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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 808/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 808/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Massimo Zappa del foro di Novara, PEC
presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliati, in Novara, via San Francesco d'Assisi n. 5/C
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. con sede in Bellinzago Novarese, Controparte_1 P.IVA_1 via Carola n.8, 10, 14, 16, 18 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Stefano Tosi del foro di Novara, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Email_2
Novara, via San Francesco d'Assisi n. 18/e
- APPELLATO-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2022, e Parte_1 [...]
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 720/2021, emessa in data 10 Parte_2
dicembre 2021 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, pubblicata il 13
dicembre 2021 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 553/2018 emesso dal Tribunale di Novara;
Dichiara tenuti e conseguentemente condanna e al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di euro 441,29 nonché degli interessi legali sulla somma capitale – euro 6.516,23- dalla data della notifica del decreto ingiuntivo all'avvenuto pagamento e sulle ulteriori somme dalla notifica al saldo;
Condanna e al pagamento delle spese di lite (già compensate nella Parte_1 Parte_2 misura di 1/3) che si liquidano in 584,00 per fase studio, euro 494,00 per fase introduttiva, euro 1067,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 1.080,00 per fase decisionale, oltre rimb. forfettario, cpa e Iva di legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 2 novembre 2022, nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, è stata fissata udienza al
13 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni;
nell'ambito di quest'ultima udienza
è stato disposto un rinvio all'udienza del 16 ottobre 2024 per gli stessi incombenti.
Precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“in riforma della sentenza n.720/2021 del Tribunale di Novara, in accoglimento dell'impugnazione proposta dai signori accertare e dichiarare la nullità Pt_2 Parte_1 della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 5 nella parte in cui approvando la tabella con i millesimi dedicati ha introdotto un criterio di riparto per le spese di rifacimento del porticato, parte comune, nella Palazzina C che ha modificato quello di cui all'art.4 regolamento condominiale, nonché di ogni atto da questa dipendente;
accertare e dichiarare la nullità della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 6 e della deliberazione
2
1.2.2018 punto 1 in cui sono state ripartite le spese di rifacimento facciata della Palazzina C anche in ordine alle spese per la posa di davanzali sui balconi aggettanti, nonché di ogni atto da queste dipendente;
riformare la sentenza impugnata nel capo in cui condanna gli appellanti al pagamento della somma residuata di euro 441,29, in quanto non dovuta, per le ragioni di cui in narrativa al terzo motivo dell'atto di citazione in appello con condanna del alla restituzione dell'intero importo e comunque della CP_1 somma di euro 300 oltre interessi;
dichiarare nullo e quindi revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n.533/2018 del
Tribunale di Novara non solo in quanto emesso per importi superiori rispetto al presunto credito vantato ma anche perchè basato su conteggi effettuati sulla base di deliberazioni assembleari del 9.11.2017 punto 5 e punto 6 e del 1.2.2018 punto 1 in quanto affette da nullità per le ragioni di cui ai motivi contenuti nell'atto di appello;
riformare la sentenza impugnata in punto liquidazione e condanna al pagamento delle spese legali di primo grado in misura di 2/3 a carco degli appellanti condannando la parte appellata al pagamento integrale a favore degli appellanti delle spese legali di primo grado oltre a quelle del presente grado di impugnazione;
conseguentemente condannare il alla restituzione a favore degli appellanti della Controparte_1 somma di euro 3.857,00 da questi pagata a titolo di spese legali di primo grado”.
Per parte Appellata:
“In via principale e nel merito: respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare totalmente la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 10 dicembre 2021 nel procedimento R.G. 1983/2018.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
e nella qualità di condomini della Palazzina C Parte_1 Parte_2
sita nel complesso immobiliare , hanno proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2018 emesso in data 18 maggio 2018, su ricorso del con il quale il Tribunale di Novara ingiungeva loro il pagamento di CP_1
€ 11.816,23, oltre interessi e spese di lite.
Nel contestare la pretesa creditoria del Condominio, gli opponenti allegavano quanto segue:
- anzitutto, di essere proprietari di un'unità immobiliare sita nella Palazzina C del strutturalmente composto da diversi corpi di fabbrica, in particolare Controparte_1
le palazzine A, B, C;
3 - che nella somma loro ingiunta di € 11.816,23 erano ricompresi importi già versati in favore del prima del deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 9 maggio CP_1
2018, pari complessivamente ad € 6.680,00, allegando i seguenti versamenti: € 180,00 con bonifico del 18 ottobre 2017, € 1200,00 con bonifico del 13 dicembre 2017, € 300,00 con bonifico del 13 aprile 2018 e € 5.000,00 con bonifico del 5 maggio 2018;
- che in data 9 novembre 2017 l'assemblea ordinaria del aveva Controparte_1
approvato un impegno di spesa pari ad € 85.964,00 per il rifacimento della facciata della sola palazzina C, oltre alle spese per le pratiche edilizie e la sicurezza, che, a fronte della rinuncia della ditta aggiudicataria dell'appalto, in sede di riconvocazione dell'assemblea in data 1° febbraio 2018 veniva ridotto ad € 80.005,00;
- la delibera adottata il 9 novembre 2017 presentava diversi profili di invalidità, anzitutto in relazione all'approvazione della spesa per la posa di coperture sui frontalini dei balconi condominiali, posta illegittimamente a carico di tutti i condomini, atteso che trattavasi di balconi “aggettanti”, privi di alcuna rilevanza architettonica e, dunque, rientranti nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono;
- ulteriore profilo di invalidità, rectius nullità, atteneva al punto 6) della predetta delibera, in cui si disponeva, con riguardo ai lavori di rifacimento della facciata della palazzina C, che la spesa spettante per ogni singola unità sarebbe stata calcolata con la tabella approvata al punto precedente – punto 5) – ad eccezione delle basculanti che sarebbero state addebitate ciascuna si singoli proprietari;
- dunque, ricomprendendo la predetta tabella anche i costi relativi al rifacimento del porticato – parte comune a tutti i condomini - aveva violato l'art. 4 n. 6 del regolamento condominiale, il quale prevedeva che le spese relative alle parti comuni del supercondominio dovevano essere ripartite applicando la tabella totale millesimale già in essere;
tale previsione rappresentava un intervento modificativo del regolamento condominiale approvato, tuttavia,
a maggioranza e non all'unanimità.
