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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1586/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. KHAN HUMERA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE. con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
La ricorrente conclude come da verbale di udienza del 15 gennaio 2025. In via provvisoria ed urgente: disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sulla figlia , o in subordine la sospensione;
[...] Persona_1
2) in ogni caso, disporre l'affidamento “super esclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della figlia minore alla madre, con collocazione/residenza anagrafica presso la stessa;
3) disporre a carico di l'obbligo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore mediante versamento di € 600 mensili, oltre a Per_1 rivalutazione ISTAT, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente a far data dalla presente domanda;
4) disporre l'obbligo in capo a di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie per i figli come da protocollo CNF. In via principale: 1) disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sulla figlia , o in subordine la sospensione;
[...] Persona_1
2) in ogni caso, disporre l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della figlia minore alla madre, con collocazione/residenza anagrafica presso la stessa, in quanto contrario all'interesse della minore;
3) disporre a carico di l'obbligo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore mediante versamento di € 600 mensili, oltre a Per_1 rivalutazione ISTAT, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente a far data dalla presente domanda;
4) disporre l'obbligo in capo a di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie per i figli come da protocollo CNF.
5) disporre che eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni della figlia o del nucleo, saranno percepiti a dalla sig.ra Parte_1
6) disporre che la detrazione fiscale ai figli sia al 100% a favore della madre. CON VITTORIA DI SPESE, COMPENSI E ACCESSORI DI LEGGE. In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, articolare nei termini di legge, in ogni caso ordinarsi al resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in mancanza di spontanea produzione, l'esibizione di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti conto degli ultimi tre anni.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti (omissis). Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTOD EL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la sig.ra Parte_1
adiva in giudizio il sig. per la regolamentazione
[...] Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e le conseguenti statuizioni in materia di mantenimento della figlia nata a [...] il Per_1
24.07.2009. Esponeva a tal fine quanto segue.
Pag. 2 di 8 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale nell'ambito della quale in data 24.07.2009 è nata la figlia a Trento, oggi di anni 14 e Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita (docc. 1 e 2). La coppia ha convissuto dal 2009 al 2017 (sino ai primi otto anni della figlia) insieme a quest'ultima e al figlio della ricorrente - Parte_2
, nato dal precedente matrimonio in data 31.03.1998, oggi di anni 25 e
[...] residente per conto proprio -, dapprima in via Canova di Trento e successivamente nell'attuale abitazione di via Palestrina di Trento, condotta in locazione dalla madre dal 2014. Successivamente, nel 2018 il resistente ha contratto nuovo matrimonio (in Cuba)
e non ha avuto altri figli, mentre la ricorrente è rimasta single, preferendo dedicarsi solo ai figli. Attualmente la ricorrente vive insieme alla figlia minore e alla madre (invalida e ammalata di cancro) nell'appartamento in locazione via G. P. Da Palestrina di Trento, mentre il resistente vive da solo nell'abitazione di via P.tta Profughi di
Moravia n. 6 di Trento, rispetto alla coniuge che risiede in Cuba. La minore ha 14 anni e vive con la madre e la nonna paterna nell'abitazione familiare sita in via G. P. Da Palestrina, n. 16 di Trento. La stessa frequenta il primo anno della scuola superiore UPT di Trento, indirizzo amministrativo-commerciale. Dopo la cessazione della convivenza (nel 2017), il rapporto padre e figlia è andato sempre più peggiorando, sia quantitativamente che qualitativamente. Nel periodo 2017 - 2022 il padre ha visto e frequento la minore nei soli fine settimana alternati, da sabato a domenica (mai nei giorni infrasettimanali). Dal 2022 ad oggi il padre ha frequentato la minore in modo sempre più scarso e irregolare, tanto è vero che allo stato attuale padre e figlia non si vedono e non si sentono dagli ultimi 3 mesi. Quest'ultima interruzione si è verificata a causa di una furiosa lite tra padre e figlia, avvenuta in ragione del fatto che il padre, dopo aver da tempo promesso alla minore che avrebbe contribuito al 50% delle spese per il suo apparecchio dentale (da lei tanto desiderato per raddrizzare i denti e superare finalmente il complesso adolescenziale) e la spesa del suo 15esimo compleanno (festa tanto desiderata e considerata molto importante nella cultura ecuadoriana) ha ritrattato tale impegno, facendo capire alla minore che per lui erano più importanti i soldi che l'esigenza della figlia.
