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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
d.ssa AN RO LV Presidente rel dott. Gabriele Sordi Consigliere
d.ssa Carlotta Calvosa Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 3853 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente
TRA
, cf , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Claudio AR e
PA IN, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in atti
RICORRENTE in riassunzione
E
c.f. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
in Roma, Circ.ne Clodia n. 82, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
Capparelli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Emanuele Di Cataldo, per procura in atti
RESISTENTE in riassunzione E con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza Tribunale di Velletri n
2245/20219, a seguito di riassunzione previo annullamento della sentenza
Corte d'appello Roma n 1273/2022 (pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 10013/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 18-8-1970 ed hanno avuto due figlie maggiorenni ed autosufficienti. Con gli accordi separativi (accordo di negoziazione assistita del 9-10-2015), le parti avevano a) diviso il patrimonio immobiliare in due lotti e venduto un immobile comune per ripianare i debiti, b) stabilito a carico dello un assegno di mantenimento Pt_1
di euro 750 mensili in favore della AR.
Alla sentenza non definitiva n. 1007/2018, avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha fatto seguito la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, adito dallo , ha respinto la domanda Pt_1
riconvenzionale spiegata dalla AR per ottenere un assegno divorzile di euro 1.600. Ha motivato il Tribunale che non sussisteva squilibrio economico fra le parti, essendo la AR c) titolare di beni immobili e del
46% delle partecipazioni societarie della società CO. YS s.r.l. al pari dello , d) proprietaria di un altro appartamento in Frascati locato ad euro Pt_1
800, di un locale commerciale sito in Frascati e tenuto sfitto, di un box e di
1/7 di un appartamento sito in Sperlonga, e) titolare di mezzi adeguati a provvedere a sé stessa, tenuto conto che ha proprietà immobiliari Parte_1
di analogo valore economico e detiene la stessa percentuale di partecipazione nella società di famiglia, la cui ripresa economica e finanziaria avrebbe condotto ad una distribuzione di utili tale da consentire ad entrambe le parti un reddito ulteriore.
La Corte d'appello di Roma ha, con la sentenza annullata, riformato la sentenza del Tribunale di Velletri e posto a carico dello l'assegno Pt_1
divorzile di euro 500 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, compensato per intero tra le parti le spese del primo grado e per metà quelle del grado di appello, onerando del residuo ½ lo . Pt_1
Nell'annullare la sentenza della Corte d'appello, su ticorso dello Iaia, la
Corte di Cassazione
. ha segnalato che “lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno,”, dovendo il giudice del merito dello scioglimento del legame matrimoniale, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
2) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico- patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro; 3) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile "alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari">,
. ha rappresentato che la Corte di appello ha mancato 4) di accertare, con riferimento al momento della domanda, l'esistenza di uno squilibrio fra le posizioni economiche delle parti limitandosi a fare riferimento all'assetto economico concordato nell'ambito del giudizio di separazione ben sette anni prima, 5) di valutare, alla stregua della documentazione prodotta in causa, l'adeguatezza in capo alla richiedente dei mezzi sufficienti a garantirle una esistenza dignitosa in comparazione con le condizioni economiche dell'altra parte nonché il contributo dato dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
Nel provvedere alla riassunzione, lo (classe 1944) si è riportato alle Pt_1
difese svolte -comparsa di costituzione 9/7/2021, note del 29/10/21 e del
15/11/21- nel giudizio di appello promosso dalla AR avverso la sentenza Tribunale di Velletri n 2245/20219, deducendo che
. non sussisteva squilibrio economico fra gli ex coniugi al momento della pronuncia di divorzio, venendo poi detto squilibrio a determinarsi in danno del deducente, poichè i) il deducente si è sin dal maggio 2020 dimesso dalle cariche societarie della CO.YS, per poi cedere alla figlia prima Per_1
il 44% delle quote societarie (patto di famiglia del 23 giugno 2021, all. n. 8) e poi anche il 2% residuo, il tutto a fronte della corresponsione di € 40.000 in denaro e, per il resto, a titolo di ripianamento di debiti che entrambi i genitori avevano nei confronti della figlia -per prestazioni lavorative rese in favore della CO.YS per oltre 10 anni e a titolo di utili societari non percepiti per il medesimo periodo-, nonché a fronte del diritto del deducente di abitare vita natural durante un appartamento di proprietà della figlia in
Roma; a fronte di un obbligo di sostegno in caso di necessità in vecchiaia o malattia, il deducente ha trasferito alla figlia (con due successivi atti CP_2
rogito del Notaio ell'8 luglio 2020 e del 23 giugno 2021, v. all. n. 9) Per_2
l'appartamento in Frascati, Corso Italia n. 26, 3° e 4° (terzo e quarto) piano,
e del box auto sito in Monte ZI TO, Via Fontana della Girandola 22; unico reddito del deducente è la pensione di € 2.000 circa mensili e l'unico immobile che ancora gli appartiene è quello del Circeo, pignorato e non suscettibile di produrre reddito perché utilizzato per le vacanze da figlie e nipoti, ii) si è incrementato il patrimonio della AR che all'epoca del divorzio era titolare del 46% della CO.YS s.r.l., ha mantenuto le quote fino a tutto il 2022, percependo gli utili societari, per poi -il 29 dicembre
2022- vendere le quote alla figlia per un corrispettivo di oltre € Per_1
1.000.000 lordi (tra liquidità e proprietà di un immobile in Frascati, Via
Borgo San Rocco n. 9, locato a terzi a € 1.500 mensili); il patrimonio immobiliare della stessa è costituito da 2 unità immobiliari in Monte ZI
TO, della superficie complessiva di 180 mq circa –una unità abitata dalla
AR e l'altra locabile ma lasciata vuota-, di altro appartamento in
Frascati -locato ad uso abitativo per € 800-850 mensili-, il locale commerciale in Frascati -locabile ma lasciato vuoto negli ultimi anni- un nuovo immobile in Frascati, Via Borgo San Rocco n. 9, locato a terzi a € 1.500-; il solo ricavato delle locazioni –Via Borgo San Rocco n. 9 per €
1.500 mensili e Corso Italia n. 26 per circa € 800/850 mensili– frutta l'importo di oltre € 2.100 mensili, equiparabili al netto se non superiori alla pensione del deducente,
. la AR iii) ha conferito al patrimonio familiare unicamente una piccola somma pari a circa il 10% del costo di un bilocale a Taranto (in sostituzione del mobilio che per tradizione portava in dote la sposa), iv) in possesso della licenza elementare, non ha mai avuto competenze imprenditoriali e informatiche (neppure minime) né alcuna esperienza professionale che le consentissero di contribuire alla creazione e affermazione delle società, né di ricoprire alcun ruolo all'interno delle stesse, sicché non ha mai partecipato all'attività dell'azienda fondata dal deducente, v) la titolarità del
46% delle quote societarie (pari a quelle del marito) e l'inserimento nel CdA della CO.YS s.r.l. sono state oggetto di elargizioni del marito alla moglie, vi) non ha sacrificato aspettative professionali e nemmeno ha contribuito attraverso la cura delle figlie -accudite quasi esclusivamente dal deducente e con le quali infatti controparte non ha rapporti così come con le nipoti- né attraverso un'oculata gestione economica del menage, vii) è abbiente,
. la AR deve restituire la somma di euro 19289,70 versatile dall'esponente (€ 5.000 versati il 21 marzo 2022 quale 'acconto del dovuto- sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1273/2022 fino al mese di marzo
2022 compreso, € 5.340,50 versati il 4 aprile 2022 quale 'saldo del dovuto- sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1273/2022 fino al mese di marzo
2022 compreso, € 520,04 versati il 4 aprile 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di aprile 2022', € 520,04 versati il 4 maggio 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di maggio 2022', € 2.188,68 versati il quale 'saldo spese legali liquidate con sentenza Corte d'Appello di
Roma n. 1273/2022', € 520,04 versati il 6 giugno 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di giugno 2022', € 520,04 versati il 6 luglio 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di luglio 2022 - agosto 2022',
€ 520,04 versati per il mese di settembre 2022'; € 520,04 versati il 5 ottobre
2022 quale contributo per il mese di ottobre 2022, € 520,04 versati il 7 novembre 2022 quale contributo per novembre 2022, € 520,04 versati il 15 dicembre 2022 quale contributo per dicembre 2022, € 520,04 versati il 5 gennaio 2023 quale 'mantenimento € 520,04 versati il 7 febbraio Per_3
2023 quale 'mantenimento euro 520,04 versati il 13 marzo 2023 Per_4
quale mantenimento marzo, € 520,04 versati il 6 aprile 2023 quale 'assegno aprile 2023').
