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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5437/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Nicola Caroppo, presso il cui studio in Bari, alla via
Melo da Bari n. 120, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Pasquale de Pinto, presso il cui studio in
Bari, alla Strada Palazzo dell'Intendenza n. 45, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 24 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento di danno in seguito a infortunio sul lavoro per il quale l' non ha CP_2 liquidato indennizzo e rendita in quanto il danno biologico è inferiore alla soglia del 6%.
Il fatto
Con ricorso depositato il 14.09.2022, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti del per il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 31.01.2017.
Più specificamente, dopo aver premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del con qualifica di Controparte_1 addetto amministrativo cat. B3, ha dedotto: che il 31.01.2017 subiva un infortunio sul lavoro mentre svolgeva le proprie mansioni presso l'ufficio "Informa Lavoro"; che, in particolare, la sedia su cui era seduto si rompeva improvvisamente, causando la sua caduta con violento urto del coccige sul pavimento;
che era immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una "frattura chiusa di sacro e coccige senza menzione di lesione del midollo-infrazione estremità distale del sacro con associata lussazione del coccige"; che l' , a seguito CP_2 della denuncia di infortunio, ha corrisposto l'indennità temporanea assoluta per il periodo 04.02.2017 -05.03.2017, ha inizialmente accertato una menomazione del 2%, elevata poi, a seguito di opposizione, al 3% e, dopo la proposizione di domanda di aggravamento, al 4%; che le proprie condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, come documentato da numerose visite specialistiche che hanno evidenziato una "coccigodinia post - traumatica cronica con sublussazione coccigea" con danno biologico permanente stimato tra il 5% e il 6%.
2 Ciò posto, ha dedotto che nel caso di specie il danno consegue a una violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza previsti dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. n. 81/2008
(Testo Unico sulla sicurezza), in particolare per quanto riguarda i requisiti delle attrezzature di lavoro e specificamente del sedile di lavoro, conseguente alla mancata fornitura di una seduta conforme ai parametri di sicurezza, essendo quella in uso notevolmente usurata tanto da rompersi;
che poiché il danno biologico accertato dall' è inferiore al 6%, secondo quanto CP_2 previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ha diritto al risarcimento integrale del danno da parte del datore di lavoro.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la responsabilità esclusiva del per l'infortunio Controparte_1 subito e condanni il al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, ossia, in n via principale €
9.033,03, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, in via via subordinata € 6.261,67, applicando le tabelle per lesioni micropermanenti del D.M. 22.07.2019, comprensive del danno morale;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione del giudice amministrativo, considerata la natura contrattuale dell'invocata responsabilità, che giustifica il radicarsi della giurisdizione del G.A. secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n.
4872/2022).
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando l'assenza di responsabilità dell'ente e la mancata prova del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Inoltre, ha contestato gli importi richiesti e ha eccepito la necessità di detrarre gli importi ricevuti dall' . CP_2
3 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e, nel merito, rigetti la domanda;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono stati escussi numerosi testimoni ed è stata espletata una c.t.u. medico legale.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente, va respinta la richiesta di chiarimenti/integrazione della c.t.u. formulata dalla difesa del resistente. Come si osserverà nel prosieguo, infatti, la CP_1 consulenza d'ufficio risulta sufficientemente motivata anche con riferimento al profilo concernente l'accertamento del nesso di causalità.
2. Sempre in via preliminare va confermata l'ordinanza del
9.01.2023 con la quale è stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del resistente e CP_1 reiterata in sede di note conclusionali.
Com'è noto, infatti, in seguito al processo di c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione in materia di controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro è devoluta al giudice ordinario.
Ciò, in particolare, secondo il criterio fissato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui “
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità
4 di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
La giurisprudenza richiamata dalla difesa del a CP_1 supporto dell'eccezione sollevata non è pertinente al caso di specie, perché richiama l'art. 69, comma 7, del citato d.lgs. n.
165/2001, secondo cui“Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Si tratta, quindi, di una disposizione che detta una specifica regola di diritto intertemporale in correlazione con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998.
