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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
NC IN IU
ND MA IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17278/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F: ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La dimora coniugale di Brescia, via Apollonio 14 unitamente ai mobili e arredi ivi contenuti, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà coi figli e si farà carico in via esclusiva ed integrale Pt_1
1 del pagamento nei confronti di Banca Intesa spa delle rate a scadere sino all'integrale estinzione del mutuo gravante su di essa, sollevando e garantendo il sig. che accetta e nulla Parte_2
oppone, da qualsivoglia obbligo al riguardo;
la signora sosterrà tutte le spese di Pt_1 manutenzione ordinaria dell'immobile e le spese condominiali ordinarie finché tale assegnazione permarrà, gravando, invece, le spese straordinarie di manutenzione e quelle condominiali spettanti alla proprietà nel rapporto locatore/conduttore in ragione del 50% a carico di ciascun coniuge.
3. Il garage pertinenziale alla dimora coniugale (con ingresso dalla via Chiassi 22 e facente parte del diverso “Condominio Apollonio”) viene assegnato al signor che ne pagherà integralmente le Pt_2 spese condominiali (come già precisato, di diverso condominio rispetto all'abitazione) e di manutenzione anche straordinaria fino a che tale assegnazione permarrà.
4. I coniugi successivamente - eventualmente - si accorderanno tra loro per stabilire se sciogliere la comproprietà della dimora coniugale e del garage pertinenziale, precisandosi sin d'ora - e reciprocamente riconoscendo - che la quota di proprietà del signor di tale immobile, alla data Pt_2
odierna, è quella corrispondente al pagamento del 50% delle prime 91 rate di mutuo e che nel conteggio della stessa (e conseguentemente di quella di spettanza della signora si dovrà Pt_1 tenere conto del fatto che il prezzo di acquisto è stato pagato per 50.000,00 € utilizzando un prestito infruttifero da parte dei genitori della signora lla medesima e che Ella sola si è impegnata Pt_1
a restituire sicché la sua porzione di (com)proprietà dovrà essere maggiorata di tale quota e di tutti i ratei del mutuo che ha pagato e che effettivamente pagherà in via esclusiva.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico e reddituale e perciò di rinunciare a qualsivoglia contributo economico l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
6. I figli minori e , come specificato in premessa, stabiliscono e Per_1 Persona_2
mantengono la loro residenza anagrafica in Brescia, via Apollonio 14, con la madre, con il consenso del sig. . Parte_2
7. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, come sopra;
i genitori si impegnano, comunque, a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli minori, garantendo – altresì - un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il figlio minore si troverà in quel momento.
2 9. Il padre terrà con sé i figli minori presso il suo attuale domicilio in Brescia, via Porta Pile 19, nella prima settimana “tipo” dal giovedì sera a cena fino al sabato sera prima di cena e, nella seconda settimana “tipo”, dal giovedì sera a cena fino alla domenica prima di cena e così via;
tutti i martedì cenerà dal padre dopo che lo avrà recuperato al basket e tutti i mercoledì a pranzo Persona_2
starà col padre, che poi la accompagnerà e ritirerà al corso di flauto;
questo è quanto Per_1
accaduto fino alla fine del precedente anno scolastico sicché saranno possibili anche diverse modalità da concordarsi fra i coniugi purchè con congruo preavviso ed in conformità alle esigenze dei minori, che potranno anche restare “incustoditi” presso la casa in cui si troveranno purché non dopo le ore 21 fatta salva la facoltà dell'altro genitore di chiedere, in tali occasioni in cui resterebbero
“incustoditi” , di tenerli con sé; il padre trascorrerà, inoltre, con i figli almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi con ampio preavviso (entro il 30 aprile di ogni anno) a fini programmativi, nonchè una settimana durante il periodo natalizio
(alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli minori con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi;
il padre si impegna ad accompagnare i figli alle varie attività extrascolastiche per le quali sia necessario l'utilizzo della vettura.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio, le risorse economiche di entrambi i genitori (di fatto tra loro autonomi e autosufficienti), la sostanziale paritaria permanenza dei minori presso ciascun genitore e gli accordi economici qui raggiunti, i coniugi concordano che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile nella misura di € 150,00= ciascuno per 12 mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), a far data dal primo mese dell'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale (eventualmente virtuale); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre entro il 10 di ogni mese, sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
i coniugi specificano che il contributo al mantenimento di cui a questo punto comprende anche le spese ordinarie ed in particolare anche quelle relative a: vitto, costi per trasporto, spese per acquisto di cancelleria, spese per acquisto di abbigliamento;
i coniugi si accordano affinché siano poste a carico di entrambi in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo tutto quanto stabilito nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.7.2016 dal Presidente del Tribunale di Brescia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in ordine alla disciplina delle spese straordinarie in favore dei figli.
11. Si chiede sia disposto che gli eventuali assegni familiari/unici ed eventuali benefici fiscali vengano percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra presso la quale i figli mantengono la Pt_1
collocazione abitativa prevalente, che avrà fiscalmente a suo carico per il 100% i figli stessi.
3 12. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già consensualmente diviso beni mobili e arredi di proprietà comune e che la vettura targata GV101WF di cui sopra resterà intestata e di esclusiva proprietà del signor che provvederà ad onorarne il finanziamento;
quanto al conto comune Pt_2
(Intesa San Paolo n. 00161/1000/00016397) con saldo al 30.6.25 di 3.247 € i coniugi stabiliscono che, alla luce dei precedenti concordati prelievi da esso da parte del sig. 2.700 € sono di Pt_2
esclusiva proprietà della signora d i restanti da dividersi al 50% dopodiché il conto verrà Pt_1
estinto. Gli importi contenuti nei conti personali di ciascun coniuge, accesi a fine gennaio del 2025, vengono riconosciuti come di esclusiva proprietà del titolare del relativo conto corrente.
13. I coniugi confermano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con inserimento dei figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 13.11.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 382, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 13.6.2009 e il 16.8.2011. Per_1 Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
NC IN IU
ND MA IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17278/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F: ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La dimora coniugale di Brescia, via Apollonio 14 unitamente ai mobili e arredi ivi contenuti, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà coi figli e si farà carico in via esclusiva ed integrale Pt_1
1 del pagamento nei confronti di Banca Intesa spa delle rate a scadere sino all'integrale estinzione del mutuo gravante su di essa, sollevando e garantendo il sig. che accetta e nulla Parte_2
oppone, da qualsivoglia obbligo al riguardo;
la signora sosterrà tutte le spese di Pt_1 manutenzione ordinaria dell'immobile e le spese condominiali ordinarie finché tale assegnazione permarrà, gravando, invece, le spese straordinarie di manutenzione e quelle condominiali spettanti alla proprietà nel rapporto locatore/conduttore in ragione del 50% a carico di ciascun coniuge.
3. Il garage pertinenziale alla dimora coniugale (con ingresso dalla via Chiassi 22 e facente parte del diverso “Condominio Apollonio”) viene assegnato al signor che ne pagherà integralmente le Pt_2 spese condominiali (come già precisato, di diverso condominio rispetto all'abitazione) e di manutenzione anche straordinaria fino a che tale assegnazione permarrà.
4. I coniugi successivamente - eventualmente - si accorderanno tra loro per stabilire se sciogliere la comproprietà della dimora coniugale e del garage pertinenziale, precisandosi sin d'ora - e reciprocamente riconoscendo - che la quota di proprietà del signor di tale immobile, alla data Pt_2
odierna, è quella corrispondente al pagamento del 50% delle prime 91 rate di mutuo e che nel conteggio della stessa (e conseguentemente di quella di spettanza della signora si dovrà Pt_1 tenere conto del fatto che il prezzo di acquisto è stato pagato per 50.000,00 € utilizzando un prestito infruttifero da parte dei genitori della signora lla medesima e che Ella sola si è impegnata Pt_1
a restituire sicché la sua porzione di (com)proprietà dovrà essere maggiorata di tale quota e di tutti i ratei del mutuo che ha pagato e che effettivamente pagherà in via esclusiva.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico e reddituale e perciò di rinunciare a qualsivoglia contributo economico l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
6. I figli minori e , come specificato in premessa, stabiliscono e Per_1 Persona_2
mantengono la loro residenza anagrafica in Brescia, via Apollonio 14, con la madre, con il consenso del sig. . Parte_2
7. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, come sopra;
i genitori si impegnano, comunque, a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli minori, garantendo – altresì - un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il figlio minore si troverà in quel momento.