Ha chiesto alla Corte di rigettare la domanda di assegno divorzile e di
“ammettere i mezzi di prova diretta e contrari articolati dal sig. Parte_1
nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del 7 settembre 2018 e n. 3 del 26 settembre 2018 del giudizio R.G. n. 827/2017 del Tribunale di
Velletri”, nonché di condannare la AR alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il complessivo importo di € 19.289,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dei singoli pagamenti, con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità.
La AR, costituendosi, ha dedotto che
. nel ricorso introduttivo del divorzio, lo ha chiesto il riconoscimento in Pt_1
favore della deducente di un assegno di mantenimento di euro 750, riconoscendo egli stesso il diritto della donna e confermando che le condizioni economiche dei coniugi non potevano che condurre alla determinazione di un assegno divorzile,
. non può del resto trascurarsi che, negli accordi separativi, il predetto ha espressamente riconosciuto la necessità dell'assegno di mantenimento per la deducente onde evitare “uno squilibrio nella condizione delle parti, anche onde regolamentare pattiziamente per il futuro il contributo fornito da ciascun coniuge nel corso della relazione sentimentale”,
. le operazioni immobiliari eseguite dallo negli ultimi due anni sono Pt_1
volontarie e connotate da evidente intento strumentale e “al netto delle stesse
[…] le parti si trovavano al tempo con il medesimo valore di quote della società di famiglia”,
. in sede di accordo di separazione, lo ha acquisito valori immobiliari Pt_1
superiori a quelli della deducente, indotta “a cessare la gestione amministrativa della […] Società” di famiglia dalla quale essa esponente
“ha ricavato per gli anni dal 1998 al 2015 un reddito (meglio evincibile dall'estratto contributivo) che, se fosse continuato, le avrebbe anche consentito di ottenere in futuro una pensione (la quale, invece, non potrà ormai mai avere). Eppure, è stata la stessa Sig.ra a creare CP_1
all'interno della relazione matrimoniale il notevole patrimonio e la posizione di leader nel settore dell'elettronica e dell'informatica da parte dell'azienda di famiglia CO.YS SR (avente circa 60 dipendenti), dei cui vantaggi ormai godono di fatto esclusivamente altri. Risulta, quindi, irriguardosa e tendenziosa l'affermazione della controparte secondo cui l'odierna comparente avrebbe soltanto la licenza elementare (essendo, al contrario, diplomata in ragioneria) e che avrebbe conferito durante la vita matrimoniale soltanto una somma irrisoria. Allo stesso modo, appare sfrontata e contrastante con la realtà (che l'ha vista anche presiedere la gestione amministrativa dell'azienda di famiglia) la deduzione secondo la quale la Sig.ra non avrebbe mai avuto competenze CP_1
imprenditoriali ed informatiche e che non avrebbe curato la famiglia. Si deve, sul punto ricordare che, nell'arco di quasi 50 anni di vita matrimoniale, le parti hanno deciso e definito dei ruoli ben chiari sulla conduzione della vita familiare, assumendo, nello specifico, il Sig. il ruolo di Parte_1
manager primario (prima come lavoratore e poi come autonomo) e la Sig.ra quello di moglie e madre, nonché di imprenditrice in simbiosi CP_1
con il primo. Ad esempio, sul punto, è stato già detto e documentato in primo grado (Vds nostro documento 13) che la prima azienda di famiglia
(denominata CO. Sistemi) era di titolarità dell'odierna comparente e che, sino all'anno 2012 (periodo in cui si inizia ad incrinare il rapporto sentimentale per fatti e colpe esclusivamente imputabili al ricorrente), la stessa faceva anche parte del Consiglio di Amministrazione della
CO.YS SR. Nell'arco di pochi mesi dalla rottura del rapporto sentimentale, invece, la Sig.ra ha, di fatto, perso tutto quello CP_1
per cui aveva investito, ritrovandosi all'esito di una separazione (subita e non voluta) un patrimonio immobiliare (da cui non può ricavare reddito) squilibrato (in favore della controparte) ed un assegno mensile inadeguato rispetto alla vita matrimoniale ed alle aspettative pluridecennali derivanti dalla stessa. Di converso, invece, il Sig. continua a mantenere Parte_1
(seppur ormai in forma celata, oppure rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno della Società) una condotta vita agiata
(amplificata dall'evidente profitto ottenuto in sede di separazione a tutto svantaggio della resistente) ed a gestire, di fatto, e a godere di quanto può derivare dalla CO.YS SR”,
. dunque “l'assegno di divorzio deve garantire una compensazione allo squilibrio, riconoscendo le scelte fatte e il lavoro svolto nel periodo del matrimonio (così come anche concordate tra le parti in sede di divisione del patrimonio)”,
. “il matrimonio tra le parti è durato 45 anni, ovvero dal 1970 al 2015 e, quindi, ha riguardato in pratica tutta la vita della Sig.ra sposata all'età CP_1
di 19 anni e separata a quella di 64 anni”,
. “il completo annullamento dell'assegno divorzile costituisce un eccesso non superabile dall'odierna comparente, la quale (non avendo età e possibilità lavorativa o pensionistica) si vedrà costretta a cedere (qualora ci dovesse riuscire) a basso prezzo il paio di immobili non appetibili che ha”,
. quanto alla domanda di restituzione, ove si acceda all'esclusione o riduzione dell'assegno divorzile, si deve escludere la ripetizione di quanto versato, “trattandosi di somme modeste appena sufficienti a colmare i bisogni quotidiani dell'avente diritto”, avuto riguardo alla “entità dell'assegno determinato a suo tempo dalla Corte di Appello di Roma”.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare il suo diritto ad un assegno divorzile mensile di euro 500,00, oltre adeguamento ISTAT, a far data dalla domanda, opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie. Ha chiesto, in via subordinata, la reiezione della ripetizione delle somme richiesta dallo
. Pt_1
Con note del 9/7/2024, lo ha dedotto che Pt_1 . controparte vii) ha ridotto la propria pretesa di assegno divorzile ad €