Ciò trova conferma, indirettamente, in numerose pronunce della
Suprema Corte. Così, in particolare, Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 12103/2013: “Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1° luglio
1998 (a norma dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del
2001) - come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico - la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito”. E
5 ancora, in termini analoghi, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10915/2014: “In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, e, dunque, ove la lesione del diritto sia conseguente all'adozione di uno specifico atto, al momento della sua emanazione, senza che l'eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione. Ne consegue che, ove il diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, per il personale del comparto ministeri, sia divenuto concretamente azionabile soltanto dopo la sentenza n. 136 del 2001 della Corte
Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26, commi 4
e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi identificare il suddetto "momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali" nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione d'illegittimità costituzionale, ai sensi dell' art. 136
Cost., atteso che, prima della pronuncia, la corresponsione degli accessori era espressamente vietata”.
Né assume rilievo in senso contrario la pronuncia n. 4872/2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, richiamata dal
Comune resistente, che si riferisce a una fattispecie peculiare di rapporto di lavoro non privatizzato e in cui è proprio tale particolare natura del rapporto di lavoro che giustifica il radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo;
si afferma, infatti, nella motivazione della citata decisione che “La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea
6 generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, fanno eccezione
a tale regola i rapporti di lavoro indicati nell'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, ai sensi del citato art. 3, comma 2, sono devolute alla giurisdizione amministrativa”; dal che consegue che proprio il profilo della peculiare natura del rapporto lavorativo – che rientra tra quelli c.d. non privatizzati -
, giustifica nel caso particolare sottoposto all'attenzione dei
Giudici di Legittimità la devoluzione della controversia alla cognizione del G.A., laddove, diversamente, nel caso di specie il rapporto di lavoro non rientra tra quelli non privatizzati, il che giustifica il radicarsi della giurisdizione del giudice ordinario adito.
Il merito
1.1 La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 31.01.2017.
La domanda va inquadrata nell'art. 2087 c.c., secondo cui:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del datore di lavoro”.
Secondo l'orientamento costante dei Giudici di Legittimità “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art.
1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò
7 discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr., in termini, Cass. n. 21590/2008).
1.2 Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi provata la natura infortunistica delle lesioni subite dal ricorrente il 31.01.2017, allorquando, mentre era intento a espletare le proprie mansioni presso il Comune di , ufficio Informa Lavoro, a causa CP_1 dell'improvvisa rottura della sedia fornita in dotazione, riportava la “frattura chiusa di sacro e coccige”, come riscontrato dal P.S.
Plesso Ospedale San Paolo di Bari, cui era ricoverato CP_1 nell'immediatezza dell'infortunio.
La dinamica del sinistro ha trovato sostanziale conferma nell'istruttoria svolta.
In particolare, il teste , che ha premesso di aver Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente fino all'anno 2020, ha confermato integralmente l'episodio dell'infortunio, dichiarando: “Sul capo a) confermo la circostanza e preciso che io ero presente al momento dell'infortunio; ricordo che la sedia dalla quale cadde il ricorrente non era in perfette condizioni e si spaccò”; ADR “Ricordo che era una sedia d'ufficio di cui si può regolare l'altezza e se non ricordo male era di colore grigio”; (…) ADR “Preciso che ho assistito al momento della caduta;
” ADR “Sul capo c) riconosco la foto sub allegato 2) della produzione di parte ricorrente che mi viene esibita”; ADR “Sul capo d) ricordo solo l'infortunio del collega
”; ADR “Sul capo e) ricordo che furono fatte richieste Parte_1 di sostituzione dell'arredo ed in particolare della sedia che già
8 era in bilico utilizzata dal sig. ”; ADR “Ricordo che il Parte_1 sig. era seduto normalmente”. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dal teste, che sono attendibili perché sufficientemente specifiche e frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, emergono, in particolare, due aspetti rilevanti, ai fini della ricostruzione del fatto storico:
- la circostanza che il ricorrente cadde mentre era seduto su una sedia in dotazione all'ufficio presso il quale lavorava, sedia che “si spaccò”;
- la circostanza che il ricorrente non pose in essere, al momento dell'infortunio, alcuna azione pericolosa o che possa aver contribuito, anche in termini concausali, a determinare l'evento lesivo (“Ricordo che il sig.
era seduto normalmente”). Parte_1
Meno rilevanti in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro risultano invece le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
che ha riferito di non aver assistito direttamente
[...] all'episodio (ADR “Sul capo a) ricordo che c'è stato un incidente con la sedia del signor , ma io non ero presente Parte_1 perché mi trovavo nella mia stanza”).
Il teste, sul punto, ha poi precisato, a specifica domanda “(…) non ero presente alla caduta del ricorrente né mi sono recato dopo la caduta, ma in quello stesso giorno ho sentito colleghi che parlavano dell'accaduto e dicevano che si era rotta la sedia dove era seduto lo , ma non ricordo chi diceva questo. Io Parte_1 feci due più due e capii che si trattava della sedia dello
”. Parte_1
Pur non avendo assistito personalmente all'episodio, quindi, il teste ha comunque confermato che esso si verificò, ricordando in particolare che colleghi dell'ufficio ne parlavano quel giorno e dicevano che “si era rotta la sedia”.
9 Inoltre, il teste ha dichiarato: “ADR Sul capo c) da quello che ricordo le sedie degli uffici erano tutte nelle stesse condizioni, in condizioni medie e non sembrava che si potesse rompere”; “ADR
Sul capo d) ho avuto anche io un infortunio per caduta dalla sedia qualche tempo dopo, ma da quello che sospetto è stato un collega
a manomettere la sedia per farmi cadere”; ADR “Sul capo e) posso solo dire che la mia sedia è rimasta sempre la stessa, mentre gli altri arredi di tanto in tanto venivano sostituiti. Anzi preciso che è cambiata la sedia degli uffici dove lavoriamo. Nulla so sulla Testim richiesta di sostituzione delle sedie”; “Non so dire se la sedia che mi viene esibita (allegato 2) di parte ricorrente) sia quella del collega perché si tratta di sedie simili nell'aspetto esteriore”.
Il teste, quindi, ha riferito che egli stesso cadeva da una sedia dell'ufficio dopo qualche tempo e che gli arredi erano poi sostituiti;
sulle condizioni delle sedie ha anche riferito che gli arredi erano in condizioni medie e che non sembrava che si potessero rompere.
In realtà, aldilà di quanto riferito sulle condizioni degli arredi, che esprime più una valutazione del teste, come tale irrilevante, assume rilievo quanto riferito in ordine al fatto che gli arredi furono poi sostituiti, a conferma indiretta del fatto che, nonostante le riferite medie condizioni apparenti degli stessi, essi evidentemente erano in condizioni tali da dover essere sostituiti;
il che è plausibile se si considera che è ragionevole ipotizzare che gli arredi e in particolare le sedie assegnate alle singole postazioni di lavoro siano soggette ad usura e debbano quindi essere periodicamente sostituite dal datore di lavoro, nel caso di specie dal resistente. CP_1
1.3 Inoltre, sul piano documentale assumono rilievo:
- la riproduzione fotografica della sedia “rotta” (cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente), che è stata
10 specificamente riconosciuta dal teste come la sedia Tes_1 sulla quale era seduto il ricorrente al momento dell'infortunio; dalla foto risulta che uno dei punti di appoggio della sedia era completamente rotto;
- il referto del P.S. Ospedale San Paolo del 31.01.2017 (cfr. all. 3 della produzione di parte ricorrente), in cui il ricorrente, nell'immediatezza dell'infortunio, riferisce la medesima dinamica poi descritta in ricorso e confermata dal teste Tes_1
- i provvedimenti dell' del 7.03.2017, del 08.07.2017 e CP_2 del 21.05.2019 (cfr. all.ti 9, 10 e 19 della produzione di parte ricorrente), con i quali è stata riconosciuta la natura infortunistica dell'evento occorso al ricorrente, tant'è che con essi si è proceduto a liquidare importi a titolo di invalidità temporanea totale senza riconoscere alcunché a titolo di indennizzo o rendita perché si tratta di percentuale di danno biologico inferiore alla soglia del 6% prevista dal d.lgs. n. 38/2000.
Si tratta di elementi che consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata in ricorso e la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro anche in virtù dei criteri che presiedono l'accertamento del nesso di causalità; risulta sicuramente rispettato, infatti, nel caso di specie il criterio della continuità cronologica, tenuto conto della stretta correlazione temporale tra il sinistro e il manifestarsi delle lesioni, il criterio topografico, essendo compatibile la sede delle lesioni con le modalità di realizzazione dell'evento dannoso come riscontrate in corso di causa e il criterio della assenza di fattori causali alternativi, non essendo emersa la prova di alcun fattore causale alternativo che possa aver interrotto il rapporto di causalità.
11 2.1 Con specifico riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità e alla responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, va osservato che è stata disposta ed espletata una c.t.u. medico legale all'esito della quale il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , specializzato in Persona_1 medicina legale e del lavoro, ha ritenuto sostanzialmente compatibili le lesioni subite dal ricorrente con la dinamica del sinistro come ricostruita in questa sede (“Tali infermità di natura contusiva, ben si attengono alla dinamica descritta”), pur osservando di non essere in grado di fornire elementi ulteriori in particolare in ordine all'idoneità della postazione di lavoro rispetto alle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.
In realtà, con più specifico riferimento al profilo concernente la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008 e più in generale a quelli derivanti dalla previsione di cui all'art. 2087 c.c., deve osservarsi, in primo luogo, che il consulente d'ufficio ha precisato che in “(…) in assenza di una scheda tecnica relativa alla seduta incriminata, individuata sulla base di caratteristiche non note, ovvero sulla individuazione del rischio lavorativo specifico anche sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in assenza della prevista relazione annuale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., redatta dal RSSP aziendale nonché dal Medico Competente sulla eventuale presenza di rischi lavorativi e pericoli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle procedure adottate per la loro risoluzione, non è possibile esprimersi sulla funzionalità o meno del luogo di lavoro ove operava il Sig. ”. Parte_1
Si tratta di una affermazione rilevante perché conferma che nessun documento è presente da cui possa desumersi in concreto l'adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro odierno resistente in tema di sicurezza sul lavoro;
12 nulla, infatti, ha depositato il Comune da cui possa desumersi la prova di aver adempiuto agli obblighi in tema di sicurezza del lavoro, sub specie di fornitura di arredi idonei e funzionanti.
Inoltre, il consulente d'ufficio richiama l'allegato n. 24 della documentazione depositata sul fascicolo telematico da parte ricorrente, contenente richiesta espletata e protocollata in data
16.12.2014, con la quale il ricorrente richiedeva l'acquisto di nuovi arredi per l'Ufficio “Informa Lavoro”, ove il suddetto svolgeva la sua attività lavorativa;
il c.t.u. sul punto ha osservato che “Nulla è dato sapere nel seguito relativamente alla avvenuta consegna del materiale e delle relative schede tecniche”.
Si tratta di un dato documentale che assume particolare rilievo perché comprova la presenza di una specifica richiesta proveniente dal ricorrente di fornitura di nuovi arredi per l'ufficio, ad ulteriore conferma quindi di quanto emerso in giudizio sul fatto che la sedia presso la quale il ricorrente era seduto si ruppe perché, presumibilmente, usurata.
Inoltre, assume rilievo decisivo la circostanza che a fronte di quanto emerso sia dalla documentazione prodotta dal ricorrente, sia dall'istruttoria espletata, nulla ha provato il CP_1 resistente in ordine alla propria assenza di responsabilità; nulla, in particolare, è stato depositato in ordine ai documenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e/o sulle condizioni degli arredi degli uffici comunali e in particolari di quelli presso il quale lavorava il ricorrente.
