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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 25.03.2025, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9265/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Salzano, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, .IVA in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
legale rapp.te il Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Enrico Iossa ed Aniello Mele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2023, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, con un contratto di consulente con il profilo di , presso la sede dell'Agenzia – ovvero fuori sede, se richiesto dall'assessorato – dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre
2022;
- che la predetta collaborazione era già stata prestata, negli anni precedenti, con la sottoscrizione di medesimo contratto annuale;
- che nel corso dell'anno 2022, però, a differenza delle annualità precedenti, la contrattualistica veniva approntata (e sottoscritta) esclusivamente per i mesi di marzo / aprile / maggio 2022;
- di aver svolto, invece, la propria attività professionale in tutto il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 occupandosi delle attività indicate all'articolo 3 del contratto sottoscritto;
- che pur svolgendo la propria attività dal gennaio al settembre 2022, riceveva il dovuto compenso esclusivamente per i mesi contrattualizzati (marzo – maggio 2022);
- che il compenso contrattualizzato era pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) giornaliere, come da articolo 6 del contratto;
- che oltre a svolgere la professione contrattualmente prevista, gli erano state affidate mansioni di
Ufficio Stampa, in favore dell'Agenzia ed a diretto contatto con l'Assessore al Turismo, nelle esposizioni di EXPO DUBAI (dal 3 al 9 dicembre 2021) e (dal 9 al 12 aprile 2022), Parte_2
senza ricevere alcun compenso.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentir: “1) dichiarare intercorso, tra il ricorrente e l'
[...] [...]
, un contratto di consulenza professionale a far data dal 1° gennaio Controparte_1
2022 al 30 settembre 2022 (benché contrattualizzato solo per il trimestre marzo/maggio 2022); 2) condannare la resistente alla corresponsione della somma di Euro 16.050,00
(sedicimilacinquanta/00) per l'attività professionale svolta nelle mensilità non contrattualizzate dell'anno 2022 (gennaio/febbraio/giugno/luglio/agosto e settembre), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la resistente alla corresponsione della somma di Euro 15.310,30 (quindicimilatrecentodieci/30) per l'attività professionale svolta quale addetto Ufficio Stampa nelle esposizioni di Expo Dubai e , il tutto oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”
Si costituiva l' eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'agenzia, nonché l'inammissibilità del ricorso per omessa esatta descrizione dell'attività lavorativa prestata, dell'orario di lavoro svolto, dei compensi dovuti, del
CCNL di riferimento violato, della indicazione precisa delle prove offerte. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento in suo favore della somma di euro 629,30 (euro seicentoventinove/30) a titolo di indennizzo per il danneggiamento del personal computer che fu consegnato al sig. ai fini dell'espletamento degli Pt_1 incarichi conferiti e che fu da quest'ultimo restituito in data 08.11.2022.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in quanto veniva sottoscritto apposito atto transattivo stragiudiziale tra le parti in causa (cfr. atti), quindi, la causa veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti è venuto meno la controversia, essendo intervenuto già accordo transattivo stragiudiziale ( cfr. atti). Pertanto, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Alla luce della concorde richiesta di compensazione integrale delle spese, queste ultime possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 25.03.2025, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9265/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Salzano, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, .IVA in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
legale rapp.te il Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Enrico Iossa ed Aniello Mele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2023, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, con un contratto di consulente con il profilo di , presso la sede dell'Agenzia – ovvero fuori sede, se richiesto dall'assessorato – dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre
2022;
- che la predetta collaborazione era già stata prestata, negli anni precedenti, con la sottoscrizione di medesimo contratto annuale;
- che nel corso dell'anno 2022, però, a differenza delle annualità precedenti, la contrattualistica veniva approntata (e sottoscritta) esclusivamente per i mesi di marzo / aprile / maggio 2022;
- di aver svolto, invece, la propria attività professionale in tutto il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 occupandosi delle attività indicate all'articolo 3 del contratto sottoscritto;
- che pur svolgendo la propria attività dal gennaio al settembre 2022, riceveva il dovuto compenso esclusivamente per i mesi contrattualizzati (marzo – maggio 2022);
- che il compenso contrattualizzato era pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) giornaliere, come da articolo 6 del contratto;
- che oltre a svolgere la professione contrattualmente prevista, gli erano state affidate mansioni di
Ufficio Stampa, in favore dell'Agenzia ed a diretto contatto con l'Assessore al Turismo, nelle esposizioni di EXPO DUBAI (dal 3 al 9 dicembre 2021) e (dal 9 al 12 aprile 2022), Parte_2
senza ricevere alcun compenso.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentir: “1) dichiarare intercorso, tra il ricorrente e l'
[...] [...]
, un contratto di consulenza professionale a far data dal 1° gennaio Controparte_1
2022 al 30 settembre 2022 (benché contrattualizzato solo per il trimestre marzo/maggio 2022); 2) condannare la resistente alla corresponsione della somma di Euro 16.050,00
(sedicimilacinquanta/00) per l'attività professionale svolta nelle mensilità non contrattualizzate dell'anno 2022 (gennaio/febbraio/giugno/luglio/agosto e settembre), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la resistente alla corresponsione della somma di Euro 15.310,30 (quindicimilatrecentodieci/30) per l'attività professionale svolta quale addetto Ufficio Stampa nelle esposizioni di Expo Dubai e , il tutto oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”
Si costituiva l' eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'agenzia, nonché l'inammissibilità del ricorso per omessa esatta descrizione dell'attività lavorativa prestata, dell'orario di lavoro svolto, dei compensi dovuti, del
CCNL di riferimento violato, della indicazione precisa delle prove offerte. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento in suo favore della somma di euro 629,30 (euro seicentoventinove/30) a titolo di indennizzo per il danneggiamento del personal computer che fu consegnato al sig. ai fini dell'espletamento degli Pt_1 incarichi conferiti e che fu da quest'ultimo restituito in data 08.11.2022.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in quanto veniva sottoscritto apposito atto transattivo stragiudiziale tra le parti in causa (cfr. atti), quindi, la causa veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti è venuto meno la controversia, essendo intervenuto già accordo transattivo stragiudiziale ( cfr. atti). Pertanto, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Alla luce della concorde richiesta di compensazione integrale delle spese, queste ultime possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia