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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.SA Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2023 promoSA da:
con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia 163-171 e sede operativa in Perugia, Parte_1
Strada delle Fratte 3a/13, c.f. e partita IVA in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
IG. , nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, per delega in calce al detto atto, dall'Avvocato Luigi C.F._1
Luccarini del foro di Perugia, c.f. , numero telefax 0759975957, indirizzo C.F._2
PEC , ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Perugia, Email_1
Via della Treggia, 42/B
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Cont
, ( - ), con studio in Perugia, Via Controparte_3 C.F._3 P.IVA_2
Gerardo Dottori n° 94, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Mario Angeloni,57, presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni (c.f.: ; PEC: C.F._4 Email_2 fax 075.5004472) come da delega in calce al decreto ingiuntivo n° 55/2023 opposto,
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. 55/2023 CONCLUSIONI: Come all'udienza del 5.3.2025, da trattarsi con il rito ante Cartabia e dove veni- vano concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. per memorie conclusive e repliche decorrenti dal
20.3.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 24.2.2023 la (di seguito denominata ), con sede legale in Roma, Parte_1 Pt_1
Circonvallazione Clodia 163-171 e sede operativa in Perugia, Strada delle Fratte 3a/13, c.f. e partita IVA
, in persona del legale rappresentante p.t. IG. , nato a [...] il [...] e P.IVA_1 CP_1 residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa, per delega in C.F._1 calce al detto atto, dall'Avvocato Luigi Luccarini del foro di Perugia, c.f. , numero C.F._2 telefax 0759975957, indirizzo PEC , ed elettivamente domiciliata nel Email_1 suo studio in Perugia, Via della Treggia, 42/B,proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 55/2023 , emesso dal Tribunale di Perugia nel procedimento n. 5804/2022 R.G. in data 12 gennaio 2023, notificato il 17 gennaio 2023 a mezzo PEC dalla Dr.SA (C.F. , Controparte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], con studio in Via Gerardo Dottori 94, Perugia, elettivamente domiciliata in Pe- rugia, Via Mario Angeloni 57, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Regni c.f. , C.F._5 mediante il quale è stato ingiunto a di pagare in favore della ricorrente, per i titoli indicati nella Parte_1 parte narrativa del ricorso, la somma di Euro 7.482,68 oltre interessi come da domanda (saggio di legge mag- giorato di 8 punti percentuali come previsto dall'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine legale di cui all'art. 4 del D. Lgs 231/02) ed oltre alle spese della proce- dura, liquidate in € 567,00 per competenze, in € 45,50 per esborsi, più spese generali ed accessori di legge.
Sosteneva l'opponente che il credito per il quale la Dott.SA aveva azionato la pretesa in via monitoria CP_3 concerneva il mancato pagamento di corrispettivi per attività svolte a beneficio di come indicati Parte_1 nelle fatture pro-forma: n. 11 del 14/05/2020 di € 889,24 con residuo da pagare € 749,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali anno 2018 n. 59 del 21/08/2020 di € 1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 1° trimestre 2020 n. 60 del 21/08/2020 di € 1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 2° trimestre 2020 n. 10 del 01/03/2021 di € 1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 3°° trimestre 2020 n. 11 del 01/03/2021 di €
1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 4° trimestre 2020 n. 44 del
18/06/2021 di € 1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 1° trimestre 2021 n.
62 del 08/10/2021 di € 1.122,24 compenso forfettario contabilità ordinaria e adempimenti fiscali 2° trimestre
2021. Le suddette somme si assumono dovute da in forza di un contratto di collaborazione professionale Pt_1 stipulato con la Dott.SA in data 27/05/19 per attività relative alla redazione e deposito del bilancio, CP_3 redazione e deposito di dichiarazioni fiscali e consulenza generica, e di cui la ricorrente ha dichiarato la corretta esecuzione;
che il rapporto con la professionista si era interrotto a seguito di recesso da parte della steSA comunicato con PEC del 14.12.2021 e motivato in base all'articolo 23 del codice deontologico dei Dottori
Commercialisti con l'impossibilità di proseguire nello svolgimento dell'incarico a causa del mancato paga- mento dei suoi onorari e con detta missiva inviava le fatture pro forma “ancora in sospeso”, il cui pagamento veniva poi intimato con PEC della professionista in data 21.3.2022.