Pag. 3 di 8 Tale lite è stata l'ennesima delusione per la minore, che si è sentita profondamente ferita dai comportamenti e dalle parole offensive del padre, al punto che da allora si rifiuta di vederlo e di sentirlo (ormai da marzo 2024). Dal momento della cessazione della convivenza ad oggi la minore è stata curata, mantenuta, educata, istruita e assistita moralmente e materialmente in via pressoché esclusiva dalla madre, la quale ha potuto contare unicamente sulle energie e risorse economiche proprie. Nel corso degli anni il padre, pur avendo una piena capacità economica e una retribuzione di € 1.500/1.800, si è limitato al versamento di soli € 200 mensili (nemmeno in modo regolare), senza versare null'altro, nemmeno per le spese straordinarie per la figlia (ad eccezione di qualche saltuario rimborso pro quota per l'acquisto dell'abbigliamento), che invece sono sempre rimasta a carico della madre. Ogni richiesta della madre di una maggiore contribuzione alle spese della figlia è sempre riscontrata con offese e litigi.
Quindi, è stata sempre la madre a pagare le spese per visite mediche, visite specialistiche, oculistiche, scolastiche, attività extrascolastiche, abbagliamento, scarpe, accessori, parrucchiere, estetista, telefonino, ricarica telefonica, mobilia per la cameretta, gite, vacanze estive e in generale tutte le spese occorrende e necessarie per la figlia minore. Tutto ciò anche quando la madre era disoccupata e percepiva la sola indennità di disoccupazione per circa 500/600 € mensili. Da dicembre 2023 la ricorrente lavora come badante a tempo pieno e percepisce una retribuzione media mensile di € 1.300 (precedentemente lavorava con contratti a tempo determinato e percepiva una retribuzione più ridotto di € 800 circa;
per certi periodi l'indennità di disoccupazione era di circa € 400/600. La ricorrente vive insieme alla figlia minore e alla madre invalida e gravemente ammalata nell'appartamento condotto in locazione a fronte del canone di € 820 mensili (e con rivalutazione ISTAT dei prossimi mesi di € 900). Con l'unica entrata economica di € 1.200/1.250 mensili e con gli assegni al nucleo familiare per € 282 (di cui € 189 per assegno unico e € 93 per assegno provinciale) la ricorrente deve pagare: le utenze domestiche per € 300 mensili;
spese condominiali per € 100 mensili;
assicurazione infortuni per € 15 mensili;
spese di gestione dell'autovettura (una vecchia Hyundai del 2010 alimentata a benzina-gpl), per € 100 mensili per carburante, € 434 annuali per assicurazione RCA, € 160 annuali per bollo e € 75 per revisione;
rata di € 171,22 mensili per il finanziamento acceso in aprile 2024 (per complessivi € 11.000) al fine di
Pag. 4 di 8 estinguere un precedente finanziamento acceso nel 2015, che però richiedeva una rata più alta e insostenibile per la ricorrente (€ 272,64 di prima rispetto a € 171,22 di adesso), nonché per far fronte ad alcune spese straordinarie quali le spese per l'apparecchio dentale della figlia e le spese del presente procedimento;
provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore (cibo, spese sanitarie, abbigliamento, scarpe, accessori, tessera autobus, materiale scolastico, mobilia per la cameretta acquistata nel 2023 per € 1.100, parrucchiera, cura personale, abbonamento palestra di € 38 mensili, svago ecc.), oltre al mantenimento proprio e a quello della madre ammalata. Si valuti che recentemente la ricorrente ha dovuto sostenere importanti spese mediche per la figlia, per degli accertamenti specialistici necessari a fronte di un problema al fegato, fortunatamente poi rientrato. La ricorrente dovrà ora sostenere le spese per l'apparecchio dentale della figlia per € 3.500/4.372, come da preventivi sin ora raccolti. La ricorrente deve fare i conti per ogni singola spesa e quando non arriva a fine mese deve ricorrere a prestiti di amici e parenti . Nettamente migliore è la situazione del resistente, che lavora alle dipendenze di
, percepisce una retribuzione media mensile di € 1.500/1.600, CP_2 non ha altri figli o persone da mantenere e non ha mutui o finanziamenti in corso. Si valuti che di recente il resistente ha acquistato una nuova autovettura spendendo la cifra di € 20.000.
