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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6305 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3741 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COREA ULISSE, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
Nonché
P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
COREA ULISSE, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 C.F._1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 e che la rappresentano e difendono CP_3 Controparte_4 in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per e Parte_1 Controparte_1
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria
[...] istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: i) accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'ing. nei confronti delle odierne opponenti, in quanto CP_2 inammissibile, infondata e/o basata su titolo nullo o annullabile, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ii) con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per : “- rigettare l'avversa opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, - confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 18773/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 45633/2023), emesso in data 11/12/2023 e notificato a mezzo pec in data 13/12/2023, ovvero comunque condannare la (C.F. e P.Iva e la Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. e P.Iva ), in solido tra loro, a pagare in favore
[...] P.IVA_2 dell'Ing. la somma di Euro 44.816,37, comprensiva di Iva e oneri Controparte_2 previdenziali, al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto, maggiorata degli interessi da calcolarsi, in via principale, nella misura di cui al D.lgs 231/2002, con decorrenza dalla data di ultimazione e consegna della perizia (14 febbraio 2023), ovvero dalla data del primo sollecito di pagamento (20 marzo 2023), ovvero ancora dalla data di deposito del ricorso monitorio e, solo in subordine nella misura legale, con la medesima decorrenza di cui sopra”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò precisato, il fatto viene sinteticamente riportato ai fini della comprensione della vicenda.
Con ricorso del 12.10.2023, ha chiesto e ottenuto, da questo Controparte_2
Tribunale, la condanna, in solido, della e della Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 35.000,00, oltre oneri, per un totale
[...] di € 44.816,37, a titolo di pagamento dei propri compensi per la perizia tecnica redatta in data 14.2.2023.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto incarico, in data
08.03.2021, dalle dette società, di redigere una perizia tecnico-estimativa di taluni beni immobili di proprietà della ubicati in Sardegna e, per l'esattezza, CP_1
Part nei Comuni di e a fronte di un compenso complessivo di € Per_1
40.000,00, oltre iva e oneri previdenziali, da corrispondersi in due momenti, id est,
€ 5.000,00 oltre iva e oneri previdenziali, all'atto del conferimento dell'incarico ed
€ 35.000,00, oltre Iva e oneri previdenziali, a lavoro ultimato.
Nel corso del rapporto veniva richiesto all'Ing. di estendere la perizia CP_2 tecnico-estimativa anche alla valutazione di un immobile di proprietà della ubicato nel Comune di Cagliari. Parte_1
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Avendo la corrisposto la sola somma di € 5.000 si è reso necessario CP_1 adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il saldo dovuto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 18773/2023 hanno proposto opposizione la e della deducendo, in via Parte_1 Controparte_1 principale, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti società e, in via subordinata, l'annullabilità per errore riconoscibile dell'incarico sottoscritto in data
08.03.2021 sicuramente firmato in modo non voluto dalla che non è CP_1 stata parte nella vicenda che ha visto interessati la sola con i cinque soci Parte_1 recedenti. In ogni caso, lo non ha adempiuto a tale incarico nei confronti CP_2 della . CP_1
Più specificamente la nel premettere che la è una propria Parte_1 CP_1 partecipata, ha precisato che nel 2018 alcun propri cinque soci hanno deciso di recedere dalla società chiedendo la liquidazione delle proprie quote ma, non essendovi accordo sul valore delle stesse, costoro hanno chiesto al Tribunale di
Roma la nomina, ex art. 2473 c.c., di un esperto estimatore che è stato individuato nella persona del dott. Questi, nel redigere la propria perizia, Persona_2 si è avvalso della figura dell'ing. suo coadiutore e il cui elaborato Controparte_2
è stato recepito nella perizia resa dal Pertanto, le opponenti non hanno Persona_2 mai conferito incarico all'ing. di redigere alcuna perizia nel loro Controparte_2 interesse, ragion per cui l'incarico del 08.03.2021 è il frutto di un errore della che è stata indotta a sottoscrivere l'incarico sulla base dell'erroneo CP_5 convincimento che questo fosse necessario alla redazione della perizia dell'esperto nominato dal Tribunale.
