Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 250 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e (avv. Iconio Massara) Parte_1 Parte_2
appellanti
E
(avv.ti Ettore Triolo, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1
appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Accertamento negativo del debito contributivo.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' , con verbale di accertamento ispettivo del 25.9.2018, ha contestato alla CP_1
società 1) di aver versato, dall'1.4.2016, i contributi relativi al personale occupato Parte_1
alle sue dipendenze sulla base delle retribuzioni, più basse, previsto da un contratto collettivo
(il CCNL Servizi AN – SA) che non era stato stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria e, pertanto, di aver versato contributi in misura inferiore a quella dovuta e di non aver quindi diritto agli sgravi contributivi di cui aveva beneficiato;
2)
2.490,44 euro, aveva erogato a titolo di assegni per il nucleo familiare a dipendenti che, per ragioni di reddito, non ne avevano diritto. Le ha quindi chiesto di pagare, a titolo di contributi e somme aggiuntive, la somma complessiva di 363.024,80 euro.
2. Con un primo ricorso al tribunale di Vibo Valentia del 10.12.2108, la società e il suo legale rappresentante (che “agisce anche in proprio”) hanno Parte_2 convenuto in giudizio l' e l' di Vibo Valentia e hanno contestato le CP_1 Controparte_2 risultanze ispettive e l'avversa pretesa creditoria. Per quanto ancora interessa, hanno sostenuto: 1) che il CCNL applicato è stato sottoscritto da un sindacato, la SA, che rientra tra quelli dotati di maggior rappresentatività e da un'associazione datoriale, la AN, a cui la società ricorrente legittimamente aderisce;
2) che le sanzioni comminate, a titolo di evasione contributiva, sono incongrue rispetto alle condotte contestate;
3) che i parametri di calcolo degli importi contributivi rivendicati dall' sono inesatti per le ragioni meglio esplicitate CP_1 nell'allegata relazione del loro consulente tecnico di parte.
3. Con un secondo ricorso al medesimo tribunale del 26.7.2019, gli stessi ricorrenti hanno agito solo contro l' per impugnare, sulla base dei medesimi motivi, le note di CP_1
rettifica emesse per effetto delle anzidette risultanze ispettive e le conseguenti richieste di pagamento.
4. Il tribunale, riuniti i due ricorsi, li ha rigettati, compensando le spese. Ha ritenuto:
1) che sia notoria, alla stregua della richiamata giurisprudenza di merito, la maggiore
CP_ Con rappresentatività delle organizzazioni Cgil, e che hanno sottoscritto il CCNL che la società ricorrente non applica più dall'aprile del 2016; 2) che la medesima società, benché fruitrice di agevolazioni contributive, non abbia assolto l'onere di provare che il diverso
CCNL che da allora applica sia stato stipulato da un'associazione che gode, comparativamente, di maggiore rappresentatività; 3) che l' possa ripetere dal datore di CP_1
lavoro il trattamento di famiglia incamerato senza titolo dal dipendente e portato in compensazione dal datore di lavoro, che lo ha anticipato, con i propri debiti contributi verso l'Istituto previdenziale, salva l'eventuale rivalsa del datore di lavoro nei confronti del dipendente.
5. I ricorrenti appellano la sentenza.
5.1. Addebitano al tribunale: 1) di aver erroneamente posto a carico della società datrice di lavoro l'onere della prova della maggiore rappresentatività dei soggetti stipulanti il CCNL coattivamente applicato dall' a fini contributivi;
2) di aver erroneamente posto il CP_1
medesimo onere probatorio a carico della società fruitrice dei benefici contributivi che sono stati disconosciuti in conseguenza dell'applicazione di quello stesso CCNL.
5.2. Gli addebitano altresì di non aver affrontato gli ulteriori motivi di impugnazione proposti, relativi al fatto:
1) che la società si era limitata ad erogare i trattamenti di famiglia (ANF) ai propri dipendenti sulla base delle loro dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali di accesso a quegli stessi trattamenti e non può quindi essere ritenuta responsabile nei confronti dell' CP_1
dell'erroneità o delle manchevolezze di tali dichiarazioni;
2) che i conteggi posti a base delle rivendicazioni contributive dell' sono errati, CP_5
siccome ha rilevato il consulente della società, poiché: a) la retribuzione ritenuta spettante ad alcuni lavoratori è stata quantificata attribuendo agli stessi un inquadramento professionale superiore a quello di appartenenza oppure un trattamento salariale maggiore di quello dovuto;
b) i contributi non possono essere versati per un numero di mensilità superiore a quello previsto dal CCNL applicato in azienda;
c) l'applicazione del diverso CCNL non giustifica la perdita integrale dei benefici contributivi fruiti dalla società;
3) che, in subordine, non ravvisandosi alcuna evasione contributiva, le sanzioni civili applicate avrebbero dovuto essere quantificate, al più, nella misura prevista per il caso di omissione contributiva e, comunque, vanno annullate stante la “buona fede” del contribuente e la “incertezza normativa oggettiva” che nella specie ricorre.