L'opponente quindi, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della richiesta in monitoria di condanna di al pagamento dell'importo di € 749,24 indicato dall'opposta come residuo di un “compenso forfettario Pt_1 relativo alla contabilità ordinaria e i relativi adempimenti fiscali anno 2018” nella fattura pro forma 11/2020 in quanto,a dire della steSA, l'attività svolta durante l'anno 2018 non rientrava nel contratto stipulato con
, che aveva decorrenza 27.5.2019 e perciò quel credito risultava sfornito della neceSAria prova scritta. Pt_1
Inoltre, affermava l'opponente,per il fatto di riferirsi all'anno 2018, esso si era prescritto ex art. 2956 n. 2 c.c., come tutti quelli dei professionisti richiesti oltre il triennio dal loro sorgere , che nel caso, doveva ritenersi il giorno in cui è stato espletato l'incarico ,quindi 31.12.2018 e dal momento che il primo atto di intimazione di pagamento è la PEC della Dott.SA del 21.3.2022, la prescrizione era già maturata. D'altra parte, CP_3 asseriva l'opponente, poiché risultavano soddisfatte tutte le richieste di pagamento della Dott.SA CP_3 relative all'anno 2019, è evidente che anche ogni suo credito professionale precedente doveva considerarsi onorato. L'opponente sosteneva altresì che, nonostante la stipula del rapporto di collaborazione tra le parti del 27.5.2019 il compenso preteso risultava eccessivo considerato che l'opposta, da un lato, nello svolgimento della sua attività, si era avvalsa del concorso del cliente per la presenza in di personale dipendente incaricato Pt_1 della “tenuta” della contabilità dell'azienda e, dall'altro, aveva concluso un analogo accordo di prestazione professionale, sempre il 27.5.2019 con società collegata a avendo steSA compagine sociale, CP_4 Pt_1 stesso amministratore ed avente sede nello stabilimento in Perugia, Strada delle Fratte 3a/13, sede operativa di
, realizzandosi così la fattispecie degli incarichi connessi. Pt_1
D'altro canto neppure era senza effetto,asseriva l'opponente il fatto che le competenze richieste in pagamento dalla Dott.SA si riferivano ad un periodo ,anno 2020, primi trimestri dell'anno 2021, nel quale a CP_3 causa della pandemia COVID19 e delle conseguenti restrizioni alle attività commerciali che hanno pesante- mente coinvolto , che operava nel settore della fornitura di arredi e strumenti ad esercizi di ristorazione, Pt_1 colpito più di altri dalle politiche nazionali di lockdown prima e di green pass poi, determinando per l'odierna opponente un minor flusso di entrate e contrazione del volume di affari che inevitabilmente avevano inciso anche sulle necessità di avvalersi delle attività di consulenza offerte da quel professionista, circostanza fatta valere dall'opponene quale ulteriore ragione per chiedere che aldilà di qualsiasi pregreSA sua quantificazione convenzionale, l'effettivo credito della Dott.SA fosse comunque valutato in relazione all'ipotesi pre- CP_3 vista dall'art. 1464 c.c. dell'impossibilità sopravvenuta.
Concludeva l'opponente sostenendo che la richiesta formulata dall'opposta di vedersi riconosciuti interessi ex
D. Lgs. 231/2022, per i compensi dovuti ai commercialisti, l'art. 10 D.M. 2 settembre 2010, n. 169 iniziava a farli decorrere dopo “tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella”, in questo caso da ritenersi le fatture pro forma allegate alla PEC 14.12.2021; e che la medesima norma parla specificamente di “interessi di mora al tasso legale”, dovendosi pertanto escludere l'applicabilità alla presente fattispecie della disciplina di cui al prefato D. Lgs. 231/2022.
L'opponente quindi concludeva affinchè fosse accertato e ritenuto che il corrispettivo richiesto da CP_3
a non era dovuto, quantomeno nella misura richiesta in atti, e quindi revocato e/o
[...] Parte_1 annullato il decreto ingiuntivo opposto, n. 55/2023, emesso dal Tribunale di Perugia, nel procedimento n.
5804/2022 R.G., in data 12 gennaio 2023, dichiarando non dovute da le somme ivi intimate, ed in via Pt_1 subordinata stabilendo l'esatto minore ammontare del dovuto, con condanna di al rimborso Controparte_3 delle spese di lite e competenze professionali.
