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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 327 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ma elettivamente domiciliato in
Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del ONroparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla CP_2
dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: procedura di reclutamento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis:
- accertare l'illegittimità dell'assegnazione d'ufficio della sede ( CP_3
di Volterra) al termine della procedura di reclutamento per l'a.s. 2023-
[...]
24 ai sensi dell'art. 59, co. 9 bis D.L. 73/21 a causa dell'omessa convocazione mediante comunicazione personale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dell'a.s. 2023-24 con effetto giuridico a partire da settembre 2023.
- condannare l'amministrazione convenuta ad assumere il ricorrente per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dell'a.s. 2023-
24 con effetto giuridico a partire da settembre 2023.
- condannare il al risarcimento del danno subito dal ricorrente di CP_1
natura non patrimoniale nella misura ritenuta di Giustizia non superiore ad €
1000,00”. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare in via preliminare la propria carenza di giurisdizione in favore del TAR;
in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite attesa altresì la prevalente e consolidata giurisprudenza in materia”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 adiva Parte_1
l'odierno Tribunale al fine di veder accerta e dichiarata l'illegittimità dell'assegnazione d'ufficio della sede di ONroparte_3
Pag. 2 di 9 Volterra) al termine della procedura di reclutamento per l'a.s. 2023-
24 ai sensi dell'art. 59, co. 9 bis D.L. 73/21 a causa dell'omessa convocazione mediante comunicazione personale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale
Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dall'a.s. 2023-24 con effetto giuridico a partire da settembre
2023. A tal fine rappresentava: i) di aver partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021, n.
73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ed in particolare l'articolo 59, comma 9- bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; ii) che nonostante avesse superato le prove con punteggio sufficiente, non risultava in posizione utile essere inserito nella graduatoria dei vincitori, che veniva pubblicata 11 agosto 2022 e si arrestava al n. 28 pari al contingente assegnato per la classe di concorso A011 che venivano assegnati alle sedi disponibili mediante la procedura di reclutamento per a.s. 2022-23; iii) che l' in data CP_4
22.6.23, stante le rinunce pervenute medio tempore, pubblicava sul sito internet istituzionale il decreto n. prot. 776 con il quale integrava le graduatorie a definizione della suddetta procedura concorsuale straordinaria con i candidati che avevano conseguito il maggior punteggio complessivo in surroga dei rinunciatari, tra cui compariva anche egli per la classe di concorso A011 ; iv) che sul sito internet compariva altresì l'avviso rivolto ai docenti, inclusi nelle suddette graduatorie, di inviare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili all'indirizzo mail specificando Email_1 nell'oggetto “preferenze art. 59 comma 9 bis per nomine a tempo determinato a.s. 2023/2024” entro venerdì 30 giugno p.v. ore 15.
Pag. 3 di 9 Sulla base delle disponibilità per la procedura in oggetto, pubblicate sul sito di questo in data 26 giugno 2023”; v) che non avendo CP_4
ONr ricevuto alcun avviso da parte dell' non esprimeva alcuna preferenza e veniva assegnato d'ufficio presso la sede “Istituto
Istruzione Superiore OS RD di Volterra”, che lo convocava a prendere servizio il 1° settembre 2023. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva il resistendo alla pretesa avversaria in quanto CP_5 infondata, e chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Deduceva inoltre che l'assegnazione della sede d'ufficio derivava non da un illegittimo comportamento dell'Amministrazione bensì dal fatto che il ricorrente non aveva espresso nessuna preferenza.
3. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la pronuncia del
9.6.2021 n.16086 ha statuito che in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4
Pag. 4 di 9 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Il TAR del Lazio con la sentenza n.17673/2023 ha confermato tale indirizzo precisando che “con l'approvazione della graduatoria definitiva si è chiusa la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ed è iniziata la fase relativa all'immissione in servizio soggetta alla giurisdizione del
Giudice ordinario”.
Terminata la fase dell'approvazione della graduatoria ha inizio la fase esecutiva nel cui contesto le determinazioni dell'Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro, soggette pertanto alla giurisdizione del Giudice ordinario.