Le opponenti hanno così concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
L'ing. vanta la propria pretesa creditoria sulla base della perizia tecnica CP_2 redatta il 14.02.2023 in relazione alla quale chiede la corresponsione del proprio compenso.
La ricostruzione effettuata dallo collide con la documentazione prodotta da CP_2 parte opponente.
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Con provvedimento del 26.11.2019 di questo Tribunale, sezione XVI, è stato nominato l'ing. quale Esperto “per la redazione di una Persona_2 relazione giurata avente per oggetto la determinazione del valore delle quote del capitale sociale della appartenenti ai ricorrenti , Parte_1 Parte_3 [...]
, , e . Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Dall'esame della perizia redatta dall'Esperto emerge che l'ing. è stato CP_2 ausiliare del Persona_2
Tanto si ricava, anche e in particolare, dalla lettura del lodo arbitrale emesso il
12.02.2024.
Infatti a pag. 17, punto 14.1 si legge “… omissis …. non sono state rese alle parti due autonome stime destinate a sovrapporsi fra loro, l'una sottoscritta del dott.
l'altra sottoscritta dall'ing. Piuttosto il primo ha officiato il Persona_2 CP_2 secondo di funzioni di supporto relativamente alle valutazioni immobiliari e ha poi espressamente condiviso e fatte proprie nella sua relazione e conseguente determinazione le informazioni trasmesse dallo . CP_2
E, ancora, il collegio arbitrale nel respingere le contestazioni sollevate dalla vverso l'operato dell'Esperto che ha recepito, sic et simpliciter, Parte_1 Persona_2 le risultanze della perizia dello a pag. 19, punto 14.4 così motiva: “… CP_2 omissis …. anche se l'esperto fosse ragguagliato ad un CTU o si volesse ad esso applicare analogicamente la disciplina della CTU e lo statuto del consulente d'ufficio, soccorrerebbe al fine di esentare da censura il modus operandi seguito nella specie dall'esperto – la giurisprudenza, che il Collegio ritiene di poter senz'altro condividere, secondo cui “il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi del giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice né una nomina formale” (v. fra le altre Cass. n. 16471 del 15.7.2009)”.
Inoltre, al punto 14.5, pagine 19 e 20, sempre riferito alla decisione del Persona_2
“…. E' infatti evidente che quest'ultimo, incontrando nella sua determinazione negoziale l'unico limite della non manifesta iniquità o erroneità, può ben avvalersi
– purchè le faccia espressamente proprie – di informazioni e valutazioni assunte presso uffici pubblici e privati ecc. e – perché no – da soggetti di sua personale
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 fiducia. Potrebbe addirittura farlo senza aprire apposito confronto fra le parti riguardo all'operato di tali soggetti.”
E, infine, nel dispositivo del lodo al punto b), pagina 39, il collegio così dispone:
“dichiara tenuta la in persona del legale rappresentante a Parte_1 corrispondere quanto dovuto all'esperto dott. per le attività Persona_2 di stima ex art. 2473 c.c. (comprese le spese da lui legittimamente sostenute anche per compensi dovuti ai coadiutori) nella misura del 40%, dovendosi intendere il restante 60% compensato fra le parti …. omissis…”.
Dall'attento esame dell'intero lodo arbitrale e, in particolare, dalle parti di motivazioni testé riportate, emerge che l'esperto dott. abbia “officiato”, Persona_2 recte incaricato, l'ing. per essere supportato nella propria attività di Controparte_2 stima nel procedimento ex art. 2473 c.c.; l'ing. era, quindi, nell'ambito della CP_2 detta procedura, professionista di fiducia del e, in tale veste, ha redatto Persona_2 la perizia tecnica del 14.02.2023. Il compenso liquidato dal collegio arbitrale al tiene conto anche delle spese “da lui legittimamente sostenute anche Persona_2 per compensi dovuti ai coadiutori”, ossia all'ing. non essendo individuabili, CP_2 oltre a quest'ultimo, altri “coadiutori” di cui si sia avvalso l'esperto.
