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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 1687/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott.ssa Cristina Nicolò Giudice dott.ssa Silvia Leone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv. Micol Manenti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 39 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, ha chiesto la parziale modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Grosseto il 31.3.2022, con il quale vennero regolamentate le condizioni di affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
7.12.2011) da parte del padre Controparte_1
pagina 1 di 7 A fondamento delle proprie ragioni, esponeva che il padre non avesse mai rispettato il diritto/dovere di visita del figlio, contribuendo sporadicamente al suo mantenimento, sino a giungere, a decorrere dalla primavera del 2024, a troncare di fatto ogni rapporto con lui e a non versarle alcunchè; aggiungeva come in tale quadro si fosse innestata una preoccupante vicenda di rilevanza penale, essendo il imputato di vari reati CP_1 commessi in danno alla ricorrente.
Ciò posto, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale di: disporre in suo favore Pt_1
l'affidamento superesclusivo del minore stabilire a carico del padre un Per_1 concorso al 50% delle spese straordinarie relative ai viaggi e alle iniziative ludico- ricreative in cui il minore avrebbe partecipato con la madre durante i periodi di spettanza del padre;
attribuire integralmente a sé l'assegno unico universale;
condannare il resistente a pagarle una somma di denaro non inferiore a € 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva dei provvedimenti adottati e risarcirle i danni patiti nell'importo quantificato in € 5.000,00.
Non si costituiva in giudizio il resistente, sicché all'udienza del 20.2.2025, dopo l'audizione della sig.ra il Collegio invitava il legale di quest'ultima a discutere Pt_1 oralmente la causa, trattenendola all'esito in decisione.
*****
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituitosi in Controparte_1 giudizio malgrado la ritualità della notifica.
Quanto al merito delle domande avanzate dalla ricorrente, esse meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre premettere che nel mese di marzo 2022 l'intestato Tribunale dispose l'affidamento congiunto alle odierne parti del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e diritto del padre di trascorrere con il minore due pomeriggi infrasettimanali e due weekend al mese, e con obbligo di versare alla madre un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento ordinario della prole e di compartecipare nella misura al 50% alle spese straordinarie (all. 1 del ricorso).
La ricorrente oggi afferma che il avrebbe adempiuto saltuariamente ai predetti CP_1 obblighi per circa due anni, dopodiché avrebbe mostrato un pervicace e immotivato disinteresse nei riguardi del figlio tale da portarlo a interrompere ogni rapporto e contributo alla sua crescita, anche sotto il profilo economico, finanche negandosi al pagina 2 di 7 telefono (all. 14), e ciò nonostante le difficoltà comportamentali e nell'apprendimento riscontrate in quest'ultimo da personale sanitario con conseguente affiancamento di un'insegnante di sostegno e riconoscimenti d'invalidità (all.ti 12-13).
Ha poi evidenziato il coinvolgimento del resistente in due procedimenti penali avviati innanzi al Tribunale di Grosseto, nei quali sarebbe imputato dei reati di lesioni aggravate, stalking e tentata estorsione commessi in danno della ricorrente, reati questi ultimi due che avrebbero giustificato prima l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi, stante la sua sistematica violazione,
l'aggravamento con la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a far data dal 19.9.2024 (all.ti 2, 3, 8-11), e infine la richiesta di applicazione della pena ex art 444 c.p.c. accolta con sentenza n. 282 del 2.12.2024 (all. 27).
Ebbene, si rammenta che l'affido dei figli è una delle modalità con cui i genitori sono chiamati a prendere le decisioni circa l'educazione, la formazione e lo sviluppo degli stessi.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affido condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Suprema Corte ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n.
26587/2009).
pagina 3 di 7 Premesso, quindi, che la decisione del Tribunale deve garantire la migliore realizzazione dell'interesse della prole e che l'opzione in favore dell'affido esclusivo impone al giudice una doppia motivazione, in positivo, sull'idoneità del genitore affidatario, e in negativo, sull'inidoneità educativa o sulla manifesta carenza, dell'altro genitore, il Collegio ritiene che nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, se da un lato non vi sono dubbi nel riconoscere alla sig.ra una competenza a esercitare le funzioni genitoriali, avendo Pt_1 per anni portato avanti un gravoso carico di responsabilità verso il figlio (organizzative, lavorative, familiari, etc.), dall'altro emergono profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento superesclusivo del minore alla madre, vale a dire tale da concentrare tutto l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad ella.