6. L' ha chiesto il rigetto dell'appello, assumendolo infondato. L' CP_1 [...]
di Vibo Valentia, nel riproporre l'eccezione del difetto della propria Controparte_6
legittimazione passiva, non delibata dal tribunale, ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
7. La Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. Preliminarmente, va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell' , perché l'azione proposta con entrambi i ricorsi riuniti è Controparte_6 volta all'accertamento negativo delle obbligazioni contributive che risultano dal verbale ispettivo e che sono fatte oggetto della sola rivendicazione creditoria dell' . In giudizio, CP_1 pertanto, non vengono in rilievo posizioni soggettive giuridiche dell' appellato. CP_6
Poco è a dirsi, del resto, sulla non impugnabilità dell'accertamento effettuato dal medesimo che non sia (ancora) confluito in un'ordinanza ingiunzione1. CP_6
9. Nel merito, l'appello è infondato.
10. Il primo motivo di gravame – con cui si rivendica il riconoscimento della corretta applicazione, ai fini della quantificazione dei contributi dovuti2, delle retribuzioni previste dal
CCNL stipulato dalla SA – va respinto perché il tribunale ha escluso la maggiore rappresentatività di tale sindacato, comparativamente alle sigle che ha definito “storiche”, CP_ Con ossia alla Cgil, alla e alla rifacendosi non solo (e non tanto) al notorio, quanto piuttosto richiamando la giurisprudenza di merito che quel dato ha desunto dalle indicazioni del ministero del lavoro. Ha infatti valorizzato, mediante il richiamo a quella giurisprudenza, la “nota del Ministero del Lavoro del 3.10.2012 di aggiornamento dati numerici relativi alla rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, ai fini dell'art. 1 legge 389/199 e dell''art. 7 comma
4 del D.L. 248/2007”.
10.1. E rispetto a tale dirimente indicazione gli appellanti non offrono, neppure sul piano argomentativo, alcun elemento che valga a confutarla. Si limitano piuttosto a ribadire che il predetto sindacato rientra tra quelli “maggiormente rappresentativi”, ma non deducono e non provano che lo sia “comparativamente” rispetto ai sindacati che hanno sottoscritto il 1 Cass. 32886/2018: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non
è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”. diverso contratto collettivo di categoria al quale, nel caso di specie, l' si è rifatto per CP_1 determinare l'imponibile contributivo. A tal proposito, si noti, come il DPCM 14.11.2017 e il
DPCM 1.6.2022, che gli appellanti producono e richiamano a sostegno delle loro ragioni, ricomprendono la SA tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ma senza riconoscerla più rappresentativa in comparazione con le altre confederazioni sindacali che pur menzionano. Non forniscono, pertanto, dati idonei a confutare l'anzidetta indicazione ministeriale che il tribunale ha valorizzato ai fini del decidere.
10.2. D'altronde, ad avvalorare il convincimento del tribunale e, dunque, a confortare l'assunto dell' milita la constatazione che il medesimo assunto è stato condiviso sia dal CP_1
Consiglio di Stato3, sia dalla Cassazione4, sia dalla Corte costituzionale5.
11. Il secondo motivo di gravame – con cui gli appellanti contestano la statuizione secondo cui grava sul beneficiario delle agevolazioni contributive dar prova di averne diritto –
è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento di legittimità che il tribunale ha recepito6. Ed invero, poiché ai sensi dell'art. 1, c. 1175, del l. n. 296/2006, la fruizione degli sgravi contributivi è subordinata all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali che sono, comparativamente, le più rappresentative, è onere di chi fruisce di quegli stessi sgravi dimostrare di aver applicato un contratto collettivo avente tale matrice. Non spetta invece all' – come invece sostengono CP_1
gli appellanti – dar la prova che il contratto collettivo applicato dal beneficiario non l'abbia7. 3 Cons. Stato n. 8300/2022 in mot.: “considerato il rapporto tra la SA e le organizzazioni sindacali confederali CP Co Cgil, e la prima non può considerarsi "comparativamente più rappresentativa"”. 12. Il terzo motivo di gravame – con cui si sostiene che il datore di lavoro che ha anticipato i trattamenti di famiglia ai propri dipendenti, ponendo poi in compensazione i relativi importi con i contributi dovuti all' , deve limitarsi a recepire quanto gli stessi CP_1 dipendenti hanno dichiarato ai fini dell'accesso a quei trattamenti e non può quindi rispondere della veridicità di quelle stesse dichiarazioni – è infondato. Trascura, infatti, che grava sul titolare del credito posto in compensazione8 l'onere di provare gli elementi costitutivi del medesimo credito che, nella specie, sorge in conseguenza non già della mera anticipazione dei trattamenti di famiglia, bensì dell'esistenza del diritto del singolo lavoratore a fruire di quei trattamenti. Sicché, qualora questi non ne abbia diritto, l'erogazione risulta indebita e, come tale, non consente che in capo al datore di lavoro sorga il diritto al rimborso che ha posto in compensazione con il proprio obbligo contributivo9. In siffatta ipotesi – come ha correttamente ritenuto il tribunale – spetta al datore di lavoro il diritto di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore beneficiario del pagamento indebito10.
“offrire la prova della maggiore rappresentatività” dei sindacati stipulanti il CCNL al quale si è rifatta “per la determinazione della retribuzione da assumere come parametro per la commisurazione dei contributi CP_ previdenziali”. Sicché è erronea l'affermazione “che avrebbe dovuto esse l' a dare la dimostrazione della maggiore rappresentatività dei sindacati che stipularono il CCNL ritenuto applicabile”. 8 Cass. 14711/2007: “Nel caso in cui l per contrastare la pretesa relativa al rimborso delle somme CP_1 anticipate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per integrazione salariale, pretenda di detrarre dall'importo le somme dovutegli per violazioni contributive, si configura un'ipotesi di compensazione impropria, atteso che nella materia previdenziale vige il regime del conguaglio, in forza del quale il datore di lavoro obbligato, quale
"adiectus solutionis causa", ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo istituto, prescindendo dalla autonomia delle obbligazioni”. 9 Cass. 379/1966: “… nel caso di ripetizione di assegni pagati indebitamente, l'accipiens dell'indebito si identifica nel prestatore d'opera, cui sono pervenuti sia pure tramite il datore di lavoro, gli assegni non dovuti. in astratto, quindi, legittimato passivo dell'azione di recupero svolta dall'istituto sarebbe il prestatore d'opera.
Tuttavia la legge - art 24 tu 30 maggio 1955, n 797- prevede che dette somme, corrisposte indebitamente, siano trattenute sugli assegni da corrispondersi ulteriormente e su ogni credito derivante dal rapporto di lavoro, così attribuendosi al datore di lavoro un'ulteriore mansione, che ne giustifica la legittimazione passiva di fronte all'azione dell'istituto …”. 10 Cass. 19261/2013: “In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti (compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all e versando cosi la sola eccedenza); ne deriva che, in CP_1 caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797”. Cfr. anche
Cass. 19316/2021. 13. Il quarto motivo di gravame – con cui, mediante il richiamo alle argomentazioni esposte nella consulenza tecnica di parte, si contesta la quantificazione dei contributi rivendicati dall' – è infondato in tutte le sue articolazioni, perché i ricorrenti: CP_1
a) reputano erroneo l'inquadramento professionale di alcuni lavoratori, denunciandolo inconferente alla qualifica di appartenenza. Ma non considerano che tanto discende dall'applicazione del diverso contratto collettivo che è posto a base della pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale e della conseguente necessità di attribuire ai dipendenti qualifiche
(e retribuzioni) coerenti con le previsioni di quel contratto collettivo, rispetto alla cui applicazione nessuna specifica censura i ricorrenti hanno formulato;
b) contestano l'importo degli imponibili retributivi di alcuni lavoratori sostenendo che sia stato calcolato in relazione a retribuzioni eccedenti quelle, di “base”, previste dal contratto collettivo applicato. Ma non considerano che la retribuzione imponibile è stata determinata tenendo conto dei giorni e delle ore di lavoro effettive che risultano dai documenti aziendali esaminati dagli ispettori e, dunque, delle maggiorazioni che spettano ai lavoratori, rispetto alla loro retribuzione base, per effetto della reale durata della prestazione svolta;
c) sostengono che i contributi non possano essere versati per un numero di mensilità superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro “adottato in azienda”.