Ne consegue che la perizia tecnica redatta dallo in data 14.02.2023, è quella CP_2 demandata dal che l'ha fatta propria nell'ambito nella perizia di pari Persona_2 data.
Va, peraltro, evidenziato come a pagina 5 di quest'ultima così è dato leggere: “In data 30/11/2022 sono pervenute le osservazioni di parte alle quali lo scrivente e l'Ing. hanno replicato e fornito maggiori chiarimenti sui criteri adottati e sul CP_2 risultato raggiunto”.
Anche siffatta precisazione conferma che il abbia agito di concerto con Persona_2 il proprio coadiutore nel rispondere alle parti, ossia la da un lato, e i soci Parte_1 recedenti, dall'altro lato.
Orbene, l'unica perizia tecnica redatta dallo che in questo giudizio è stata CP_2 prodotta, e che reca la data del 14.02.2023, non è stata commissionata né dalla né dalla , che, peraltro, non è stata parte nel procedimento Pt_1 CP_5 arbitrale, ma dall'esperto Persona_2
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Quand'anche la avesse conferito incarico allo di redigere una CP_5 CP_2 perizia, questa non può essere individuata in quella di cui sopra si è detto.
Con la conseguenza che anche se detto incarico fosse valido, esso dovrebbe ritenersi non adempiuto in quanto non si rinviene altra e distinta perizia rispetto a quella del 14.2.2023.
Alla luce di tutte le suddette argomentazioni la pretesa creditoria fatta valere da con il ricorso monitorio appare priva di fondamento e va rigettata. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 18773/2023;
3) Condanna al pagamento in favore di in persona Controparte_2 Parte_1 del legale rappresentante p.t. delle competenze del giudizio che liquida in €
129,50 per spese non imponibili ed € 1.400,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
4) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. delle competenze del
[...] giudizio che liquida in € 129,50 per spese non imponibili ed € 1.400,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Così deciso in Roma, 28/04/2025
Il Giudice monocratico d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3741 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COREA ULISSE, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
Nonché
P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
COREA ULISSE, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 C.F._1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 e che la rappresentano e difendono CP_3 Controparte_4 in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per e Parte_1 Controparte_1
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria
[...] istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: i) accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'ing. nei confronti delle odierne opponenti, in quanto CP_2 inammissibile, infondata e/o basata su titolo nullo o annullabile, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ii) con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per : “- rigettare l'avversa opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, - confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 18773/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 45633/2023), emesso in data 11/12/2023 e notificato a mezzo pec in data 13/12/2023, ovvero comunque condannare la (C.F. e P.Iva e la Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. e P.Iva ), in solido tra loro, a pagare in favore
[...] P.IVA_2 dell'Ing. la somma di Euro 44.816,37, comprensiva di Iva e oneri Controparte_2 previdenziali, al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto, maggiorata degli interessi da calcolarsi, in via principale, nella misura di cui al D.lgs 231/2002, con decorrenza dalla data di ultimazione e consegna della perizia (14 febbraio 2023), ovvero dalla data del primo sollecito di pagamento (20 marzo 2023), ovvero ancora dalla data di deposito del ricorso monitorio e, solo in subordine nella misura legale, con la medesima decorrenza di cui sopra”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò precisato, il fatto viene sinteticamente riportato ai fini della comprensione della vicenda.
Con ricorso del 12.10.2023, ha chiesto e ottenuto, da questo Controparte_2
Tribunale, la condanna, in solido, della e della Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 35.000,00, oltre oneri, per un totale
[...] di € 44.816,37, a titolo di pagamento dei propri compensi per la perizia tecnica redatta in data 14.2.2023.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto incarico, in data
08.03.2021, dalle dette società, di redigere una perizia tecnico-estimativa di taluni beni immobili di proprietà della ubicati in Sardegna e, per l'esattezza, CP_1
Part nei Comuni di e a fronte di un compenso complessivo di € Per_1
40.000,00, oltre iva e oneri previdenziali, da corrispondersi in due momenti, id est,
€ 5.000,00 oltre iva e oneri previdenziali, all'atto del conferimento dell'incarico ed
€ 35.000,00, oltre Iva e oneri previdenziali, a lavoro ultimato.