La contumacia del resistente, difatti, non solo corrobora gli assunti della sig.ra Pt_1 sulle carenze del nei confronti del figlio, ma testimonia altresì l'indifferenza dello CP_1 stesso in ordine a una vicenda che coinvolge interessi talmente delicati che sarebbe stato auspicabile un intervento del genitore accusato di tali manchevolezze per chiarire la propria posizione e quantomeno provare a giustificarle.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative al figlio, unito alle gravi condotte penali perpetrate in danno dell'ex compagna - rispetto alle quali ha implicitamente ammesso la propria colpevolezza patteggiandone la pena -
l'attribuzione dell'affido superesclusivo di alla madre è, quindi, giustificata Per_1 dall'esigenza di garantire l'adeguato funzionamento della macchina di rappresentanza degli interessi primari del minore, al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lui più importanti, consentendo alla madre di prendere in tempi rapidi le decisioni più importanti nell'interesse del figlio circa la sua educazione, istruzione, salute e residenza.
Al regime di affido esclusivo, in mancanza di accordo tra i genitori, consegue il diritto della ricorrente a percepire interamente l'assegno unico universale prescritto dal D.Lgs.
230/2021 (art. 6, co. 4), senza la necessità dell'emissione di una pronuncia giudiziale in tal senso.
Deve invece dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di disporre a carico del padre - ove questi non tenga con sé il figlio durante i weekend, le feste solenni e le vacanze estive di sua spettanza - l'obbligo di contribuire nella misura del
50% alle spese per viaggi e iniziative ludico-ricreative cui il minore parteciperà invece con la madre.
pagina 4 di 7 Infatti, il decreto del Tribunale di Grosseto emesso il 31.3.2022, già imponeva all'odierno resistente di partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo le prescrizioni del Protocollo del Tribunale, il quale da un canto qualifica tali spese, dall'altro le distingue tra quelle che, salvo diversa intesa tra i genitori, non richiedono un preventivo accordo, da quelle che invece richiedono una previa concertazione.
Atteso che però la madre sarò il genitore affidatario esclusivo della prole, dovrà escludersi che la stessa possa essere sottoposta all'onere di una costante e preventiva consultazione del padre, ovvero al previo accordo con l'altro genitore, circa scelte da adottarsi per il figlio minore, produttive di oneri di spesa e relative a spese sportive e ricreative, tenendosi però a mente che, come chiarito dalla Suprema Corte “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (..), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. ex multis Cass. n.
6799/2022).
Vanno, infine, respinte le domande rivolte a ottenere l'emissione di provvedimenti sanzionatori, in virtù dell'art. 473-bis.39, co. 1 lett. b) nonché comma 2 c.p.c., motivati dalla perdurante inadempienza ingiustificata dell'esercizio del diritto di visita del padre.
Per quanto concerne l'irrogazione dell'astreinte individuata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il Collegio rileva che "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata" (cfr. Cass. n. 6471/2020).
pagina 5 di 7 Pertanto, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi connessi al regime delle visite del figlio da parte del genitore non collocatario non può mai giustificare provvedimenti sanzionatori verso tale genitore, trattandosi di doveri incoercibili e il cui adempimento è lasciato alla libera discrezione del genitore stesso.
Quanto, invece, all'istanza risarcitoria, giova osservare come la sig.ra chieda il Pt_1 ristoro di danni che le inadempienze paterne avrebbero arrecato alla sua figura, omettendo però di allegare e dimostrare la natura e la consistenza dei pregiudizi lamentati.
Sul punto è appena il caso di richiamare l'orientamento della Suprema Corte a mente del quale “l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante (…)”
(cfr. Cass. 6518/2020).
Né appare discutibile la funzione compensativa-riparatoria (diretta a risarcire il genitore e il figlio del pregiudizio effettivamente subìto) della disposizione di cui al 2° comma dell'art. 473-bis.39 c.p.c., contrariamente alla funzione punitiva (diretta a sanzionare il comportamento illecito e a dissuadere il genitore inadempiente dalla sua prosecuzione) riconosciuta al previgente art. 709-ter, co. 2 n. 3) c.p.c..
Difatti, l'attuale possibilità di condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore figura separatamente al secondo comma dell'art. 473-bis.39 c.p.c. e la stessa relazione illustrativa alla riforma Cartabia pone un solco tra il risarcimento e le altre sanzioni, osservando che la loro natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo comma dell'articolo in esame.