5. Il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire il conferimento di un incarico annuale di docenza (valevole per l'a.s. 2023/2024) per la classe di concorso A011 presso la sede di Livorno (Polo Liceale
Cecioni) nonché il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del prospettato illegittimo operato dell'Amministrazione resistente, che, avendo omesso la convocazione mediante comunicazione, lo aveva assegnato d'ufficio presso la sede
[...] di Volterra. ONroparte_3
Pag. 5 di 9 Orbene il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9- bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 risultando idoneo ma non vincitore per la classe di concorso A011, come risulta dalla graduatoria pubblicata in data ON 11.09.2022 sul sito dell' (doc. 5 ) CP_4
Dopo le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito in Legge il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e ha modificato l'art. 59 c. 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, l' con decreto n. 776 del 22.06.2023, per le classi di CP_4 concorso di competenza, ha disposto l'integrazione delle graduatorie con i nominativi dei candidati che, entro il limite dei posti attribuiti a ciascuna procedura concorsuale, avevano titolo per effetto dello scorrimento dei rinunciatari.
ON L' procedeva a pubblicare sul sito istituzionale il suddetto decreto con allegata l'integrazione della graduatoria per la classe di concorso
A011 (doc. 6), nella quale veniva inserito alla posizione 43 Parte_1
ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013.
[...]
Con avviso AOODRTO.9268 del 26 giugno 2023 Usr pubblicava i posti disponibili derivanti dalle rinunce (doc. 7) specificando quanto segue:
Il giorno seguente con avviso AOODRTO.9386 del 27 giugno 2023 ON (doc.8) comunicava quanto segue:
Pag. 6 di 9 “Gli aspiranti docenti, inclusi nelle suddette graduatorie, potranno inviare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili all'indirizzo mail specificando nell'oggetto “preferenze Email_1 art. 59 comma 9 bis per nomine a tempo determinato a.s.
2023/2024” entro venerdì 30 giugno p.v. ore 15. Si ricorda che le disponibilità per la procedura in oggetto sono state pubblicate sul sito di questo in data 26 giugno 2023. L'interessato dovrà CP_4 esprimere le preferenze tra le sedi disponibili oppure la rinuncia ad una o più sedi e dovrà allegare copia del documento d'identità in corso di validità. Si sottolinea che qualora il candidato non esprima
l'accettazione su tutte le sedi e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle sedi da lui accettate, ciò comporterà definitivamente ed inderogabilmente l'impossibilità di essere individuato sulle sedi alle quali abbia rinunciato. Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile sarà assegnata la nomina d'ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni di nomina.”
Ciò posto, risulta pacifico che il ricorrente non ha espresso nessuna preferenza e conseguentemente l' ha provveduto con CP_4 decreto n. 829/2023 pubblicato sul sito internet in data 11.07.2023 ad assegnare allo stesso d'ufficio la sede dell'ISIS OS'
Pag. 7 di 9 di Volterra come risulta dall'allegato 2 al suddetto decreto CP_3
(doc. 9).
Non coglie nel segno l'assunto di parte ricorrente circa il mancato invio di comunicazione personale al ricorrente a causa di un problema tecnico comunicato dal resistente con l'avviso prot. n. CP_1
ONr 11807 del 09.08.2024 (doc.10) pubblicato sul sito da parte dell' .
Invero tale avviso di malfunzionamento concerneva i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2023/ 2024 e non dunque i candidati della procedura straordinaria di cui all'articolo
59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, al termine del quale dovranno superare un percorso di formazione e con prova.
Circa la violazione da parte del rt. 7 legge 240/1990, ONroparte_1 deve rilevarsi che in base all'art 13 della legge summenzionata alle procedure concorsuali per l'accesso nel pubblico impiego non si applica la normativa prevista per l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e 8 della legge n.241/ 90 posto che il bando di concorso è un atto amministrativo generale.
Il bando di concorso rappresenta infatti la lex specialis dell'intera procedura concorsuale, con valenza erga omnes ossia nei confronti dei concorrenti, ma anche degli organi dell'amministrazione a vario titolo coinvolti nella procedura.
Orbene deve rilevarsi che nel bando di concorso della procedura selettiva in esame, non vi è un obbligo per l'amministrazione di comunicare personalmente al candidato l'avvio delle varie fasi della procedura, né tantomeno una comunicazione specifica in merito alla scelta della sede.
Pag. 8 di 9 Al contrario, come poc'anzi riportato, nell' avviso AOODRTO.9386 del
27 giugno 2023 (doc.8) Usr chiariva espressamente: Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni di nomina.”
6. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente rigettato, stante il corretto operato dell'Amministrazione resistente.
7. Stante la peculiarità della vicenda le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 327 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ma elettivamente domiciliato in
Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del ONroparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla CP_2
dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: procedura di reclutamento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis:
- accertare l'illegittimità dell'assegnazione d'ufficio della sede ( CP_3
di Volterra) al termine della procedura di reclutamento per l'a.s. 2023-
[...]
24 ai sensi dell'art. 59, co. 9 bis D.L. 73/21 a causa dell'omessa convocazione mediante comunicazione personale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dell'a.s. 2023-24 con effetto giuridico a partire da settembre 2023.
- condannare l'amministrazione convenuta ad assumere il ricorrente per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dell'a.s. 2023-
24 con effetto giuridico a partire da settembre 2023.
- condannare il al risarcimento del danno subito dal ricorrente di CP_1
natura non patrimoniale nella misura ritenuta di Giustizia non superiore ad €
1000,00”. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare in via preliminare la propria carenza di giurisdizione in favore del TAR;
in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite attesa altresì la prevalente e consolidata giurisprudenza in materia”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 adiva Parte_1
l'odierno Tribunale al fine di veder accerta e dichiarata l'illegittimità dell'assegnazione d'ufficio della sede di ONroparte_3
Pag. 2 di 9 Volterra) al termine della procedura di reclutamento per l'a.s. 2023-
24 ai sensi dell'art. 59, co. 9 bis D.L. 73/21 a causa dell'omessa convocazione mediante comunicazione personale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto per lo svolgimento dell'anno di formazione nella sede Livorno (Polo Liceale
Cecioni) o altra sede, se del caso previa scelta delle sedi disponibili all'avvio dall'a.s. 2023-24 con effetto giuridico a partire da settembre
2023. A tal fine rappresentava: i) di aver partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021, n.
73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ed in particolare l'articolo 59, comma 9- bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; ii) che nonostante avesse superato le prove con punteggio sufficiente, non risultava in posizione utile essere inserito nella graduatoria dei vincitori, che veniva pubblicata 11 agosto 2022 e si arrestava al n. 28 pari al contingente assegnato per la classe di concorso A011 che venivano assegnati alle sedi disponibili mediante la procedura di reclutamento per a.s. 2022-23; iii) che l' in data CP_4
22.6.23, stante le rinunce pervenute medio tempore, pubblicava sul sito internet istituzionale il decreto n. prot. 776 con il quale integrava le graduatorie a definizione della suddetta procedura concorsuale straordinaria con i candidati che avevano conseguito il maggior punteggio complessivo in surroga dei rinunciatari, tra cui compariva anche egli per la classe di concorso A011 ; iv) che sul sito internet compariva altresì l'avviso rivolto ai docenti, inclusi nelle suddette graduatorie, di inviare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili all'indirizzo mail specificando Email_1 nell'oggetto “preferenze art. 59 comma 9 bis per nomine a tempo determinato a.s. 2023/2024” entro venerdì 30 giugno p.v. ore 15.
Pag. 3 di 9 Sulla base delle disponibilità per la procedura in oggetto, pubblicate sul sito di questo in data 26 giugno 2023”; v) che non avendo CP_4
ONr ricevuto alcun avviso da parte dell' non esprimeva alcuna preferenza e veniva assegnato d'ufficio presso la sede “Istituto
Istruzione Superiore OS RD di Volterra”, che lo convocava a prendere servizio il 1° settembre 2023. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva il resistendo alla pretesa avversaria in quanto CP_5 infondata, e chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Deduceva inoltre che l'assegnazione della sede d'ufficio derivava non da un illegittimo comportamento dell'Amministrazione bensì dal fatto che il ricorrente non aveva espresso nessuna preferenza.
3. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la pronuncia del
9.6.2021 n.16086 ha statuito che in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4
Pag. 4 di 9 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Il TAR del Lazio con la sentenza n.17673/2023 ha confermato tale indirizzo precisando che “con l'approvazione della graduatoria definitiva si è chiusa la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ed è iniziata la fase relativa all'immissione in servizio soggetta alla giurisdizione del
Giudice ordinario”.
Terminata la fase dell'approvazione della graduatoria ha inizio la fase esecutiva nel cui contesto le determinazioni dell'Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro, soggette pertanto alla giurisdizione del Giudice ordinario.
