Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1626/2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per n.q. di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Parte_1
_____________________________ (avv. Antonio Walter Gulotta) Persona_1
ricorrente ___________________________
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ) Controparte_1
Resistente contumace
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/01/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
l'indennità di frequenza a decorrere dal 01 01.2017 fino al 2019 conseguentemente
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 8.458,20 oltre accessori di legge.
CP_ Condanna, altresì, l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.778,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CP_ Si pongono carico dell le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.02.2021, la parte ricorrente, conveniva in giudizio l chiedendo al Tribunale dichiararsi il diritto a percepire l'indennità di CP_1
frequenza per il proprio figlio minore a decorrere dalla data della Persona_1
domanda amministrativa del 15.12.2016, tenendo in considerazione anche i mesi estivi per gli anni di competenza 2017 e 2018.
CP_ Ritualmente notificato il ricorso, l rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. indi, all'udienza sostituita con note di trattazione scritta del 24.01.2021, la parte costituita insisteva nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto
In particolare, il ricorrente deduceva e documentava che, a seguito di domanda amministrativa, era stata riconosciuta dalla commissione medica l'indennità di frequenza mensile in favore del minore riconosciuta, da apposita commissione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medica, a decorrere dal 15.12.2016 (data della domanda amministrativa).
CP_ Tale prestazione era stata riliquidata dall con provvedimento del 21.10.20
soltanto a decorre dal 01 gennaio 2019, omettendo gli anni pregressi del 2017 e
2018, inoltre, senza tener conto dei mesi estivi, durante i quali il minore aveva frequentato un percorso riabilitativo confermato dai certificati rilasciati dagli istituti
CP_ (cfr. doc. produzione ricorrente). L regolarmene citata rimaneva contumace.
Indi, il ricorso istruito documentalmente e a mezzo c.t.u. è stato rinviato per discussione e decisione all'odierna udienza e in pari data deciso.
Il ricorso deve essere accolto.
L'indennità mensile di frequenza è prevista in favore dei minori di 18 anni mutilati ed invalidi civili ai quali siano state riconosciute, dalle apposite commissioni mediche, preesistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori sordomuti con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore.
Per la concessione dell'indennità è richiesta la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, non importa se pubblici o privati (purché convenzionati), che operino a scopo terapeutico,
riabilitativo o di recupero di persone portatrici di handicap;
oppure è richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza.
L'indennità va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno.
L'indennità di frequenza è prevista, anche nei mesi estivi soltanto nel caso in cui il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro minore frequenti una scuola o un centro riabilitativo in regime di convenzione con l'ASL seguendo un programma terapeutico redatto dall'ASL (neuropsichiatria infantile).
Questi gli elementi costitutivi del vantato diritto alla indennità di frequenza ai sensi della legge n.289/1990
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato la frequenza nei mesi estivi del
2017 e del 2018 di centri estivi, come rilevato dal c.t.u. che ha quindi ha provveduto al calcolo delle mensilità dovute a far data correttamente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (cfr. verbale commissione medica in atti) ovvero dal 1.01.2017 al 2019 complessivamente in euro € 8.458,20.
ll ricorso deve essere accolto. L'istituto, rimanendo contumace, non ha provato di avere adempiuto al pagamento della prestazione, deve quindi essere condannato a corrispondere l'importo complessivo dovuto a titolo di indennità di frequenza a decorrere dal 01 01.2017 fino al 2019 pari complessivamente ad euro € 8.458,20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Si pongono a carico dell le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 21/03/2025.
IL IC
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro