Articolo 21 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 aprile 1973
Art. 21. (Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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