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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 101/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. ANGELINI JACOPO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 210/23 in data 6 settembre 2023 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza impugnata il Giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato il ricorso con il quale , docente a tempo indeterminato dal 1 settembre 1993, Parte_1 aveva agito in giudizio per sentir accertare il suo diritto al riconoscimento per l'intero del periodo pre-ruolo prestato dall'anno scolastico 1989/1990, nonché al riconoscimento del periodo di servizio (già nel ruolo) prestato nell'anno 2013, a tutti i fini ed, in particolare, ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio nella progressione stipendiale;
condannare, quindi, l'Amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nella corretta posizione retributiva nonché al pagamento delle differenze retributive maturate.
Avverso la suindicata pronuncia, depositata il 6 settembre 2023, non notificata, ha proposto appello la ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 6 marzo
2024, chiedendone la riforma e così concludendo “- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall'anno scolastico 1989/1990, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei predetti periodi di servizio di pre-ruolo a tutti i fini, ivi compreso il diritto all'inserimento della medesima ricorrente nella fascia di anzianità corrispondente (comprensivo dell'aggiunta del servizio di pre-ruolo), riconoscendo alla ricorrente in modo totalizzante e integrale, anche dal punto di vista economico, gli anni di pre-ruolo, maturando così anticipatamente la c.d. fascia 35, ovvero la fascia che dovesse risultare di giustizia;
- condannare l'Amministrazione scolastica resistente a riconoscere detto servizio con relativo trattamento economico e, dunque, ad inserire la ricorrente nella relativa posizione retributiva nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate alla data odierna con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. II. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, comprese le competenze e gli onorari
(oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Con i motivi di gravame ha lamentato la erronea ed illogica motivazione, non essendo stati riconosciuti per intero gli anni di servizio preruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 1989-90, ma secondo il criterio della temporizzazione, oltre che la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il si è costituito in giudizio, ha resistito all'appello, del Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato e va rigettato.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 485 del
D.Lgs. n. 297/1994, la quale stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, a fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini economici per il rimanente terzo”.
Tale norma, quindi, prevede il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo solo nei limiti di 4 anni e prevede il riconoscimento dell'ulteriore pag. 2/6 periodo per due terzi a fini giuridici ed economici e per l'altro terzo a soli fini economici, mentre solo l'anzianità a fini giuridici ed economici è utile per l'inquadramento e la progressione nelle posizioni e fasce stipendiali.
Secondo la parte appellante, tale disposizione creerebbe una disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, sul presupposto che al primo sarebbe stato riconosciuto integralmente tutto il servizio prestato, mentre al secondo gli veniva riconosciuto solo per i primi 4 anni, mentre per quelli successivi gli veniva riconosciuto solo parzialmente. Tale disparità si sarebbe tradotta in una incompatibilità della norma interna rispetto alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sulla questione era intervenuta la sentenza GU “Motter” (in data 20.09.2018 nella causa n. C-466/17), che, decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale di Trento, aveva ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La Corte di Giustizia, in particolare, aveva motivato tale conclusione evidenziando che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei
a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_1 punto 62)”.
La sentenza “Motter” aveva altresì precisato che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in base a contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi solo qualora miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in
pag. 3/6 particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della C.G.U.E., quindi, i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” (v. le sentenze Gaviero Per_2 punti 53, 54; , punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126). Persona_3
A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della GU, si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. “esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego” (v. sentenze Gaviero punto 78, Impact, punto 60, Zentralbetriebsrat Per_2 der Landeskrankenhäuser Tirols, punto 24).
E' successivamente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.31149 in data 28/11/2019, la quale ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.