500,00 mensili, laddove nella fase precedente aveva chiesto euro 1600, viii) continua a far leva sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il deducente riconosciuto un contributo alla moglie nell'accordo separativo del 9.10.2015 e proposto il versamento del contributo in favore della moglie “anche nella fase presidenziale del giudizio di divorzio di cui al ricorso del 7 febbraio 2017”, senza considerare che la Corte di Cassazione segnalato che l'errore compiuto dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata
è consistito proprio nell'aver assegnato rilevanza all'assetto economico dell'accordo separativo, senza procedere a valutare la sussistenza all'attualità delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile,
. quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. ix) trattasi di argomento nuovo e perciò stesso inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., x) il principio di non contestazione è erroneamente invocato in questa sede, visto che il ricorso introduttivo non può rappresentare la “prima difesa utile” nella quale contestare i fatti allegati ex adverso, non opera in relazione ai diritti indisponibili -e quindi con riguardo alla debenza o meno dell'assegno divorzile-, non opera in relazione a circostanze implicanti un'attività di valutazione riservata all'Autorità Giudiziaria, xi) non può darsi rilievo ad una disponibilità data quando le condizioni economico-patrimoniali delle parti erano differenti da quelle odierne, xii) non va trascurato “che la natura bifasica all'epoca vigente (fase presidenziale e fase di merito) del procedimento di divorzio consentiva un approccio esplorativo con l'obiettivo del raggiungimento di un accordo”,
. quanto ai presupposti per l'assegno divorzile, xiii) “le parole della
Controparte sono null'altro che mere enunciazioni di stile prive di contenuto, oltretutto in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio
(nonostante l'onere ricada proprio sulla parte che richiede il contributo economico), e in carenza di specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado”, xiv) lo “squilibrio, ipotizzabile al momento della separazione del
2015 certamente non era più sussistente al momento della pronuncia di divorzio”, visto che “a seguito di una gravissima crisi aziendale che aveva portato la società di famiglia - CO.SY SR - in uno stato prefallimentare e al quasi azzeramento di valore delle sue quote, il 21 gennaio 2013
l'assemblea dei soci della società (Presidente il sig. , Segretaria la Parte_1
sig.ra ) aveva sospeso all'unanimità (dunque, anche con il CP_1
voto e la sottoscrizione della ) la distribuzione di utili e di Controparte_3
ogni emolumento agli amministratori fino al termine di un intraprendendo processo di risanamento che venne affidato alla figlia dei signori
, sig.ra . Grazie alla dedizione e alle capacità di Parte_2 CP_4
quest'ultima, dunque, la COSY si è progressivamente ripresa e da 2017
(anno di introduzione del giudizio di divorzio) ha ricominciato a distribuire gli utili di tal che la signora AR – proprietaria del 46% delle quote societarie - ha percepito € 18.000,00 nel 2017, € 18.000,00 nel 2018, €
18.000,00 nel 2019, € 46.000,00 nel 2020 ed € 46.000,00 nel 2021. Negli anni 2017-2019 anche il sig. ha percepito € 18.000,00 annui ma, a Pt_1
seguito della cessione del 44% delle quote alla figlia EL, nel 2020 e
2021 lo stesso ha percepito soltanto € 2.000,00 annui per il 2% di quote residue ad esso intestate, con una differenza di € 88.000,00 in meno della ex moglie. Nelle more, inoltre, le quote della CO.YS hanno recuperato il cospicuo valore precedente la crisi, che ha consentito alla signora AR di venderle alla figlia EL per un prezzo di circa € 1.000.000,00. Appare evidente, allora, che se lo squilibrio poteva appena ipotizzarsi in favore del sig. al 2015 (epoca della separazione), lo stesso si è dapprima Parte_1
azzerato e, poi, si è determinato (e così è all'attualità) in favore della signora
”, xv) la cessione alla figlia del suo 46% delle quote CP_1 Per_1
societarie ha comportato l'introito di € 40.000 e consentito di remunerare le prestazioni lavorative dalla figlia rese in favore della CO.YS per oltre
10 anni e compensarla per la mancata riscossione di utili societari nel medesimo periodo, nonché di ottenere da parte del deducente il diritto vitalizio ad abitare in un appartamento di proprietà della figlia in Roma;
per operare un'equa ripartizione dei beni fra le sorelle, ha trasferito alla figlia l'appartamento in Frascati e il box auto di Monte ZI TO, CP_2
oltre che il ricavato dalla cessione (alla figlia della propria quota Per_1
del 50% del terreno di San Felice Circeo;
l'unico reddito è dato dalla pensione di € 2.200 circa mensili e, avendo recentemente definito anche l'esposizione debitoria che aveva portato al pignoramento della proprietà del Circeo, ha provveduto a cederla alle figlie, xvi) la scelta di cedere le proprietà alle figlie è stata attuata dopo che il Tribunale di Velletri aveva statuito la non debenza di alcun assegno divorzile, sicché non può ritenersi finalizzata a sottrarre il patrimonio, xvii) la AR, invece, ha, il 19 dicembre 2022, venduto le quote alla figlia a fronte di un CP_4
corrispettivo di circa € 1.000.000 lordi (il valore patrimoniale attribuito dal perito alle 46 quote ammontava a € 1.121.591): alla AR il corrispettivo
è stato erogato in parte mediante l'assegnazione di un appartamento valutato a fini fiscali in € 250.000 -con valore commerciale pari a 360.000 euro e già locato ad uno studio dentistico al canone di 1.500 euro mensili (atto registrato il 4/1/2023)- e in parte mediante pagamento in denaro in due rate da euro 241.500 ciascuna, xviii) quindi la AR ha 2 unità immobiliari in
Monte ZI TO –una unità abitata da lei e l'altra locabile ma lasciata vuota-, un appartamento in Frascati, locato ad uso abitativo al canone di circa € 800-850,00 mensili, un locale commerciale in Frascati, locabile (e a lungo locato) ma lasciato vuoto negli ultimi anni, un nuovo immobile in
Frascati locato per € 1.500,00 mensili, il 50% di un terreno in San Felice
Circeo (l'altro 50% è stato ceduto dal sig. alla figlia e i proventi Pt_1 Per_1
