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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n. 2917/23 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.205/23 da
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pastore, mandato Parte_1
in atti
Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Stefano Stefanelli, mandato in atti
Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo contenente chiamata in causa di terzo regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore dott. per sentir Controparte_2
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva n.205/2023 avente ad oggetto pagamento prestazioni professionali. Con
vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente sostanzialmente contestava il difetto di legittimazione attiva, in quanto 2
l'intera attività sarebbe stata svolta dal dott. fratello del Persona_1
legale rappresentante della opposta;
tenuto conto della natura del credito,
impossibilità di azionare il procedimento monitorio sulla base della fattura:
concludeva chiedendo la chiamata in causa del dott. e la CP_2
sospensione della provvisoria esecuzione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la creditrice opposta la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della opposizione in quanto introdotta con le forme predisposte dalla riforma Cartabia anziché in quelle previgenti alla predetta riforma;
nel merito nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con vittoria di spese e competenze di lite .
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
disattesa la richiesta di chiamata in causa del terzo dott. ; rigettate tutte le Persona_1
richieste istruttorie orali perché superflue e irrilevanti ,precisate le conclusioni la causa, istruita sola con produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del 06.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società opposta risulta superata dalla costituzione in giudizio della opposta la quale oltre a lamentare ristretti termini per la costituzione in giudizio
, non ha eccepito elementi che possano aver pregiudicato il suo diritto di difesa. 3
Ciò premesso, nel merito l'opponente già mai ha contestato né lo svolgimento della attività professionale svolta in suo favore né l'ammontare delle somme reclamate,
ma si è limitato ad eccepire un non meglio precisato difetto di legittimazione attiva della opposta, in quanto l'attività sarebbe stata espletata” de facto” da un terzo dott. . Persona_1
Trattasi all'evidenza, di circostanza che non può minare il diritto della società
opposta al pagamento del compenso , rimasto peraltro immune da specifiche censure quanto alla consistenza ed al conseguente diritto al compenso.
Del resto , l'eccezione di legittimità va decisa sulla base degli atti risultando sufficiente che, la ricorrente in monitorio, attrice in senso sostanziale, si sia qualificata creditrice del diritto reclamato in giudizio, quale destinataria dell'incarico a suo tempo conferito dalla opposta.
Nella specie in esame il conferimento dell'incarico risulta agevolmente dalla copiosa documentazione versata in atti,dalla quale emerge, non solo la dinamica dei rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali, ma anche e soprattutto tutta l'attività solta dalla società opposta su espressa richiesta di parte opponente.
E' appena il caso di rilevare che per giurisprudenza pressoché unanime l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere provata dal professionista in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato, anche con riferimento al quantum.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico ,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 205/23 emesso dal Tribunale di Lecce i 27.01.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.200,00 ( Euro Tremiladuecento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione, al procuratore costituito.
Lecce, 06.06.2025
IL G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n. 2917/23 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.205/23 da
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pastore, mandato Parte_1
in atti
Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Stefano Stefanelli, mandato in atti
Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo contenente chiamata in causa di terzo regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore dott. per sentir Controparte_2
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva n.205/2023 avente ad oggetto pagamento prestazioni professionali. Con
vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente sostanzialmente contestava il difetto di legittimazione attiva, in quanto 2
l'intera attività sarebbe stata svolta dal dott. fratello del Persona_1
legale rappresentante della opposta;
tenuto conto della natura del credito,
impossibilità di azionare il procedimento monitorio sulla base della fattura:
concludeva chiedendo la chiamata in causa del dott. e la CP_2
sospensione della provvisoria esecuzione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la creditrice opposta la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della opposizione in quanto introdotta con le forme predisposte dalla riforma Cartabia anziché in quelle previgenti alla predetta riforma;
nel merito nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con vittoria di spese e competenze di lite .
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
disattesa la richiesta di chiamata in causa del terzo dott. ; rigettate tutte le Persona_1
richieste istruttorie orali perché superflue e irrilevanti ,precisate le conclusioni la causa, istruita sola con produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del 06.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società opposta risulta superata dalla costituzione in giudizio della opposta la quale oltre a lamentare ristretti termini per la costituzione in giudizio
, non ha eccepito elementi che possano aver pregiudicato il suo diritto di difesa. 3
Ciò premesso, nel merito l'opponente già mai ha contestato né lo svolgimento della attività professionale svolta in suo favore né l'ammontare delle somme reclamate,
ma si è limitato ad eccepire un non meglio precisato difetto di legittimazione attiva della opposta, in quanto l'attività sarebbe stata espletata” de facto” da un terzo dott. . Persona_1
Trattasi all'evidenza, di circostanza che non può minare il diritto della società
opposta al pagamento del compenso , rimasto peraltro immune da specifiche censure quanto alla consistenza ed al conseguente diritto al compenso.
Del resto , l'eccezione di legittimità va decisa sulla base degli atti risultando sufficiente che, la ricorrente in monitorio, attrice in senso sostanziale, si sia qualificata creditrice del diritto reclamato in giudizio, quale destinataria dell'incarico a suo tempo conferito dalla opposta.
Nella specie in esame il conferimento dell'incarico risulta agevolmente dalla copiosa documentazione versata in atti,dalla quale emerge, non solo la dinamica dei rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali, ma anche e soprattutto tutta l'attività solta dalla società opposta su espressa richiesta di parte opponente.
E' appena il caso di rilevare che per giurisprudenza pressoché unanime l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere provata dal professionista in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato, anche con riferimento al quantum.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico ,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 205/23 emesso dal Tribunale di Lecce i 27.01.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.200,00 ( Euro Tremiladuecento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione, al procuratore costituito.
Lecce, 06.06.2025
IL G.O. Marilena Caroppo