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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/09/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 443/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di Udienza del 23.9.2025
E' presente per parte opponente l'avv. Alessia Franchitti;
per parte opposta l'avv. Giulio
Moscardino per delega dell'avv. Aldo Moscardino.
Preliminarmente, il G.I. rappresenta che, con variazione tabellare prot. 143 del 27.1.2025, allo scrivente sono stati assegnati anche i procedimenti relativi alle procedure concorsuali e che, in conseguenza di tale variazione, lo scrivente ricopre il ruolo di giudice delegato nell'ambito del fallimento DE (r.g. 6/2019), oggi parte opposta;
evidenzia che, tuttavia, in situazioni analoghe, a seguito di richiesta di autorizzazione all'astensione per gravi ragioni di convenienza, il Presidente del
Tribunale, rilevata l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 25 comma 2 l.f. (non avendo lo scrivente autorizzato il giudizio e dunque effettuato valutazioni nel merito dello stesso), nonché delle prospettate ragioni di convenienza (“anche alla luce delle funzioni proprie del giudice delegato ai fallimenti, il quale compie essenzialmente atti di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura concorsuale, non incompatibili con l'attività giurisdizionale nel presente giudizio”), ha rigettato l'istanza. Il Giudice, dunque, richiamate le conclusioni del Presidente del Tribunale, illustra alle parti le ragioni che lo hanno indotto a non formulare richiesta di astensione.
I difensori rappresentano di non aver alcuna contestazione da muovere a tal riguardo.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori presenti si riportano a tutte le proprie domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 443/2022 R.G.A.C. nella causa pendente
TRA
[P.IVA: ] in persona del suo amm.re Parte_1 P.IVA_1 unico – legale rapp.te p.t., e [C.F.: ] Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessia Franchitti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pozzilli (IS), alla Via S.S. 85 Borgo Triverno n. 59;
- opponenti
E
, [P. IVA: ], in persona del curatore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6;
- opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2022 D.I. n. 54/2022 Rep., 80/2022 Cont. emesso dal Tribunale di Isernia il 31.01.2022 e notificato in data 24.03.2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.9.2025, da intendersi integralmente richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
pagina 2 di 8 Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo PEC, la Società “ Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
29/2022 con il quale il Tribunale di Isernia aveva ingiunto “di pagare immediatamente in favore della ricorrente , l'importo di € 157.975,61 (quanto a Parte_3 Parte_2 limitatamente alla somma di € 77.000,00)”, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del mancato pagamento di fatture relative a due contratti d'appalto.
L'opposizione si fondava, sostanzialmente, sull'asserita “Inesistenza del credito portato dalle fatture nn.5 del 01.07.2013 per €. 166.665,40, 13 del 15.09.2012 per €. 17.755,54 e 12 del 01.09.2012 per
€. 60.500,65 residuo a pagarsi €. 20.954,67 relativamente alle opere ineseguite o eseguite parzialmente o non eseguite a regola d'arte”.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare: - sospendere sia nei confronti dell' per la somma di € 157.975,61 sia nei confronti di Parte_1 [...]
(quest'ultimo in solido limitatamente alla somma di €. 77.000,00) ex art. 649 c.p.c., Parte_2 anche inaudita altera parte, prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione rilasciata ex art. 642 c.p.c., al D.I. provvisoriamente esecutivo, opposto ricorrendo i presupposti per le motivazioni tutte esternate nell' antescritta opposizione;
nel merito, poi e salvo gravame: per le motivazioni e le eccezioni tutte sopra esposte, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e in diritto, previo accertamento e declaratoria che l' opponente non è creditrice nei confronti della società opposta per la somma di €. 157.975,61 atteso che il totale complessivo delle opere non eseguite e/o eseguite parzialmente e quelle non eseguite a regola d'arte ammontano ad un complessivo importo di €.
205.692,44; - condannare, conseguentemente, la società opposta, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio oltre I.V.A., contr. c.p.a., come per legge, sentenza clausolata.”