Con comparsa del 19.6.2023 si costituiva in giudizio la Dr. , ( Controparte_3 C.F._3
- ), con studio in Perugia, Via Gerardo Dottori n° 94, elettivamente domiciliato in Perugia, Via P.IVA_2
[... Mario Angeloni,57, presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni(c.f.: ;PEC: C.F._4 Email_3
; fax 075.5004472) come da delega in calce al decreto ingiuntivo n° 55/2023 op- Email_4 posto, rilevando che l'opposizione non si basava sulla negazione delle prestazioni professionali eseguite dalla steSA, o che queste fossero state rese in modo errato o sul loro intervenuto pagamento, ma se ne lamentava sostanzialmente soltanto l'eccessivo ammontare e comunque,che l'opposizione era destituita di fondamento. Asseriva l'opposta che la richiesta di pagamento della somma di € 749,24, quale residuo di un compenso professionale relativo all'anno 2018, esulava dal contratto di collaborazione professionale stipulato in data
27.05.2019, che l'eccepita prescrizione del suddetto credito, non era applicabile al caso concreto in quanti quella prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c. è una prescrizione presuntiva e non operava se chi ha eccepito la prescri- zione ha ammesso che l'obbligazione non è stata estinta come sancito dall'art. 2959 c.c.;che controparte avesse presunto l'intervenuto pagamento ,senza darne prova, delle prestazioni professionali antecedenti al 2019, non poteva avere rilevanza alcuna, e che il pagamento del saldo delle prestazioni professionali rese nel 2018 era stato richiesto già nel 2020, con l'invio e ricevimento da parte di della nota pro-forma n. 11 del Pt_1
14.05.2020, con la conseguenza che, anche in ipotesi, il credito non era prescritto.
Continuava l'opposta affermando che il pagamento del residuo delle prestazioni professionali rese nell'anno
2018, non era intervenuto e se ne chiedeva pertanto il saldo e nel merito,che l'opponente, dopo aver stipulato l'accordo del 27.05.2019, a distanza di quasi 4 anni , si lamentava dell'eccessività dei compensi professionali ma che le stesse tabelle professionali riportate da controparte (D.M. 02.09.2010 n. 169) escludevano la possi- bilità di contestazione nel caso in cui queste fossero state accettate e sottoscritte dal cliente .Infatti nel pream- bolo delle stesse era testualmente scritto: "Il presente prontuario deve intendersi come un suggerimento dei compensi professionali che potrebbero essere previsti e pattuiti tra il Commercialista ed il proprio Cliente. Tale determinazione resta comunque soggettiva e potrà essere oggetto di contrattazione al momento del conferi- mento dell'incarico, quando dovrà essere nota al cliente la complessità dell'incarico e l'importanza dell'opera richiesta. Per il professionista è neceSArio concordare con il cliente, in forma scritta, gli onorari per le proprie prestazioni, la cui natura può ritenersi preconcordata e non contestabile esclusivamente se gli stessi sono ac- cettati e sottoscritti dalle parti."(allegate tariffe professionali- doc. n° 2) .Avendo liberamente Parte_1 accettato e sottoscritto gli onorari per le prestazioni professionali dell'opposta, questi non erano contestabili e l'eventuale determinazione giudiziale dei compensi, poteva essere invocata e richiesta al Giudice, solo se non vi era un accordo sul punto, negando questa possibilità in caso contrario.
Ed ancora:controparte, per cercare di giustificare l'opposizione proposta, evidenziava il fatto che vi era una dipendente della che avrebbe collaborato con l'opposta per la tenuta della contabilità e quindi che Parte_1 il cliente avrebbe concorso all'opera prestata dalla professionista ma, all'epoca della stipula dell'accordo del
27.05.2019, la dipendente esisteva già, non risultava essere stata assunta successivamente con la conseguenza che tale circostanza, non poteva essere considerato un fatto sopravvenuto che avesse potuto aver modificato e ridurre l'attività professionale prestata dall'opposta. E come desumibile dalle numerose mail intercorse tra l'ufficio amministrativo della ,nella persona della IG.ra , e l'opposta, l'asserito concorso Pt_1 Testimone_1 del cliente come invocato da controparte, lungi dall'essere un "aiuto" alle prestazioni professionali rese dall'op- posta, era un aggravio dato che in tutte le svariate mail intercorse, vi erano delle domande e dei quesiti su come regolarizzare certe operazioni, su come fiscalmente comportarsi, su cosa bisognava fare in certi casi e comun- que l'opposta evidenziava che la IG.ra , curava solo la contabilità dell'azienda , ed infatti Testimone_1 Pt_1
a tale titolo nella convenzione nulla era stato stabilito Anche l'ulteriore "eccezione" sollevata da controparte e relativa al fatto che la Dr.SA aveva stipulato CP_3 un altro accordo di collaborazione professionale con la società T & C s.r.l. avente sede negli stessi locali della società opponente, era,a dire della steSA, del tutto ininfluente ed irrilevante atteso che trattavasi di società distinte con contabilità e adempimenti fiscali del tutto diversi tra loro.
