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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 691/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via
Kennedy n. 133 presso lo studio dell'Avv. Sergio Alfano che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina ed domiciliato ope legis in Messina, via dei Mille is. 221, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 marzo 2025 , Parte_1 docente della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del dal 1° Controparte_2 settembre 1996, chiede il riconoscimento giuridico dell'anno scolastico 2013 ai fini della progressione economica e della ricostruzione di carriera. La ricorrente ha presentato istanza di ricostruzione della carriera ai sensi del D.Lgs. 297/94, ma il Dirigente Scolastico incaricato ha escluso l'anno 2013, ritenendolo non utile ai fini stipendiali in base all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 122/2013, che prorogava il blocco degli automatismi stipendiali per i dipendenti pubblici.
Tale esclusione è contestata dalla ricorrente, la quale evidenzia come il blocco stipendiale disposto dal D.P.R. 122/2013 sia stato successivamente dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015, che ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, ritenendo il blocco legittimo solo se temporaneo e giustificato da esigenze eccezionali.
La ricorrente sostiene che, mentre gli scatti stipendiali degli anni
2010, 2011 e 2012 sono stati successivamente recuperati attraverso fondi dedicati e intese sindacali, l'anno 2013 è rimasto escluso, generando un danno permanente e un ritardo nella progressione stipendiale. Tale esclusione, secondo la ricorrente, viola i principi costituzionali di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36 Cost.), di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente richiama numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 2686/2019 del
Tribunale di Taranto, la sentenza n. 124/2022 della Corte d'Appello di
Venezia e la sentenza n. 66/2024 della Corte d'Appello di Firenze, che hanno affermato il principio secondo cui il blocco stipendiale disposto per l'anno 2013 deve intendersi limitato agli effetti economici, senza pregiudicare il riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio maturata.
In conclusione, la ricorrente chiede:
• la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera e del
D.P.R. 122/2013; • l'accertamento del diritto al riconoscimento giuridico dell'anno
2013;
• la condanna del alla ricostruzione integrale della CP_1 carriera, con inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
• il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi;
• l'adeguamento del cedolino stipendiale con anticipo dello scatto stipendiale.
Nella resistenza del , all'udienza del 2 ottobre 2025 la causa CP_1
è stata assunta in decisione.
La domanda della ricorrente non può Parte_1 trovare accoglimento nella parte in cui è volta al riconoscimento degli effetti economici dell'anno scolastico 2013. Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 373/2025, l'anno 2013, pur costituendo servizio effettivamente prestato, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013.
La Corte d'Appello ha chiarito che, in forza dell'art. 9, comma 23, del
D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013, l'anno 2013 non può essere considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.
Tuttavia, ha precisato che tale esclusione riguarda esclusivamente gli effetti economici, mentre l'anzianità di servizio maturata nel 2013 conserva efficacia ai fini giuridici.
In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il legislatore ha inteso sterilizzare, ai soli fini economici, un periodo temporale determinato, senza incidere sul complessivo meccanismo di progressione giuridica. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 304/2013, 310/2013,
154/2014), che ha ritenuto legittimo il blocco economico purché temporaneo, proporzionato e giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ha escluso che esso possa estendersi agli effetti giuridici della carriera.
La Corte d'Appello di Messina ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione e che, anche per l'anno 2013, essa deve essere valutata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità, della partecipazione a concorsi e del superamento del periodo di prova
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che la “non utilità” dell'anno 2013 deve intendersi limitata ai soli effetti economici, senza estendersi agli effetti giuridici. La Corte ha escluso che, in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva e del reperimento delle relative risorse, l'annualità del 2013 possa essere computata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, anche per il periodo successivo alla cessazione del blocco.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, proprio del comparto scuola, non può essere assimilato alle progressioni professionali soggette a selezione o concorso, e che la sterilizzazione economica dell'anno 2013, pur proiettandosi nel tempo, non altera il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, né incide sulla legittimità costituzionale della disciplina adottata dal legislatore.
Pertanto, l'unica interpretazione conforme al dettato normativo e costituzionalmente orientata è quella che riconosce l'anno 2013 ai soli fini giuridici, escludendone gli effetti economici, in quanto il blocco stipendiale disposto per quell'anno è stato ritenuto legittimo solo nella sua dimensione economica e per il periodo strettamente previsto dalla legge.
In conclusione, non sussistendo argomenti per disattendere la motivazione dal giudice di legittimità che anzi va pienamente condivisa, va dichiarato che il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 vada riconosciuto ai soli fini giuridici, senza alcun effetto di tipo economico.
Le spese, in considerazione di numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno deciso diversamente rispetto a quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 e condanna il
[...]
ad emettere nuovo decreto di ricostruzione Controparte_2 della carriera, con il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013; compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino