Articolo 2086 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2086. Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica 1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 3. Se e' stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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