assegnati alla figlia del valore stimato di € 120.000 (terreno a CP_2
tutt'oggi soggetto a pignoramento), xix) le locazioni le fruttano € 1.500 + €
800/850 mensili –per un totale di oltre € 2.300 mensili, equiparabili al netto se non superiori alla pensione del deducente-, xx) le altre due proprietà immobiliari della AR sono locabili e rappresentano, dunque, un reddito potenziale ulteriore di circa € 1.000 mensili, xxi) quindi la AR ha tale patrimonio immobiliare cui si aggiunge l'importo di circa mezzo milione di
Euro -come chiarito- ricevuto a fronte della cessione delle quote
CO.YS che nel 2013-2016 erano ormai prive di valore e che hanno ripreso consistenza soltanto grazie al lavoro della figlia , CP_4
. quanto al contributo in tesi dato dalla AR alle società ed al supposto sacrificio di aspettative professionali, la stessa era al momento del matrimonio munita di licenza elementare, avendo conseguito il diploma di perito commerciale solo nel 2008, risultando non credibile allorquando rivendica una capacità imprenditoriale: e, invero, se ne fosse stata dotata,
l'avrebbe messa a frutto quando le imprese di famiglia versavano in stato di dissesto, dissesto cui ha invece messo riparo la figlia non risultando Per_1
la madre in grado di descrivere le attività svolte in azienda e non figurando la stessa negli archivi delle società, se non per le firma apposta in calce agli atti formali,
. controparte ha pure trascurato gli obblighi genitoriali -e invero non ha rapporti con le figlie e le nipotine- e la gestione del menage, essendosi dedicata alla cura maniacale della propria persona.
Ha insistito nelle conclusioni svolte, anche in via istruttoria.
In vista dell'udienza, cartolarizzata, del 20/3/2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Il 12/3/2025, la AR ha, fra l'altro, ribadito che è stato lo a riconoscere il suo diritto all'assegno sicchè escluderlo Pt_1
significherebbe alterare un equilibrio per mantenere il quale gli ex coniugi hanno ritenuto necessario il contributo dello e che le parti si trovavano Pt_1
un tempo nelle stesse condizioni, alterate dalla cessazione della gestione amministrativa delle società cui è stata indotta dalla controparte. Ha insistito. Il 14/3/2025, lo ha ribadito che il divario economico è Pt_1
attualmente in danno del deducente, visto che la AR ha un patrimonio mobiliare ed immobiliare non comparabile con quello dell'esponente che, avendo provveduto ad aiutare le figlie, vive della sua pensione e che la controparte non ha mai dato un aiuto nella gestione delle società né sotto i profili domestico e di cura delle figlie. Ha reiterato le conclusioni già rassegnate.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 9/10/2024 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, lo ha segnalato che controparte non ha Pt_1
contestato la ricostruzione economico-patrimoniale dei coniugi e insistito nelle conclusioni rassegnate. Con note del 7/10/2025, la AR ha ribadito le considerazioni già svolte, facendo leva sugli accordi separativi e sul fatto che le operazioni poste in essere dallo negli ultimi anni sono state volontariamente perseguite. Ha Pt_1
insistito.
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato che
. in primo grado, lo ha chiesto l'ammissione di prova orale che il giudice Pt_1
ha respinto, dando ragione della sua decisione (cfr ordinanza 4/12/20218),
. lo ha riproposto l'istanza senza tuttavia motivare in punto di Pt_1
ammissibilità e rilevanza della prova esclusa, come di contro richiesto da
Cass ord 18742/2016 secondo la quale non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento>,
. considerato il mancato rispetto di detti canoni, l'istanza istruttoria va respinta.
Venendo alla spettanza dell'assegno divorzile, va osservato che non può farsi leva sul richiamo alle condizioni convenute in separazione e sulle richieste formulate dallo nel ricorso per divorzio, come di contro Pt_1
sollecitato dalla AR, visto quanto statuito dalla Corte di Cassazione che ha imposto di muovere dall'accertamento della sussistenza di una disparità economica al momento della domanda, per poi far seguire le ulteriori verifiche.
Da tanto discende che è necessario procedere alla ricostruzione delle rispettive patrimonialità, segnalandosi che la AR non ha contestato che ella era titolare del 46% delle quote societarie, che dalla sua partecipazione ha ritratto utili, che le ha vendute per un valore -tra immobili e liquidità- superiore a 1.000.000 euro, che è titolare di immobili di cui uno da lei abitato e 2 locati per un introito complessivo di euro 2300, mentre lo ha ricavato Pt_1
dalla cessione del 46% delle quote euro 46000 oltre al diritto di abitare vita natural durante in uno degli immobili della figlia e fruisce di pensione per euro 2200 mensili.
Il raffronto delle condizioni economiche non attesta l'esistenza del divario economico che prelude alle successive verifiche -e cioè se lo stesso sia riconducibile a scelte fatte in costanza di matrimonio, se il coniuge si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi di sostentamento e se egli abbia contribuito al menage familiare, alla formazione dell'altrui patrimonio o del patrimonio comune- dovendosi per ciò solo negare la spettanza dell'assegno divorzile richiesto, restando irrilevante l'asserita natura volontaria delle operazioni poste in essere dallo . Pt_1
A tanto segue l'accoglimento della domanda restitutoria, avente ad oggetto risultando la somma di euro 19.289,70 che la AR non contesta di aver introitato, dal momento che non si verte in una delle ipotesi in cui generale della "condictio indebiti" […] può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità>, ipotesi individuate da Cass SSUU 32914/2022 , in cui cioè contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica>.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado, che ha respinto la riconvenzionale della AR, va confermata e la domanda di restituzione della somma di euro 19.289,70, va accolta, con gli interessi legali dalla domanda (11/7/2023), dal momento che la AR riscuoteva in virtù della sentenza della Corte d'appello, poi cassata.