Da ultimo, l'opposta evidenziava che anche l'eccezione relativa al fatto che le prestazioni professionali erano state rese nel periodo COVID, era del tutto irrilevante, perché l'attività professionale dalla steSA è stata co- munque resa ed anzi, date le note restrizione dell'epoca, era stata ancora più onerosa e difficile (smart working, call, finanziamenti COVID, dipendenti ecc....), che avrebbero legittimato anche un ritocco al rialzo della tariffe professionali, che comunque non c'era stato e la crisi generata dall'emergenze sanitaria aveva colpito tutti e non solo la , e non poteva assurgere a giustificazione della richiesta di riduzione di quanto pattuito. Pt_1
Pertnto l'opposta,constatata l'assenza, in violazione dell'art. 2697 c.c., di qualsiasi elemento probatorio chie- deva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concludeva come segue: “In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussisten- done tutti i presupposti di legge, in quanto l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
– Nel merito: rigettare l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
– In via subordinata: condannare al pagamento in favore della Dr Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.482.68 o la somma diversa e minore ritenuta di giustizia, oltre spese legali del monitorio ed interessi moratori;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Assegnata la cognizione della causa all'attuale Giudicante e fiSAta l'udienza di comparizione delle parti in- nanzi a sé per il giorno 5.7.2023 in tale sede venivano concessi i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art.183 VI° comma c.p.c. e rinviato il procedimento all'udienza del 6.12.2023.
A tale udienza il legale di parte opponente rappresentava la proposta transattiva della propria assitita,il legale di parte opposta non la riteneva non satisfativa rispetto all'entità del credito ingiunto ma riservava di riferire alla propria patrocinata.
All'udienza del 17.1.2024 il legale di parte opposta riferiva che la proposta di controparte non era ritenuta accettabile ed insisteva nelle proprie richieste e in particolare per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto così come il procuratore di parte opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Il Giudice riservava la decisione, che veniva assunta con ordinanza del 18.1.2024 con la quale,ritenuto che la questione della prescrizione sollevata da parte opponente poteva essere decisa unitamente al merito,diponeva espletarsi C.T.U. contabile che,sulla base degli atti e documenti versati in atti ed attestanti l'attività svolta dall'opposta in favore dell'opponente negli anni cui si riferiscono le fatture poste a base del monitorio, del contratto intercorso tra le parti e sulla base delle tariffe professionali, avesse determinato le spettanze dell'op- ponente in favore di parte opposta, conferendo incarico al Dr. e fiSAndo per il giuramento Persona_1
l'udienza del 17.4.2024,C.T.U. sostituito con il Dr. , per rinuncia all'incarico del primo con Persona_2 ordinanza del 19.3.2024 All'udienza sopra indicata il C.T.U. dichiarava di accettare l'incarico e il giudizio veniva rinviato al 16.10.2024 per l'esame della Relazione peritale e dove il Giudice, ritenuta chiusa l'istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025,da trattarsi in forma scritta con il rito ante Cartabia e dove venivano concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c.per memorie conclusive e repliche decorrenti dal 20.3.2025
Con il decreto ingiuntivo emesso in suo favore ed opposto da la ha chiesto il paga- Parte_1 Parte_3 mento delle seguenti fatture emesse nei confronti dell'opponente per l'attività professionale svolta in favore della steSA in forza di accordo sottoscritto tra le parti in data 27.5.2019 e insolute: n. 11 del 14/05/2020 (€
889,24 residuo da pagare € 749,24) , proforma n. 59 del 21/08/2020 (€ 1.122,24), proforma n. 60 del
21/08/2020 (€ 1.122,24), proforma n. 10 del 01/03/2021 (€ 1.122,24), proforma n. 11 del 01/03/2021 (€
1.122,24), proforma n. 44 del 18/06/2021 (€ 1.122,24), proforma n. 62 del 08/10/2021 (€ 1.122,24) per l'esple- tamento dell'attività professionale descritta nella detta scrittura e per il compenso come ivi concordato.
