Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05553/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5553 del 2024, proposto da
LU D'EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enel S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Nugnes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata e trasmessa a mezzo PEC in data 11.9.2024 nei confronti di Enel S.p.A., avente ad oggetto la richiesta di visione e ostensione di copia: di tutta la documentazione relativa all’interruzione della fornitura di energia elettrica avvenuta dal 16 al 19 luglio 2024; di ogni atto presupposto e consequenziale relativo al rapporto in essere fra il cliente e la società medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la domanda in esame il ricorrente esponeva:
- di esser intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica asseritamente sottoscritto con la Enel s.p.a.;
- che dal 16 al 19 luglio 2024, mentre esso ricorrente si trovava presso il proprio domicilio, “ del tutto inaspettatamente, senza segnalazione alcuna o avviso che lo preannunciasse, si verificavano continue interruzioni al servizio di fornitura di energia elettrica ”;
- che il disservizio si era protratto per più di 8 ore consecutive sino ad arrivare a 4 giorni di interruzione totale senza preavviso alcuno e senza avvisi circa il ripristino;
- di avere subito, a cagione di ciò, un irreparabile danno alle apparecchiature elettroniche collegate e attive nella propria abitazione.
1.1. Di qui la proposizione, a mezzo pec dell’11.09.2024 indirizzata alla società quivi intimata (indirizzo di posta elettronica certificata: enelspa@pec.enel.it) di una istanza volta al risarcimento dei danni ritratti, nonché, contestualmente, di una istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990, funzionale alla acquisizione della documentazione –pretesamente in possesso di essa Enel s.p.a.- relativa al ridetto fenomeno di interruzione della fornitura di energia elettrica verificatosi nel periodo 16-19 luglio 2024, nonché di ogni altro “ ogni atto presupposto e consequenziale relativo al rapporto in essere fra il cliente e l’Amministrazione medesima ”.
1.2. Stante l’inerte contegno serbato dalla società intimata, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
1.3. Si costituiva la intimata Enel s.p.a., rilevando:
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che la fornitura di energia elettrica –e il relativo contratto sottoscritto dal ricorrente- sarebbe imputabile ad altra società, denominata “ Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Via LU Boccherini n. 15 ”;
- di svolgere funzioni di holding , vertice di un gruppo di società separate, ciascuna delle quali opera in una sola fase della filiera elettrica;
- che le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica sono svolte in regime di separazione societaria (d.l. 73/2007, convertito con l. 125/07);
- che la fornitura di energia elettrica e, indi, i rapporti con gli utenti finali del servizio quali il ricorrente, sarebbero di esclusiva pertinenza e titolarità di altra persona giuridica, da rinvenire in Enel Energia s.p.a., che opera nel mercato libero dell’energia e con la quale esso ricorrente avreebbe in realtà sottoscritto il contratto.
Di qui le conclusioni della società resistente, volte alla declaratoria di inammissibilità e, comunque, alla reiezione del ricorso.
1.4. Replicava il ricorrente, rimarcando che:
- stante la natura del disservizio –coinvolgente una vasta area territoriale, comprensiva anche di comuni limitrofi a quelli in cui esso ricorrente risiedeva- correttamente la istanza sarebbe stata inoltrata alla Enel S.p.A., società capogruppo, indirettamente controllante altra società, la “ e-distribuzione ” s.p.a., certamente competente, quale distributore locale, in tema di guasti e interruzioni di energia elettrica;
- non a caso, invero, la stessa società “ e-distribuzione ” aveva ben riscontrato la istanza di accesso con nota del 9 ottobre 2024; nota che il ricorrente, al fine, versava in atti.
In ogni caso, si instava, al più, per la integrazione del contraddittorio anche nei confronti della ridetta società “ e-distribuzione ”.
1.5. La causa, al fine, dopo un ulteriore scritto di Enel s.p.a., veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 5 febbraio 2024.
2. Il ricorso, che palesa peraltro profili financo di inammissibilità, non è fondato.
2.1. E, invero, siccome rilevato dalla resistente società -con allegazioni che peraltro hanno trovato conforto probatorio giustappunto con la nota del 9 ottobre 2024, con la quale e-distribuzione s.p.a. risulta avere effettivamente e tempestivamente riscontrato la istanza (di risarcimento e di accesso) che ne occupa- nota peraltro quivi prodotta solo a seguito delle difese di Enel s.p.a.:
- di nessun silenzio è a parlarsi nella fattispecie de qua agitur , stante giustappunto l’espresso riscontro che alla (plurima) istanza formulata ab initio dal ricorrente –ed indirizzata alla capogruppo Enel s.p.a.- è stato fornito dalla diversa società, e-distribiuzione , incaricata della distribuzione locale dell’energia e indicata ex professo –nella stessa documentazione contrattuale e nelle fatture relative alla erogazione del servizio- quale società cui rivolgersi in caso di guasti e di interruzione della fornitura di energia elettrica (cfr., riquadro contenuto nella stessa fattura quivi prodotta dal ricorrente, denominato “ quando rivolgersi al distributore? ”);
- tale espresso riscontro è stato giustappunto trasmesso alla parte ricorrente nel termine di trenta giorni ex lege contemplato per l’accesso documentale.
2.2. Ne discende la infondatezza della domanda quivi veicolata, che peraltro disvela financo aspetti di inammissibilità:
- a latere oggettivo , stante la ontologica inesistenza di una fattispecie di silenzio rigetto , giusta la espressa nota di riscontro di e-distribuzione del 9 ottobre 2024, ove si dà conto della natura e delle ragioni del guasto e del fenomeno interruttivo occorso nel luglio 2024, fornendo altresì al ricorrente dati ed informazioni sui casi e i modi legittimanti la eventuale corresponsioni di indennizzi a cagione di tale disservizio;
- a latere soggettivo , stante la piena conoscenza già ex ante da parte del ricorrente ( id est , prima della proposizione del ricorso oggetto dell’odierno scrutinio) della carenza di legittimazione passiva di Enel s.p.a., siccome inequivocabilmente confirmato dalla risposta ottenuta da altra, diversa, società ( e-distribuzione , appunto); altra, diversa, persona giuridica che, in ogni caso e nondimeno, expressis verbis ed in guisa inequivocabile era indicata nella documentazione contrattuale (ovvero nella stessa fattura qui depositata) quale referente unico cui indirizzare richieste e istanze in caso di guasti ed interruzioni del servizio.
2.3. Sotto altro aspetto, di poi, parimenti non revocabile in dubbio è che la controparte contrattuale del ricorrente – id est , la società con cui esso ricorrente solo ha, in definitiva, sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica- è da rinvenire in altra società (rispetto ad Enel s.p.a.), vale a dire in Enel energia s.p.a.; anche in tal caso, peraltro, trattasi di dati chiaramente evincibili dai documenti contrattuali e, dunque, pienamente conoscibili dal ricorrente (cfr., anche in questo caso., la fattura esibita dal ricorrente, inequivocabilmente emessa dal fornitore, “ Enel Energia S.p.A. – Società con unico socio Enel Italia S.p.A - Sede Legale 00198 Roma, Via LU Boccherini 15 ”).
2.4. Emerge, indi, irrefragabilmente la soggettiva estraneità della società Enel s.p.a. –intimata in sede stragiudiziale, e quivi resistente, comechè erroneamente evocata in giudizio- alla pretesa ostensiva che ne occupa:
- per ciò che attiene ai documenti relativi al contratto di fornitura di energia, comechè di esclusiva titolarità di Enel Energia s.p.a.;
- per quanto afferisce agli atti e alle informazioni concernenti guasti e interruzioni del servizio, aventi dimensioni non limitate atomisticamente alla singola utenza e al singolo rapporto, comechè riferibili ad altra società, id est a e-distribuzione s.p.a..
2.5. Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, la infondatezza della domanda che ne occupa:
- indirizzata, già ab initio e in sede “procedimentale”, a soggetto “estraneo” al rapporto per cui è causa;
- giudizialmente esperita, poscia, avverso un silenzio giammai formatosi e, anzi, tenendo in assoluto non cale una espressa nota di riscontro, di altra società, che non mai risulta peraltro avversata (ove reputata non soddisfacente).
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO