Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02096/2025REG.PROV.COLL.
N. 04651/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4651 del 2023, proposto da:
ER ER, rappresentato e difeso dall’Avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Orsini n. 34, Int. 16;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissione Locale per i Masi Chiusi di Dobbiaco, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00102/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 25 novembre 2021 il Signor ER ER, proprietario in Dobbiaco del maso chiuso « HM », presentava alla Commissione Locale per i masi chiusi una richiesta di distacco della p.ed. 154/1 e delle pp.ff. 4818, 4874 e 2729 rappresentando che, a seguito del trasferimento della nuova sede dell’azienda agricola sulla p.ed. 942 (comprendente il nuovo edificio residenziale e aziendale) a nord della strada s.s. della ER , gli immobili oggetto della richiesta posti a sud della statale (p.ed. 154/1 usata in precedenza come abitazione) non erano più funzionalmente connessi all’azienda agricola.
La Commissione concedeva il distacco all’esito della seduta del 18 gennaio 2022 cui seguiva la trasmissione dell’autorizzazione all’Ufficio Proprietà Coltivatrice per le verifiche e annotazioni di competenza come previsto dall’art.44 della L.P. « masi chiusi » n. 17/2001.
In sede di verifica, preso atto che nel 2009 la p.ed. 154/1 veniva ampliata ai sensi dell’art. 107, comma 7, della L.P. n. 13/1997 e che l’art. 37, comma 4, della L.P. n. 9/2018 vieta il distacco delle cubature residenziali se non residuano almeno 1.500 mc, e rilevato ulteriormente che la cubatura residua del maso chiuso era inferiore a detta soglia, con nota n. 150447del 17 febbraio 2022, il Direttore sostituto dell’Ufficio Proprietà Coltivatrice proponeva ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, della già citata L.P. « masi chiusi » avverso l’atto della Commissione Locale dinanzi alla Commissione Provinciale che, in data 24 maggio 2022, respingeva l’istanza di distacco.
Con ricorso iscritto al n. 188/2022 R.R., il Signor ER impugnava la decisione della Commissione Provinciale dinanzi al Tar per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.
Il Tar, con sentenza n. 102 del 29 marzo 2023, respingeva il ricorso limitando lo scrutinio ai seguenti profili di illegittimità (corrispondenti ai primi quattro capi di impugnazione) assorbendo le ulteriori censure:
- violazione dei principi di imparzialità, neutralità e prevenzione di conflitti di interesse, in quanto il direttore dell’Ufficio Proprietà Coltivatrice, competente alla presentazione del ricorso accolto dalla Commissione Provinciale era anche Segretario di quest’ultimo organo;
- violazione degli artt. 21 e 37 della L.P. n. 9/2018 per aver erroneamente qualificato la vecchia sede aziendale come parte della sede dell’azienda agricola del maso chiuso ;
- violazione dell’art. 21 della L. n. 9/2018 e dell’art. 12 del D.P.P. n. 17/2020 per aver ritenuto la pregressa sede dell’azienda agricola parte della sede attuale pur non costituendo con quest’ultima un’unità organica e funzionale;
- in subordine, omessa valutazione della possibilità di distacco in deroga a criteri generali ai sensi dell’art.37, comma 4, della L.P. n. 9/2018.
Il Signor ER impugnava la sentenza con appello depositato il 30 maggio 2023 deducendone l’erroneità per:
1. « violazione dei principi di imparzialità, di terzietà e di esclusione di conflitti di interesse, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria - Riproposizione del primo motivo di ricorso: Violazione dell’art. 41 della legge provinciale n. 17 del 2001 e violazione dei principi di imparzialità, di terzietà e di esclusione di conflitti di interesse, in quanto il Segretario della Commissione provinciale per i masi chiusi è contestualmente il Direttore dell’Ufficio responsabile per il procedimento e il reclamo della Ripartizione provinciale Agricoltura »;
2. « violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria - Riproposizione del secondo e del terzo motivo di ricorso: Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, in quanto: a) la vecchia sede dell’azienda agricola è stata erroneamente qualificata come parte della sede aziendale del maso chiuso e conseguentemente è stata illegittimamente annullata l’autorizzazione per il distacco; b) in quanto la vecchia sede aziendale è stata qualificata come parte della sede aziendale del maso chiuso perché l’edificio residenziale sarebbe stato costruito in applicazione dell’art. 107, comma 7 della legge provinciale n. 13 del 1997. Difetto di motivazione »;
3. « violazione e falsa applicazione dell’art. 37 della legge provinciale 9 del 2018 e degli artt. 4, 42 e 43 della legge provinciale n. 17 del 2001, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria - Riproposizione del quarto motivo di ricorso: In subordine ai motivi II e III: Eccesso di potere, violazione dell’art. 37 della legge provinciale 9 del 2018 e degli artt. 4, 42 e 43 della legge provinciale n. 17 del 2001, violazione del principio di imparzialità, in quanto è stato disconosciuto il caso motivato per la deroga al divieto di distacco dal maso chiuso. Difetto di motivazione ».