Sulla base di tali premesse, gli attori domandavano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 533/2018 del Tribunale di Novara, dichiararsi nullo e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Il , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la tardività dell'impugnazione delle delibere assembleari del 9 novembre 2017 e del 1° febbraio 2018, nonché ha domandato rigettarsi l'opposizione, allegando e sostenendo:
- che, diversamente da quanto esposto da parte attrice, il davanzale del balcone costituiva una parte comune del tanto per ragioni di natura estetica, quanto CP_1
perché rappresenta la copertura della parte esterna del balcone che impedisce alle acque meteoriche di infiltrarsi nel sottostante rivestimento esterno del parapetto;
- che i versamenti asseritamente effettuati dagli attori erano avvenuti in un momento successivo al deposito del ricorso monitorio, e, in particolare, che il versamento dell'importo di € 300,00 del 1° giugno 2018 non poteva essere considerato poiché effettuato in concomitanza con la notifica del precetto;
- dai lavori di rifacimento e di manutenzione della facciata della palazzina C avevano tratto vantaggio anche i locali comuni, posto che gli interventi approvati con le delibere impugnate riguardavano la parte delimitante l'area del porticato e non il porticato inteso come bene comune alle palazzine;
- il calcolo prospettato per i costi di rifacimento della palazzina C era corretto, avendo l'amministrazione proceduto dapprima a considerare i locali comuni a tutti (sala giochi aperta, sala giochi, locale contatore, locale caldaia, porticato e sala riunioni) come unità indipendenti all'interno della palazzina C, costituenti un “condominio virtuale”, che ha contribuito a formare i millesimi totali della palazzina stessa e, pertanto, correttamente la spesa posta a carico di tale “condominio virtuale” era stata ripartita fra tutti i condomini del supercondominio in ragione dei rispettivi millesimi generali.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure con provvedimento del 14
gennaio 2019 ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, invitando le parti ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria che dava esito negativo.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la somma ingiunta superiore a quella effettivamente dovuta
5 dagli opponenti, condannando questi ultimi al pagamento della residua somma di € 441,29,
nonché interessi legali al saldo del dovuto.
Ha, infatti, riconosciuto l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte prima del deposito del ricorso monitorio, fatto salvo il versamento della somma di € 300,00 poiché imputato dal debitore a spese per “giardiniere e pulizie” e non a “spese condominiali 1 e 2 rata” come i restanti.
Il Tribunale ha, poi, accolto l'eccezione di decadenza dell'impugnazione delle delibere condominiali sollevata dall'opposto.
In proposito, richiamando il principio in materia enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, sono meramente annullabili e non già nulle, e, dunque, la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., ha osservato che, sulla base delle allegazioni del il era presente all'assemblea condominiale del 9 CP_1 Parte_1
novembre 2017 e assente all'assemblea del 1° febbraio 2018 ma riceveva, in tale occasione, il verbale e le delibere in essa assunte per mano della moglie, la quale Parte_2
sottoscriveva la relativa ricevuta il 13 febbraio 2018. Da ciò, la fondatezza dell'eccezione di decadenza, avendo gli opponenti notificato l'opposizione al Condominio in data 13 luglio
2018, dunque oltre il termine di 30 giorni.
Infine, ha regolato le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., operando la compensazione nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3 a carico degli opponenti, oltre rimborso forfettario, cpa e IVA.
Avverso la predetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 [...]
, articolando quattro motivi d'impugnazione così rubricati: Parte_2
- “Contraddittoria, errata, incompleta motivazione, violazione di legge della sentenza appellata in ordine all'eccepito vizio di nullità della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 5) circa la approvazione a maggioranza di apposita tabella millesimale e conseguente 6 punto 6) riguardo alla ripartizione della spesa in base alla tabella di cui al punto 5, per la manutenzione straordinaria facciata e porticato della Palazzina C.”;
- “Errata motivazione, contraddittoria motivazione, assenza di prove su un punto decisivo della controversia, in relazione alla eccezione di nullità delle delibere condominiali
9.11.2017 punto 6 - 1.2.2018 punto 1) contenenti l'approvazione della spesa per la posa delle coperture dei parapetti dei balconi condominiali.”;
- Errata valutazione dei vizi delle delibere impugnate e conseguente errato giudizio di
annullabilità delle stesse. Errata condanna al pagamento di somma residua a favore dell'appellato.”;
- “Impugnazione del capo della sentenza in punto condanna alle spese di causa”.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
2. I MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE APPELLATA
Con il primo motivo di appello, gli Appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'assemblea, con delibera del 9 novembre 2017, abbia provveduto a stabilire, con voto a maggioranza, i criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni del supercondominio mediante l'approvazione di una tabella millesimale, in deroga al principio regolamentare che prevedeva per la ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni dei tre edifici l'applicazione della tabella totale millesimale già esistente, poiché tali criteri di ripartizione erano prima di allora inesistenti.
Al riguardo, espongono anzitutto che le due assemblee condominiali del 9 novembre 2017
e del 1° febbraio 2018 erano state convocate senza che fosse inserito nell'o.d.g. il rifacimento del porticato - parte comune del supercondominio – presente all'interno della palazzina C, dunque lamentano l'inserimento delle spese relative al porticato nella tabella approvata al punto 5) della delibera, posto che il porticato, anche per espressa previsione normativa di cui all'art. 1117 c.c., costituisce parte comune del supercondominio e, pertanto, a norma dell'art. 7 4 del regolamento condominiale, per il riparto delle spese ad esso relative andava applicata la tabella totale millesimale già in essere nel supercondominio.
Precisano, quindi, che il avrebbe dovuto redigere un preventivo di spesa per CP_1
il porticato distinto e autonomo rispetto a quello relativo al rifacimento della facciata della palazzina C, utilizzando per il riparto delle spese la tabella totale millesimale, come previsto dal regolamento condominiale, al quale l'assemblea non può derogare se non con voto all'unanimità e non già a maggioranza.
Infine, con il primo motivo di gravame, gli Appellanti ritengono la motivazione del Giudice incompleta ed erronea nella parte in cui ha qualificato l'asserita invalidità delle delibere nella species dell'annullabilità e non della nullità sul presupposto, tra gli altri, che la tabella di cui al punto 5), approvata in difformità da quella contrattuale, si limitava a disporre per le spese di una specifica annualità passata e già effettuate, senza nulla dire per il futuro.
Diversamente, espongono che le delibere impugnate sono nulle poiché dispongono in relazione a spese future e non passate.
Con il secondo motivo d'appello, gli Appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle delibere condominiali del 9 novembre
2017, punto 6), e del 1 febbraio 2018, punto 1), relativa all'imposizione della spesa della posa dei davanzali a carico dei proprietari dei balconi aggettanti, sulla base della circostanza che la lastra di pietra di copertura, sporgendo di circa 3 cm dal parapetto cui è sovrapposta, costituisce un elemento di decoro architettonico, concorrendo a movimentare la facciata con la diversità dei materiali e dei colori, con sporgenze e rientranze, conferendo alla stessa una specifica qualità architettonica.
Osservano, invero, gli Appellanti che in giudizio non sono emersi elementi idonei a comprovare le caratteristiche dei davanzali, tali da poterne affermare la rilevanza estetica, tanto più ove si consideri che i balconi presenti nella palazzina C sono stati definiti di tipo
8 “aggettante” e, dunque, costituendo un prolungamento dell'unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento, al quale competono le relative spese.
Con il terzo motivo di gravame, richiamate le argomentazioni poste alla base dei precedenti motivi, si censura la sentenza di primo grado in relazione alla qualificazione dei profili di invalidità delle delibere impugnate, evidenziando che si tratta di nullità e non già annullabilità.
Inoltre, gli Appellanti assumono che il Tribunale abbia errato nell'escludere dall'intervenuto parziale pagamento delle somme loro ingiunte a titolo di spese condominiali il versamento effettuato in data 1° giugno 2018 di € 300,00.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, gli Appellanti censurano la sentenza gravata in punto di spese, in particolare nella parte in cui il Giudice, ritenuta la parziale soccombenza del convenuto, ha compensato le spese di lite, ponendole nella misura di 1/3 a carico della parte opposta e per i restanti 2/3 a carico degli opponenti.
Dunque, chiedono, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame proposti, la rideterminazione anche delle spese relative al giudizio di primo grado, con liquidazione integrale delle stesse in loro favore e, di conseguenza, la restituzione della somma di somma di euro 3.857, già versata in favore del a titolo di spese legali. CP_1
Il appellato, dal canto suo, si è opposto all'accoglimento dell'appello, poiché CP_1
infondato in fatto e in diritto, esponendo, in primis, che il rifacimento della facciata della palazzina C interessava non solo il porticato ma anche altre parti comuni alle altre palazzine, in quanto nella predetta palazzina esistono altri ambienti comuni a tutti i condòmini, come il salone entro il quale si svolgono le adunanze condominiali. Ha, dunque, precisato che la creazione di un'apposita tabella millesimale, realizzata considerando tutte le parti comuni un
“condominio virtuale”, si era resa necessaria al fine di suddividere tre valori differenti: 1) la quota di spesa relativa al rifacimento della colorazione della parete esterna della palazzina relativa al porticato (addebitabile ai condomini delle palazzine A, B, C); 2) la quota relativa al rifacimento della colorazione della parete esterna attribuibile a tutti i condomini in qualità
9 di comproprietari degli spazi interni comuni;
3) la quota relativa alla restante parte della palazzina C attribuibile ai soli condomini residenti nella stessa.
Sul punto, ha tuttavia precisato che, ad ogni modo, gli Appellanti non hanno fornito alcuna indicazione in relazione alla differenza di quanto versato rispetto a quanto ipoteticamente avrebbero versato se le spese relative al rifacimento del porticato fossero state ripartite seguendo la tabella totale millesimale già in essere.
Passando, poi, all'eccezione di nullità delle delibere in relazione alla posa dei davanzali, ribadita la loro natura di beni comuni a tutti i condomini stante la valenza estetica e ornamentale degli stessi, ha evidenziato che la posa delle coperture in pietra lungo tutto il perimetro dei balconi si era resa indispensabile per rendere il parapetto impermeabile all'assorbimento delle acque meteoriche, e, dunque, per proteggere l'intonaco esterno dei balconi e della facciata della palazzina da eventi atmosferici.
Infine, ha contestato la fondatezza dell'asserito errato conteggio delle somme già versate dagli Appellanti in suo favore, esponendo che pacificamente l'importo di € 300,00 era stato imputato dagli stessi a “spese per giardiniere e pulizie” e non al residuo delle rate condominiali.
