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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2027/2021 promossa
DA
, e proseguita dalle eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta costituzione e procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDUCCI MASSIMO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple”), denunciata in data
26.02.2019 con un grado di menomazione superiore o pari al 20% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1
corresponsione del correlativo importo.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig.ra deceduta Parte_1
nelle more del giudizio in data 19.03.2024 ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di coltivatrice diretta dal 1969 al 2018(cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – - (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2
del 30.11.2023).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott.ssa , previo Persona_1
accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato con ordinanza resa da questo Giudice in data 26.09.2024 atteso il decesso di parte istante avvenuto il 19.03.2024 ha accertato che la parte ricorrente deceduta sig.ra era affetta da: “Marcata spondiloartrosi e Parte_1
discopatie del rachide con protrusioni discali multiple”
Il perito ha acclarato che: “la malattia denunciata dalla Sig.ra è, con criterio di elevata Pt_1
probabilità, una tecnopatia nel determinismo della quale hanno svolto un ruolo concausale
i fattori di rischio presenti nella sua attività lavorativa.
In relazione al D.M. 38/2000, consideriamo la voce n. 193 – Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità, o ai gradi estremi delle escursioni articolari, …quadro diagnostico -strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio -grave …, in cui il
Danno Biologico viene valutato fino al 25%.
Nel caso in esame, essendo i fattori lavorativi agenti concausali nel determinismo della patologia riscontrata a carico del rachide lombo-sacrale, mentre un'azione importante è svolta dai fattori che fisiologicamente usurano la colonna vertebrale con il trascorrere degli anni, appare equa una valutazione del Danno Biologico pari al 7%, a far data dall'epoca della domanda amministrativa 26 febbraio 2019, fino alla data del decesso – 19 marzo
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in assenza di contestazione.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1
va dunque condannato al pagamento in favore delle parti costituite in giudizio sig.ra Pt_2
e sig.ra nella loro qualità di eredi del de cuius sig.ra
[...] Parte_3 Parte_1 della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 7% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del
26.02.2019 sino al saldo .
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto delle parti costituite in giudizio sig.ra e sig.ra nella loro qualità di eredi del de cuius sig.ra Parte_2 Parte_3 [...]
a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura Pt_1 corrispondente al 7% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1
legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2019
e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carroccia Alfredo, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2027/2021 promossa
DA
, e proseguita dalle eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta costituzione e procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDUCCI MASSIMO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple”), denunciata in data
26.02.2019 con un grado di menomazione superiore o pari al 20% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1
corresponsione del correlativo importo.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig.ra deceduta Parte_1
nelle more del giudizio in data 19.03.2024 ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di coltivatrice diretta dal 1969 al 2018(cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – - (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2
del 30.11.2023).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott.ssa , previo Persona_1
accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato con ordinanza resa da questo Giudice in data 26.09.2024 atteso il decesso di parte istante avvenuto il 19.03.2024 ha accertato che la parte ricorrente deceduta sig.ra era affetta da: “Marcata spondiloartrosi e Parte_1
discopatie del rachide con protrusioni discali multiple”
Il perito ha acclarato che: “la malattia denunciata dalla Sig.ra è, con criterio di elevata Pt_1
probabilità, una tecnopatia nel determinismo della quale hanno svolto un ruolo concausale
i fattori di rischio presenti nella sua attività lavorativa.
In relazione al D.M. 38/2000, consideriamo la voce n. 193 – Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità, o ai gradi estremi delle escursioni articolari, …quadro diagnostico -strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio -grave …, in cui il
Danno Biologico viene valutato fino al 25%.
Nel caso in esame, essendo i fattori lavorativi agenti concausali nel determinismo della patologia riscontrata a carico del rachide lombo-sacrale, mentre un'azione importante è svolta dai fattori che fisiologicamente usurano la colonna vertebrale con il trascorrere degli anni, appare equa una valutazione del Danno Biologico pari al 7%, a far data dall'epoca della domanda amministrativa 26 febbraio 2019, fino alla data del decesso – 19 marzo
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in assenza di contestazione.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1
va dunque condannato al pagamento in favore delle parti costituite in giudizio sig.ra Pt_2
e sig.ra nella loro qualità di eredi del de cuius sig.ra
[...] Parte_3 Parte_1 della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 7% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del
26.02.2019 sino al saldo .
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto delle parti costituite in giudizio sig.ra e sig.ra nella loro qualità di eredi del de cuius sig.ra Parte_2 Parte_3 [...]
a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura Pt_1 corrispondente al 7% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1
legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2019
e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carroccia Alfredo, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro