Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 15/5/2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. e vertente
TRA Sig. (C.F.: ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in C.so S. Giovanni n. 772, ed elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA) alla Via Francesco Baracca n. 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Ariello (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo. Il sottoscritto Avvocato dichiara, ad ogni effetto e conseguenze di legge, di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo P.E.C.:
e fax n°0817429659; Email_1
RICORRENTE
E C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 23.01.23 repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1
Lizzi (C.F. - PEC : t) e C.F._3 Email_2 CP_ con il medesimodomiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55-Napoli
(Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) P.IVA_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/7/2023 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione ed all'assegno ordinario di invalidità ex legge 118/107 e 509/80 , prestazione richiesta con domanda amministrativa del 5.8.2021, la quale non aveva trovato accoglimento nella fase amministrativa all'esito della visita da parte della incaricata
CP_2
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione invocata in quanto il ricorrente presentava un quadro patologico che comportava una percentuale di invalidità del 62%
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il…8/1/2024 proponeva rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, argomentando sulla base della documentazione medica allegata attestante le patologie di cui lo stesso è affetto, e chiedendo l'accoglimento della domanda di prestazione previdenziale. Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto del ricorso. Veniva disposta integrazione della CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario.
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Il ricorso è infondato e pertanto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di invalidità o in subordine per l'assegno di invalidità vivile ex L. 118/71 e 509/80 va rigettata Va rilevato che il ricorrente lamenta le seguenti patologie : “Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo in trattamento con Donepezil Cloridrato. Artropatia psoriasica localizzata alle principali articolazioni (mani, polsi, gomiti, piedi, caviglie, ginocchia, rachide) con i caratteristici segni e sintomi. Artrosi poliarticolare. Discopatie multiple. Dolore neuropatico periferico. Osteoporosi. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) con ipersonnia diurna. Disturbo depressivo reattivo cronicizzato.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Dispnea da sforzo. Rinite allergica.
Anemia. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Prostatite cronica con sintomatologia irritativa. Reflusso gastroesofageo. Deficit visivo bilaterale in esiti di vitrectomia OSx. Distacco di retina. Tali patologie determinano nel loro complesso, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un'invalidità lavorativa generica del 62% (sessantadue per cento). Ne consegue allora per le ragioni precedentemente esposte, che non si raggiungono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il ricorrente invalido ai sensi di legge (art. 12 L. n° 118 del 30/3/1971) per il conferimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile d'assistenza di cui all'art. 13 della Legge n° 118 del 30/3/1971. Gli stati patologici riscontrati dal nuovo consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata –hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto secondo le tabelle del 15/2/1992 determinano un invalidità del 62%
Per meglio comprendere il criterio valutativo della patologia a carico delle articolazioni, motivo di dissenso, si precisa quanto segue. Nel dissenso espresso dall'avvocato nelle note depositate successivamente al deposito dell' integrazione di perizia viene sottolineato che la patologia della artrite psoriasi non è stata adeguatamente valutata.
La valutazione delle patologie reumatologiche e nel caso specifico dell'artrite psoriasica, va fatta d'abitudine, in relazione al grado di evolutività della patologia e soprattutto in relazione all'entità della compromissione e delle limitazioni funzionali da essa derivanti. In considerazione di ciò, deve necessariamente rilevarsi che in tutta la documentazione fascicolare si fa riferimento unicamente ad una spiccata sintomatologia algica in assenza di una seppur significativa riduzione stabile dei movimenti in un qualsiasi distretto articolare.
E' risaputo che questo tipo di patologia ha la sua massima espressività funzionale soprattutto al risveglio per poi dopo un tempo variabile anche di 60 minuti o più, migliorare gradualmente grazie al movimento stesso, residuando nel corso della giornata una limitazione antalgica ai gradi estremi delle escursioni articolari. Nel tempo tuttavia, l'alternanza episodica di periodi paucisintomatici a periodi di attività di recrudescenza della malattia, conduce ad un incremento del danno anatomopatologico intra-articolare e di conseguenza a deformità e rigidità articolari. Come si può evincere dall'esame clinico da me eseguito, il paziente allo stato presentava solo lievi limitazioni antalgiche a fine escursione dei movimenti articolari in assenza di veri e propri blocchi funzionali, il che mi ha indotto a valutare tale patologia solo nell'ordine del 25%. Per tale motivo la richiesta del tasso del 50% proposto dall'avv. Ariello, non può essere assolutamente condivisa poiché nella sua analogia con
2 l'artrite reumatoide di cui al codice 9303, per manifestazioni cronicizzate si sottende l'esistenza di compromissioni e limitazioni funzionali continue, di grado medio e diffuso. Il mancato riconoscimento poi, dell'incontinenza urinaria trova spiegazione nel fatto che il paziente a mio avviso non è mai stato affetto da tale patologia ma bensì, come si legge nella visita agli atti del 14/2/2020, solo da una banale flogosi prostatica compatibile con il riferito di una semplice urgenza minzionale (vedi certificato urologico agli atti del 3/12/2021) o di disuria (vedi certificato urologico agli atti del
29/4/2022) ma mai di incontinenza urinaria. Ad avvalorare questa suggestione non può allora non notarsi l'assenza di indagini urodinamiche risapute essere indispensabili per porre una tale diagnosi. A parlare di incontinenza urinaria sarebbe allora stato solo un improvvido prescrittore di presidi riabilitativi che in assenza di esami diagnostici, avrebbe inventato di sana pianta una diagnosi inesistente pur di prescrivere non si sa per quale motivo, i suddetti presidi in data 27/9/2022. Per ciò che concerne la diagnosi di demenza, la documentazione in atti e l'esame clinico specialistico da me eseguito in qualità di neurologo, escludono l'esistenza di un deterioramento cognitivo severo ma tutt'al più lieve, ossia in una fase ancora iniziale della sua evoluzione clinica che non compromette ancora l'autonomia del periziando e tantomeno la realizzazione dei suoi bisogni in piena coscienza e auto-determinazione (cfr. visita geriatrica del 27/9/2022 e del 18/7/2023).” All' esito di tali considerazioni cliniche il ctu confermava la valutazione espressa in sede di atp
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul piano clinico, infatti, risulta accertato che la artrite psoriasica comporta una rigidità alle articolazioni soprattutto al risveglio, che tende a scomparire o comunque a ridursi nei successivi 60 minuti con il movimento .
La domanda va pertanto rigettata, difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
3 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP 12812/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 15/5/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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