Ai sensi dell'art,222 c.c. il contratto di opera è la fattispecie per cui una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavori prevalentemente proprio e senza obbligo di subordinazione nei confronti del commit- tente e il successivo art.2230 e ss.c.c. regolamentano la fattispecie della prestazione d'opera intellettuale, tra un professionista, iscritto all'Albo ed il Cliente che si avvale delle sue competenze.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manife- stare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente conve- nuto per il pagamento di detto compenso (CaSAzione civile sez. II - 25/03/2024, n. 7953) e l'art. 2233 c.c. introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, con la con- seguenza che assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del Giudice.Quindi,in materia di contratto di opera intellettuale, a norma dell'art. 2233 c.c., il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso al professionista, salve le eventuali limitazioni al potere di autonomia delle parti derivanti da norme speciali relative alle singole professioni e quindi, in mancanza di disposizioni speciali in senso contrario, è valido il patto col quale, in un contratto di prestazione d'opera intellettuale, il compenso venga stabilita in base alle attività come espreSAmente indicate nel contratto stesso(arg. da CaSA- zione civile sez. II - 04/08/1977, n. 3508)
La prestazione d'opera professionale di natura intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. soggiace al regime della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c.. A differenza della prescrizione ordinaria, tale tipologia di pre- scrizione non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che il paga- mento sia avvenuto nel termine previsto. Pertanto, qualora il debitore ammetta espreSAmente di non aver pagato gli onorari e quindi oppure, dato che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che, anche implicitamente, comporti l'ammissione di non aver estinto l'obbliga- zione e ciò si verifica quando il debitore contesta sia l'"an" della pretesa azionata nei propri confronti, negan- done l'esistenza, sia quando contesta il "quantum" e quindi, se la contestazione dell'obbligato riguardi il dover pagare il debito, come nel caso di specie dove è stata contestata dall'ingiunta l'entità del credito vantato dall'ingiungente stante l' eccepita prescrizione di parte di esso e di debenza degli interessi moratori, queste rappresentano circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.(Tribunale sez. I - Lecce, 07/08/2023, n. 2320 Tribunale - Vasto,
26/02/2023, n. 58) con la conseguenza che, attesa l'incompatibilità di tali circostanze con la summenzionata prescrizione presuntiva, la relativa eccezione, a norma dell'art. 2959 c.c., deve essere rigettata.
Tali conclusioni hanno trovato conferma nell'espletata C.T.U. contabile laddove l'Ausiliare incaricato
Dr. esaminata la documentazione versata in atti e quella richiesta al C.T.P. dell'ingiungente- Persona_3 opposta, ad integrazione di quella già presente e non ulteriore o novativa rispetto l'oggetto dell'indagine peri- tale ( all.n.13 Ricevute di presentazioni dichiarazioni fiscali e presentazione di bilanci da parte della Dott.SA
) , rilevato che in tema di CTU, l'utilizzazione da parte del consulente di documentazione non ritual- CP_3 mente fornita dalle parti, bensì da una delle parti durante lo svolgimento della perizia e l'assenza di richiesta di consenso all'altra parte, comportano una nullità relativa di cui all'art. 157 c.p.c., che risulta sanata qualora la parte intereSAta non sollevi un'eccezione in ordine all'uso della documentazione nel primo atto processuale utile. (Corte appello - Potenza, 28/10/2022, n. 627),che il C.T.P. di parte opponente non ha mai presenziato alle operazioni peritali né lo stesso o il difensore ha depositato osservazioni all'elaborato ,prima difesa utile in cui poteva esserne contestato il contenuto, limitandosi il difensore dell'opponente a generiche contestazioni nel verbale dell'udienza del 16.10.2024 a fronte del deposito della C.T.U. in data 1.8.2024 ,ha concluso come segue: “….Come si evince dal testo integrale del contratto, non vi è alcun riferimento temporale al quale il professionista avrebbe dovuto limitarsi o attenersi nell'adempimento dell'opera professionale e poiché la steSA, in seguito alla redazione e sottoscrizione dell'incarico, ha provveduto a sanare gli adempimenti civili e fiscali di anni pregressi, ne deriva che il professionista abbia operato nell'interesse della società, tutelando quest'ultima da gravose conseguenze.Infatti, come si evince dalle ricevute dell'Agenzia delle Entrate (allegato