Il chiede altresì la conferma della statuizione di primo grado relativa alla spese CP_1
legali, statuizione che si assume corretta in ragione del fatto che l'opposizione era stata respinta.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
Anzitutto, il primo motivo di appello attinente all'invalidità delle delibere condominiali in relazione all'approvazione della nuova tabella millesimale in asserita violazione del regolamento del supercondominio deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. .
Appare opportuno premettere che l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito, per ormai costante orientamento della Suprema Corte, consiste nell'esigenza di ottenere
10 un risultato giuridicamente apprezzabile e non diversamente conseguibile se non attraverso il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (ex multis, Corte Cass., Sez. 3, sent. n. 19152
del 29/09/2005).
Come noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'interesse ad agire va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (da ultimo Corte
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 12532 del 08/05/2024, in senso conforme, Corte Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv. 553840; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del
09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498).
Nel caso si tratti di impugnativa di delibera assembleare, l'articolo 100 del Codice procedura civile va applicato considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere. (Cassazione n. 6128/2017 fonte
Italgiureweb). Afferma infatti la predetta sentenza che: “ il , il quale intenda CP_1
proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse
11 che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.”
Ciò premesso, nel caso di specie, appare di rilevante importanza la circostanza che il presente giudizio di gravame non nasca da un'impugnazione di delibere condominiali bensì da un giudizio di opposizione a decreto ingiunto avente ad oggetto somme di danaro relative ad oneri condominiali.
Ciò comporta, alla luce dei principi appena indicati in tema di interesse ad agire, che l'onere degli appellanti di fornire la prova di un pregiudizio attuale e concreto, ossia di provare di avere subito concretamente un danno, da indicarsi in modo specifico ed economicamente commensurato, è ancora maggiore, attenendo il giudizio alla debenza o meno di una somma necessariamente quantificata.
Viceversa, come dedotto dal appellato nei propri scritti difensivi, del tutto CP_1
generica e indeterminata si mostra la contestazione relativa alla validità delle delibere condominiali, limitandosi gli Appellanti a prospettare in astratto la mera violazione del regolamento condominiale, senza tuttavia provare in concreto l'eventuale differenza di spesa che vi sarebbe stata se il avesse utilizzato per il riparto dei costi il metodo CP_1
dedotto dagli appellanti.
Solo in comparsa conclusionale gli Appellanti indicano l'importo posto a loro carico, senza indicare quello che viceversa avrebbero dovuto pagare seguendo i criteri dagli stessi indicati.
Il assume altresì, senza che il punto sia oggetto di specifica contestazione da CP_1
parte dei signori che la ripartizione attuata ha fatto sì che la spesa posta a carico Parte_3
12 degli stessi sia stata inferiore rispetto a quella che sarebbe stata secondo la ripartizione dagli stessi proposta.
In difetto di allegazioni specifiche e tempestive in merito al concreto pregiudizio economico subito dagli Appellanti, deve ritenersi, dunque, del tutto carente l'interesse ad agire degli stessi.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, il primo motivo di appello risulta inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Infondato appare il secondo motivo di gravame relativo alla posa dei davanzali (così definiti in atto di opposizione a d.i., poi denominati anche diversamente dalle parti, senza che sul punto sorgano contestazioni).
Sul punto, pur dovendosi premettere che non risultano in atti elementi idonei a comprovare la sporgenza di 3 cm della lastra in pietra dal parapetto, del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del Tribunale che, riconoscendo la valenza architettonica dei davanzali, concorrendo questi a movimentare la facciata e a conferire alla stessa una specifica qualità coloristica e dimensionale, ha ritenuto trattarsi di materia di deliberazione condominiale e, dunque, che i relativi costi vanno ripartiti tra tutti i condomini.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dagli Appellanti, indipendentemente dalla tipologia di balcone, emerge come i davanzali conferiscano all'edificio una peculiarità architettonica, in guisa che, pur delimitando le balconate di proprietà esclusiva, costituiscono parte integrante della facciata e sono, in quanto tali, di proprietà comune.
Parimenti questa Corte ritiene infondata la censura relativa al mancato conteggio dell'importo di € 300,00 versato dagli Appellanti al in data 1° giugno 2018. CP_1
Correttamente il Giudice di prime cure, nel riconoscere l'intervenuto parziale pagamento della somma originariamente ingiunta, non ha considerato tale versamento, poiché effettuato dagli Appellanti a titolo di “spese per giardiniere e pulizie” e non già a titolo di rate
13 condominiali, posto che, dal ricorso monitorio e dal decreto ingiuntivo n. 533/2018 opposto non emerge alcuna voce di spesa relativa ai costi per “giardiniere e pulizie”.
4. Spese del giudizio
Infondato si ritiene anche l'ultimo punto oggetto d'impugnazione proposto da parte appellante, concernente l'imputazione delle spese del giudizio di primo grado per i 2/3 a carico degli opponenti, previa compensazione del restante terzo.
Ciò in quanto l'opposizione è stata rigettata con riferimento ai due motivi di nullità delle delibere condominiali;
il terzo compensato è giustificato dal fatto che una parte delle spese è risultata già pagata al momento della presentazione del ricorso per d.i..
Pertanto, si conferma l'impugnata sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In relazione al presente grado di appello, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, quindi la condanna degli Appellanti
e a rifondere le spese del grado di appello in favore Parte_1 Parte_2
del . Controparte_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'oggetto composto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nell'importo (determinato in misura rientrante nello scaglione di valore indeterminato, minimo ) di complessivi euro 3.473,00 oltre accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli Appellanti di un
14 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata n. 720/2021 emessa dal Tribunale di Novara, facendo altresì propria la statuizione in materia di spese legali.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
al le spese del presente grado di giudizio in favore di parte Controparte_1
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.473,00,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 808/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 808/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Massimo Zappa del foro di Novara, PEC
presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliati, in Novara, via San Francesco d'Assisi n. 5/C
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. con sede in Bellinzago Novarese, Controparte_1 P.IVA_1 via Carola n.8, 10, 14, 16, 18 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Stefano Tosi del foro di Novara, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Email_2
Novara, via San Francesco d'Assisi n. 18/e
- APPELLATO-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2022, e Parte_1 [...]