Le spese del giudizio di legittimità e del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della AR come da liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello avverso la sentenza Tribunale di Velletri n 2245/20219,
. condanna la AR al pagamento in favore dello della somma di euro Pt_1
19.289,70, con gli interessi legali dalla domanda,
. condanna la AR al pagamento in favore dello delle spese del Pt_1
giudizio di legittimità che liquida in euro 3000 per compensi, oltre oneri di legge, e delle spese del presente grado che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre oneri di legge.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est
AN RO LV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
d.ssa AN RO LV Presidente rel dott. Gabriele Sordi Consigliere
d.ssa Carlotta Calvosa Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 3853 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente
TRA
, cf , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Claudio AR e
PA IN, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in atti
RICORRENTE in riassunzione
E
c.f. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
in Roma, Circ.ne Clodia n. 82, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
Capparelli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Emanuele Di Cataldo, per procura in atti
RESISTENTE in riassunzione E con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza Tribunale di Velletri n
2245/20219, a seguito di riassunzione previo annullamento della sentenza
Corte d'appello Roma n 1273/2022 (pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 10013/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 18-8-1970 ed hanno avuto due figlie maggiorenni ed autosufficienti. Con gli accordi separativi (accordo di negoziazione assistita del 9-10-2015), le parti avevano a) diviso il patrimonio immobiliare in due lotti e venduto un immobile comune per ripianare i debiti, b) stabilito a carico dello un assegno di mantenimento Pt_1
di euro 750 mensili in favore della AR.
Alla sentenza non definitiva n. 1007/2018, avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha fatto seguito la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, adito dallo , ha respinto la domanda Pt_1
riconvenzionale spiegata dalla AR per ottenere un assegno divorzile di euro 1.600. Ha motivato il Tribunale che non sussisteva squilibrio economico fra le parti, essendo la AR c) titolare di beni immobili e del
46% delle partecipazioni societarie della società CO. YS s.r.l. al pari dello , d) proprietaria di un altro appartamento in Frascati locato ad euro Pt_1
800, di un locale commerciale sito in Frascati e tenuto sfitto, di un box e di
1/7 di un appartamento sito in Sperlonga, e) titolare di mezzi adeguati a provvedere a sé stessa, tenuto conto che ha proprietà immobiliari Parte_1
di analogo valore economico e detiene la stessa percentuale di partecipazione nella società di famiglia, la cui ripresa economica e finanziaria avrebbe condotto ad una distribuzione di utili tale da consentire ad entrambe le parti un reddito ulteriore.
La Corte d'appello di Roma ha, con la sentenza annullata, riformato la sentenza del Tribunale di Velletri e posto a carico dello l'assegno Pt_1
divorzile di euro 500 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, compensato per intero tra le parti le spese del primo grado e per metà quelle del grado di appello, onerando del residuo ½ lo . Pt_1
Nell'annullare la sentenza della Corte d'appello, su ticorso dello Iaia, la
Corte di Cassazione
. ha segnalato che “lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno,”, dovendo il giudice del merito dello scioglimento del legame matrimoniale, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
2) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico- patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro; 3) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile "alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari">,
. ha rappresentato che la Corte di appello ha mancato 4) di accertare, con riferimento al momento della domanda, l'esistenza di uno squilibrio fra le posizioni economiche delle parti limitandosi a fare riferimento all'assetto economico concordato nell'ambito del giudizio di separazione ben sette anni prima, 5) di valutare, alla stregua della documentazione prodotta in causa, l'adeguatezza in capo alla richiedente dei mezzi sufficienti a garantirle una esistenza dignitosa in comparazione con le condizioni economiche dell'altra parte nonché il contributo dato dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
Nel provvedere alla riassunzione, lo (classe 1944) si è riportato alle Pt_1
difese svolte -comparsa di costituzione 9/7/2021, note del 29/10/21 e del
15/11/21- nel giudizio di appello promosso dalla AR avverso la sentenza Tribunale di Velletri n 2245/20219, deducendo che
. non sussisteva squilibrio economico fra gli ex coniugi al momento della pronuncia di divorzio, venendo poi detto squilibrio a determinarsi in danno del deducente, poichè i) il deducente si è sin dal maggio 2020 dimesso dalle cariche societarie della CO.YS, per poi cedere alla figlia prima Per_1
il 44% delle quote societarie (patto di famiglia del 23 giugno 2021, all. n. 8) e poi anche il 2% residuo, il tutto a fronte della corresponsione di € 40.000 in denaro e, per il resto, a titolo di ripianamento di debiti che entrambi i genitori avevano nei confronti della figlia -per prestazioni lavorative rese in favore della CO.YS per oltre 10 anni e a titolo di utili societari non percepiti per il medesimo periodo-, nonché a fronte del diritto del deducente di abitare vita natural durante un appartamento di proprietà della figlia in
Roma; a fronte di un obbligo di sostegno in caso di necessità in vecchiaia o malattia, il deducente ha trasferito alla figlia (con due successivi atti CP_2
rogito del Notaio ell'8 luglio 2020 e del 23 giugno 2021, v. all. n. 9) Per_2
l'appartamento in Frascati, Corso Italia n. 26, 3° e 4° (terzo e quarto) piano,
e del box auto sito in Monte ZI TO, Via Fontana della Girandola 22; unico reddito del deducente è la pensione di € 2.000 circa mensili e l'unico immobile che ancora gli appartiene è quello del Circeo, pignorato e non suscettibile di produrre reddito perché utilizzato per le vacanze da figlie e nipoti, ii) si è incrementato il patrimonio della AR che all'epoca del divorzio era titolare del 46% della CO.YS s.r.l., ha mantenuto le quote fino a tutto il 2022, percependo gli utili societari, per poi -il 29 dicembre
2022- vendere le quote alla figlia per un corrispettivo di oltre € Per_1
1.000.000 lordi (tra liquidità e proprietà di un immobile in Frascati, Via
Borgo San Rocco n. 9, locato a terzi a € 1.500 mensili); il patrimonio immobiliare della stessa è costituito da 2 unità immobiliari in Monte ZI
TO, della superficie complessiva di 180 mq circa –una unità abitata dalla
AR e l'altra locabile ma lasciata vuota-, di altro appartamento in
Frascati -locato ad uso abitativo per € 800-850 mensili-, il locale commerciale in Frascati -locabile ma lasciato vuoto negli ultimi anni- un nuovo immobile in Frascati, Via Borgo San Rocco n. 9, locato a terzi a € 1.500-; il solo ricavato delle locazioni –Via Borgo San Rocco n. 9 per €
1.500 mensili e Corso Italia n. 26 per circa € 800/850 mensili– frutta l'importo di oltre € 2.100 mensili, equiparabili al netto se non superiori alla pensione del deducente,
. la AR iii) ha conferito al patrimonio familiare unicamente una piccola somma pari a circa il 10% del costo di un bilocale a Taranto (in sostituzione del mobilio che per tradizione portava in dote la sposa), iv) in possesso della licenza elementare, non ha mai avuto competenze imprenditoriali e informatiche (neppure minime) né alcuna esperienza professionale che le consentissero di contribuire alla creazione e affermazione delle società, né di ricoprire alcun ruolo all'interno delle stesse, sicché non ha mai partecipato all'attività dell'azienda fondata dal deducente, v) la titolarità del
46% delle quote societarie (pari a quelle del marito) e l'inserimento nel CdA della CO.YS s.r.l. sono state oggetto di elargizioni del marito alla moglie, vi) non ha sacrificato aspettative professionali e nemmeno ha contribuito attraverso la cura delle figlie -accudite quasi esclusivamente dal deducente e con le quali infatti controparte non ha rapporti così come con le nipoti- né attraverso un'oculata gestione economica del menage, vii) è abbiente,
. la AR deve restituire la somma di euro 19289,70 versatile dall'esponente (€ 5.000 versati il 21 marzo 2022 quale 'acconto del dovuto- sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1273/2022 fino al mese di marzo
2022 compreso, € 5.340,50 versati il 4 aprile 2022 quale 'saldo del dovuto- sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1273/2022 fino al mese di marzo
2022 compreso, € 520,04 versati il 4 aprile 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di aprile 2022', € 520,04 versati il 4 maggio 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di maggio 2022', € 2.188,68 versati il quale 'saldo spese legali liquidate con sentenza Corte d'Appello di
Roma n. 1273/2022', € 520,04 versati il 6 giugno 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di giugno 2022', € 520,04 versati il 6 luglio 2022 quale 'contributo al mantenimento per il mese di luglio 2022 - agosto 2022',
€ 520,04 versati per il mese di settembre 2022'; € 520,04 versati il 5 ottobre
2022 quale contributo per il mese di ottobre 2022, € 520,04 versati il 7 novembre 2022 quale contributo per novembre 2022, € 520,04 versati il 15 dicembre 2022 quale contributo per dicembre 2022, € 520,04 versati il 5 gennaio 2023 quale 'mantenimento € 520,04 versati il 7 febbraio Per_3
2023 quale 'mantenimento euro 520,04 versati il 13 marzo 2023 Per_4
quale mantenimento marzo, € 520,04 versati il 6 aprile 2023 quale 'assegno aprile 2023').
Ha chiesto alla Corte di rigettare la domanda di assegno divorzile e di
“ammettere i mezzi di prova diretta e contrari articolati dal sig. Parte_1
nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del 7 settembre 2018 e n. 3 del 26 settembre 2018 del giudizio R.G. n. 827/2017 del Tribunale di
Velletri”, nonché di condannare la AR alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il complessivo importo di € 19.289,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dei singoli pagamenti, con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità.
La AR, costituendosi, ha dedotto che
. nel ricorso introduttivo del divorzio, lo ha chiesto il riconoscimento in Pt_1
favore della deducente di un assegno di mantenimento di euro 750, riconoscendo egli stesso il diritto della donna e confermando che le condizioni economiche dei coniugi non potevano che condurre alla determinazione di un assegno divorzile,
. non può del resto trascurarsi che, negli accordi separativi, il predetto ha espressamente riconosciuto la necessità dell'assegno di mantenimento per la deducente onde evitare “uno squilibrio nella condizione delle parti, anche onde regolamentare pattiziamente per il futuro il contributo fornito da ciascun coniuge nel corso della relazione sentimentale”,
. le operazioni immobiliari eseguite dallo negli ultimi due anni sono Pt_1
volontarie e connotate da evidente intento strumentale e “al netto delle stesse
[…] le parti si trovavano al tempo con il medesimo valore di quote della società di famiglia”,
. in sede di accordo di separazione, lo ha acquisito valori immobiliari Pt_1
superiori a quelli della deducente, indotta “a cessare la gestione amministrativa della […] Società” di famiglia dalla quale essa esponente
“ha ricavato per gli anni dal 1998 al 2015 un reddito (meglio evincibile dall'estratto contributivo) che, se fosse continuato, le avrebbe anche consentito di ottenere in futuro una pensione (la quale, invece, non potrà ormai mai avere). Eppure, è stata la stessa Sig.ra a creare CP_1
all'interno della relazione matrimoniale il notevole patrimonio e la posizione di leader nel settore dell'elettronica e dell'informatica da parte dell'azienda di famiglia CO.YS SR (avente circa 60 dipendenti), dei cui vantaggi ormai godono di fatto esclusivamente altri. Risulta, quindi, irriguardosa e tendenziosa l'affermazione della controparte secondo cui l'odierna comparente avrebbe soltanto la licenza elementare (essendo, al contrario, diplomata in ragioneria) e che avrebbe conferito durante la vita matrimoniale soltanto una somma irrisoria. Allo stesso modo, appare sfrontata e contrastante con la realtà (che l'ha vista anche presiedere la gestione amministrativa dell'azienda di famiglia) la deduzione secondo la quale la Sig.ra non avrebbe mai avuto competenze CP_1
imprenditoriali ed informatiche e che non avrebbe curato la famiglia. Si deve, sul punto ricordare che, nell'arco di quasi 50 anni di vita matrimoniale, le parti hanno deciso e definito dei ruoli ben chiari sulla conduzione della vita familiare, assumendo, nello specifico, il Sig. il ruolo di Parte_1
manager primario (prima come lavoratore e poi come autonomo) e la Sig.ra quello di moglie e madre, nonché di imprenditrice in simbiosi CP_1
con il primo. Ad esempio, sul punto, è stato già detto e documentato in primo grado (Vds nostro documento 13) che la prima azienda di famiglia
(denominata CO. Sistemi) era di titolarità dell'odierna comparente e che, sino all'anno 2012 (periodo in cui si inizia ad incrinare il rapporto sentimentale per fatti e colpe esclusivamente imputabili al ricorrente), la stessa faceva anche parte del Consiglio di Amministrazione della
CO.YS SR. Nell'arco di pochi mesi dalla rottura del rapporto sentimentale, invece, la Sig.ra ha, di fatto, perso tutto quello CP_1
per cui aveva investito, ritrovandosi all'esito di una separazione (subita e non voluta) un patrimonio immobiliare (da cui non può ricavare reddito) squilibrato (in favore della controparte) ed un assegno mensile inadeguato rispetto alla vita matrimoniale ed alle aspettative pluridecennali derivanti dalla stessa. Di converso, invece, il Sig. continua a mantenere Parte_1
(seppur ormai in forma celata, oppure rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno della Società) una condotta vita agiata
(amplificata dall'evidente profitto ottenuto in sede di separazione a tutto svantaggio della resistente) ed a gestire, di fatto, e a godere di quanto può derivare dalla CO.YS SR”,
. dunque “l'assegno di divorzio deve garantire una compensazione allo squilibrio, riconoscendo le scelte fatte e il lavoro svolto nel periodo del matrimonio (così come anche concordate tra le parti in sede di divisione del patrimonio)”,
. “il matrimonio tra le parti è durato 45 anni, ovvero dal 1970 al 2015 e, quindi, ha riguardato in pratica tutta la vita della Sig.ra sposata all'età CP_1
di 19 anni e separata a quella di 64 anni”,
. “il completo annullamento dell'assegno divorzile costituisce un eccesso non superabile dall'odierna comparente, la quale (non avendo età e possibilità lavorativa o pensionistica) si vedrà costretta a cedere (qualora ci dovesse riuscire) a basso prezzo il paio di immobili non appetibili che ha”,
. quanto alla domanda di restituzione, ove si acceda all'esclusione o riduzione dell'assegno divorzile, si deve escludere la ripetizione di quanto versato, “trattandosi di somme modeste appena sufficienti a colmare i bisogni quotidiani dell'avente diritto”, avuto riguardo alla “entità dell'assegno determinato a suo tempo dalla Corte di Appello di Roma”.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare il suo diritto ad un assegno divorzile mensile di euro 500,00, oltre adeguamento ISTAT, a far data dalla domanda, opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie. Ha chiesto, in via subordinata, la reiezione della ripetizione delle somme richiesta dallo
. Pt_1
Con note del 9/7/2024, lo ha dedotto che Pt_1 . controparte vii) ha ridotto la propria pretesa di assegno divorzile ad €
500,00 mensili, laddove nella fase precedente aveva chiesto euro 1600, viii) continua a far leva sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il deducente riconosciuto un contributo alla moglie nell'accordo separativo del 9.10.2015 e proposto il versamento del contributo in favore della moglie “anche nella fase presidenziale del giudizio di divorzio di cui al ricorso del 7 febbraio 2017”, senza considerare che la Corte di Cassazione segnalato che l'errore compiuto dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata
è consistito proprio nell'aver assegnato rilevanza all'assetto economico dell'accordo separativo, senza procedere a valutare la sussistenza all'attualità delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile,
. quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. ix) trattasi di argomento nuovo e perciò stesso inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., x) il principio di non contestazione è erroneamente invocato in questa sede, visto che il ricorso introduttivo non può rappresentare la “prima difesa utile” nella quale contestare i fatti allegati ex adverso, non opera in relazione ai diritti indisponibili -e quindi con riguardo alla debenza o meno dell'assegno divorzile-, non opera in relazione a circostanze implicanti un'attività di valutazione riservata all'Autorità Giudiziaria, xi) non può darsi rilievo ad una disponibilità data quando le condizioni economico-patrimoniali delle parti erano differenti da quelle odierne, xii) non va trascurato “che la natura bifasica all'epoca vigente (fase presidenziale e fase di merito) del procedimento di divorzio consentiva un approccio esplorativo con l'obiettivo del raggiungimento di un accordo”,
. quanto ai presupposti per l'assegno divorzile, xiii) “le parole della
Controparte sono null'altro che mere enunciazioni di stile prive di contenuto, oltretutto in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio
(nonostante l'onere ricada proprio sulla parte che richiede il contributo economico), e in carenza di specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado”, xiv) lo “squilibrio, ipotizzabile al momento della separazione del
2015 certamente non era più sussistente al momento della pronuncia di divorzio”, visto che “a seguito di una gravissima crisi aziendale che aveva portato la società di famiglia - CO.SY SR - in uno stato prefallimentare e al quasi azzeramento di valore delle sue quote, il 21 gennaio 2013
l'assemblea dei soci della società (Presidente il sig. , Segretaria la Parte_1
sig.ra ) aveva sospeso all'unanimità (dunque, anche con il CP_1
voto e la sottoscrizione della ) la distribuzione di utili e di Controparte_3
ogni emolumento agli amministratori fino al termine di un intraprendendo processo di risanamento che venne affidato alla figlia dei signori
, sig.ra . Grazie alla dedizione e alle capacità di Parte_2 CP_4
quest'ultima, dunque, la COSY si è progressivamente ripresa e da 2017
(anno di introduzione del giudizio di divorzio) ha ricominciato a distribuire gli utili di tal che la signora AR – proprietaria del 46% delle quote societarie - ha percepito € 18.000,00 nel 2017, € 18.000,00 nel 2018, €
18.000,00 nel 2019, € 46.000,00 nel 2020 ed € 46.000,00 nel 2021. Negli anni 2017-2019 anche il sig. ha percepito € 18.000,00 annui ma, a Pt_1
seguito della cessione del 44% delle quote alla figlia EL, nel 2020 e
2021 lo stesso ha percepito soltanto € 2.000,00 annui per il 2% di quote residue ad esso intestate, con una differenza di € 88.000,00 in meno della ex moglie. Nelle more, inoltre, le quote della CO.YS hanno recuperato il cospicuo valore precedente la crisi, che ha consentito alla signora AR di venderle alla figlia EL per un prezzo di circa € 1.000.000,00. Appare evidente, allora, che se lo squilibrio poteva appena ipotizzarsi in favore del sig. al 2015 (epoca della separazione), lo stesso si è dapprima Parte_1
azzerato e, poi, si è determinato (e così è all'attualità) in favore della signora
”, xv) la cessione alla figlia del suo 46% delle quote CP_1 Per_1
societarie ha comportato l'introito di € 40.000 e consentito di remunerare le prestazioni lavorative dalla figlia rese in favore della CO.YS per oltre
10 anni e compensarla per la mancata riscossione di utili societari nel medesimo periodo, nonché di ottenere da parte del deducente il diritto vitalizio ad abitare in un appartamento di proprietà della figlia in Roma;
per operare un'equa ripartizione dei beni fra le sorelle, ha trasferito alla figlia l'appartamento in Frascati e il box auto di Monte ZI TO, CP_2
oltre che il ricavato dalla cessione (alla figlia della propria quota Per_1
del 50% del terreno di San Felice Circeo;
l'unico reddito è dato dalla pensione di € 2.200 circa mensili e, avendo recentemente definito anche l'esposizione debitoria che aveva portato al pignoramento della proprietà del Circeo, ha provveduto a cederla alle figlie, xvi) la scelta di cedere le proprietà alle figlie è stata attuata dopo che il Tribunale di Velletri aveva statuito la non debenza di alcun assegno divorzile, sicché non può ritenersi finalizzata a sottrarre il patrimonio, xvii) la AR, invece, ha, il 19 dicembre 2022, venduto le quote alla figlia a fronte di un CP_4
corrispettivo di circa € 1.000.000 lordi (il valore patrimoniale attribuito dal perito alle 46 quote ammontava a € 1.121.591): alla AR il corrispettivo
è stato erogato in parte mediante l'assegnazione di un appartamento valutato a fini fiscali in € 250.000 -con valore commerciale pari a 360.000 euro e già locato ad uno studio dentistico al canone di 1.500 euro mensili (atto registrato il 4/1/2023)- e in parte mediante pagamento in denaro in due rate da euro 241.500 ciascuna, xviii) quindi la AR ha 2 unità immobiliari in
Monte ZI TO –una unità abitata da lei e l'altra locabile ma lasciata vuota-, un appartamento in Frascati, locato ad uso abitativo al canone di circa € 800-850,00 mensili, un locale commerciale in Frascati, locabile (e a lungo locato) ma lasciato vuoto negli ultimi anni, un nuovo immobile in
Frascati locato per € 1.500,00 mensili, il 50% di un terreno in San Felice
Circeo (l'altro 50% è stato ceduto dal sig. alla figlia e i proventi Pt_1 Per_1
assegnati alla figlia del valore stimato di € 120.000 (terreno a CP_2
tutt'oggi soggetto a pignoramento), xix) le locazioni le fruttano € 1.500 + €
800/850 mensili –per un totale di oltre € 2.300 mensili, equiparabili al netto se non superiori alla pensione del deducente-, xx) le altre due proprietà immobiliari della AR sono locabili e rappresentano, dunque, un reddito potenziale ulteriore di circa € 1.000 mensili, xxi) quindi la AR ha tale patrimonio immobiliare cui si aggiunge l'importo di circa mezzo milione di