Si costituiva in giudizio il giusta comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 6.9.2022, contestando l'opposizione poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta muoveva, nei confronti dell'opposizione, le seguenti censure: 1) inammissibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 52, 2° comma, della legge fallimentare;
2) eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia ex art.1667 c.c.; - 3) Eccezioni in merito circa il corretto adempimento dei contratti d'opera; 4) Sospensione della provvisoria esecuzione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE: 1) -in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.4), rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: 2)-in considerazione di quanto sopra
pagina 3 di 8 esposto al punto n.1), dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione nel presente giudizio di cognizione ordinaria, in conseguenza del sopravvenuto fallimento della società appaltatrice;
3) - in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.2), dichiarare la decadenza della
Società“ dalla garanzia ex art.1667 c.c. Per la decisione delle Parte_1
suddette eccezioni =assolutamente preliminari e pregiudiziali= si chiede, fin da ora, fissarsi apposita udienza di precisazione delle conclusioni. NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: 4)-in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.3), rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto;
5)-conseguentemente confermare il D.I. opposto e condannare la società
“ al pagamento in favore del per la Parte_1 Controparte_1 causale di cui al medesimo decreto, della somma di 157.975,61, nonché il sig. in Parte_2 solido con la Società e limitatamente alla somma di € 77.000,00; il tutto oltre interessi come richiesti in ricorso e liquidati in decreto.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 10.10.22, il G.I. “rilevato che la pretesa creditoria alla base del presente giudizio di opposizione si fonda sull'inadempimento di due contratti di appalto e sulle fatture emesse dall'opposta società, debitamente annotate sulle scritture contabili;
rilevato, altresì, che parte della pretesa creditoria è fondata su assegno bancario nr. 5613435611-04 (avente ad oggetto la somma di euro 77.000,00); osservato che sussistono i presupposti per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma di euro 77.000,00 in quanto credito fondato su assegno bancario;
osservato che la pretesa creditoria di euro 80.957,61 non risulta fondata su uno dei titoli previsti dalla legge, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà, ed è stata anzi contestata nel presente giudizio di opposizione” sospendeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo per la parte eccedente la somma di € 77.000,00.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 52 comma 2 della
Legge Fallimentare proposta da parte opposta.
Nel giudizio de quo, l'azienda agricola e rivestono Parte_1 Parte_2 sostanzialmente la qualità di convenuti e, pertanto, le difese proposte avverso la domanda del esulano dall'alveo delle ipotesi previste dall'art. 52 c. 2 L.F. CP_1
Nel merito, l'opposizione risulta comunque infondata e, pertanto, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio,
pagina 4 di 8 facendo valere l'inefficacia di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. (cfr. ex multis, Cass. nr.
13240/2019, “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”).
Va poi precisato che, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe sul debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. ex multis, Cass, Sez. Un. n.
13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Orbene, nell'ambito della responsabilità contrattuale, di cui si tratta nella fattispecie di esame, la
Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996) ha avuto modo di chiarire che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass.
13685/2019).”
Tanto premesso, l'odierno opposto ha provato, per tabulas, la fonte del proprio diritto allegando: - contratto di appalto dell'8.3.2002 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); - fattura n. 6 del 5.3.2012 di €
pagina 5 di 8 6.050,00, fattura n. 7 del 10.3.2012 di € 18.150,00, fattura n. 8 del 20.3.2012 di € 72.600,00, fattura n.
10 del 31.5.2012 di € 77.440,00, fattura n. 12 dell'1.9.2012 di € 60.500,67, fattura n. 13 del 15.9.2012 di € 17.755,54, fattura n. 5 dell'1.7.2013 di € 166.665,40, tutte relative ai lavori svolti nell'ambito del predetto contratto d'appalto (cfr. docc. nn. 4,5,6,7,8,9 e 10 del fascicolo monitorio); - il giornale contabile e la certificazione di conformità del curatore fallimentare dai quali risulta la regolare annotazione nelle scritture contabili (cfr. docc. 11 e 12 fascicolo monitorio); - assegno bancario nr.
5613435611-04 dell'1.7.2013 emesso da a parziale pagamento della fattura n. 5 Parte_2 dell'1.7.2013 di € 166.665,40 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio).
È stato, inoltre, allegato l'inadempimento parziale dell'opponente, che si limitava a pagare solo in parte le suddette fatture, rimanendo inadempiente per la cifra totale di € 157.975,61.
Giova sottolineare, per mera completezza espositiva, che gli opponenti non hanno contestato né
l'esistenza del titolo, né il quantum richiesto tramite il procedimento monitorio.
Essi, infatti, si sono limitati ad opporre l'estinzione del debito poiché i lavori effettuati dalla CP_1 in bonis erano stati oggetto di contestazione in quanto non realizzati, realizzati parzialmente o
[...] non eseguiti a regola d'arte.
Tuttavia, come risulta dai documenti versati in atti, i lavori venivano contestati dall'odierna opponente
“prima verbalmente e in data 12.12.2013 con racc. A.R. spedita in data 17.12.2013 successivamente ricevuta” (cfr. pag. 2 opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, è noto che la denuncia dei vizi e dei difetti delle opere dev'essere effettuata, ai sensi dell'art. 1667 c.c., entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori, pena la decadenza dalla relativa garanzia.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con un recente arresto vertente su di una fattispecie del tutto simile a quella in esame (Sentenza 17 maggio 2024 n. 13821) nello stabilire che “È acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e
1455 cod. civ. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito
l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” ha avuto modo di precisare, che “In linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1667 co.2 cod. civ. decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta
pagina 6 di 8 delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748 Rv. 647786-01). Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera (cfr. Cass. Sez. 2 30-7-2004 n. 14584 Rv.
575142-01); in questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'art. 1665 co.4 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 3-6-2020 n. 10452 Rv. 657792-01), con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'art. 1667 co.1 cod. civ. Nella fattispecie, eseguendo l'accertamento in fatto a essa spettante e che rimane esterno al sindacato di legittimità, la Corte d'appello ha accertato che la consegna dell'intera opera, e non solo di una parte come sostengono i ricorrenti, era avvenuta -senza che risultasse la formulazione di riserve- prima del 17-11-2005, data di presentazione della domanda per l'agibilità. Quindi la pronuncia si sottrae alle critiche dei ricorrenti, laddove da quella data la Corte d'appello ha fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi, non avendo i committenti -sui quali incombeva l'onere di dimostrare la denuncia e la sua tempestività, cfr. Cass. Sez. 2 9-8-2013 n. 19146 Rv. 627397-01- dimostrato che si trattasse di vizi occulti, per i quali il termine decorresse da un momento successivo nel quale i vizi fossero stati scoperti. Al contrario, i ricorrenti sostengono che, essendo i vizi palesi e non essendo stata l'opera accettata, non vi fosse necessità della denuncia ai fini della garanzia;
però, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, tale tesi non si confronta con l'accertamento in ordine alla consegna dell'opera perché, per non ricadere nella previsione dell'art. 1665 co. 4 cod. civ. in ordine alla presunzione di accettazione derivante dalla consegna senza riserve, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere denunciato i vizi palesi al momento della consegna o almeno entro sessanta giorni dalla consegna.”
Orbene, nella vicenda oggetto di causa, la contestazione dell'opponente riguarda una fattura avente ad oggetto “lavori eseguiti a tutto il 31.12.2012”, emessa in data 01.07.2013.
La missiva contenente la denunzia dei presunti vizi, invece, veniva inviata alla società opposta in bonis solamente in data 12.12.2013, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla legge dalla consegna dei lavori, anche laddove si volesse far decorrere tale data dal giorno dell'emissione della fattura
(1.7.2013).
Nessuna contestazione formale, peraltro, vi è stata in merito alle altre fatture, con conseguente applicazione dei medesimi principi in merito alla tardività delle contestazioni mosse con l'odierna opposizione.
Né, tantomeno, la società opponente ha provato, come richiesto dalla legge e ribadito dalla
Cassazione, che si trattasse di vizi occulti, per i quali il termine sarebbe decorso da un momento successivo, corrispondente a quello della scoperta dei vizi.
pagina 7 di 8 L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e dev'essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 29/2022.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa (€ 157.975,61) e della semplicità delle questioni trattate, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
• rigetta l'opposizione, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n. 29/2022 D.I. n. emesso dal
Tribunale di Isernia il 31.01.2022;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del liquidate in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese generali Controparte_1 nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Isernia, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di Udienza del 23.9.2025
E' presente per parte opponente l'avv. Alessia Franchitti;
per parte opposta l'avv. Giulio
Moscardino per delega dell'avv. Aldo Moscardino.
Preliminarmente, il G.I. rappresenta che, con variazione tabellare prot. 143 del 27.1.2025, allo scrivente sono stati assegnati anche i procedimenti relativi alle procedure concorsuali e che, in conseguenza di tale variazione, lo scrivente ricopre il ruolo di giudice delegato nell'ambito del fallimento DE (r.g. 6/2019), oggi parte opposta;
evidenzia che, tuttavia, in situazioni analoghe, a seguito di richiesta di autorizzazione all'astensione per gravi ragioni di convenienza, il Presidente del
Tribunale, rilevata l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 25 comma 2 l.f. (non avendo lo scrivente autorizzato il giudizio e dunque effettuato valutazioni nel merito dello stesso), nonché delle prospettate ragioni di convenienza (“anche alla luce delle funzioni proprie del giudice delegato ai fallimenti, il quale compie essenzialmente atti di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura concorsuale, non incompatibili con l'attività giurisdizionale nel presente giudizio”), ha rigettato l'istanza. Il Giudice, dunque, richiamate le conclusioni del Presidente del Tribunale, illustra alle parti le ragioni che lo hanno indotto a non formulare richiesta di astensione.
I difensori rappresentano di non aver alcuna contestazione da muovere a tal riguardo.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori presenti si riportano a tutte le proprie domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 443/2022 R.G.A.C. nella causa pendente
TRA
[P.IVA: ] in persona del suo amm.re Parte_1 P.IVA_1 unico – legale rapp.te p.t., e [C.F.: ] Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessia Franchitti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pozzilli (IS), alla Via S.S. 85 Borgo Triverno n. 59;
- opponenti
E
, [P. IVA: ], in persona del curatore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6;
- opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2022 D.I. n. 54/2022 Rep., 80/2022 Cont. emesso dal Tribunale di Isernia il 31.01.2022 e notificato in data 24.03.2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.9.2025, da intendersi integralmente richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
pagina 2 di 8 Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo PEC, la Società “ Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
29/2022 con il quale il Tribunale di Isernia aveva ingiunto “di pagare immediatamente in favore della ricorrente , l'importo di € 157.975,61 (quanto a Parte_3 Parte_2 limitatamente alla somma di € 77.000,00)”, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del mancato pagamento di fatture relative a due contratti d'appalto.
L'opposizione si fondava, sostanzialmente, sull'asserita “Inesistenza del credito portato dalle fatture nn.5 del 01.07.2013 per €. 166.665,40, 13 del 15.09.2012 per €. 17.755,54 e 12 del 01.09.2012 per
€. 60.500,65 residuo a pagarsi €. 20.954,67 relativamente alle opere ineseguite o eseguite parzialmente o non eseguite a regola d'arte”.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare: - sospendere sia nei confronti dell' per la somma di € 157.975,61 sia nei confronti di Parte_1 [...]
(quest'ultimo in solido limitatamente alla somma di €. 77.000,00) ex art. 649 c.p.c., Parte_2 anche inaudita altera parte, prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione rilasciata ex art. 642 c.p.c., al D.I. provvisoriamente esecutivo, opposto ricorrendo i presupposti per le motivazioni tutte esternate nell' antescritta opposizione;
nel merito, poi e salvo gravame: per le motivazioni e le eccezioni tutte sopra esposte, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e in diritto, previo accertamento e declaratoria che l' opponente non è creditrice nei confronti della società opposta per la somma di €. 157.975,61 atteso che il totale complessivo delle opere non eseguite e/o eseguite parzialmente e quelle non eseguite a regola d'arte ammontano ad un complessivo importo di €.
205.692,44; - condannare, conseguentemente, la società opposta, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio oltre I.V.A., contr. c.p.a., come per legge, sentenza clausolata.”
Si costituiva in giudizio il giusta comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 6.9.2022, contestando l'opposizione poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta muoveva, nei confronti dell'opposizione, le seguenti censure: 1) inammissibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 52, 2° comma, della legge fallimentare;
2) eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia ex art.1667 c.c.; - 3) Eccezioni in merito circa il corretto adempimento dei contratti d'opera; 4) Sospensione della provvisoria esecuzione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE: 1) -in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.4), rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: 2)-in considerazione di quanto sopra
pagina 3 di 8 esposto al punto n.1), dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione nel presente giudizio di cognizione ordinaria, in conseguenza del sopravvenuto fallimento della società appaltatrice;
3) - in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.2), dichiarare la decadenza della
Società“ dalla garanzia ex art.1667 c.c. Per la decisione delle Parte_1
suddette eccezioni =assolutamente preliminari e pregiudiziali= si chiede, fin da ora, fissarsi apposita udienza di precisazione delle conclusioni. NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: 4)-in considerazione di quanto sopra esposto al punto n.3), rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto;
5)-conseguentemente confermare il D.I. opposto e condannare la società
“ al pagamento in favore del per la Parte_1 Controparte_1 causale di cui al medesimo decreto, della somma di 157.975,61, nonché il sig. in Parte_2 solido con la Società e limitatamente alla somma di € 77.000,00; il tutto oltre interessi come richiesti in ricorso e liquidati in decreto.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 10.10.22, il G.I. “rilevato che la pretesa creditoria alla base del presente giudizio di opposizione si fonda sull'inadempimento di due contratti di appalto e sulle fatture emesse dall'opposta società, debitamente annotate sulle scritture contabili;
rilevato, altresì, che parte della pretesa creditoria è fondata su assegno bancario nr. 5613435611-04 (avente ad oggetto la somma di euro 77.000,00); osservato che sussistono i presupposti per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma di euro 77.000,00 in quanto credito fondato su assegno bancario;
osservato che la pretesa creditoria di euro 80.957,61 non risulta fondata su uno dei titoli previsti dalla legge, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà, ed è stata anzi contestata nel presente giudizio di opposizione” sospendeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo per la parte eccedente la somma di € 77.000,00.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 52 comma 2 della
Legge Fallimentare proposta da parte opposta.
Nel giudizio de quo, l'azienda agricola e rivestono Parte_1 Parte_2 sostanzialmente la qualità di convenuti e, pertanto, le difese proposte avverso la domanda del esulano dall'alveo delle ipotesi previste dall'art. 52 c. 2 L.F. CP_1
Nel merito, l'opposizione risulta comunque infondata e, pertanto, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio,
pagina 4 di 8 facendo valere l'inefficacia di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. (cfr. ex multis, Cass. nr.
13240/2019, “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”).
Va poi precisato che, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe sul debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. ex multis, Cass, Sez. Un. n.
13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Orbene, nell'ambito della responsabilità contrattuale, di cui si tratta nella fattispecie di esame, la
Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996) ha avuto modo di chiarire che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass.
13685/2019).”
Tanto premesso, l'odierno opposto ha provato, per tabulas, la fonte del proprio diritto allegando: - contratto di appalto dell'8.3.2002 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); - fattura n. 6 del 5.3.2012 di €
pagina 5 di 8 6.050,00, fattura n. 7 del 10.3.2012 di € 18.150,00, fattura n. 8 del 20.3.2012 di € 72.600,00, fattura n.
10 del 31.5.2012 di € 77.440,00, fattura n. 12 dell'1.9.2012 di € 60.500,67, fattura n. 13 del 15.9.2012 di € 17.755,54, fattura n. 5 dell'1.7.2013 di € 166.665,40, tutte relative ai lavori svolti nell'ambito del predetto contratto d'appalto (cfr. docc. nn. 4,5,6,7,8,9 e 10 del fascicolo monitorio); - il giornale contabile e la certificazione di conformità del curatore fallimentare dai quali risulta la regolare annotazione nelle scritture contabili (cfr. docc. 11 e 12 fascicolo monitorio); - assegno bancario nr.
5613435611-04 dell'1.7.2013 emesso da a parziale pagamento della fattura n. 5 Parte_2 dell'1.7.2013 di € 166.665,40 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio).
È stato, inoltre, allegato l'inadempimento parziale dell'opponente, che si limitava a pagare solo in parte le suddette fatture, rimanendo inadempiente per la cifra totale di € 157.975,61.
