Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4999
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Sentenza 22 maggio 1999

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In materia di previdenza marinara, la riduzione del trattamento pensionistico in caso di cumulo del medesimo con redditi da lavoro dipendente, già applicabile - per effetto della regola introdotta nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dall'art. 20 della legge n. 488 del 1968 - nei confronti dei destinatari della legge n. 658 del 1967, che ha trasformato la previdenza marinara da assicurazione sostitutiva in assicurazione integrativa, è stata estesa dall'art. 3 (nonché dall'art. 21 per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale) della legge n. 27 del 1973 - chiaro nella lettera e nella "ratio" - anche ai soggetti che erano rimasti esclusi da detta trasformazione per avere già ricevuto la liquidazione di prestazioni in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4999
    Data del deposito : 22 maggio 1999

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