7 e 8), l'invio delle dichiarazioni, seppur riferite agli anni 2017 e 2018, è avvenuto in data 25/02/2020, quindi le prestazioni ricadono pienamente negli obblighi contrattuali…. La richiama, nelle sue prime memo- Pt_1 rie, la prescrizione presuntiva. Con tale tipologia di prescrizione il diritto del professionista al compenso per l'opera prestata e per il rimborso delle correlative spese si prescrive in 3 anni. Tuttavia, vi sono diversi elementi che non fanno propendere per l'applicazione della prescrizione presuntiva. In primis, il mancato superamento dei termini di prescrizione, in quanto il professionista ha inviato, in data 14/12/2021, le fatture pro forma
“ancora in sospeso” come scrive la parte attrice nelle sue memorie, ed ha intimato ulteriormente il pagamento in data 21/03/2022 a mezzo pec. Pur prendendo come data di riferimento temporale il giorno 21/03/2022 , non emergeche siano trascorsi i 3 anni dalla sottoscrizione del contratto (27/05/2019).In secundis, vi è un implicito riconoscimento del debito da parte di con il pagamento parziale della parcella proforma n.11 del Pt_1
14/05/2020 avvenuto in data 19/11/2021, come attesta la fattura n. 162 del 19/11/2021 emeSA dalla Dott.SA
(allegato 4), nella quale la versa un acconto sul compenso relativo agli adempimenti fiscale CP_3 Pt_1 relativo all'anno 2018…”. Quindi,il C.T.U. ha accertato quanto segue: “…. premesso che:
- L'opera professionale offerta dalla dott.SA è svolta all'interno del sinallagma contrattuale;
CP_3 - Non è intervenuta la prescrizione dei crediti
- I compensi richiesti sono congrui rispetto alle disposizioni del DM 140/2012e delle Tabelle dell'Associazione
Nazionale Commercialisti lo scrivente conclude la propria analisi con il calcolo di euro 8.882,88 quale com- penso dovuto alla parte convenuta”.
Alla luce di quanto sopra rilevato ed evidenziato, condividendo e facendo proprie, questo Giudice, le conclu- sioni cui è pervenuto il C.T.U., l'opposizione va rigettata in quanto infondata,il decreto ingiuntivo opposto viene integralmente confermato e allo stesso viene conferita definitiva esecutorietà ai sensi dell'art.654 c.p.c..
L'opponente a condannata al pagamento delle spese dell'espletata C.T.U. e al pagamento delle spese di lite, come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. Alberta Balloni,definitivamente pronunciando sull'opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 55/2023 , emesso dal Tribunale di Perugia nel procedimento n. 5804/2022 R.G. in data 12 gennaio 2023 promosso da con sede legale in Roma, Circonvalla- Parte_1 zione Clodia 163-171 e sede operativa in Perugia, Strada delle Fratte 3a/13, c.f. e partita IVA , P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. IG. , nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa, per delega in calce al detto atto, C.F._1 dall'Avvocato Luigi Luccarini del foro di Perugia, c.f. , numero telefax 0759975957, C.F._2 indirizzo PEC , ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Perugia, Email_1
Via della Treggia, 42/B nei confronti della Dr. , ( - Controparte_3 C.F._3
), con studio in Perugia, Via Gerardo Dottori n° 94, elettivamente domiciliato in Perugia, Via P.IVA_2
[... Mario Angeloni,57, presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni (c.f.: ;PEC: C.F._5 Emai_5
fax :075.5004472) come da delega in calce al decreto ingiuntivo n° 55/2023: Email_4
Rigetta l'opposzione, ritenutane l'infondatezza e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
55/2023 emesso in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente, cui conferisce definitiva esecu- torietà ai sensi dell'art.654 c.p.c.
Condanna pate opponente al pagamento delle sese dell'espletata C.T.U. e delle spese di lite, liquidate come segue:€.5.077,00 per compenso professionale,oltre IVA,CP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 24.6.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni