Versione
1 aprile 1973
1 aprile 1973
Art. 21. (Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).
Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.
Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4999Provvedimento: […] comma 1, o più propriamente l'art. 21 della legge n.27/1973, che aveva modificato la precedente disciplina. […] Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale l'applicabilità della legge n. 658 del 1967 e dell'art. 3( rectius : 21) della legge n. 27/1973 ad esso ricorrente non poteva basarsi ne' sull'art. 46 della legge n. 658/1967 ( che dopo avere al primo comma previsto la riliquidazione del trattamento pensionistico, al secondo comma rinviava espressamente alla disciplina di cui al successivo art. 52, confermando cosi l'inapplicabilità ad esso ricorrente dell'art. 52, 1 comma, […]Leggi di più...
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