Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
In materia di previdenza marinara, la riduzione del trattamento pensionistico in caso di cumulo del medesimo con redditi da lavoro dipendente, già applicabile - per effetto della regola introdotta nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dall'art. 20 della legge n. 488 del 1968 - nei confronti dei destinatari della legge n. 658 del 1967, che ha trasformato la previdenza marinara da assicurazione sostitutiva in assicurazione integrativa, è stata estesa dall'art. 3 (nonché dall'art. 21 per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale) della legge n. 27 del 1973 - chiaro nella lettera e nella "ratio" - anche ai soggetti che erano rimasti esclusi da detta trasformazione per avere già ricevuto la liquidazione di prestazioni in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro Cuoco - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI IV, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PASINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PIETRO COLLINA, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 431/95 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 22/06/95 r.g.n.46/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Angelo PASINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 1991 LI ND conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del lavoro di Trieste l'PS. Riferiva di essere titolare di una pensione privilegiata PS a carico della EN IN 211315/IM a decorrere dall'agosto 1967, successivamente trasformata in PM/9211315. Assunto il 4 marzo 1968 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'PS gli aveva comunicato che sul suo trattamento pensionistico andava effettuata la ritenuta giornaliera di cui al d.p.r. n. 488 del 1968 per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967 n. 658. Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità delle trattenute giornaliere operate e condannarsi l'PS a restituirgli tutte le somme senza causa trattenute dal 1973, con gli interessi legali ed il risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Dopo la costituzione dell'PS, il Pretore di Trieste con sentenza del 16 giugno 1994 accertava che l'PS non aveva il diritto di operare le trattenute di cui al d.p.r. 488/1968 sulla pensione del ND e condannava l'PS a restituire, limitatamente al periodo successivo all'ottobre 1980, le somme trattenute.
A seguito di gravame dell'PS il Tribunale di Trieste con sentenza del 22 giugno 1995 accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava tutte le domande proposte dal ND nei confronti dell'PS, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava in fatto che era pacifico tra le parti che al ND era stata riconosciuta a decorrere dall'agosto 1967 una pensione di inabilità a carico della Gestione Marittimi della Cassa Nazionale per la EN IN e che lo stesso era stato assunto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 4 marzo 1968. Risultava altresì pacifico che sino all'emanazione della legge n. 27 del 1973 nessuna trattenuta ex art.20 d.p.r. 488/1968 era stata operata sulla pensione del ND.
Il punto decisivo della controversia consisteva, quindi, nello stabilire se nella fattispecie concreta dovesse trovare applicazione l'art. 3 della legge 27/1973 ( Modificazioni alla legge 27 luglio 1967 n. 658 sulla previdenza marinara), secondo cui " Per i titolari di pensione a carico della Gestione Marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata". Orbene, sulla base di tale disposizione non appariva condivisibile l'assunto del Pretore, secondo il quale il ricorrente non rientrava nell'ambito della previsione di cui al citato art. 3 della legge n. 27 del 1973, per risultare detta disposizione applicabile solo ai marittimi che si trovavano in una diversa condizione del ND per essere già transitati al regime A.G.O. ai sensi dell'art. 52 l. 658/1967. Circostanza quest'ultima che - contrariamente al giudizio del primo giudice - non risultava rilevante ai fini della decisione perché l'art. 3 l. 27/1973 era finalizzato ad estendere ai titolari di pensione a carico della Gestione Marittimi la disciplina già dettata per il regime AGO dall'art. 20 del d.p.r. 488/1968, con evidenti finalità di omogeneizzazione di tutti i trattamenti pensionistici. Inoltre la legge 658 del 1967 aveva previsto all'art. 46 la riliquidazione delle pensioni a carico della gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964, come quella del ricorrente, mentre la legge 27 del 1973 aveva previsto all'art. 13 ulteriori aumenti delle pensioni stesse sicché appariva arduo sostenere che al ND dovessero applicarsi solo i miglioramenti e non le limitazioni previste dalla suddetta legge.
Per i suddetti motivi il Tribunale accoglieva, come detto, l'appello dell'PS e reputava superfluo l'esame dell'appello incidentale proposto dal ND in ordine alla decorrenza della prescrizione.
Avverso tale sentenza LI ND propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l'PS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 della legge 22 febbraio 1973 n. 27 con riferimento all'art. 52, comma 1, l. 27 luglio 1967 n. 658 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene che il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 3 della legge n. 27/1973 adducendo che tale disposizione per la sua ratio di omogeneizzazione non troverebbe limite alcuno alla sua operatività. Precisa al riguardo il ricorrente che con decorrenza dal 1 agosto 1967 aveva visto riconoscersi una pensione privilegiata PS a carico della EN IN ( pensione spettante agli iscritti alla gestione speciale rimasti permanentemente invalidi alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso per causa di servizio e durante l'imbarco) e quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 658 del 1967 ( 1 settembre 1967). Quest'ultima legge, con gli artt. 3 e 52,
comma 1, prevedeva, solo per i marittimi in attività di servizio, l'obbligo di iscrizione anche all'AGO dei lavoratori per i quali ricorreva l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Marittimi della Cassa Nazionale. In particolare l'art. 52, comma 1, contemplava tale obbligo solo per i marittimi che prima del 1 settembre 1967 non avevano già ottenuto la liquidazione di una prestazione per periodi di navigazione con iscrizione alla Gestione Marittimi, prevedendo al comma 2, per essi la ricostituzione del conto individuale nell'AGO, con accredito dei contributi versati dal 1920 in poi. Conseguentemente non poteva trovare applicazione nei confronti di esso ricorrente neanche la legge n. 27/1973, che prevedeva modifiche alla legge n. 658/1967 per i marittimi iscritti all'AGO, stabilendo in particolare per la Gestione Marittimi( art. 3, comma 1) e per la Gestione Speciale ( art. 21) una riformulazione della disciplina sulla rioccupazione del pensionato, anteriormente regolata nell'ambito dell'AGO dall'art. 20 del d.p.r. n. 488/1968. Poiché all'attore la legge n. 658/1967 non era ex art. 52 applicabile ( avendo egli avuto liquidata la pensione privilegiata anteriormente alla legge 1 settembre 1967 e non essendo quindi stato iscritto all'AGO in forza di tale legge ) neppure gli poteva essere applicato l'art. 3, comma 1, o più propriamente l'art. 21 della legge n.27/1973, che aveva modificato la precedente disciplina. In altri termini la suddetta legge n. 27/1973 non poteva riguardare in alcun modo coloro cui era stata liquidata la pensione marinara prima del 1 settembre 1967. Nè poteva sotto altro versante farsi riferimento ad una esigenza di omogeneità tra trattamenti pensionistici, sia perché tale esigenza non poteva far trascurare il dato letterale sia perché sussistevano precise eccezioni a tale omogeneizzazione, come si evinceva dall'art. 52, comma 1, l. n. 658/1967. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973 n. 27, con riferimento agli art. 52, comma 1, e 46 legge 27 luglio 1967 n. 658 ed all'art. 15 legge 22 febbraio 1973 n. 27 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale l'applicabilità della legge n. 658 del 1967 e dell'art. 3( rectius : 21) della legge n. 27/1973 ad esso ricorrente non poteva basarsi ne' sull'art. 46 della legge n. 658/1967 ( che dopo avere al primo comma previsto la riliquidazione del trattamento pensionistico, al secondo comma rinviava espressamente alla disciplina di cui al successivo art. 52, confermando cosi l'inapplicabilità ad esso ricorrente dell'art. 52, 1 comma, l. n. 658/1967 e conseguentemente della legge n. 23 del 1973) ne' tanto meno sull'art. 13 ( rectius : art. 15) ( che secondo il Tribunale confermerebbe l'applicabilità dell'art. 3 anche alle pensioni marinare con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964) perché tale norma faceva a sua volta rinvio al ricordato art. 46 legge n. 658/1967 e quindi anche al suo secondo comma e cosi all'art. 52, comma 1, della stessa legge.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1 e 2, e dell'art. 12 della legge 27 luglio 1967 n. 658 in relazione all'art. 360 n. 3, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale con un approccio più nominalistico che di sostanza aveva censurato l'assunto del primo giudice che nel caso di esso ND aveva parlato di rapporto previdenziale esaurito. Ed invero, pur nella non puntuale espressione usata dal Pretore, non si poteva trascurare di considerare che fino all'entrata in vigore della legge n. 658/1967, la previdenza marinara era sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria, divenendo poi integrativa della stessa ai sensi dell'art. 12 della legge n. 658/1967. In altri termini prima del 1967 i marittimi erano esclusi dall'Assicurazione Generale Obbligatoria, e successivamente avevano fatto parte della mutualità generale e da tale momento solo in via sussidiaria partecipavano alla EN IN, che assumeva, quindi, per essi il più limitato compito di conferire prestazioni suppletive e complementari al principale e più cospicuo trattamento AGO. In tale mutamento sostanziale doveva trovare giustificazione l'affermato "esaurimento" del rapporto previdenziale marinaro. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 e 3 e 21 della legge 22 febbraio 1973 n. 27 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Alla sua posizione non poteva estendersi il disposto dell'art. 20 del d.p.r. n. 488 del 1968 in quanto tale disposizione era operativa per gli iscritti all'AGO, cui tale d.p.r. era rivolto, ed era valido per gli "invalidi" ai sensi di questa normativa, mentre esso ricorrente non era iscritto all'AGO, e doveva considerarsi "inabile alla navigazione". Per di più la legge n. 27 del 1973 non poteva rendere applicabile ad esso ricorrente la trattenuta giornaliera disposta, per gli assicurati AGO rioccupati, dall'art. 20 del d.p.r. n.488/1968 in quanto la suddetta legge n. 27 del 1973, ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.c. non operava per coloro che avevano, prima della sua entrata in vigore, ottenuto la liquidazione di altra prestazione in relazione ai periodi di iscrizione alla Gestione Marittimi tra il 1 luglio 1920 e la predetta detta di entrata in vigore della legge.
I quattro motivi di ricorso, innanzi esposti, che vanno esaminati congiuntamente per importare la risoluzione di questioni tra loro strettamente connesse sul piano logico-giuridico, devono essere rigettati perché privi di fondamento.
Una soluzione della questione oggetto delle presente controversia, che voglia seguire un ordinato iter motivazionale, non può che partire dall'esame della legge 27 luglio 1967 n. 658( "Riordinamento della previdenza marinara"). Detta legge, riguardante una forma speciale di previdenza, quella marinara, nel riordinare l'intera materia, procedeva tra l'altro ad individuare gli scopi della Cassa Nazionale per detta previdenza, costituente gestione autonoma dell'PS, ed avente come finalità quella di "integrare" in favore degli iscritti alla Gestione Marittimi, il trattamento del l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennità negli speciali casi previsti dalla legge stessa( cfr. art.1 legge n. 658/1967).
A seguito di tale normativa, come riconosce lo stesso ricorrente, la previdenza marinara che era in precedenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) si è così trasformata in integrativa, come è attestato dagli artt. 12 e segg. della citata legge n. 658 del 1967. L'indicato passaggio all'obbligatoria iscrizione all'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, non ha avuto carattere generalizzato, atteso che la stessa legge n. 658 del 1967 ha previsto che detta iscrizione non riguarda coloro che, alla data di entrata in vigore della stessa legge (entrata in vigore decorrente ai sensi dell'art. 101 della legge "dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"; nel caso di specie Gazzetta Ufficiale, Suppl., del 9 settembre 1967), avevano già ricevuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione Marittimi ( cfr. artt. 3 e 5 legge n.658/1967), per i quali era, invece, previsto unicamente un sistema di più favorevole liquidazione del trattamento pensionistico. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 658 del 1967 trovava, poi, attuazione il d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 ( " Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico del l'assicurazione generale obbligatoria "), che, nel titolo primo, da un lato provvedeva ad aumentare ed ad introdurre un nuovo sistema di calcolo delle pensioni della previdenza sociale (artt. 1-19), e dall'altro procedeva a porre ben individuati limiti al cumulo tra retribuzioni percepite, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, e pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti(art. 20, dichiarato illegittimo limitatamente alle disposizioni di cui alle lettere a e b del comma 1 da Corte Cost. 22 dicembre 1969 n. 155). Orbene in tale successione di disposizioni normative un limite al cumulo poteva operare solo in relazione ai destinatari della legge n.658 del 1967, che erano tenuti all'iscrizione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e non per quelli in relazione ai quali - per essersi avuta la liquidazione del trattamento pensionistico prima dell'entrata in vigore della legge stessa - difettava il presupposto per l'operatività dell'enunciato limite.
Come ha osservato correttamente la sentenza impugnata, la situazione sinora descritta è venuta ulteriormente a modificarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973 n. 27 "Modificazioni alle leggi 27 luglio 1967 numero 658 sulla previdenza marinara") , che introduce - senza alcuna distinzione - riduzioni alla pensione per tutti i destinatari della previdenza marinara, come si evince chiaramente dalla lettera degli artt. 3 e 21 della legge stessa che, in attuazione di un criterio di omogeneità di trattamenti, fanno venir meno differenze di prestazioni che, per riguardare gli appartenenti ad una stessa categoria lavorativa, finirebbero per risultare prive di qualsiasi logica, e finirebbero, pertanto, per configurare dei meri privilegi non supportati da adeguate ragioni sociali. Ed anche sotto tale versante risulta convincente l'assunto della decisione impugnata, che sottolinea puntualmente come una diversa opinione porterebbe a riconoscere a determinati pensionati, come quelli versanti nella identica condizione del ND, solo benefici, quali quelli scaturenti dall'art. 46 della legge 658/1967 e dall'art. 13 della legge 27/1973, non bilanciati di contro dalle limitazioni pur previste da quest'ultima normativa, e che per riguardare una materia, come quella del cumulo tra prestazioni o tra prestazioni e redditi di lavoro, assumono carattere generalizzato, come è dimostrato da recenti interventi legislativi diretti - nel vietare l'integrale cumulo tra retribuzione e pensione - a ricondurre la prestazione previdenziale al livello di adeguatezza di cui agli artt. 36 e 38 Cost., riducendone secondo opportune proporzioni il relativo importo tabellare ( cfr. al riguardo, artt. 4 e 10 del d. lgs n. 503 del 1992, artt. 2, 41, 42 e 43 comma, legge n. 335 del 1995, art. 1, 189
e 190 comma, legge n. 662 del 1996). Alla stregua di quanto sinora detto del tutto in linea con il dettato legislativo risulta la condotta dell'PS che ha effettuato le trattenute sulla pensione del ND in base alla legge n. 27 del 1973, la quale nel rivisitare - come si è visto - l'intera materia della previdenza marinara ha disposto l'applicazione delle nuove regole da essa dettate non solo alle pensioni successive alla entrata in vigore della legge n.658/1967 ma anche a quelle liquidate, come è avvenuto per LI
ND, anteriormente a tale epoca.
Corollario del rigetto dei primi quattro motivi del ricorso è l'assorbimento del quinto ed ultimo motivo, con il quale il ND deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. assumendo di avere proposto appello incidentale ( dichiarato assorbito dalla sentenza impugnata) contro la sentenza del Pretore, che nell'accogliere l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'PS aveva fatto decorrere tale prescrizione dal 30 ottobre 1990 (facendo decorrere il diritto alle restituzioni dal novembre 1980),,mentre avrebbe dovuto considerare, ai fini interruttivi della eccepita prescrizione, che già nel 1985 aveva agito in sede amministrativa denunziando la sospensione della pensione e che già con provvedimento del 9 ottobre 1985 vi era stato da parte dell'Istituto un espresso riconoscimento del suo diritto.
In ragione del carattere previdenziale della controversia nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione ( art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999