2 9. Il padre terrà con sé i figli minori presso il suo attuale domicilio in Brescia, via Porta Pile 19, nella prima settimana “tipo” dal giovedì sera a cena fino al sabato sera prima di cena e, nella seconda settimana “tipo”, dal giovedì sera a cena fino alla domenica prima di cena e così via;
tutti i martedì cenerà dal padre dopo che lo avrà recuperato al basket e tutti i mercoledì a pranzo Persona_2
starà col padre, che poi la accompagnerà e ritirerà al corso di flauto;
questo è quanto Per_1
accaduto fino alla fine del precedente anno scolastico sicché saranno possibili anche diverse modalità da concordarsi fra i coniugi purchè con congruo preavviso ed in conformità alle esigenze dei minori, che potranno anche restare “incustoditi” presso la casa in cui si troveranno purché non dopo le ore 21 fatta salva la facoltà dell'altro genitore di chiedere, in tali occasioni in cui resterebbero
“incustoditi” , di tenerli con sé; il padre trascorrerà, inoltre, con i figli almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi con ampio preavviso (entro il 30 aprile di ogni anno) a fini programmativi, nonchè una settimana durante il periodo natalizio
(alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli minori con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi;
il padre si impegna ad accompagnare i figli alle varie attività extrascolastiche per le quali sia necessario l'utilizzo della vettura.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio, le risorse economiche di entrambi i genitori (di fatto tra loro autonomi e autosufficienti), la sostanziale paritaria permanenza dei minori presso ciascun genitore e gli accordi economici qui raggiunti, i coniugi concordano che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile nella misura di € 150,00= ciascuno per 12 mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), a far data dal primo mese dell'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale (eventualmente virtuale); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre entro il 10 di ogni mese, sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
i coniugi specificano che il contributo al mantenimento di cui a questo punto comprende anche le spese ordinarie ed in particolare anche quelle relative a: vitto, costi per trasporto, spese per acquisto di cancelleria, spese per acquisto di abbigliamento;
i coniugi si accordano affinché siano poste a carico di entrambi in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo tutto quanto stabilito nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.7.2016 dal Presidente del Tribunale di Brescia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in ordine alla disciplina delle spese straordinarie in favore dei figli.
11. Si chiede sia disposto che gli eventuali assegni familiari/unici ed eventuali benefici fiscali vengano percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra presso la quale i figli mantengono la Pt_1
collocazione abitativa prevalente, che avrà fiscalmente a suo carico per il 100% i figli stessi.
3 12. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già consensualmente diviso beni mobili e arredi di proprietà comune e che la vettura targata GV101WF di cui sopra resterà intestata e di esclusiva proprietà del signor che provvederà ad onorarne il finanziamento;
quanto al conto comune Pt_2
(Intesa San Paolo n. 00161/1000/00016397) con saldo al 30.6.25 di 3.247 € i coniugi stabiliscono che, alla luce dei precedenti concordati prelievi da esso da parte del sig. 2.700 € sono di Pt_2
esclusiva proprietà della signora d i restanti da dividersi al 50% dopodiché il conto verrà Pt_1
estinto. Gli importi contenuti nei conti personali di ciascun coniuge, accesi a fine gennaio del 2025, vengono riconosciuti come di esclusiva proprietà del titolare del relativo conto corrente.
13. I coniugi confermano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con inserimento dei figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 13.11.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 382, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 13.6.2009 e il 16.8.2011. Per_1 Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
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