5. Il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire il conferimento di un incarico annuale di docenza (valevole per l'a.s. 2023/2024) per la classe di concorso A011 presso la sede di Livorno (Polo Liceale
Cecioni) nonché il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del prospettato illegittimo operato dell'Amministrazione resistente, che, avendo omesso la convocazione mediante comunicazione, lo aveva assegnato d'ufficio presso la sede
[...] di Volterra. ONroparte_3
Pag. 5 di 9 Orbene il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9- bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 risultando idoneo ma non vincitore per la classe di concorso A011, come risulta dalla graduatoria pubblicata in data ON 11.09.2022 sul sito dell' (doc. 5 ) CP_4
Dopo le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito in Legge il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e ha modificato l'art. 59 c. 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, l' con decreto n. 776 del 22.06.2023, per le classi di CP_4 concorso di competenza, ha disposto l'integrazione delle graduatorie con i nominativi dei candidati che, entro il limite dei posti attribuiti a ciascuna procedura concorsuale, avevano titolo per effetto dello scorrimento dei rinunciatari.
ON L' procedeva a pubblicare sul sito istituzionale il suddetto decreto con allegata l'integrazione della graduatoria per la classe di concorso
A011 (doc. 6), nella quale veniva inserito alla posizione 43 Parte_1
ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013.
[...]
Con avviso AOODRTO.9268 del 26 giugno 2023 Usr pubblicava i posti disponibili derivanti dalle rinunce (doc. 7) specificando quanto segue:
Il giorno seguente con avviso AOODRTO.9386 del 27 giugno 2023 ON (doc.8) comunicava quanto segue:
Pag. 6 di 9 “Gli aspiranti docenti, inclusi nelle suddette graduatorie, potranno inviare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili all'indirizzo mail specificando nell'oggetto “preferenze Email_1 art. 59 comma 9 bis per nomine a tempo determinato a.s.
2023/2024” entro venerdì 30 giugno p.v. ore 15. Si ricorda che le disponibilità per la procedura in oggetto sono state pubblicate sul sito di questo in data 26 giugno 2023. L'interessato dovrà CP_4 esprimere le preferenze tra le sedi disponibili oppure la rinuncia ad una o più sedi e dovrà allegare copia del documento d'identità in corso di validità. Si sottolinea che qualora il candidato non esprima
l'accettazione su tutte le sedi e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle sedi da lui accettate, ciò comporterà definitivamente ed inderogabilmente l'impossibilità di essere individuato sulle sedi alle quali abbia rinunciato. Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile sarà assegnata la nomina d'ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni di nomina.”
Ciò posto, risulta pacifico che il ricorrente non ha espresso nessuna preferenza e conseguentemente l' ha provveduto con CP_4 decreto n. 829/2023 pubblicato sul sito internet in data 11.07.2023 ad assegnare allo stesso d'ufficio la sede dell'ISIS OS'
Pag. 7 di 9 di Volterra come risulta dall'allegato 2 al suddetto decreto CP_3
(doc. 9).
Non coglie nel segno l'assunto di parte ricorrente circa il mancato invio di comunicazione personale al ricorrente a causa di un problema tecnico comunicato dal resistente con l'avviso prot. n. CP_1
ONr 11807 del 09.08.2024 (doc.10) pubblicato sul sito da parte dell' .
Invero tale avviso di malfunzionamento concerneva i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2023/ 2024 e non dunque i candidati della procedura straordinaria di cui all'articolo
59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, al termine del quale dovranno superare un percorso di formazione e con prova.
Circa la violazione da parte del rt. 7 legge 240/1990, ONroparte_1 deve rilevarsi che in base all'art 13 della legge summenzionata alle procedure concorsuali per l'accesso nel pubblico impiego non si applica la normativa prevista per l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e 8 della legge n.241/ 90 posto che il bando di concorso è un atto amministrativo generale.
Il bando di concorso rappresenta infatti la lex specialis dell'intera procedura concorsuale, con valenza erga omnes ossia nei confronti dei concorrenti, ma anche degli organi dell'amministrazione a vario titolo coinvolti nella procedura.
Orbene deve rilevarsi che nel bando di concorso della procedura selettiva in esame, non vi è un obbligo per l'amministrazione di comunicare personalmente al candidato l'avvio delle varie fasi della procedura, né tantomeno una comunicazione specifica in merito alla scelta della sede.
Pag. 8 di 9 Al contrario, come poc'anzi riportato, nell' avviso AOODRTO.9386 del
27 giugno 2023 (doc.8) Usr chiariva espressamente: Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni di nomina.”
6. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente rigettato, stante il corretto operato dell'Amministrazione resistente.
7. Stante la peculiarità della vicenda le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
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