Giova sottolineare, per mera completezza espositiva, che gli opponenti non hanno contestato né
l'esistenza del titolo, né il quantum richiesto tramite il procedimento monitorio.
Essi, infatti, si sono limitati ad opporre l'estinzione del debito poiché i lavori effettuati dalla CP_1 in bonis erano stati oggetto di contestazione in quanto non realizzati, realizzati parzialmente o
[...] non eseguiti a regola d'arte.
Tuttavia, come risulta dai documenti versati in atti, i lavori venivano contestati dall'odierna opponente
“prima verbalmente e in data 12.12.2013 con racc. A.R. spedita in data 17.12.2013 successivamente ricevuta” (cfr. pag. 2 opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, è noto che la denuncia dei vizi e dei difetti delle opere dev'essere effettuata, ai sensi dell'art. 1667 c.c., entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori, pena la decadenza dalla relativa garanzia.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con un recente arresto vertente su di una fattispecie del tutto simile a quella in esame (Sentenza 17 maggio 2024 n. 13821) nello stabilire che “È acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e
1455 cod. civ. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito
l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” ha avuto modo di precisare, che “In linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1667 co.2 cod. civ. decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta
pagina 6 di 8 delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748 Rv. 647786-01). Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera (cfr. Cass. Sez. 2 30-7-2004 n. 14584 Rv.
575142-01); in questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'art. 1665 co.4 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 3-6-2020 n. 10452 Rv. 657792-01), con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'art. 1667 co.1 cod. civ. Nella fattispecie, eseguendo l'accertamento in fatto a essa spettante e che rimane esterno al sindacato di legittimità, la Corte d'appello ha accertato che la consegna dell'intera opera, e non solo di una parte come sostengono i ricorrenti, era avvenuta -senza che risultasse la formulazione di riserve- prima del 17-11-2005, data di presentazione della domanda per l'agibilità. Quindi la pronuncia si sottrae alle critiche dei ricorrenti, laddove da quella data la Corte d'appello ha fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi, non avendo i committenti -sui quali incombeva l'onere di dimostrare la denuncia e la sua tempestività, cfr. Cass. Sez. 2 9-8-2013 n. 19146 Rv. 627397-01- dimostrato che si trattasse di vizi occulti, per i quali il termine decorresse da un momento successivo nel quale i vizi fossero stati scoperti. Al contrario, i ricorrenti sostengono che, essendo i vizi palesi e non essendo stata l'opera accettata, non vi fosse necessità della denuncia ai fini della garanzia;
però, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, tale tesi non si confronta con l'accertamento in ordine alla consegna dell'opera perché, per non ricadere nella previsione dell'art. 1665 co. 4 cod. civ. in ordine alla presunzione di accettazione derivante dalla consegna senza riserve, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere denunciato i vizi palesi al momento della consegna o almeno entro sessanta giorni dalla consegna.”
Orbene, nella vicenda oggetto di causa, la contestazione dell'opponente riguarda una fattura avente ad oggetto “lavori eseguiti a tutto il 31.12.2012”, emessa in data 01.07.2013.
La missiva contenente la denunzia dei presunti vizi, invece, veniva inviata alla società opposta in bonis solamente in data 12.12.2013, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla legge dalla consegna dei lavori, anche laddove si volesse far decorrere tale data dal giorno dell'emissione della fattura
(1.7.2013).
Nessuna contestazione formale, peraltro, vi è stata in merito alle altre fatture, con conseguente applicazione dei medesimi principi in merito alla tardività delle contestazioni mosse con l'odierna opposizione.
Né, tantomeno, la società opponente ha provato, come richiesto dalla legge e ribadito dalla
Cassazione, che si trattasse di vizi occulti, per i quali il termine sarebbe decorso da un momento successivo, corrispondente a quello della scoperta dei vizi.
pagina 7 di 8 L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e dev'essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 29/2022.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa (€ 157.975,61) e della semplicità delle questioni trattate, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
• rigetta l'opposizione, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n. 29/2022 D.I. n. emesso dal
Tribunale di Isernia il 31.01.2022;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del liquidate in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese generali Controparte_1 nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Isernia, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
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