Euro -come chiarito- ricevuto a fronte della cessione delle quote
CO.YS che nel 2013-2016 erano ormai prive di valore e che hanno ripreso consistenza soltanto grazie al lavoro della figlia , CP_4
. quanto al contributo in tesi dato dalla AR alle società ed al supposto sacrificio di aspettative professionali, la stessa era al momento del matrimonio munita di licenza elementare, avendo conseguito il diploma di perito commerciale solo nel 2008, risultando non credibile allorquando rivendica una capacità imprenditoriale: e, invero, se ne fosse stata dotata,
l'avrebbe messa a frutto quando le imprese di famiglia versavano in stato di dissesto, dissesto cui ha invece messo riparo la figlia non risultando Per_1
la madre in grado di descrivere le attività svolte in azienda e non figurando la stessa negli archivi delle società, se non per le firma apposta in calce agli atti formali,
. controparte ha pure trascurato gli obblighi genitoriali -e invero non ha rapporti con le figlie e le nipotine- e la gestione del menage, essendosi dedicata alla cura maniacale della propria persona.
Ha insistito nelle conclusioni svolte, anche in via istruttoria.
In vista dell'udienza, cartolarizzata, del 20/3/2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Il 12/3/2025, la AR ha, fra l'altro, ribadito che è stato lo a riconoscere il suo diritto all'assegno sicchè escluderlo Pt_1
significherebbe alterare un equilibrio per mantenere il quale gli ex coniugi hanno ritenuto necessario il contributo dello e che le parti si trovavano Pt_1
un tempo nelle stesse condizioni, alterate dalla cessazione della gestione amministrativa delle società cui è stata indotta dalla controparte. Ha insistito. Il 14/3/2025, lo ha ribadito che il divario economico è Pt_1
attualmente in danno del deducente, visto che la AR ha un patrimonio mobiliare ed immobiliare non comparabile con quello dell'esponente che, avendo provveduto ad aiutare le figlie, vive della sua pensione e che la controparte non ha mai dato un aiuto nella gestione delle società né sotto i profili domestico e di cura delle figlie. Ha reiterato le conclusioni già rassegnate.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 9/10/2024 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, lo ha segnalato che controparte non ha Pt_1
contestato la ricostruzione economico-patrimoniale dei coniugi e insistito nelle conclusioni rassegnate. Con note del 7/10/2025, la AR ha ribadito le considerazioni già svolte, facendo leva sugli accordi separativi e sul fatto che le operazioni poste in essere dallo negli ultimi anni sono state volontariamente perseguite. Ha Pt_1
insistito.
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato che
. in primo grado, lo ha chiesto l'ammissione di prova orale che il giudice Pt_1
ha respinto, dando ragione della sua decisione (cfr ordinanza 4/12/20218),
. lo ha riproposto l'istanza senza tuttavia motivare in punto di Pt_1
ammissibilità e rilevanza della prova esclusa, come di contro richiesto da
Cass ord 18742/2016 secondo la quale non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento>,
. considerato il mancato rispetto di detti canoni, l'istanza istruttoria va respinta.
Venendo alla spettanza dell'assegno divorzile, va osservato che non può farsi leva sul richiamo alle condizioni convenute in separazione e sulle richieste formulate dallo nel ricorso per divorzio, come di contro Pt_1
sollecitato dalla AR, visto quanto statuito dalla Corte di Cassazione che ha imposto di muovere dall'accertamento della sussistenza di una disparità economica al momento della domanda, per poi far seguire le ulteriori verifiche.
Da tanto discende che è necessario procedere alla ricostruzione delle rispettive patrimonialità, segnalandosi che la AR non ha contestato che ella era titolare del 46% delle quote societarie, che dalla sua partecipazione ha ritratto utili, che le ha vendute per un valore -tra immobili e liquidità- superiore a 1.000.000 euro, che è titolare di immobili di cui uno da lei abitato e 2 locati per un introito complessivo di euro 2300, mentre lo ha ricavato Pt_1
dalla cessione del 46% delle quote euro 46000 oltre al diritto di abitare vita natural durante in uno degli immobili della figlia e fruisce di pensione per euro 2200 mensili.
Il raffronto delle condizioni economiche non attesta l'esistenza del divario economico che prelude alle successive verifiche -e cioè se lo stesso sia riconducibile a scelte fatte in costanza di matrimonio, se il coniuge si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi di sostentamento e se egli abbia contribuito al menage familiare, alla formazione dell'altrui patrimonio o del patrimonio comune- dovendosi per ciò solo negare la spettanza dell'assegno divorzile richiesto, restando irrilevante l'asserita natura volontaria delle operazioni poste in essere dallo . Pt_1
A tanto segue l'accoglimento della domanda restitutoria, avente ad oggetto risultando la somma di euro 19.289,70 che la AR non contesta di aver introitato, dal momento che non si verte in una delle ipotesi in cui generale della "condictio indebiti" […] può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità>, ipotesi individuate da Cass SSUU 32914/2022 , in cui cioè contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica>.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado, che ha respinto la riconvenzionale della AR, va confermata e la domanda di restituzione della somma di euro 19.289,70, va accolta, con gli interessi legali dalla domanda (11/7/2023), dal momento che la AR riscuoteva in virtù della sentenza della Corte d'appello, poi cassata.
Le spese del giudizio di legittimità e del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della AR come da liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello avverso la sentenza Tribunale di Velletri n 2245/20219,
. condanna la AR al pagamento in favore dello della somma di euro Pt_1
19.289,70, con gli interessi legali dalla domanda,
. condanna la AR al pagamento in favore dello delle spese del Pt_1
giudizio di legittimità che liquida in euro 3000 per compensi, oltre oneri di legge, e delle spese del presente grado che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre oneri di legge.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est
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