Egli viaggia frequentemente verso Cuba per andare a trovare la moglie, spendendo in tal modo importanti somme per biglietti aerei. Si assenta per mesi dalla vita della minore e al contempo rende estremamente difficile gli adempimenti in cui si richiede il consenso dell'altro genitore.
Si valuti che nell'ultimo anno il resistente si è recato due volte in America nell'intento di trasferirsi lì per sempre, al punto che era partito senza prenotare il biglietto di ritorno e senza comunicare alla ricorrente e alla figlia la data di rientro. In sette anni di cessazione della convivenza la ricorrente, che intende garantire e tutelare il diritto al mantenimento di ha tentato di perfezionare intese Per_1 con il padre di sua figlia ed ha formulato, in più riprese, proposte anche di contenuto patrimoniale corrispondenza alla propria realtà economica. Tutto purtroppo è stato inutile e si è perciò necessario il ricorso al Tribunale. All'udienza del 6 novembre 2024 il resistente rimaneva contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio, e compariva la sola ricorrente, la quale insisteva nelle domande contenute nel ricorso.
Pag. 5 di 8 A scioglimento della riserva è stata emessa ordinanza temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c., con la quale è stato disposto quanto segue:
1)l'affidamento di in via “super esclusiva” alla madre, Persona_1 con collocazione abitativa presso la residenza della stessa;
2)la fissazione a carico del Sig. di un contributo di Controparte_1 mantenimento mensile per la figlia minore di 400,00 Euro, oltre a rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal 2.7.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
3)il diritto in favore della sig.ra a percepire nella totalità gli assegni Per_1 familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. La causa è stata poi rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Rimessa in istruttoria per l'audizione della minore e per acquisire informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, una volta prevenute le risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Lavoro e dall'INPS, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande svolte da parte ricorrente sono fondate e meritano parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Si deve dare innanzitutto dare atto della mancata costituzione in giudizio del resistente e, quindi, dell'assenza di contestazioni circa le domande avanzate dalla sig.ra . Parte_1
Vanno quindi confermati sia l'affidamento super esclusivo, sia il collocamento della ragazza alla madre, posto che lo scarso interesse dimostrato dal padre e l'assenza nella quotidianità della vita della figlia, pur non risultando a giudizio del Tribunale le condizioni per la dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto, non essendo provati comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei confronti della figlia.
Gli incontri tra padre e figlia potranno però avvenire secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con la stessa minore, considerata l'età di della cui volontà si deve quindi certamente tenere conto. Per_1
Deve inoltre essere disposto in via definitiva la previsione contenuta nel provvedimento provvisorio dell'obbligo a carico del sig. di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di 400,00
Pag. 6 di 8 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , con rivalutazione annuale secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso.
Trattasi di somma congrua al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la figlia ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno della gestione di ed è proporzionata alle esigenze di vita della ragazza, considerata l'età Per_1 della stessa. Deve essere infine confermato il diritto della sig.ra a percepire nella Per_1 totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
, così provvede: Parte_1
1-dispone l'affidamento di in via “super esclusiva” Persona_1 alla madre, con collocazione abitativa presso la residenza della stessa;
2-riconosce al padre la possibilità di poter incontrare la figlia secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con la figlia stessa;
Pag. 7 di 8 3-fissa a carico del sig. – a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile in favore della figlia minore di 400,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida
CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso;
4-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Per_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
5-condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1586/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. KHAN HUMERA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE. con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
La ricorrente conclude come da verbale di udienza del 15 gennaio 2025. In via provvisoria ed urgente: disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sulla figlia , o in subordine la sospensione;
[...] Persona_1
2) in ogni caso, disporre l'affidamento “super esclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della figlia minore alla madre, con collocazione/residenza anagrafica presso la stessa;
3) disporre a carico di l'obbligo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore mediante versamento di € 600 mensili, oltre a Per_1 rivalutazione ISTAT, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente a far data dalla presente domanda;
4) disporre l'obbligo in capo a di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie per i figli come da protocollo CNF. In via principale: 1) disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sulla figlia , o in subordine la sospensione;
[...] Persona_1
2) in ogni caso, disporre l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della figlia minore alla madre, con collocazione/residenza anagrafica presso la stessa, in quanto contrario all'interesse della minore;
3) disporre a carico di l'obbligo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore mediante versamento di € 600 mensili, oltre a Per_1 rivalutazione ISTAT, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente a far data dalla presente domanda;
4) disporre l'obbligo in capo a di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie per i figli come da protocollo CNF.
5) disporre che eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni della figlia o del nucleo, saranno percepiti a dalla sig.ra Parte_1
6) disporre che la detrazione fiscale ai figli sia al 100% a favore della madre. CON VITTORIA DI SPESE, COMPENSI E ACCESSORI DI LEGGE. In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, articolare nei termini di legge, in ogni caso ordinarsi al resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in mancanza di spontanea produzione, l'esibizione di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti conto degli ultimi tre anni.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti (omissis). Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTOD EL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la sig.ra Parte_1
adiva in giudizio il sig. per la regolamentazione
[...] Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e le conseguenti statuizioni in materia di mantenimento della figlia nata a [...] il Per_1
24.07.2009. Esponeva a tal fine quanto segue.
Pag. 2 di 8 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale nell'ambito della quale in data 24.07.2009 è nata la figlia a Trento, oggi di anni 14 e Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita (docc. 1 e 2). La coppia ha convissuto dal 2009 al 2017 (sino ai primi otto anni della figlia) insieme a quest'ultima e al figlio della ricorrente - Parte_2
, nato dal precedente matrimonio in data 31.03.1998, oggi di anni 25 e
[...] residente per conto proprio -, dapprima in via Canova di Trento e successivamente nell'attuale abitazione di via Palestrina di Trento, condotta in locazione dalla madre dal 2014. Successivamente, nel 2018 il resistente ha contratto nuovo matrimonio (in Cuba)
e non ha avuto altri figli, mentre la ricorrente è rimasta single, preferendo dedicarsi solo ai figli. Attualmente la ricorrente vive insieme alla figlia minore e alla madre (invalida e ammalata di cancro) nell'appartamento in locazione via G. P. Da Palestrina di Trento, mentre il resistente vive da solo nell'abitazione di via P.tta Profughi di
Moravia n. 6 di Trento, rispetto alla coniuge che risiede in Cuba. La minore ha 14 anni e vive con la madre e la nonna paterna nell'abitazione familiare sita in via G. P. Da Palestrina, n. 16 di Trento. La stessa frequenta il primo anno della scuola superiore UPT di Trento, indirizzo amministrativo-commerciale. Dopo la cessazione della convivenza (nel 2017), il rapporto padre e figlia è andato sempre più peggiorando, sia quantitativamente che qualitativamente. Nel periodo 2017 - 2022 il padre ha visto e frequento la minore nei soli fine settimana alternati, da sabato a domenica (mai nei giorni infrasettimanali). Dal 2022 ad oggi il padre ha frequentato la minore in modo sempre più scarso e irregolare, tanto è vero che allo stato attuale padre e figlia non si vedono e non si sentono dagli ultimi 3 mesi. Quest'ultima interruzione si è verificata a causa di una furiosa lite tra padre e figlia, avvenuta in ragione del fatto che il padre, dopo aver da tempo promesso alla minore che avrebbe contribuito al 50% delle spese per il suo apparecchio dentale (da lei tanto desiderato per raddrizzare i denti e superare finalmente il complesso adolescenziale) e la spesa del suo 15esimo compleanno (festa tanto desiderata e considerata molto importante nella cultura ecuadoriana) ha ritrattato tale impegno, facendo capire alla minore che per lui erano più importanti i soldi che l'esigenza della figlia.
Pag. 3 di 8 Tale lite è stata l'ennesima delusione per la minore, che si è sentita profondamente ferita dai comportamenti e dalle parole offensive del padre, al punto che da allora si rifiuta di vederlo e di sentirlo (ormai da marzo 2024). Dal momento della cessazione della convivenza ad oggi la minore è stata curata, mantenuta, educata, istruita e assistita moralmente e materialmente in via pressoché esclusiva dalla madre, la quale ha potuto contare unicamente sulle energie e risorse economiche proprie. Nel corso degli anni il padre, pur avendo una piena capacità economica e una retribuzione di € 1.500/1.800, si è limitato al versamento di soli € 200 mensili (nemmeno in modo regolare), senza versare null'altro, nemmeno per le spese straordinarie per la figlia (ad eccezione di qualche saltuario rimborso pro quota per l'acquisto dell'abbigliamento), che invece sono sempre rimasta a carico della madre. Ogni richiesta della madre di una maggiore contribuzione alle spese della figlia è sempre riscontrata con offese e litigi.
Quindi, è stata sempre la madre a pagare le spese per visite mediche, visite specialistiche, oculistiche, scolastiche, attività extrascolastiche, abbagliamento, scarpe, accessori, parrucchiere, estetista, telefonino, ricarica telefonica, mobilia per la cameretta, gite, vacanze estive e in generale tutte le spese occorrende e necessarie per la figlia minore. Tutto ciò anche quando la madre era disoccupata e percepiva la sola indennità di disoccupazione per circa 500/600 € mensili. Da dicembre 2023 la ricorrente lavora come badante a tempo pieno e percepisce una retribuzione media mensile di € 1.300 (precedentemente lavorava con contratti a tempo determinato e percepiva una retribuzione più ridotto di € 800 circa;
per certi periodi l'indennità di disoccupazione era di circa € 400/600. La ricorrente vive insieme alla figlia minore e alla madre invalida e gravemente ammalata nell'appartamento condotto in locazione a fronte del canone di € 820 mensili (e con rivalutazione ISTAT dei prossimi mesi di € 900). Con l'unica entrata economica di € 1.200/1.250 mensili e con gli assegni al nucleo familiare per € 282 (di cui € 189 per assegno unico e € 93 per assegno provinciale) la ricorrente deve pagare: le utenze domestiche per € 300 mensili;
spese condominiali per € 100 mensili;
assicurazione infortuni per € 15 mensili;
spese di gestione dell'autovettura (una vecchia Hyundai del 2010 alimentata a benzina-gpl), per € 100 mensili per carburante, € 434 annuali per assicurazione RCA, € 160 annuali per bollo e € 75 per revisione;
rata di € 171,22 mensili per il finanziamento acceso in aprile 2024 (per complessivi € 11.000) al fine di
Pag. 4 di 8 estinguere un precedente finanziamento acceso nel 2015, che però richiedeva una rata più alta e insostenibile per la ricorrente (€ 272,64 di prima rispetto a € 171,22 di adesso), nonché per far fronte ad alcune spese straordinarie quali le spese per l'apparecchio dentale della figlia e le spese del presente procedimento;
provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore (cibo, spese sanitarie, abbigliamento, scarpe, accessori, tessera autobus, materiale scolastico, mobilia per la cameretta acquistata nel 2023 per € 1.100, parrucchiera, cura personale, abbonamento palestra di € 38 mensili, svago ecc.), oltre al mantenimento proprio e a quello della madre ammalata. Si valuti che recentemente la ricorrente ha dovuto sostenere importanti spese mediche per la figlia, per degli accertamenti specialistici necessari a fronte di un problema al fegato, fortunatamente poi rientrato. La ricorrente dovrà ora sostenere le spese per l'apparecchio dentale della figlia per € 3.500/4.372, come da preventivi sin ora raccolti. La ricorrente deve fare i conti per ogni singola spesa e quando non arriva a fine mese deve ricorrere a prestiti di amici e parenti . Nettamente migliore è la situazione del resistente, che lavora alle dipendenze di
, percepisce una retribuzione media mensile di € 1.500/1.600, CP_2 non ha altri figli o persone da mantenere e non ha mutui o finanziamenti in corso. Si valuti che di recente il resistente ha acquistato una nuova autovettura spendendo la cifra di € 20.000.
