte detto) rispetto ad una donazione dissimulata invalida per vizio di forma.
Parimenti, l'accertata nullità della donazione preclude l'accoglimento della domanda di divisione giudiziale del bene immobile in Brandizzo dal momento che la pronuncia di scioglimento della comunione presuppone, logicamente e giuridicamente, l'accertamento che il bene appartenga in comunione ai condividenti per effetto di un valido atto di acquisto. Invero, la giurisprudenza di legittimità con orientamento assolutamente costante ha ritenuto ammissibile l'applicazione dell'art. 1421 c.c. nei casi in cui l'oggetto del contendere verta sull'adempimento del contratto, reputandosi la questione della nullità pregiudiziale per la decisione della domanda tesa all'esecuzione degli obblighi contrattuali (cfr. tra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12398 del
28/05/2007: “Il potere officioso del giudice di rilevare la nullità in materia di contratti sussiste tutte le volte in cui l'esame della loro validità costituisca una, sia pure implicita, questione pregiudiziale rispetto alla domanda, come nella ipotesi in cui sia chiesto l'adempimento del contratto, non potendosi prescindere dall'accertamento, appunto, della validità ed efficacia del negozio posto a fondamento della pretesa”; Cass. 9395/11: “La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare
l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto”).
Nel caso in cui la parte chieda l'adempimento, infatti, la validità del contratto rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Civ. 9395/11; Cass.
Civ. 27088/07; Cass. Civ. S.U. 21095/04) e la nullità deve essere rilevata d'ufficio tutte le volte che la parte vuole utilizzare nel processo come valido il contratto nullo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Quanto alla dichiarazione di nullità di contratto le Sezioni Unite hanno precisato che la "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida" ed il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, la domanda di divisione giudiziale, proposta da parte attrice, e la domanda di simulazione relativa, avanzata da parte convenuta e da parte intervenuta, devono essere rigettate.
§ Le spese di lite. Le spese sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1007/2022 così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del diritto di abitazione e di uso vitalizio, proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda di divisione giudiziale, avanzata da parte attrice;
3) rigetta la domanda di simulazione, proposta da parte convenuta e da parte intervenuta per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa per intero le spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio a Ivrea in data 26.02.2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Stefania Frojo)