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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6568/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6568/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 9,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. MARCONI LEONARDO. Parte_1 Per l'avv. D'AMICO MARIELLA. Controparte_1
L'avv. Marconi si riporta integralmente a quanto in atti insistendo nelle domande formulate.
L'avv. D'Amico si riporta integralmente agli atti in particolare alle note conclusive depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONI LEONARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONI LEONARDO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO MARIELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZE presso il difensore avv. D'AMICO MARIELLA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze: 1) in via preliminare accertare e dichiarare che la presente controversia è stato esperito il tentativo di mediazione;
2) nel merito accertare e dichiarare che le forme di legno indicate in parte motiva sono di proprietà esclusiva del Sig. e da questi depositate, mediante di contratto di deposito gratuito, presso Parte_2
la ditta 3) sempre nel merito ed in conseguenza accertare e dichiarare che il contratto CP_1
di deposito venne trasferito a favore della società mediante la semplice consegna Controparte_1 delle forme stesse;
4) per l'effetto condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a consegnare 4 paia di forme, come indicate nel documento 1 del fascicolo del ricorso ex art. 702 cpc., al Sig. 5) nelle spese condannare Parte_2
l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P. “
pagina 2 di 7 PARTE CONVENUTA: “conclude insistendo affinché il Giudice adito, ogni contraria istanza reietta
e/o disattesa, voglia rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna di controparte ad una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.”
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo la restituzione di n. 4 forme di legno per scarpe su misura, ritenute di sua proprietà. A fondamento della propria pretesa deduceva che, a fronte dell'ordine di scarpe artigianali da realizzarsi su misura dall'artigiano aveva acquistato da questi le forme di legno necessarie alla CP_1
produzione del prodotto finito e che tali forme - entrate in possesso della società convenuta per la successiva realizzazione delle scarpe - non erano mai state restituite al legittimo proprietario.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi la domanda Controparte_1
improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta eccepiva che, a seguito del decesso di e della sottoscrizione con gli eredi di contratto d'affitto CP_1
d'azienda con cessione del marchio, acquistava in stock pellami e materiali necessari alla lavorazione, comprese numerose paia di forme di scarpe. Aggiungeva infine che, per prassi, le forme create dall'artigiano per la realizzazione di scarpe su misura costituivano opere dell'ingegno, che rimanevano dunque di proprietà del primo, anche nel caso in cui fossero state lasciate in custodia a terzi, ma che la società convenuta - risultando indubbio che quest'ultima avesse regolarmente acquistato e pagato le forme in legno delle scarpe assieme ad altri materiali necessari alla lavorazione dei prodotti finali - ne fosse comunque divenuta piena ed esclusiva proprietaria ai sensi dell'art. 1153 c.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2022, il G.I. rilevato che la materia del contendere rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione, ne disponeva l'esperimento. Successivamente, atteso l'esito negativo della mediazione e previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 29.01.2025. In detta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il G.I. fissava udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino al 5.04.2025 per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano tempestivamente.
La domanda attorea è infondata per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la pagina 4 di 7 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – nel quale caso, la restituzione del bene – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Applicando i su esposti principi al caso oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata in giudizio: questi non ha difatti provato, innanzitutto, né l'avvenuto acquisto delle forme di legno dall'artigiano né tantomeno la sussistenza di un rapporto di deposito alla base della pretesa di CP_1
restituzione dei beni in questione (le n. 4 forme di legno).
A mente dell'art. 1766 c.c.: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura””. Ebbene, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante in qualità di creditore, volto a dimostrare la sussistenza dell'an debeatur , ossia che la propria pretesa trovi fondamento su di un contratto di deposito. Né tantomeno ha provato l'acquisto delle forme di legno dall'artigiano Quanto asserito dall'attore, non CP_1
risulta supportato da alcuna risultanza probatoria, posto che la documentazione versata in atti non è idonea ad avvalorare la pretesa restitutoria dei beni de quo, non essendo difatti allegato alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto di scarpe su misura dalla bottega dell'artigiano acquisto per il quale poteva, eventualmente, rendersi necessaria la realizzazione di CP_1
forme di legno. Né ha provato che dette forme di legno, una volta realizzate in suo favore, siano state custodite gratuitamente nei locali della bottega dello per accordo intercorso fra questi ed il CP_1
ricorrente.
Difatti, l'unica prova offerta dal ricorrente consiste nella documentazione fotografica delle ridette forme in legno in cui compare la scritta – che, di per sé, rimane priva di riferimenti spazio- Pt_1
temporali nonché di ogni altra circostanza relativa al contesto in cui dette forme sarebbero state realizzate, da chi ed in favore di chi, nonché relative al luogo in cui dette forme si troverebbero ed in virtù di quale titolo giustificativo (v. doc. 1 – parte attrice). Le fotografie in questione devono pertanto ritenersi inidonee a provare la pretesa creditoria del ricorrente nei confronti della convenuta.
Perdipiù, dallo scambio di e-mails avvenuto tra le parti, prodotto in atti, risulta incontrovertibile che le indicate forme di legno – che secondo la tesi del ricorrente sarebbero state depositate in custodia presso pagina 5 di 7 la convenuta - furono realizzate dalla bottega di in tempo antecedente rispetto alla CP_1
costituzione della società odierna convenuta (doc. 2 – parte ricorrente). A conferma della circostanza, dall'allegazione del contratto di affitto di azienda con cessione di marchio si ricava che la cessione è avvenuta in data 17.04.2013, a seguito del decesso di e da parte degli eredi di CP_1 quest'ultimo (doc. 3 – parte convenuta), e che l'acquisto della soc. convenuta, dagli eredi di CP_1
in stock di pellami e materiali per lavorazione delle scarpe risultante dal registro acquisti e dal
[...]
libro giornale (doc. 5-6 – parte convenuta) risale al 10.05.2013. Dunque nessun rapporto contrattuale di deposito fra il ricorrente e la convenuta risulta documentato in atti.
Pertanto, anche laddove fosse stato provato dal ricorrente - ma ciò non è avvenuto - l'incarico alla bottega di per la realizzazione di scarpe su misura e l'effettiva realizzazione di n. 4 CP_1
forme in legno da parte di questi in favore dell'odierno ricorrente, deve ritenersi applicabile nel caso in esame il disposto di cui all'art. 1153 cc. a mente del quale “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente”.
Difatti: v'è prova in atti che la società resistente abbia acquistato dagli eredi di vari beni CP_1
mobili necessari alla attività, dunque anche – ove sussistenti a quel momento – le forme in legno delle scarpe quali materiali necessari alla realizzazione del prodotto finale.
In conclusione, quanto esposto dal ricorrente è rimasto privo di riscontro probatorio, pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00) in ragione del basso grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Infine, quanto alla richiesta della convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.(a mente del quale: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il pagina 6 di 7 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”) il Tribunale deve necessariamente allinearsi a quanto precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte circa le condizioni necessarie per la condanna ai sensi della citata norma, ovvero che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate” (Cass.
n. 28226/2021; Cass. 27326/2019; Cass. Sez. Un. 9911/2018).
Nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., posto che non può ritenersi sussistente una ipotesi di abuso del diritto. La domanda difatti, anche se azionata sulla base di motivazioni in fatto e in diritto risultate poi infondate, non può dirsi caratterizzata dall'elemento della pretestuosità.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in
€ 332,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,00.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6568/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 9,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. MARCONI LEONARDO. Parte_1 Per l'avv. D'AMICO MARIELLA. Controparte_1
L'avv. Marconi si riporta integralmente a quanto in atti insistendo nelle domande formulate.
L'avv. D'Amico si riporta integralmente agli atti in particolare alle note conclusive depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONI LEONARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONI LEONARDO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO MARIELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZE presso il difensore avv. D'AMICO MARIELLA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze: 1) in via preliminare accertare e dichiarare che la presente controversia è stato esperito il tentativo di mediazione;
2) nel merito accertare e dichiarare che le forme di legno indicate in parte motiva sono di proprietà esclusiva del Sig. e da questi depositate, mediante di contratto di deposito gratuito, presso Parte_2
la ditta 3) sempre nel merito ed in conseguenza accertare e dichiarare che il contratto CP_1
di deposito venne trasferito a favore della società mediante la semplice consegna Controparte_1 delle forme stesse;
4) per l'effetto condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a consegnare 4 paia di forme, come indicate nel documento 1 del fascicolo del ricorso ex art. 702 cpc., al Sig. 5) nelle spese condannare Parte_2
l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P. “
pagina 2 di 7 PARTE CONVENUTA: “conclude insistendo affinché il Giudice adito, ogni contraria istanza reietta
e/o disattesa, voglia rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna di controparte ad una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.”
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo la restituzione di n. 4 forme di legno per scarpe su misura, ritenute di sua proprietà. A fondamento della propria pretesa deduceva che, a fronte dell'ordine di scarpe artigianali da realizzarsi su misura dall'artigiano aveva acquistato da questi le forme di legno necessarie alla CP_1
produzione del prodotto finito e che tali forme - entrate in possesso della società convenuta per la successiva realizzazione delle scarpe - non erano mai state restituite al legittimo proprietario.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi la domanda Controparte_1
improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta eccepiva che, a seguito del decesso di e della sottoscrizione con gli eredi di contratto d'affitto CP_1
d'azienda con cessione del marchio, acquistava in stock pellami e materiali necessari alla lavorazione, comprese numerose paia di forme di scarpe. Aggiungeva infine che, per prassi, le forme create dall'artigiano per la realizzazione di scarpe su misura costituivano opere dell'ingegno, che rimanevano dunque di proprietà del primo, anche nel caso in cui fossero state lasciate in custodia a terzi, ma che la società convenuta - risultando indubbio che quest'ultima avesse regolarmente acquistato e pagato le forme in legno delle scarpe assieme ad altri materiali necessari alla lavorazione dei prodotti finali - ne fosse comunque divenuta piena ed esclusiva proprietaria ai sensi dell'art. 1153 c.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2022, il G.I. rilevato che la materia del contendere rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione, ne disponeva l'esperimento. Successivamente, atteso l'esito negativo della mediazione e previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 29.01.2025. In detta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il G.I. fissava udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino al 5.04.2025 per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano tempestivamente.
La domanda attorea è infondata per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la pagina 4 di 7 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – nel quale caso, la restituzione del bene – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Applicando i su esposti principi al caso oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata in giudizio: questi non ha difatti provato, innanzitutto, né l'avvenuto acquisto delle forme di legno dall'artigiano né tantomeno la sussistenza di un rapporto di deposito alla base della pretesa di CP_1
restituzione dei beni in questione (le n. 4 forme di legno).
A mente dell'art. 1766 c.c.: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura””. Ebbene, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante in qualità di creditore, volto a dimostrare la sussistenza dell'an debeatur , ossia che la propria pretesa trovi fondamento su di un contratto di deposito. Né tantomeno ha provato l'acquisto delle forme di legno dall'artigiano Quanto asserito dall'attore, non CP_1
risulta supportato da alcuna risultanza probatoria, posto che la documentazione versata in atti non è idonea ad avvalorare la pretesa restitutoria dei beni de quo, non essendo difatti allegato alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto di scarpe su misura dalla bottega dell'artigiano acquisto per il quale poteva, eventualmente, rendersi necessaria la realizzazione di CP_1
forme di legno. Né ha provato che dette forme di legno, una volta realizzate in suo favore, siano state custodite gratuitamente nei locali della bottega dello per accordo intercorso fra questi ed il CP_1
ricorrente.
Difatti, l'unica prova offerta dal ricorrente consiste nella documentazione fotografica delle ridette forme in legno in cui compare la scritta – che, di per sé, rimane priva di riferimenti spazio- Pt_1
temporali nonché di ogni altra circostanza relativa al contesto in cui dette forme sarebbero state realizzate, da chi ed in favore di chi, nonché relative al luogo in cui dette forme si troverebbero ed in virtù di quale titolo giustificativo (v. doc. 1 – parte attrice). Le fotografie in questione devono pertanto ritenersi inidonee a provare la pretesa creditoria del ricorrente nei confronti della convenuta.
Perdipiù, dallo scambio di e-mails avvenuto tra le parti, prodotto in atti, risulta incontrovertibile che le indicate forme di legno – che secondo la tesi del ricorrente sarebbero state depositate in custodia presso pagina 5 di 7 la convenuta - furono realizzate dalla bottega di in tempo antecedente rispetto alla CP_1
costituzione della società odierna convenuta (doc. 2 – parte ricorrente). A conferma della circostanza, dall'allegazione del contratto di affitto di azienda con cessione di marchio si ricava che la cessione è avvenuta in data 17.04.2013, a seguito del decesso di e da parte degli eredi di CP_1 quest'ultimo (doc. 3 – parte convenuta), e che l'acquisto della soc. convenuta, dagli eredi di CP_1
in stock di pellami e materiali per lavorazione delle scarpe risultante dal registro acquisti e dal
[...]
libro giornale (doc. 5-6 – parte convenuta) risale al 10.05.2013. Dunque nessun rapporto contrattuale di deposito fra il ricorrente e la convenuta risulta documentato in atti.
Pertanto, anche laddove fosse stato provato dal ricorrente - ma ciò non è avvenuto - l'incarico alla bottega di per la realizzazione di scarpe su misura e l'effettiva realizzazione di n. 4 CP_1
forme in legno da parte di questi in favore dell'odierno ricorrente, deve ritenersi applicabile nel caso in esame il disposto di cui all'art. 1153 cc. a mente del quale “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente”.
Difatti: v'è prova in atti che la società resistente abbia acquistato dagli eredi di vari beni CP_1
mobili necessari alla attività, dunque anche – ove sussistenti a quel momento – le forme in legno delle scarpe quali materiali necessari alla realizzazione del prodotto finale.
In conclusione, quanto esposto dal ricorrente è rimasto privo di riscontro probatorio, pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00) in ragione del basso grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Infine, quanto alla richiesta della convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.(a mente del quale: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il pagina 6 di 7 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”) il Tribunale deve necessariamente allinearsi a quanto precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte circa le condizioni necessarie per la condanna ai sensi della citata norma, ovvero che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate” (Cass.
n. 28226/2021; Cass. 27326/2019; Cass. Sez. Un. 9911/2018).
Nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., posto che non può ritenersi sussistente una ipotesi di abuso del diritto. La domanda difatti, anche se azionata sulla base di motivazioni in fatto e in diritto risultate poi infondate, non può dirsi caratterizzata dall'elemento della pretestuosità.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in
€ 332,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,00.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Michela Biggi
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