Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1360 2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv BALESTRO SILVIA e Parte_1 C.F._1
avv GIULIA MORONI ed elettivamente domiciliato in MILANO CORSO IATLIA 8 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
Conclusioni: come in ricorso
Oggetto: decorrenza pensione anticipata - lavoratori precoci ex art. 24, D.L. 201/2011.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.11.2023 esponeva: Parte_1
dui aver presentato in data 14 marzo 2022 domanda di congedo per assistenza di familiare disabile per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (doc. 2 – domanda congedo assistenza coniuge
14.3.20122), accolta con provvedimento del 29 aprile 2022 (doc. 3 – accoglimento richiesta CP_1
congedo assistenza familiare 29.4.2022) per la moglie, cui è stata riconosciuta una Parte_2
disabilità in situazione di gravità (doc. 1 – verbale commissione medica accertamento handicap
Riccardi 29.3.2021) di aver presentato, in data 6 giugn 2022, sempre in relazione alla condizione di assistenza della coniuge, tramite patronato di Abbiategrasso, , domanda n. 2098928800091 di verifica dei CP_2
requisiti e di accesso alla pensione di anzianità anticipata - lavoratori precoci (doc. 4 – domanda verifica requisiti pensione anticipata lavoratori precoci 6.6.2022).
- di assistere dal 03/10/2018 e di convivere dal 04/05/1991 con il soggetto indicato, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104 (allegando il verbale n. 6096880500315 del 29/03/2021 della commissione medica);
- che nessun altro parente o affine ha presentato domanda di accesso al pensionamento anticipato con il beneficio di cui all'art.1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.232 e articolo 2 del D.P.C.M. per la stessa persona con handicap grave (doc. 4 – domanda n. 2098928800091 verifica requisiti pensione anticipata lavoratori precoci 6.6.2022).
-di aver contestualmente presentato, sempre tramite patronato di Abbiategrasso, domanda n. CP_2
2098928800092 di accesso alla relativa prestazione, indicando erroneamente, quale oggetto del prodotto richiesto nell'apposito modulo da compilare, la prestazione “pensione di CP_1 anzianità/anticipata” anziché pensione di anzianità anticipata – lavoratori precoci (doc.
5 - domanda prestazione prodotto errato 6.6.2022).
-che l' , a seguito di istruttoria, ha riscontrato la domanda n. 2098928800091 di verifica dei CP_1
requisiti della prestazione, comunicando il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci con maturazione dei requisiti sin dal 31 maggio 2022 e con possibilità di accesso dal 1° settembre 2022 (doc. 6 – conferma requisiti accesso pensione anticipata precoci CP_1
14.12.2022).
-che nella medesima data, l' ha inviato al patronato di Abbiategrasso una richiesta di CP_1 CP_2 integrazione documentale “necessaria alla definizione della domanda n. 2098928800092”, ovvero alla domanda di accesso alla prestazione (doc. 7 – richiesta integrazione documentale 14.12.2022). CP_1
-che, stante la conferma dei requisiti di accesso alla prestazione, aveva rassegnato le dimissioni in data
31 gennaio 2023 (doc. 8 – dimissioni volontarie 31.1.2023).
-che a seguito della comunicazione delle dimissioni, l' ha preso contatto con il patronato CP_1
chiedendo, ad in egrazione della domanda, di trasmettere l'autocertificazione redditi del nuovo anno e il certificato esistenza in vita della coniuge assistita, richiesta prontamente riscontrata in data 10 febbraio 2023 (doc. 9 – richiesta integrazione 10.2.2023). CP_1
-che successivamente in data 28 febbraio 2023, l' ha preso nuovamente contatto con il patronato CP_1
e ha comunicato al sig. del patronato che, pur avendo accertato i requisiti CP_2 Persona_1 per l'accesso alla prestazione, non avrebbe potuto accogliere la relativa domanda con la decorrenza richiesta (1° febbraio 2023) poiché retroattiva e poiché era stato indicato un prodotto errato;
chiedeva pertanto di inoltrarla nuovamente. -che il ricorrente ha pertanto trasmesso all' , sempre tramite patronato, una seconda domanda di CP_1
accesso alla prestazione in data 1° marzo 2023 (doc. 10 - domanda pensione anticipata precoci
1.3.2023 n. 2098955600045).
Che ha accolto la domanda n. 2098955600045 con decorrenza 1° aprile 2024 e con importo CP_1 mensile di € 2.356,61 (doc. 11 – accoglimento domanda 9.5.2023). che ha rigettato la domanda n. 2098928800092 con provvedimento del 15.5.2023, sostenendo che CP_1
alla data di presentazione della domanda prestava attività come lavoratore dipendente e non aveva comunicato di aver cessato l'attività (doc. 12 – rigetto domanda del 15.5.2023). che, stante il rigetto della prima domanda e l'accoglimento della seconda con decorrenza successiva a quello a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, quest'ultimo ha promosso tramite ricorso CP_2 amministrativo avverso l'accoglimento della domanda con la successiva decorrenza del 1° aprile 2023 anziché 1° febbraio 2023 (doc. 13 – ricorso amministrativo 1.6.2023). che il ricorso amministrativo è stato rigettato dal Comitato INPS Provinciale, con delibera 27 giugno
2023, (doc. 14 – delibera rigetto ricorso amministrativo 27.6.2023).
-che il ricorrente non ha ricevuto la prestazione nel periodo 1° febbraio 2023 – 31 marzo 2023, perdendo un importo complessivo di € 5.105,96 (mensilità € 2.356,60 * 2 mensilità + rateo 13ma €
392,76 * 2 mensilità).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata lavoratori precoci dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.105,96 lordi ovvero il diverso CP_1
importo ritenuto di giustizia, a titolo di pensione anticipata lavoratori precoci per le predette mensilità
e relativi ratei di 13ma mensilità 2023
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e rimborso del contributo unificato di € 43,00.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiara la contumacia.
All'udienza del 24.10.2024 il giudice ha deciso con la pronuncia del dispositivo della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va respinto.
CP_ Il Dpcm n. 87 del 23 maggio 2017 e la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 contengono la disciplina e le istruzioni operative sulle modalità di accesso ed erogazione della pensione anticipata per i lavoratori precoci prevista in via strutturale dalla Legge di Bilancio 2017. Questa pensione spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi ed abbiano versato contribuzione per periodi di lavoro effettivo prestato per almeno 12 mesi prima del 19° anno di etàLa domanda di accesso alla prestazione
Il procedimento di attribuzione di questa pensione anticipata prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso;
l'erogazione della prestazione. La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio per ottenere la
CP_ prestazione nel 2017. A partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo. L' comunicherà entro il 15 ottobre per il 2017 ed entro il 30 giugno, per gli anni successivi, l'esito delle verifiche con la decorrenza della pensione per le domande accolte. Le eventuali domande presentate oltre tali limiti ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio, risultassero risorse finanziarie residue una volta soddisfatte le richieste presentate entro i termini. Il riconoscimento delle condizioni con l'indicazione della prima decorrenza CP_ utile, da parte dell' consente la presentazione della domanda di pensionamento. La pensione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti.
Nella circolare al punto 5.1. si prevede che: “Contestualmente alla presentazione della domanda CP_1
di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione)”.
Nel caso di specie il ricorrente quando, in data 16.6.2022, ha presentato la domanda di pensione anticipata, contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni, stava ancora lavorando e ha lavorato sino al 31.1.2023.
Tanto che in data 14.12.2023 , che in pari data ha riconosciuto la maturazione dei requisiti dal CP_1
31.5.2022 con possibilità di accesso alla pensione dal 1.9.2022, ha inviato al patronato richiesta di comunicare documentazione attestante la cessazione della attività lavorativa, al fine di definire la domanda di accesso alla pensione. Nessuna integrazione documentale è stata inviata in quanto il ricorrente a tale data era ancora lavoratore dipendente e lo è stato sino al 31.1.2023.
Pare dunque legittimo il diniego della prestazione a fronte della domanda del 16.6.2022 e legittimo l'accoglimento della successiva domanda presentata, successivamente alle dimissioni, il 1.3.2023 con decorrenza della pensione dal 1.4.2023 (doc 11).
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia dell' CP_1
Pqm
La giudice del lavoro definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa le spese giorni sessanta per la motivazione
Pavia 24.10.2024
La giudice del lavoro
Federica Ferrari