pagina 6 di 7 Alla luce di tali circostanze, quindi, l'unica domanda accoglibile è quella inerente all'affidamento del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale, che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore in via superesclusiva alla madre Persona_2 Pt_1
, alla quale sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più
[...] importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
2) rigetta le altre domande formulate dalla ricorrente;
3) condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
27,00 per esborsi ed € 1.453,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente
Dott. Mario Venditti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott.ssa Cristina Nicolò Giudice dott.ssa Silvia Leone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv. Micol Manenti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 39 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, ha chiesto la parziale modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Grosseto il 31.3.2022, con il quale vennero regolamentate le condizioni di affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
7.12.2011) da parte del padre Controparte_1
pagina 1 di 7 A fondamento delle proprie ragioni, esponeva che il padre non avesse mai rispettato il diritto/dovere di visita del figlio, contribuendo sporadicamente al suo mantenimento, sino a giungere, a decorrere dalla primavera del 2024, a troncare di fatto ogni rapporto con lui e a non versarle alcunchè; aggiungeva come in tale quadro si fosse innestata una preoccupante vicenda di rilevanza penale, essendo il imputato di vari reati CP_1 commessi in danno alla ricorrente.
Ciò posto, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale di: disporre in suo favore Pt_1
l'affidamento superesclusivo del minore stabilire a carico del padre un Per_1 concorso al 50% delle spese straordinarie relative ai viaggi e alle iniziative ludico- ricreative in cui il minore avrebbe partecipato con la madre durante i periodi di spettanza del padre;
attribuire integralmente a sé l'assegno unico universale;
condannare il resistente a pagarle una somma di denaro non inferiore a € 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva dei provvedimenti adottati e risarcirle i danni patiti nell'importo quantificato in € 5.000,00.
Non si costituiva in giudizio il resistente, sicché all'udienza del 20.2.2025, dopo l'audizione della sig.ra il Collegio invitava il legale di quest'ultima a discutere Pt_1 oralmente la causa, trattenendola all'esito in decisione.
*****
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituitosi in Controparte_1 giudizio malgrado la ritualità della notifica.
Quanto al merito delle domande avanzate dalla ricorrente, esse meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre premettere che nel mese di marzo 2022 l'intestato Tribunale dispose l'affidamento congiunto alle odierne parti del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e diritto del padre di trascorrere con il minore due pomeriggi infrasettimanali e due weekend al mese, e con obbligo di versare alla madre un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento ordinario della prole e di compartecipare nella misura al 50% alle spese straordinarie (all. 1 del ricorso).
La ricorrente oggi afferma che il avrebbe adempiuto saltuariamente ai predetti CP_1 obblighi per circa due anni, dopodiché avrebbe mostrato un pervicace e immotivato disinteresse nei riguardi del figlio tale da portarlo a interrompere ogni rapporto e contributo alla sua crescita, anche sotto il profilo economico, finanche negandosi al pagina 2 di 7 telefono (all. 14), e ciò nonostante le difficoltà comportamentali e nell'apprendimento riscontrate in quest'ultimo da personale sanitario con conseguente affiancamento di un'insegnante di sostegno e riconoscimenti d'invalidità (all.ti 12-13).
Ha poi evidenziato il coinvolgimento del resistente in due procedimenti penali avviati innanzi al Tribunale di Grosseto, nei quali sarebbe imputato dei reati di lesioni aggravate, stalking e tentata estorsione commessi in danno della ricorrente, reati questi ultimi due che avrebbero giustificato prima l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi, stante la sua sistematica violazione,
l'aggravamento con la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a far data dal 19.9.2024 (all.ti 2, 3, 8-11), e infine la richiesta di applicazione della pena ex art 444 c.p.c. accolta con sentenza n. 282 del 2.12.2024 (all. 27).
Ebbene, si rammenta che l'affido dei figli è una delle modalità con cui i genitori sono chiamati a prendere le decisioni circa l'educazione, la formazione e lo sviluppo degli stessi.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affido condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Suprema Corte ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n.
26587/2009).
pagina 3 di 7 Premesso, quindi, che la decisione del Tribunale deve garantire la migliore realizzazione dell'interesse della prole e che l'opzione in favore dell'affido esclusivo impone al giudice una doppia motivazione, in positivo, sull'idoneità del genitore affidatario, e in negativo, sull'inidoneità educativa o sulla manifesta carenza, dell'altro genitore, il Collegio ritiene che nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, se da un lato non vi sono dubbi nel riconoscere alla sig.ra una competenza a esercitare le funzioni genitoriali, avendo Pt_1 per anni portato avanti un gravoso carico di responsabilità verso il figlio (organizzative, lavorative, familiari, etc.), dall'altro emergono profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento superesclusivo del minore alla madre, vale a dire tale da concentrare tutto l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad ella.
La contumacia del resistente, difatti, non solo corrobora gli assunti della sig.ra Pt_1 sulle carenze del nei confronti del figlio, ma testimonia altresì l'indifferenza dello CP_1 stesso in ordine a una vicenda che coinvolge interessi talmente delicati che sarebbe stato auspicabile un intervento del genitore accusato di tali manchevolezze per chiarire la propria posizione e quantomeno provare a giustificarle.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative al figlio, unito alle gravi condotte penali perpetrate in danno dell'ex compagna - rispetto alle quali ha implicitamente ammesso la propria colpevolezza patteggiandone la pena -
l'attribuzione dell'affido superesclusivo di alla madre è, quindi, giustificata Per_1 dall'esigenza di garantire l'adeguato funzionamento della macchina di rappresentanza degli interessi primari del minore, al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lui più importanti, consentendo alla madre di prendere in tempi rapidi le decisioni più importanti nell'interesse del figlio circa la sua educazione, istruzione, salute e residenza.
Al regime di affido esclusivo, in mancanza di accordo tra i genitori, consegue il diritto della ricorrente a percepire interamente l'assegno unico universale prescritto dal D.Lgs.
230/2021 (art. 6, co. 4), senza la necessità dell'emissione di una pronuncia giudiziale in tal senso.
Deve invece dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di disporre a carico del padre - ove questi non tenga con sé il figlio durante i weekend, le feste solenni e le vacanze estive di sua spettanza - l'obbligo di contribuire nella misura del
50% alle spese per viaggi e iniziative ludico-ricreative cui il minore parteciperà invece con la madre.
pagina 4 di 7 Infatti, il decreto del Tribunale di Grosseto emesso il 31.3.2022, già imponeva all'odierno resistente di partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo le prescrizioni del Protocollo del Tribunale, il quale da un canto qualifica tali spese, dall'altro le distingue tra quelle che, salvo diversa intesa tra i genitori, non richiedono un preventivo accordo, da quelle che invece richiedono una previa concertazione.
Atteso che però la madre sarò il genitore affidatario esclusivo della prole, dovrà escludersi che la stessa possa essere sottoposta all'onere di una costante e preventiva consultazione del padre, ovvero al previo accordo con l'altro genitore, circa scelte da adottarsi per il figlio minore, produttive di oneri di spesa e relative a spese sportive e ricreative, tenendosi però a mente che, come chiarito dalla Suprema Corte “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (..), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. ex multis Cass. n.
6799/2022).
Vanno, infine, respinte le domande rivolte a ottenere l'emissione di provvedimenti sanzionatori, in virtù dell'art. 473-bis.39, co. 1 lett. b) nonché comma 2 c.p.c., motivati dalla perdurante inadempienza ingiustificata dell'esercizio del diritto di visita del padre.
Per quanto concerne l'irrogazione dell'astreinte individuata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il Collegio rileva che "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata" (cfr. Cass. n. 6471/2020).
pagina 5 di 7 Pertanto, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi connessi al regime delle visite del figlio da parte del genitore non collocatario non può mai giustificare provvedimenti sanzionatori verso tale genitore, trattandosi di doveri incoercibili e il cui adempimento è lasciato alla libera discrezione del genitore stesso.
Quanto, invece, all'istanza risarcitoria, giova osservare come la sig.ra chieda il Pt_1 ristoro di danni che le inadempienze paterne avrebbero arrecato alla sua figura, omettendo però di allegare e dimostrare la natura e la consistenza dei pregiudizi lamentati.
Sul punto è appena il caso di richiamare l'orientamento della Suprema Corte a mente del quale “l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante (…)”
(cfr. Cass. 6518/2020).
Né appare discutibile la funzione compensativa-riparatoria (diretta a risarcire il genitore e il figlio del pregiudizio effettivamente subìto) della disposizione di cui al 2° comma dell'art. 473-bis.39 c.p.c., contrariamente alla funzione punitiva (diretta a sanzionare il comportamento illecito e a dissuadere il genitore inadempiente dalla sua prosecuzione) riconosciuta al previgente art. 709-ter, co. 2 n. 3) c.p.c..
Difatti, l'attuale possibilità di condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore figura separatamente al secondo comma dell'art. 473-bis.39 c.p.c. e la stessa relazione illustrativa alla riforma Cartabia pone un solco tra il risarcimento e le altre sanzioni, osservando che la loro natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo comma dell'articolo in esame.
pagina 6 di 7 Alla luce di tali circostanze, quindi, l'unica domanda accoglibile è quella inerente all'affidamento del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale, che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore in via superesclusiva alla madre Persona_2 Pt_1
, alla quale sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più
[...] importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
2) rigetta le altre domande formulate dalla ricorrente;
3) condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
27,00 per esborsi ed € 1.453,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente
Dott. Mario Venditti
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