Egli viaggia frequentemente verso Cuba per andare a trovare la moglie, spendendo in tal modo importanti somme per biglietti aerei. Si assenta per mesi dalla vita della minore e al contempo rende estremamente difficile gli adempimenti in cui si richiede il consenso dell'altro genitore.
Si valuti che nell'ultimo anno il resistente si è recato due volte in America nell'intento di trasferirsi lì per sempre, al punto che era partito senza prenotare il biglietto di ritorno e senza comunicare alla ricorrente e alla figlia la data di rientro. In sette anni di cessazione della convivenza la ricorrente, che intende garantire e tutelare il diritto al mantenimento di ha tentato di perfezionare intese Per_1 con il padre di sua figlia ed ha formulato, in più riprese, proposte anche di contenuto patrimoniale corrispondenza alla propria realtà economica. Tutto purtroppo è stato inutile e si è perciò necessario il ricorso al Tribunale. All'udienza del 6 novembre 2024 il resistente rimaneva contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio, e compariva la sola ricorrente, la quale insisteva nelle domande contenute nel ricorso.
Pag. 5 di 8 A scioglimento della riserva è stata emessa ordinanza temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c., con la quale è stato disposto quanto segue:
1)l'affidamento di in via “super esclusiva” alla madre, Persona_1 con collocazione abitativa presso la residenza della stessa;
2)la fissazione a carico del Sig. di un contributo di Controparte_1 mantenimento mensile per la figlia minore di 400,00 Euro, oltre a rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal 2.7.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
3)il diritto in favore della sig.ra a percepire nella totalità gli assegni Per_1 familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. La causa è stata poi rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Rimessa in istruttoria per l'audizione della minore e per acquisire informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, una volta prevenute le risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Lavoro e dall'INPS, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande svolte da parte ricorrente sono fondate e meritano parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Si deve dare innanzitutto dare atto della mancata costituzione in giudizio del resistente e, quindi, dell'assenza di contestazioni circa le domande avanzate dalla sig.ra . Parte_1
Vanno quindi confermati sia l'affidamento super esclusivo, sia il collocamento della ragazza alla madre, posto che lo scarso interesse dimostrato dal padre e l'assenza nella quotidianità della vita della figlia, pur non risultando a giudizio del Tribunale le condizioni per la dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto, non essendo provati comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei confronti della figlia.
Gli incontri tra padre e figlia potranno però avvenire secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con la stessa minore, considerata l'età di della cui volontà si deve quindi certamente tenere conto. Per_1
Deve inoltre essere disposto in via definitiva la previsione contenuta nel provvedimento provvisorio dell'obbligo a carico del sig. di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di 400,00
Pag. 6 di 8 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , con rivalutazione annuale secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso.
Trattasi di somma congrua al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la figlia ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno della gestione di ed è proporzionata alle esigenze di vita della ragazza, considerata l'età Per_1 della stessa. Deve essere infine confermato il diritto della sig.ra a percepire nella Per_1 totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
, così provvede: Parte_1
1-dispone l'affidamento di in via “super esclusiva” Persona_1 alla madre, con collocazione abitativa presso la residenza della stessa;
2-riconosce al padre la possibilità di poter incontrare la figlia secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con la figlia stessa;
Pag. 7 di 8 3-fissa a carico del sig. – a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile in favore della figlia minore di 400,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida
CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso;
4-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Per_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
5-condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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