Contestualmente l’appellante riproponeva i seguenti motivi formulati in primo grado e assorbiti dal Tar:
- « V - Eccesso di potere, violazione dell’art. 44 della legge provinciale n. 17 del 2001, violazione del principio del contraddittorio, violazione del principio di domanda, in quanto la Commissione provinciale per i masi chiusi ha deciso oltre i motivi di reclamo proposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura »;
- « VI - In subordine al motivo V: Eccesso di potere, Violazione degli artt. 4 e 6 della legge provinciale n. 17 del 2001, violazione del principio di imparzialità, in quanto la Commissione provinciale per i masi chiusi ha respinto il distacco della vecchia sede aziendale nonostante la disponibilità di edifici a sufficienza per la normale gestione del maso chiuso e perché le intenzioni del proprietario sono in realtà irrilevanti e comunque ammissibili ».
Veniva altresì riproposta la richiesta di ammissione di una CTU per accertare « a) quali edifici del maso chiuso appartengono alla sede aziendale, dove sono situati e quali edifici residenziali del maso chiuso possono e debbono formare un complesso organico e funzionale con gli edifici aziendali in applicazione di valutazioni tecnico-aziendali e a fronte della conduzione del maso secondo gli usi locali; b) se il distacco dell’edificio residenziale su p.ed. 154/1 pregiudichi la conduzione del maso e se a seguito del distacco non saranno più disponibili edifici a sufficienza per la normale conduzione del maso chiuso; c) se il nuovo edificio residenziale su p.ed. 942 sia idoneo a soddisfare il fabbisogno abitativo di una famiglia coltivatrice in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali ».
La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva formalmente in giudizio il 12 luglio 2023 confutando le avverse censure con successiva memoria depositata il 19 dicembre 2024, alla quale l’appellante replicava con deposito del 30 dicembre 2024.
All’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
Con il primo capo d’impugnazione l’appellante contesta il rigetto del primo motivo di ricorso (punti 2 e 3 della sentenza) con il quale deduceva la posizione di conflitto di interesse in cui veniva a trovarsi il Segretario della Commissione Provinciale chiamata a decidere sul reclamo in quanto contestualmente anche Direttore dell’Ufficio Proprietà Coltivatrice che lo proponeva.
In particolare è censurata l’affermazione del Tar per la quale la prospettata situazione di conflitto non sussisterebbe poiché il Segretario della Commissione non poteva considerarsi né relatore, né proponente del reclamo e non era comprovata una partecipazione del Dirigente all’elaborazione dello stesso.
Premessa l’oggettività dell’evidenziato profilo di incompatibilità, l’appellante contesta l’affermata estraneità del Direttore alla redazione del reclamo emergendo dagli atti che l’Ufficio reclamante svolgeva l’istruttoria « in nome del Direttore dell’Ufficio Werner ER » e quindi del Segretario della Commissione.
La Provincia eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità della censura nella misura in cui viene contestata la nomina del dott. ER senza tuttavia impugnare il relativo atto di nomina.
Un ulteriore profilo di inammissibilità viene individuato nella deduzione in appello di violazioni di legge estranee al ricorso di primo grado (art. 1 della L. n. 241/1990, art. 1 della L.P. n. 17/1993 e artt. 3, 97 e 111 Cost.).
Quanto al merito della censura la Provincia evidenzia come l’essere investito delle funzioni di Direttore dell’Ufficio Proprietà Coltivatrice non possa configurare di per sé l’invocata fattispecie in assenza di condotte che abbiano in concreto determinato un conflitto di interessi.
Può prescindersi dalle illustrate eccezioni pregiudiziali stante l’infondatezza del motivo.
La nomina del Dott. ER è conforme a quanto disposto dall’art. 41, comma 6, della L.P. n. 17/2001 laddove prevede che « funge da segretario o segretaria della Commissione provinciale per i masi chiusi un funzionario o una funzionaria in servizio presso la Ripartizione provinciale agricoltura di qualifica non inferiore alla sesta, nominato/a dal/dalla presidentessa della Commissione stessa ».