2.2 Ciò comporta, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti per ritenere dimostrato l'infortunio sul lavoro, con conseguente all'applicazione dell'art. 2087 c.c., da cui, com'è noto, derivano conseguenze rilevanti, la più evidente delle quali
è rappresentata dalla natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro - che con il proprio comportamento violi gli obblighi posti a tutela della sicurezza del lavoratore,
13 pregiudicandone l'integrità psico-fisica - che essa postula, con tutto ciò che ne consegue in termini di riparto dell'onere probatorio, agevolato per il lavoratore.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione consolidata, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
l'onere probatorio risulta poi agevolato in relazione all'elemento soggettivo della colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il cui superamento postula la prova positiva, che incombe sul datore di lavoro, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.
Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 3786/2009:
“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del
14 lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento”.
In termini analoghi, Corte di Cassazione, sentenza n.
16003/2007: “Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente
l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra
l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che possa dirsi fornita la prova liberatoria da parte del datore di lavoro per essere esonerato dalla responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Nulla, infatti, è stato documentato e provato, come già anticipato, sul rispetto degli obblighi di sicurezza, né è stato dimostrato che la caduta del ricorrente dalla sedia sia dipesa da comportamenti o postura scorretta della stessa, con la conseguenza che sussiste la responsabilità del CP_1
ai sensi dell'articolo 2087 c.c. per l'infortunio occorso a
[...]
il 31.01.2017 Parte_1
Ne consegue, quindi, che è pacifico il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza del datore di lavoro dagli obblighi impostigli dall'art. 2087 c.c., ponendosi solo il problema della relativa quantificazione.
15 3.1 Ciò posto, quindi, passando al profilo inerente la quantificazione dei danni, deve osservarsi che, com'è noto, in base all'art. 13 del d.lgs. 38/2000, oltre il 16% di invalidità,
l' eroga in rendita non solo l'indennizzo per danno CP_2 biologico, ma anche per danno patrimoniale, ossia l'incidenza di quel danno biologico sulla capacità lavorativa specifica, mentre tra il 6% e il 16% è prevista l'erogazione in capitale dell'indennizzo; nel caso di specie la percentuale di danno biologico riconosciuta dall' è pari al 4%, quindi inferiore CP_2 alla soglia prevista dal citato articolo, con la conseguenza che nulla è stato liquidato per l'invalidità permanente, ma solo per quella temporanea.
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo procedere alla stessa applicando le tabelle del Tribunale di Milano, anche al fine di assicurare uniformità di giudizio, il che è certamente assicurato dal ricorso a tali tabelle, cui si fa notoriamente ampio ricorso sul territorio nazionale che costituisce un corretto parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c.
In questi termini anche Corte d'Appello di Roma, sentenza n.
604 del 15 febbraio 2023, secondo cui “In tema di infortunio sul lavoro e risarcimento del danno, una volta accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità del datore di lavoro ex art.
2087 c.c. per violazione degli obblighi di sicurezza, in particolare dell'art. 15 comma 1 d.lgs. 81/2008 sulla regolare manutenzione delle attrezzature, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano.”
Inoltre, appare corretto liquidare il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, considerato che il danno non patrimoniale ha natura unitaria e che le varie voci di
16 danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, esistenziale, alla vita di relazione eccetera) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma senza che ciò comporti una sottovalutazione di tali pregiudizi che, invece, vengono considerati ai fini della liquidazione in quanto fonte di pregiudizi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9649/2012; 30668/2011).
3.2 Al fine di stimare correttamente i danni subiti dal ricorrente
è stata espletata una c.t.u. medico -legale.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , Persona_1 specializzato in medicina legale e medicina del lavoro, ha così ricostruito, dal punto di vista medico, la situazione conseguente all'infortunio occorso al ricorrente osservando che: “L'esame clinico-obiettivo del Sig. integrato Parte_1 dall'esame della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita nonché degli accertamenti sanitari effettuati, consente di affermare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: 1)
Coccigodinia post-traumatica cronica con sublussazione coccigea in paziente con lombalgia recidivante da protrusioni discali multiple (L3-L4 ed L4-L5)”; sulla base di ciò ha quindi quantificato il danno biologico osservando che “(…) Il suddetto complesso morboso incide sulla sua complessiva validità psico -fisica determinando un danno biologico che provoca un danno biologico pari al 4% (D.M. 3 luglio 2003)”.
La stima operata dal consulente tecnico d'ufficio appare congrua tenuto conto delle lesioni permanenti subite e dei parametri medico legali di riferimento.
Il c.t.u., inoltre, ha ritenuto congrue e compatibili con le lesioni subite le seguenti spese mediche, documentate da fatture per un totale di € 1.160,65 e compatibili, per caratteristiche e per il dato cronologico, con l'evento infortunistico.
17 Non è stato chiesto al consulente d'ufficio di quantificare anche i postumi da invalidità temporanea, essendo gli stessi già stati liquidati dall;
peraltro, la domanda proposta non fa CP_2 riferimento a tali postumi.
Ciò posto, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento infortunistico, della modalità traumatica di realizzazione del fatto e tenuto conto anche che non risultano dedotte e documentate circostanze ulteriori che possano tenersi in considerazione ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, è possibile quantificare il danno morale, inteso come pregiudizio ulteriore sofferto in conseguenza dell'infortunio occorso, non patrimoniale e non identificabile col danno biologico subito tout court nella misura del 25% di quello biologico, operando quindi un aumento minimo rispetto alla percentuale in aumento (fino al 50% prevista dalle Tabelle di
Milano).
Le tabelle del danno biologico e del danno non patrimoniale prevedono una liquidazione forfettizzata per le conseguenze
“ordinarie” che subisce generalmente e normalmente colui il quale riporta specifiche lesioni, in relazione all'età anagrafica.
Applicando, quindi, le tabelle del Tribunale di Milano anno
2023, considerando l'età di 46 anni del ricorrente al momento dello stabilizzarsi dei postumi dell'infortunio, con aumento del
25% per la personalizzazione del danno, si ottiene un importo pari ad € 6.411,25 (pari ad € 5.129,00, a titolo di danno biologico del 4% + € 1.282,25 per il relativo aumento del 25%), riferibile al danno non patrimoniale in senso omnicomprensivo.
Sull'importo così ottenuto va inoltre operata la rivalutazione secondo il seguente metodo: la somma di € 6.411,25 va devalutata al momento dell'infortunio sul lavoro e le si rivaluta fino alla data dell'ultima rilevazione degli indici ISTAT (gennaio
18 2025). Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione alla data dell'infortunio del gennaio 2017 (€ 5.324,96) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Pertanto, procedendo alla rivalutazione anno per anno della somma devalutata (€ 5.324,96), si ottiene la somma di €
7.053,97 già rivalutata all'attualità.
A tale importo va poi aggiunto quello a titolo di danno patrimoniale emergente sub specie di diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, documentate e che il consulente d'ufficio ha ritenuto compatibili con le lesioni subite, quantificate dal c.t.u. in € 1.160,65; si tratta, infatti, di spese sostenute per cure mediche, farmacologiche e fisioterapiche consequenziali al medesimo fatto dell'infortunio sul lavoro subito.
Ne consegue che a spetta a titolo di Parte_1 danno biologico e danno patrimoniale per spese sostenute l'importo di € 8.214,62 (pari ad € 7.053.97 a titolo di danno non patrimoniale + € 1.160,65 a titolo di danno ulteriore per spese sostenute), importo da ritenersi già rivalutato all'attualità e sul quale poi decorreranno gli interessi legali dalla sentenza. Infatti, la sentenza di primo grado, che procede alla liquidazione del danno, trasforma il debito di valore in debito di valuta, con la conseguenza che successivamente alla pubblicazione della stessa sono dovuti solo gli interessi al tasso legale.
Alla luce di ciò la domanda va accolta e, per l'effetto, il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, va condannato CP_1 al pagamento di € 8.214,62 in favore di Parte_1
19 , a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per Pt_1
l'infortunio sul lavoro occorso il 31.01.2017, oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Nicola Caroppo che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5437/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la natura infortunistica delle lesioni subite da sul luogo di lavoro Parte_1 in occasione dell'infortunio occorsogli il 31.01.2017;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, al pagamento di € 8.214,62 in favore di a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale e patrimoniale per l'infortunio occorso il
31.01.2017, oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al saldo;
3. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
20 spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Nicola Caroppo;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Trani, 24.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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