Ma non considerano che, in realtà, anche il numero delle mensilità accessorie è quello del diverso contratto collettivo nazionale di categoria (c.d. leader) in base al quale si determina il minimale contributivo;
d) ritengono che la violazione dell'obbligo di adottare quest'ultimo contratto collettivo comporti la perdita della sola “differenza delle agevolazioni fruita in più e non l'intero beneficio contributivo”. Ma non considerano che il mancato rispetto del contratto collettivo da applicare a fini contributivi (come nel caso di erogazione di un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in base al quale si determina il minimale contributivo) preclude totalmente l'accesso ai benefici contributivi (ex art. 1, c.
1175, l. n. 296/2006) e, pertanto, impone la revoca integrale degli stessi.
14. Il quinto motivo di gravame – con cui si invoca l'esonero dalle sanzioni applicate per l'evasione contributiva contestata o, quantomeno, la commisurazione delle stesse in base al regime previsto per l'omissione contributiva e nella misura minima che tenga conto della buona fede del contribuente – è infondato perché: 1) non può ravvisarsi l'ipotesi meno grave della omissione contributiva, che ricorre quando il mancato pagamento dei contributi dovuti si evinca dalle denunce e registrazioni obbligatorie destinate all'ente previdenziale, e non da una specifica attività ispettiva come quella che nel caso di specie ha consentito di accertare l'inadempimento contestato agli appellanti (cfr. Cass. n. 11261/2010 n. 10509/2012, n. 17119/2015)11;
2) non rilevano le incertezze sulla ricorrenza dell'obbligazione contributiva controversa, perché esse, ai sensi dell'art. 116, c. 15 lett. a) della l. n. 388/2000, consentono l'applicazione di un più favorevole regime sanzionatorio solo in caso di integrale pagamento della contribuzione dovuta, che nella specie invece difetta (cfr. Cass. n. 4077/2016, n. 28720/2020,
n. 8110/2021);
3) né la buona fede dei ricorrenti assume rilevanza ai fini dell'esonero o dell'attenuazione del pagamento delle sanzioni, poiché il giudizio sulla scusabilità della condotta del contribuente è del tutto estraneo alla sfera operativa delle sanzioni civili per l'omesso pagamento dei contributi assicurativi previdenziali12.
15. Ne consegue il rigetto dell'appello.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del DM
Giustizia n. 55/2014, avendo riguardo al valore della controversia (363.024,80 euro); contenendo in prossimità dei limiti minimi dello scaglione applicabile i compensi delle fasi 11 In dottrina: “La … omissione si verifica quando il (contribuente) pur avendo regolarmente effettuato le comunicazioni obbligatorie all'Ente previdenziale, non provvede al pagamento dei contributi dovuti risultanti dalle medesime comunicazioni”. Vds. per un caso analogo a quello in esame Cass. 9952/2025 in mot: “Questa
Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass. 11261/10, Cass. 28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle denunce CP effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità CP_ CP_ nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass. 28966/11). Nel caso di specie, sono stati e a svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale hanno appurato il mancato pagamenti della contribuzione dovuta.
Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla cooperativa, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass. 8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo)”. 12 Cfr. Cass. 17970/2022: “ In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della CP_ gestione separata , lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata”. svolte;
riducendo del venti per cento, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. 149/2015, i compensi a favore dell' che è difeso da funzionari delegati. Controparte_6
17. Stante il rigetto dell'impugnazione, occorre dare atto che ricorrono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_3 Parte_2
, con ricorso depositato il 21.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 1170/226, pubblicata in data 22.12.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida in 10 mila euro a favore dell' e in 8 mila euro in favore dell' CP_1 Controparte_6
di Vibo Valentia, oltre accessori e rimborsi di legge;
[...]
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'art. 2, c. 25, della L. 549/1995 prevede to che: "L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria". Cfr. Cass.
6817/2003: “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore quello che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, il cosiddetto "minimale contributivo", secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1
D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389),minimale del quale non entrano a far parte le maggiorazioni previste sul compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario previste dal cosiddetto "contratto leader", e cioè dal contratto collettivo, tra quelli intervenuti per la medesima categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative di quella categoria”. 4 Cass. 7781/2015, secondo cui qualora “si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende … dalla anziché a quello stipulato tra e altri … in CP_7 CP_8 quanto - in assenza di specifiche prove contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n.
549”. 5 Corte Cost. n. 22/2023 in mot.: “la confederazione alla quale fa riferimento il sindacato firmatario dell'accordo aziendale, oggetto del giudizio a quo, (ossia la SA) è stata ritenuta, da ultimo, non essere comparativamente più rappresentativa”. 6 Ex multis Cass. 1157/2018: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata …”. 7 Cfr. in mot. Cass. 19639/2015, già citata dal tribunale appellato, secondo cui è “… l'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.)” a dover