Il tema della compatibilità dell’assunzione delle funzioni di Segretario della Commissione Provinciale da parte del Direttore dell’Ufficio Proprietà Coltivatrice è stato in passato controverso; tuttavia, la giurisprudenza si è in tempi recenti espressa circa lo specifico profilo escludendo che la situazione di conflitto fra le due investiture si determini di per sé.
La Sezione, infatti, in presenza di identica fattispecie (interessante peraltro lo stesso Dirigente) ha già avuto modo di affermare che non sussisteva la pretesa situazione di incompatibilità « in capo al dott. ER, direttore della ripartizione provinciale all’agricoltura, il quale, per un verso, non risulta essere redattore/estensore del reclamo e, per altro verso, in seno alla commissione provinciale risulta aver espletato le funzioni di segretario e non già di relatore » (Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2019, n. 4274).
Né (avuto riguardo a quanto evidenziato dall’appellante circa la mancata espressa indicazione nell’atto del membro relatore e del membro estensore – pag. 2 della memoria di replica) la veste di relatore può essere desunta sulla base della sola presenza della controfirma del dott. ER in calce all’atto « accanto al presidente /assessore provinciale »: allegazione che, per quanto suggestiva, non fornisce prova di un effettivo coinvolgimento del Dirigente nell’assunzione della decisione.
Con il secondo capo d’impugnazione è contestato il rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado, scrutinati congiuntamente dal Tar (punti 4 e 5 della sentenza).
L’appellante, sotto un primo profilo, sostiene che il divieto di distacco di volumetria residenziale dalla sede aziendale del maso chiuso di cui all’art. 37 della L.P. n. 9/2018 presupponga che detta volumetria formi parte della sede aziendale (e ciò è contestato), da determinarsi ex art. 21 della medesima fonte e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. n. 17/2020); sotto altro profilo, evidenzia che lo stesso art. 37, al terzo periodo del comma 4, prevede che si possa « derogare a questo divieto in casi motivati ».
L’inesistenza di un divieto assoluto di distacco esteso a tutti gli edifici residenziali del maso chiuso imporrebbe, a parere dell’appellante, una valutazione della Commissione Provinciale da effettuarsi caso per caso circa l’effettiva consistenza del complesso aziendale e la riconducibilità di ogni singolo edificio all’effettiva sede dell’Azienda.
A sostegno della pretesa esclusione dell’immobile in questione dall’ambito di applicazione del divieto espone che, come rilevato dalla Commissione Locale a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, il vecchio edificio residenziale oggetto dell’istanza di distacco non farebbe più parte del complesso aziendale essendo separato da una arteria stradale (s.s. 49 della ER ) interessata dal transito giornaliero di circa 12.000 veicoli.
Sebbene, come evidenziato dall’amministrazione, la circostanza non sia contemplata espressamente quale elemento ostativo ad una considerazione unitaria del compendio, a parere dell’appellante l’evidenziata peculiare localizzazione dell’immobile avrebbe richiesto un approfondimento circa la effettiva funzionalità del manufatto alla conduzione dell’Azienda.
Sotto altro profilo è contestata l’affermazione dell’amministrazione per la quale la ricomprensione della vecchia sede aziendale nell’attuale Azienda agricola derivi dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato, in assenza di qualsivoglia valutazione circa la concreta situazione attuale, nonostante l’art. 12 del D.P.P. n. 17/2020 la individui, non già sulla base del richiamato criterio formale, ma sulla base dell’ubicazione degli edifici residenziali e aziendali che ne fanno parte e della loro funzionalizzazione alla conduzione dell’Azienda.
Con il terzo motivo, che può essere scrutinato congiuntamente stante la sostanziale identità delle questioni affrontate, la sentenza viene censurata nella parte in cui respinge il quarto motivo di ricorso (punto 6 della sentenza) con il quale era dedotto che, anche aderendo all’interpretazione per la quale la vecchia sede aziendale sarebbe parte della nuova per effetto della concessione edilizia, opererebbe nel caso di specie la norma derogatoria di cui all’art. 37, comma 4, della L.P. n. 9/2018.
L’appellante evidenzia che la peculiarità della già descritta situazione venutasi a determinare veniva rappresentata in sede di richiesta di distacco come fattispecie riconducibile ai « casi motivati » di deroga di cui al richiamato art. 37, comma 4, ed era valutata favorevolmente dalla Commissione Locale che si esprimeva precisando che « la nuova sede aziendale è situata all’incirca 200m sopra la vecchia sede aziendale ed è stata costruita nel 1995. La nuova sede aziendale è situata al nord della strada statale della ER ed è circondata dalla pf. 2796, 2797, 2798, 2799 e 2800. La vecchia sede aziendale si trova in uno stato fatiscente di conservazione e non verrà utilizzata per la conduzione del maso “HM”. La nuova sede aziendale è abitata dal futuro assuntore del maso con la sua famiglia ».
Il Tar tuttavia disattendeva la censura omettendo ogni valutazione in merito ai sopra evidenziati profili aderendo all’erronea lettura della norma derogatoria operata dall’amministrazione.
A sostegno dell’asserzione richiama i contenuti della richiesta di distacco con la quale si prospettava la sussistenza di un « giustificato motivo dal punto di vista dell’agricoltura per il distacco della vecchia sede aziendale sulla p.ed. 154/1 CC Dobbiaco con rispettivi di terreni di accesso e pertinenziali » evidenziando come « la vecchia sede aziendale da distaccare comprensiva di superfici accessorie non può essere conferita ad alcun utilizzo agricolo razionale. Tutto il contrario: le parti vecchie fanno sempre più da freno allo sviluppo del maso ».
In detta sede veniva inoltre evidenziato che « la presenza del vecchio e del nuovo non rappresenta alcun valore aggiunto per la conservazione del maso chiuso. Questo è tanto più vero per il HMhof, in particolare perché per raggiungere la vecchia sede aziendale sulla p.d. 154/1 bisogna attraversare la SS della ER, una delle strade più trafficate della provincia (cfr. allegato 4, estratto Geobrowser situazione complessiva). In conclusione la vecchia sede del maso deve essere considerata sotto l’aspetto economico ora ed in futuro come improduttiva per il mantenimento del maso HM ».
Ciò nonostante la Commissione Provinciale, con posizione acriticamente fatta propria dal Tar, affermava che la deroga di cui all’art. 37, comma 4, della L. P. n. 9/2018 sarebbe riferita alle sole ipotesi in cui si rendano necessarie correzioni di natura tecnica.
Le suesposte censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, per esigenze di completezza espositiva si rende necessaria una sintetica descrizione dell’istituto in disamina (maso chiuso) nei limiti di quanto necessario ai fini della presente decisione.
La normazione del maso chiuso persegue lo scopo di garantire l’integrità dell’azienda agricola intesa come unità residenziale ed economica da preservarsi anche al sopravvenire di vicende successorie che potrebbero determinarne la parcellizzazione, salvaguardando la funzione economico-sociale che l’ordinamento locale assegna all’istituto e che giustifica una pervasiva disciplina normativa che limita gli atti dispositivi che interessano il compendio aziendale incidendo sulla sua consistenza e che ne individua la dimensione minima in quella ordinariamente necessaria al mantenimento di una famiglia di quattro persona.
La rilevanza riconosciuta all’istituto dal legislatore provinciale comporta un articolato e, per certi versi atipico, regime impattante sui profili della negoziabilità e trasmissibilità per via ereditaria dei beni costituenti il compendio (che in parte vengono in rilievo nella presente vicenda) che giustificano anche l’impegno di risorse pubbliche a sostegno della perpetuazione del modello e della residenzialità rurale.
Si vuole in altri termini prevenire la parcellizzazione dei fondi agricoli ai fini di una più efficace razionalizzazione delle coltivazioni garantendo la continuità dell’azienda agricola familiare esposta, in particolare nelle zone alpine più decentrate, al fenomeno dell’abbandono da parte delle generazioni successive.
Le modifiche della consistenza del maso chiuso sono procedimentalizzate e prevedono un rigoroso controllo da parte di Autorità istituite e disciplinate dalla legge che prevede un primo vaglio a cura della Commissione Locale per i masi chiusi il cui operato è sindacabile dinanzi alla Commissione Provinciale le cui valutazioni, in quanto espressione di ampia discrezionalità, sono sindacabili ab externo nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza.
La vigilanza in materia è affidata alla Ripartizione Agricoltura della Provincia dell’Alto Adige cui le determinazioni di costituzione, svincolo o distacco di costruzioni di qualsiasi genere interessanti il maso chiuso assunte dalla Commissione Locale devono essere trasmesse per le valutazioni di competenza che possono sfociare, qualora non venga condivisa la posizione assunta dall’organo, nell’impugnativa della stessa dinanzi alla Commissione Provinciale.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.P. n. 9/2018 « la volumetria realizzata presso la sede dell'azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto in casi motivati ».
Quanto ai « criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole », l’art. 21, comma 2, della medesima fonte provinciale rinvia al Regolamento attuativo che all’art. 12 dispone che « per sede dell’azienda agricola ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge si intende il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell’azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni devono essere realizzati entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale, preservando l’aspetto tradizionale del paesaggio ».
Quanto alla prima delle illustrate disposizioni, il chiaro tenore letterale smentisce il preteso carattere assoluto del divieto consentendo invece di verificare la possibilità di derogarvi in presenza di particolari circostanze la cui valutazione, ferma restando l’ampia discrezionalità che connota la decisione, deve ritenersi imposta alla Commissione che, in merito alle peculiarità del caso concreto rappresentate dal richiedente il distacco, aveva il dovere di esprimersi in osservanza del generale obbligo di motivazione.
Tali margini di elasticità sono peraltro coerenti con le illustrate finalità dell’istituto del maso chiuso che persegue l’obiettivo di preservare nel tempo un modello aziendale tradizionale potenzialmente minacciato dal mutare delle condizioni socio-economiche del contesto produttivo agricolo.
Quanto al testo della seconda disposizione, a tacere dell’assenza di rinvii a criteri formalistici predefiniti (v. titolo edilizio), non può sottacersi che nell’individuazione della sede dell’azienda, con riferimento agli edifici residenziali, la loro ricomprensione nella sede è subordinata al rispetto di criteri di organicità e funzionalità del manufatto rispetto al compendio aziendale.
Ciò posto non può non rilevarsi come la particolare situazione rappresentata dall’appellante a sostegno della propria domanda di distacco, determinata dalla presenza di una strada statale che, ancorché esistente da tempo immemore, in tempi recenti veniva ampliata e interessata da un crescente transito di veicoli determinando una separazione di fatto dell’immobile dal restante complesso aziendale, non possa essere aprioristicamente considerata irrilevante ai fini della valutazione della persistente unitarietà del complesso aziendale.
Tale valutazione tuttavia è mancata nel caso di specie ove l’amministrazione ha eluso un proprio specifico dovere istruttorio ipotizzando, in assenza di qualsivoglia base normativa, che i « casi motivati » legittimanti la concessione della deroga ex art. 37 si identificassero con la sola esigenza di provvedere a correzioni di natura tecnica.
Conferma indiretta dell’erroneità di un simile approccio si ricava dalle stesse deduzioni difensive dell’amministrazione, sul punto richiamate dall’appellante (pag. 15 della memoria dell’amministrazione datata 19 dicembre 2024), laddove si afferma genericamente che il richiamo al concetto di correzioni di natura tecnica operato dall’Ente fosse meramente esemplificativo dell’eccezionalità della deroga senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni circa il concreto ambito di applicazione della norma derogatoria e la sua corretta interpretazione.
Ciò comprova il fondamento dei dedotti vizi di istruttoria e di motivazione essendo mancato un approfondito esame delle ragioni esposte dall’appellante a sostegno della propria istanza esprimendosi nel concreto sulla eventuale incidenza di dette allegazioni ai fini di una corretta definizione della sede aziendale cui riferirsi in vista delle conseguenti determinazioni circa l’ammissibilità del distacco.
Ciò comporta che l’amministrazione debba essere chiamata a rideterminarsi accertando il fondamento delle ragioni esposte dall’appellante a sostegno dell’esigenza rappresentata con la domanda di distacco.
Deve invece essere disattesa la già menzionata istanza istruttoria reiterata anche in questa sede.
Sul punto non può che rilevarsi come, per giurisprudenza pacifica di questo Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063), sia pacifico che nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica di ufficio sia un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice al quale in alcun caso può ricorrersi per supplire al dovere delle parti, sulle quali grava l’onere probatorio, di allegare i fatti e di introdurli nel processo.
È altrettanto pacifico, che l’esperimento della CTU/Verificazione non possa costituire un mezzo per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti sollevandola dall’onere di « fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni, conformemente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c. » (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2906; nei medesimi sensi Cass. civ., Sez. III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631) posto che tali accertamenti delegati non sono qualificabili come mezzo di prova in senso proprio (Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2021, n. 8627).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto nei suesposti limiti ai fini del riesame, con assorbimento delle sopra richiamate censure non scrutinate dal Tar e riproposte in appello.
In ragione di detto esito può procedersi alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO