Art. 2086. Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica 1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 3. Se e' stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
____________________ (1) L'art. 9, comma 1, lettera ii) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha sostituito la precedente rubrica del paragrafo §5 «Del sistema dualistico» con la seguente: «§ 3 - Del sistema con consiglio di sorveglianza». (2) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con effetto dal 29 aprile 2026. L'articolo sostituito recitava: «I. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi …
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