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 720/2021, emessa in data 10 Parte_2
dicembre 2021 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, pubblicata il 13
dicembre 2021 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 553/2018 emesso dal Tribunale di Novara;
Dichiara tenuti e conseguentemente condanna e al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di euro 441,29 nonché degli interessi legali sulla somma capitale – euro 6.516,23- dalla data della notifica del decreto ingiuntivo all'avvenuto pagamento e sulle ulteriori somme dalla notifica al saldo;
Condanna e al pagamento delle spese di lite (già compensate nella Parte_1 Parte_2 misura di 1/3) che si liquidano in 584,00 per fase studio, euro 494,00 per fase introduttiva, euro 1067,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 1.080,00 per fase decisionale, oltre rimb. forfettario, cpa e Iva di legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 2 novembre 2022, nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, è stata fissata udienza al
13 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni;
nell'ambito di quest'ultima udienza
è stato disposto un rinvio all'udienza del 16 ottobre 2024 per gli stessi incombenti.
Precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“in riforma della sentenza n.720/2021 del Tribunale di Novara, in accoglimento dell'impugnazione proposta dai signori accertare e dichiarare la nullità Pt_2 Parte_1 della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 5 nella parte in cui approvando la tabella con i millesimi dedicati ha introdotto un criterio di riparto per le spese di rifacimento del porticato, parte comune, nella Palazzina C che ha modificato quello di cui all'art.4 regolamento condominiale, nonché di ogni atto da questa dipendente;
accertare e dichiarare la nullità della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 6 e della deliberazione
2
1.2.2018 punto 1 in cui sono state ripartite le spese di rifacimento facciata della Palazzina C anche in ordine alle spese per la posa di davanzali sui balconi aggettanti, nonché di ogni atto da queste dipendente;
riformare la sentenza impugnata nel capo in cui condanna gli appellanti al pagamento della somma residuata di euro 441,29, in quanto non dovuta, per le ragioni di cui in narrativa al terzo motivo dell'atto di citazione in appello con condanna del alla restituzione dell'intero importo e comunque della CP_1 somma di euro 300 oltre interessi;
dichiarare nullo e quindi revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n.533/2018 del
Tribunale di Novara non solo in quanto emesso per importi superiori rispetto al presunto credito vantato ma anche perchè basato su conteggi effettuati sulla base di deliberazioni assembleari del 9.11.2017 punto 5 e punto 6 e del 1.2.2018 punto 1 in quanto affette da nullità per le ragioni di cui ai motivi contenuti nell'atto di appello;
riformare la sentenza impugnata in punto liquidazione e condanna al pagamento delle spese legali di primo grado in misura di 2/3 a carco degli appellanti condannando la parte appellata al pagamento integrale a favore degli appellanti delle spese legali di primo grado oltre a quelle del presente grado di impugnazione;
conseguentemente condannare il alla restituzione a favore degli appellanti della Controparte_1 somma di euro 3.857,00 da questi pagata a titolo di spese legali di primo grado”.
Per parte Appellata:
“In via principale e nel merito: respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare totalmente la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 10 dicembre 2021 nel procedimento R.G. 1983/2018.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
e nella qualità di condomini della Palazzina C Parte_1 Parte_2
sita nel complesso immobiliare , hanno proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2018 emesso in data 18 maggio 2018, su ricorso del con il quale il Tribunale di Novara ingiungeva loro il pagamento di CP_1
€ 11.816,23, oltre interessi e spese di lite.
Nel contestare la pretesa creditoria del Condominio, gli opponenti allegavano quanto segue:
- anzitutto, di essere proprietari di un'unità immobiliare sita nella Palazzina C del strutturalmente composto da diversi corpi di fabbrica, in particolare Controparte_1
le palazzine A, B, C;
3 - che nella somma loro ingiunta di € 11.816,23 erano ricompresi importi già versati in favore del prima del deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 9 maggio CP_1
2018, pari complessivamente ad € 6.680,00, allegando i seguenti versamenti: € 180,00 con bonifico del 18 ottobre 2017, € 1200,00 con bonifico del 13 dicembre 2017, € 300,00 con bonifico del 13 aprile 2018 e € 5.000,00 con bonifico del 5 maggio 2018;
- che in data 9 novembre 2017 l'assemblea ordinaria del aveva Controparte_1
approvato un impegno di spesa pari ad € 85.964,00 per il rifacimento della facciata della sola palazzina C, oltre alle spese per le pratiche edilizie e la sicurezza, che, a fronte della rinuncia della ditta aggiudicataria dell'appalto, in sede di riconvocazione dell'assemblea in data 1° febbraio 2018 veniva ridotto ad € 80.005,00;
- la delibera adottata il 9 novembre 2017 presentava diversi profili di invalidità, anzitutto in relazione all'approvazione della spesa per la posa di coperture sui frontalini dei balconi condominiali, posta illegittimamente a carico di tutti i condomini, atteso che trattavasi di balconi “aggettanti”, privi di alcuna rilevanza architettonica e, dunque, rientranti nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono;
- ulteriore profilo di invalidità, rectius nullità, atteneva al punto 6) della predetta delibera, in cui si disponeva, con riguardo ai lavori di rifacimento della facciata della palazzina C, che la spesa spettante per ogni singola unità sarebbe stata calcolata con la tabella approvata al punto precedente – punto 5) – ad eccezione delle basculanti che sarebbero state addebitate ciascuna si singoli proprietari;
- dunque, ricomprendendo la predetta tabella anche i costi relativi al rifacimento del porticato – parte comune a tutti i condomini - aveva violato l'art. 4 n. 6 del regolamento condominiale, il quale prevedeva che le spese relative alle parti comuni del supercondominio dovevano essere ripartite applicando la tabella totale millesimale già in essere;
tale previsione rappresentava un intervento modificativo del regolamento condominiale approvato, tuttavia,
a maggioranza e non all'unanimità.
Sulla base di tali premesse, gli attori domandavano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 533/2018 del Tribunale di Novara, dichiararsi nullo e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Il , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la tardività dell'impugnazione delle delibere assembleari del 9 novembre 2017 e del 1° febbraio 2018, nonché ha domandato rigettarsi l'opposizione, allegando e sostenendo:
- che, diversamente da quanto esposto da parte attrice, il davanzale del balcone costituiva una parte comune del tanto per ragioni di natura estetica, quanto CP_1
perché rappresenta la copertura della parte esterna del balcone che impedisce alle acque meteoriche di infiltrarsi nel sottostante rivestimento esterno del parapetto;
- che i versamenti asseritamente effettuati dagli attori erano avvenuti in un momento successivo al deposito del ricorso monitorio, e, in particolare, che il versamento dell'importo di € 300,00 del 1° giugno 2018 non poteva essere considerato poiché effettuato in concomitanza con la notifica del precetto;
- dai lavori di rifacimento e di manutenzione della facciata della palazzina C avevano tratto vantaggio anche i locali comuni, posto che gli interventi approvati con le delibere impugnate riguardavano la parte delimitante l'area del porticato e non il porticato inteso come bene comune alle palazzine;
- il calcolo prospettato per i costi di rifacimento della palazzina C era corretto, avendo l'amministrazione proceduto dapprima a considerare i locali comuni a tutti (sala giochi aperta, sala giochi, locale contatore, locale caldaia, porticato e sala riunioni) come unità indipendenti all'interno della palazzina C, costituenti un “condominio virtuale”, che ha contribuito a formare i millesimi totali della palazzina stessa e, pertanto, correttamente la spesa posta a carico di tale “condominio virtuale” era stata ripartita fra tutti i condomini del supercondominio in ragione dei rispettivi millesimi generali.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure con provvedimento del 14
gennaio 2019 ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, invitando le parti ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria che dava esito negativo.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la somma ingiunta superiore a quella effettivamente dovuta
5 dagli opponenti, condannando questi ultimi al pagamento della residua somma di € 441,29,
nonché interessi legali al saldo del dovuto.
Ha, infatti, riconosciuto l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte prima del deposito del ricorso monitorio, fatto salvo il versamento della somma di € 300,00 poiché imputato dal debitore a spese per “giardiniere e pulizie” e non a “spese condominiali 1 e 2 rata” come i restanti.
Il Tribunale ha, poi, accolto l'eccezione di decadenza dell'impugnazione delle delibere condominiali sollevata dall'opposto.
In proposito, richiamando il principio in materia enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, sono meramente annullabili e non già nulle, e, dunque, la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., ha osservato che, sulla base delle allegazioni del il era presente all'assemblea condominiale del 9 CP_1 Parte_1
novembre 2017 e assente all'assemblea del 1° febbraio 2018 ma riceveva, in tale occasione, il verbale e le delibere in essa assunte per mano della moglie, la quale Parte_2
sottoscriveva la relativa ricevuta il 13 febbraio 2018. Da ciò, la fondatezza dell'eccezione di decadenza, avendo gli opponenti notificato l'opposizione al Condominio in data 13 luglio
2018, dunque oltre il termine di 30 giorni.
Infine, ha regolato le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., operando la compensazione nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3 a carico degli opponenti, oltre rimborso forfettario, cpa e IVA.
Avverso la predetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 [...]
, articolando quattro motivi d'impugnazione così rubricati: Parte_2
- “Contraddittoria, errata, incompleta motivazione, violazione di legge della sentenza appellata in ordine all'eccepito vizio di nullità della deliberazione assembleare 9.11.2017 punto 5) circa la approvazione a maggioranza di apposita tabella millesimale e conseguente 6 punto 6) riguardo alla ripartizione della spesa in base alla tabella di cui al punto 5, per la manutenzione straordinaria facciata e porticato della Palazzina C.”;
- “Errata motivazione, contraddittoria motivazione, assenza di prove su un punto decisivo della controversia, in relazione alla eccezione di nullità delle delibere condominiali
9.11.2017 punto 6 - 1.2.2018 punto 1) contenenti l'approvazione della spesa per la posa delle coperture dei parapetti dei balconi condominiali.”;
- Errata valutazione dei vizi delle delibere impugnate e conseguente errato giudizio di
annullabilità delle stesse. Errata condanna al pagamento di somma residua a favore dell'appellato.”;
- “Impugnazione del capo della sentenza in punto condanna alle spese di causa”.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
2. I MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE APPELLATA
Con il primo motivo di appello, gli Appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'assemblea, con delibera del 9 novembre 2017, abbia provveduto a stabilire, con voto a maggioranza, i criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni del supercondominio mediante l'approvazione di una tabella millesimale, in deroga al principio regolamentare che prevedeva per la ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni dei tre edifici l'applicazione della tabella totale millesimale già esistente, poiché tali criteri di ripartizione erano prima di allora inesistenti.
Al riguardo, espongono anzitutto che le due assemblee condominiali del 9 novembre 2017
e del 1° febbraio 2018 erano state convocate senza che fosse inserito nell'o.d.g. il rifacimento del porticato - parte comune del supercondominio – presente all'interno della palazzina C, dunque lamentano l'inserimento delle spese relative al porticato nella tabella approvata al punto 5) della delibera, posto che il porticato, anche per espressa previsione normativa di cui all'art. 1117 c.c., costituisce parte comune del supercondominio e, pertanto, a norma dell'art. 7 4 del regolamento condominiale, per il riparto delle spese ad esso relative andava applicata la tabella totale millesimale già in essere nel supercondominio.
Precisano, quindi, che il avrebbe dovuto redigere un preventivo di spesa per CP_1
il porticato distinto e autonomo rispetto a quello relativo al rifacimento della facciata della palazzina C, utilizzando per il riparto delle spese la tabella totale millesimale, come previsto dal regolamento condominiale, al quale l'assemblea non può derogare se non con voto all'unanimità e non già a maggioranza.
Infine, con il primo motivo di gravame, gli Appellanti ritengono la motivazione del Giudice incompleta ed erronea nella parte in cui ha qualificato l'asserita invalidità delle delibere nella species dell'annullabilità e non della nullità sul presupposto, tra gli altri, che la tabella di cui al punto 5), approvata in difformità da quella contrattuale, si limitava a disporre per le spese di una specifica annualità passata e già effettuate, senza nulla dire per il futuro.
Diversamente, espongono che le delibere impugnate sono nulle poiché dispongono in relazione a spese future e non passate.
Con il secondo motivo d'appello, gli Appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle delibere condominiali del 9 novembre
2017, punto 6), e del 1 febbraio 2018, punto 1), relativa all'imposizione della spesa della posa dei davanzali a carico dei proprietari dei balconi aggettanti, sulla base della circostanza che la lastra di pietra di copertura, sporgendo di circa 3 cm dal parapetto cui è sovrapposta, costituisce un elemento di decoro architettonico, concorrendo a movimentare la facciata con la diversità dei materiali e dei colori, con sporgenze e rientranze, conferendo alla stessa una specifica qualità architettonica.
Osservano, invero, gli Appellanti che in giudizio non sono emersi elementi idonei a comprovare le caratteristiche dei davanzali, tali da poterne affermare la rilevanza estetica, tanto più ove si consideri che i balconi presenti nella palazzina C sono stati definiti di tipo
8 “aggettante” e, dunque, costituendo un prolungamento dell'unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento, al quale competono le relative spese.
Con il terzo motivo di gravame, richiamate le argomentazioni poste alla base dei precedenti motivi, si censura la sentenza di primo grado in relazione alla qualificazione dei profili di invalidità delle delibere impugnate, evidenziando che si tratta di nullità e non già annullabilità.
Inoltre, gli Appellanti assumono che il Tribunale abbia errato nell'escludere dall'intervenuto parziale pagamento delle somme loro ingiunte a titolo di spese condominiali il versamento effettuato in data 1° giugno 2018 di € 300,00.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, gli Appellanti censurano la sentenza gravata in punto di spese, in particolare nella parte in cui il Giudice, ritenuta la parziale soccombenza del convenuto, ha compensato le spese di lite, ponendole nella misura di 1/3 a carico della parte opposta e per i restanti 2/3 a carico degli opponenti.
Dunque, chiedono, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame proposti, la rideterminazione anche delle spese relative al giudizio di primo grado, con liquidazione integrale delle stesse in loro favore e, di conseguenza, la restituzione della somma di somma di euro 3.857, già versata in favore del a titolo di spese legali. CP_1
Il appellato, dal canto suo, si è opposto all'accoglimento dell'appello, poiché CP_1
infondato in fatto e in diritto, esponendo, in primis, che il rifacimento della facciata della palazzina C interessava non solo il porticato ma anche altre parti comuni alle altre palazzine, in quanto nella predetta palazzina esistono altri ambienti comuni a tutti i condòmini, come il salone entro il quale si svolgono le adunanze condominiali. Ha, dunque, precisato che la creazione di un'apposita tabella millesimale, realizzata considerando tutte le parti comuni un
“condominio virtuale”, si era resa necessaria al fine di suddividere tre valori differenti: 1) la quota di spesa relativa al rifacimento della colorazione della parete esterna della palazzina relativa al porticato (addebitabile ai condomini delle palazzine A, B, C); 2) la quota relativa al rifacimento della colorazione della parete esterna attribuibile a tutti i condomini in qualità
9 di comproprietari degli spazi interni comuni;
3) la quota relativa alla restante parte della palazzina C attribuibile ai soli condomini residenti nella stessa.
Sul punto, ha tuttavia precisato che, ad ogni modo, gli Appellanti non hanno fornito alcuna indicazione in relazione alla differenza di quanto versato rispetto a quanto ipoteticamente avrebbero versato se le spese relative al rifacimento del porticato fossero state ripartite seguendo la tabella totale millesimale già in essere.
Passando, poi, all'eccezione di nullità delle delibere in relazione alla posa dei davanzali, ribadita la loro natura di beni comuni a tutti i condomini stante la valenza estetica e ornamentale degli stessi, ha evidenziato che la posa delle coperture in pietra lungo tutto il perimetro dei balconi si era resa indispensabile per rendere il parapetto impermeabile all'assorbimento delle acque meteoriche, e, dunque, per proteggere l'intonaco esterno dei balconi e della facciata della palazzina da eventi atmosferici.
Infine, ha contestato la fondatezza dell'asserito errato conteggio delle somme già versate dagli Appellanti in suo favore, esponendo che pacificamente l'importo di € 300,00 era stato imputato dagli stessi a “spese per giardiniere e pulizie” e non al residuo delle rate condominiali.
Il chiede altresì la conferma della statuizione di primo grado relativa alla spese CP_1
legali, statuizione che si assume corretta in ragione del fatto che l'opposizione era stata respinta.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
Anzitutto, il primo motivo di appello attinente all'invalidità delle delibere condominiali in relazione all'approvazione della nuova tabella millesimale in asserita violazione del regolamento del supercondominio deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. .
Appare opportuno premettere che l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito, per ormai costante orientamento della Suprema Corte, consiste nell'esigenza di ottenere
10 un risultato giuridicamente apprezzabile e non diversamente conseguibile se non attraverso il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (ex multis, Corte Cass., Sez. 3, sent. n. 19152
del 29/09/2005).
Come noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'interesse ad agire va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (da ultimo Corte
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 12532 del 08/05/2024, in senso conforme, Corte Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv. 553840; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del
09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498).
Nel caso si tratti di impugnativa di delibera assembleare, l'articolo 100 del Codice procedura civile va applicato considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere. (Cassazione n. 6128/2017 fonte
Italgiureweb). Afferma infatti la predetta sentenza che: “ il , il quale intenda CP_1
proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse
11 che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.”
Ciò premesso, nel caso di specie, appare di rilevante importanza la circostanza che il presente giudizio di gravame non nasca da un'impugnazione di delibere condominiali bensì da un giudizio di opposizione a decreto ingiunto avente ad oggetto somme di danaro relative ad oneri condominiali.
Ciò comporta, alla luce dei principi appena indicati in tema di interesse ad agire, che l'onere degli appellanti di fornire la prova di un pregiudizio attuale e concreto, ossia di provare di avere subito concretamente un danno, da indicarsi in modo specifico ed economicamente commensurato, è ancora maggiore, attenendo il giudizio alla debenza o meno di una somma necessariamente quantificata.
Viceversa, come dedotto dal appellato nei propri scritti difensivi, del tutto CP_1
generica e indeterminata si mostra la contestazione relativa alla validità delle delibere condominiali, limitandosi gli Appellanti a prospettare in astratto la mera violazione del regolamento condominiale, senza tuttavia provare in concreto l'eventuale differenza di spesa che vi sarebbe stata se il avesse utilizzato per il riparto dei costi il metodo CP_1
dedotto dagli appellanti.
Solo in comparsa conclusionale gli Appellanti indicano l'importo posto a loro carico, senza indicare quello che viceversa avrebbero dovuto pagare seguendo i criteri dagli stessi indicati.
Il assume altresì, senza che il punto sia oggetto di specifica contestazione da CP_1
parte dei signori che la ripartizione attuata ha fatto sì che la spesa posta a carico Parte_3
12 degli stessi sia stata inferiore rispetto a quella che sarebbe stata secondo la ripartizione dagli stessi proposta.
In difetto di allegazioni specifiche e tempestive in merito al concreto pregiudizio economico subito dagli Appellanti, deve ritenersi, dunque, del tutto carente l'interesse ad agire degli stessi.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, il primo motivo di appello risulta inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Infondato appare il secondo motivo di gravame relativo alla posa dei davanzali (così definiti in atto di opposizione a d.i., poi denominati anche diversamente dalle parti, senza che sul punto sorgano contestazioni).
Sul punto, pur dovendosi premettere che non risultano in atti elementi idonei a comprovare la sporgenza di 3 cm della lastra in pietra dal parapetto, del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del Tribunale che, riconoscendo la valenza architettonica dei davanzali, concorrendo questi a movimentare la facciata e a conferire alla stessa una specifica qualità coloristica e dimensionale, ha ritenuto trattarsi di materia di deliberazione condominiale e, dunque, che i relativi costi vanno ripartiti tra tutti i condomini.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dagli Appellanti, indipendentemente dalla tipologia di balcone, emerge come i davanzali conferiscano all'edificio una peculiarità architettonica, in guisa che, pur delimitando le balconate di proprietà esclusiva, costituiscono parte integrante della facciata e sono, in quanto tali, di proprietà comune.
Parimenti questa Corte ritiene infondata la censura relativa al mancato conteggio dell'importo di € 300,00 versato dagli Appellanti al in data 1° giugno 2018. CP_1
Correttamente il Giudice di prime cure, nel riconoscere l'intervenuto parziale pagamento della somma originariamente ingiunta, non ha considerato tale versamento, poiché effettuato dagli Appellanti a titolo di “spese per giardiniere e pulizie” e non già a titolo di rate
13 condominiali, posto che, dal ricorso monitorio e dal decreto ingiuntivo n. 533/2018 opposto non emerge alcuna voce di spesa relativa ai costi per “giardiniere e pulizie”.
4. Spese del giudizio
Infondato si ritiene anche l'ultimo punto oggetto d'impugnazione proposto da parte appellante, concernente l'imputazione delle spese del giudizio di primo grado per i 2/3 a carico degli opponenti, previa compensazione del restante terzo.
Ciò in quanto l'opposizione è stata rigettata con riferimento ai due motivi di nullità delle delibere condominiali;
il terzo compensato è giustificato dal fatto che una parte delle spese è risultata già pagata al momento della presentazione del ricorso per d.i..
Pertanto, si conferma l'impugnata sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In relazione al presente grado di appello, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, quindi la condanna degli Appellanti
e a rifondere le spese del grado di appello in favore Parte_1 Parte_2
del . Controparte_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'oggetto composto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nell'importo (determinato in misura rientrante nello scaglione di valore indeterminato, minimo ) di complessivi euro 3.473,00 oltre accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli Appellanti di un
14 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata n. 720/2021 emessa dal Tribunale di Novara, facendo altresì propria la statuizione in materia di spese legali.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
al le spese del presente grado di giudizio in favore di parte Controparte_1
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.473,00,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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