489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. In buona sostanza, la Suprema Corte ha affermato la necessità per il giudice di merito di verificare in concreto la effettiva disparità di trattamento subìta dal personale non di ruolo rispetto a quello di ruolo, nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica.
pag. 4/6 In definitiva dunque è necessario valutare l'eventuale fondatezza della domanda diretta al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo, tenuto conto del fatto che la valutazione a fini giuridici del servizio pre-ruolo presuppone la rappresentazione e la prova dello svantaggio subito in concreto dal docente nella ricostruzione della carriera operata dall'amministrazione scolastica facendo applicazione degli artt. 485 e segg.
d.l.vo n. 297/1994 - ovvero attraverso la reale comparazione tra situazioni analoghe che, in applicazione della diversa disciplina, potrebbero portare a trattamenti diversi e deteriori per la valutazione del solo servizio pre-ruolo - e non già attraverso la mera comparazione delle diverse discipline applicabili per il computo giuridico del servizio di ruolo e di quello pre-ruolo - ben potendo avvenire che al docente che ha prestato servizio con contratto a termine per soli n. 180 giorni l'anno sia stato riconosciuto un periodo di anzianità pari ad un intero anno scolastico (come l'omologo docente di ruolo che ha prestato servizio, invece, per tutti i 12 mesi dell'anno), con la conseguenza che potrebbe determinarsi una possibile condizione di vantaggio del docente rimasto precario per molto tempo nella valutazione del servizio pre-ruolo prestato esclusivamente per soli n.180 giorni l'anno rispetto al docente di ruolo che matura l'anzianità dovendo prestare servizio per tutto l'anno scolastico (c.d. discriminazione al contrario).
Nel caso in esame, pur non avendo l'appellante né allegato, né e provato la discriminazione denunciata chiedendone la verifica attraverso il procedimento logico indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza citata, risulta tuttavia prodotto il decreto di ricostruzione della carriera che, comunque, consente di esaminare la dedotta discriminazione, con riferimento all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo antecedente l'immissione in ruolo da esso risultante.
Invero, risultano attestati, dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente – dall'Amministrazione “valutati ai sensi dell'art. 485 e seguenti del d.lvo 297/94” – , i seguenti periodi di servizio pre-ruolo:
1) a.s. 1989/1990: dal 7.11.1989 al 30.6.1990;
2) a.s. 1990/1991: dal 6.11.1990 al 12.6.1991;
3) a.s. 1991/1992: dal 29.10.1991 al 31.8.1992;
4) a.s. 1992/1993: dal 12.10.1992 al 31.8.1993;
Negli anni scolastici dal 1989/1990 al 1992/1993 la ha, pertanto, Parte_1 prestato servizio per circa 1086 giorni effettivi totali, pari ad anni 3, mesi 0 e giorni 6. Il decreto di ricostruzione della carriera ha riconosciuto alla ricorrente un'anzianità complessiva pre-ruolo di 4 anni, tutti ai fini sia giuridici sia economici. Nel caso di specie, pertanto, l'applicazione dei criteri di cui ai agli artt. 485 e 489 D.Lgs. n.
pag. 5/6 297/1994 ha consentito alla ricorrente di vedersi riconosciuto un servizio pre-ruolo superiore rispetto a quello effettivamente prestato.
Infatti i quattro anni di servizio preruolo sono stati calcolati come anno intero, sebbene la parte appellante abbia prestato servizio per un numero inferiore di giorni, quindi, vi è stato un vantaggio rispetto al docente di ruolo, atteso che lavorando per meno mesi all'anno, la parte appellante si è vista riconoscere la stessa anzianità (pari ad un intero anno scolastico) dell'omologo docente di ruolo (il quale, di contro, ha dovuto prestare servizio per l'intero anno scolastico).
Non risulta che l'appellante abbia poi svolto servizio preruolo in anni scolastici successivi ai primi 4, così come sopra indicati, con la conseguenza che alcun periodo è stato conteggiato in forma ridotta (cioè in misura di 2/3) così da comportare uno svantaggio;
al contrario nel computo dell'anzianità complessivamente considerata si è prodotto, come già illustrato, un evidente vantaggio.
Complessivamente dunque, la valutazione del servizio pre-ruolo, operata dall'amministrazione scolastica con la ricostruzione della carriera, non può essere ritenuta discriminatoria, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento in concreto, al contrario evidenziandosi una discriminazione al contrario, essendo computato un periodo di servizio superiore a quello effettivamente prestato.
L'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 101/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. ANGELINI JACOPO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 210/23 in data 6 settembre 2023 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza impugnata il Giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato il ricorso con il quale , docente a tempo indeterminato dal 1 settembre 1993, Parte_1 aveva agito in giudizio per sentir accertare il suo diritto al riconoscimento per l'intero del periodo pre-ruolo prestato dall'anno scolastico 1989/1990, nonché al riconoscimento del periodo di servizio (già nel ruolo) prestato nell'anno 2013, a tutti i fini ed, in particolare, ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio nella progressione stipendiale;
condannare, quindi, l'Amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nella corretta posizione retributiva nonché al pagamento delle differenze retributive maturate.
Avverso la suindicata pronuncia, depositata il 6 settembre 2023, non notificata, ha proposto appello la ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 6 marzo
2024, chiedendone la riforma e così concludendo “- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall'anno scolastico 1989/1990, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei predetti periodi di servizio di pre-ruolo a tutti i fini, ivi compreso il diritto all'inserimento della medesima ricorrente nella fascia di anzianità corrispondente (comprensivo dell'aggiunta del servizio di pre-ruolo), riconoscendo alla ricorrente in modo totalizzante e integrale, anche dal punto di vista economico, gli anni di pre-ruolo, maturando così anticipatamente la c.d. fascia 35, ovvero la fascia che dovesse risultare di giustizia;
- condannare l'Amministrazione scolastica resistente a riconoscere detto servizio con relativo trattamento economico e, dunque, ad inserire la ricorrente nella relativa posizione retributiva nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate alla data odierna con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. II. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, comprese le competenze e gli onorari
(oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Con i motivi di gravame ha lamentato la erronea ed illogica motivazione, non essendo stati riconosciuti per intero gli anni di servizio preruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 1989-90, ma secondo il criterio della temporizzazione, oltre che la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il si è costituito in giudizio, ha resistito all'appello, del Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato e va rigettato.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 485 del
D.Lgs. n. 297/1994, la quale stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, a fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini economici per il rimanente terzo”.
Tale norma, quindi, prevede il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo solo nei limiti di 4 anni e prevede il riconoscimento dell'ulteriore pag. 2/6 periodo per due terzi a fini giuridici ed economici e per l'altro terzo a soli fini economici, mentre solo l'anzianità a fini giuridici ed economici è utile per l'inquadramento e la progressione nelle posizioni e fasce stipendiali.
Secondo la parte appellante, tale disposizione creerebbe una disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, sul presupposto che al primo sarebbe stato riconosciuto integralmente tutto il servizio prestato, mentre al secondo gli veniva riconosciuto solo per i primi 4 anni, mentre per quelli successivi gli veniva riconosciuto solo parzialmente. Tale disparità si sarebbe tradotta in una incompatibilità della norma interna rispetto alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sulla questione era intervenuta la sentenza GU “Motter” (in data 20.09.2018 nella causa n. C-466/17), che, decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale di Trento, aveva ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La Corte di Giustizia, in particolare, aveva motivato tale conclusione evidenziando che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei
a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_1 punto 62)”.
La sentenza “Motter” aveva altresì precisato che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in base a contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi solo qualora miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in
pag. 3/6 particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della C.G.U.E., quindi, i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” (v. le sentenze Gaviero Per_2 punti 53, 54; , punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126). Persona_3
A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della GU, si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. “esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego” (v. sentenze Gaviero punto 78, Impact, punto 60, Zentralbetriebsrat Per_2 der Landeskrankenhäuser Tirols, punto 24).
E' successivamente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.31149 in data 28/11/2019, la quale ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.
489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. In buona sostanza, la Suprema Corte ha affermato la necessità per il giudice di merito di verificare in concreto la effettiva disparità di trattamento subìta dal personale non di ruolo rispetto a quello di ruolo, nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica.
pag. 4/6 In definitiva dunque è necessario valutare l'eventuale fondatezza della domanda diretta al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo, tenuto conto del fatto che la valutazione a fini giuridici del servizio pre-ruolo presuppone la rappresentazione e la prova dello svantaggio subito in concreto dal docente nella ricostruzione della carriera operata dall'amministrazione scolastica facendo applicazione degli artt. 485 e segg.
d.l.vo n. 297/1994 - ovvero attraverso la reale comparazione tra situazioni analoghe che, in applicazione della diversa disciplina, potrebbero portare a trattamenti diversi e deteriori per la valutazione del solo servizio pre-ruolo - e non già attraverso la mera comparazione delle diverse discipline applicabili per il computo giuridico del servizio di ruolo e di quello pre-ruolo - ben potendo avvenire che al docente che ha prestato servizio con contratto a termine per soli n. 180 giorni l'anno sia stato riconosciuto un periodo di anzianità pari ad un intero anno scolastico (come l'omologo docente di ruolo che ha prestato servizio, invece, per tutti i 12 mesi dell'anno), con la conseguenza che potrebbe determinarsi una possibile condizione di vantaggio del docente rimasto precario per molto tempo nella valutazione del servizio pre-ruolo prestato esclusivamente per soli n.180 giorni l'anno rispetto al docente di ruolo che matura l'anzianità dovendo prestare servizio per tutto l'anno scolastico (c.d. discriminazione al contrario).
Nel caso in esame, pur non avendo l'appellante né allegato, né e provato la discriminazione denunciata chiedendone la verifica attraverso il procedimento logico indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza citata, risulta tuttavia prodotto il decreto di ricostruzione della carriera che, comunque, consente di esaminare la dedotta discriminazione, con riferimento all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo antecedente l'immissione in ruolo da esso risultante.
Invero, risultano attestati, dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente – dall'Amministrazione “valutati ai sensi dell'art. 485 e seguenti del d.lvo 297/94” – , i seguenti periodi di servizio pre-ruolo:
1) a.s. 1989/1990: dal 7.11.1989 al 30.6.1990;
2) a.s. 1990/1991: dal 6.11.1990 al 12.6.1991;
3) a.s. 1991/1992: dal 29.10.1991 al 31.8.1992;
4) a.s. 1992/1993: dal 12.10.1992 al 31.8.1993;
Negli anni scolastici dal 1989/1990 al 1992/1993 la ha, pertanto, Parte_1 prestato servizio per circa 1086 giorni effettivi totali, pari ad anni 3, mesi 0 e giorni 6. Il decreto di ricostruzione della carriera ha riconosciuto alla ricorrente un'anzianità complessiva pre-ruolo di 4 anni, tutti ai fini sia giuridici sia economici. Nel caso di specie, pertanto, l'applicazione dei criteri di cui ai agli artt. 485 e 489 D.Lgs. n.
pag. 5/6 297/1994 ha consentito alla ricorrente di vedersi riconosciuto un servizio pre-ruolo superiore rispetto a quello effettivamente prestato.
Infatti i quattro anni di servizio preruolo sono stati calcolati come anno intero, sebbene la parte appellante abbia prestato servizio per un numero inferiore di giorni, quindi, vi è stato un vantaggio rispetto al docente di ruolo, atteso che lavorando per meno mesi all'anno, la parte appellante si è vista riconoscere la stessa anzianità (pari ad un intero anno scolastico) dell'omologo docente di ruolo (il quale, di contro, ha dovuto prestare servizio per l'intero anno scolastico).
Non risulta che l'appellante abbia poi svolto servizio preruolo in anni scolastici successivi ai primi 4, così come sopra indicati, con la conseguenza che alcun periodo è stato conteggiato in forma ridotta (cioè in misura di 2/3) così da comportare uno svantaggio;
al contrario nel computo dell'anzianità complessivamente considerata si è prodotto, come già illustrato, un evidente vantaggio.
Complessivamente dunque, la valutazione del servizio pre-ruolo, operata dall'amministrazione scolastica con la ricostruzione della carriera, non può essere ritenuta discriminatoria, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento in concreto, al contrario evidenziandosi una discriminazione al contrario, essendo computato un periodo di servizio superiore a quello effettivamente prestato.
L'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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