Nel corso del rapporto veniva richiesto all'Ing. di estendere la perizia CP_2 tecnico-estimativa anche alla valutazione di un immobile di proprietà della ubicato nel Comune di Cagliari. Parte_1
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Avendo la corrisposto la sola somma di € 5.000 si è reso necessario CP_1 adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il saldo dovuto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 18773/2023 hanno proposto opposizione la e della deducendo, in via Parte_1 Controparte_1 principale, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti società e, in via subordinata, l'annullabilità per errore riconoscibile dell'incarico sottoscritto in data
08.03.2021 sicuramente firmato in modo non voluto dalla che non è CP_1 stata parte nella vicenda che ha visto interessati la sola con i cinque soci Parte_1 recedenti. In ogni caso, lo non ha adempiuto a tale incarico nei confronti CP_2 della . CP_1
Più specificamente la nel premettere che la è una propria Parte_1 CP_1 partecipata, ha precisato che nel 2018 alcun propri cinque soci hanno deciso di recedere dalla società chiedendo la liquidazione delle proprie quote ma, non essendovi accordo sul valore delle stesse, costoro hanno chiesto al Tribunale di
Roma la nomina, ex art. 2473 c.c., di un esperto estimatore che è stato individuato nella persona del dott. Questi, nel redigere la propria perizia, Persona_2 si è avvalso della figura dell'ing. suo coadiutore e il cui elaborato Controparte_2
è stato recepito nella perizia resa dal Pertanto, le opponenti non hanno Persona_2 mai conferito incarico all'ing. di redigere alcuna perizia nel loro Controparte_2 interesse, ragion per cui l'incarico del 08.03.2021 è il frutto di un errore della che è stata indotta a sottoscrivere l'incarico sulla base dell'erroneo CP_5 convincimento che questo fosse necessario alla redazione della perizia dell'esperto nominato dal Tribunale.
Le opponenti hanno così concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
L'ing. vanta la propria pretesa creditoria sulla base della perizia tecnica CP_2 redatta il 14.02.2023 in relazione alla quale chiede la corresponsione del proprio compenso.
La ricostruzione effettuata dallo collide con la documentazione prodotta da CP_2 parte opponente.
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Con provvedimento del 26.11.2019 di questo Tribunale, sezione XVI, è stato nominato l'ing. quale Esperto “per la redazione di una Persona_2 relazione giurata avente per oggetto la determinazione del valore delle quote del capitale sociale della appartenenti ai ricorrenti , Parte_1 Parte_3 [...]
, , e . Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Dall'esame della perizia redatta dall'Esperto emerge che l'ing. è stato CP_2 ausiliare del Persona_2
Tanto si ricava, anche e in particolare, dalla lettura del lodo arbitrale emesso il
12.02.2024.
Infatti a pag. 17, punto 14.1 si legge “… omissis …. non sono state rese alle parti due autonome stime destinate a sovrapporsi fra loro, l'una sottoscritta del dott.
l'altra sottoscritta dall'ing. Piuttosto il primo ha officiato il Persona_2 CP_2 secondo di funzioni di supporto relativamente alle valutazioni immobiliari e ha poi espressamente condiviso e fatte proprie nella sua relazione e conseguente determinazione le informazioni trasmesse dallo . CP_2
E, ancora, il collegio arbitrale nel respingere le contestazioni sollevate dalla vverso l'operato dell'Esperto che ha recepito, sic et simpliciter, Parte_1 Persona_2 le risultanze della perizia dello a pag. 19, punto 14.4 così motiva: “… CP_2 omissis …. anche se l'esperto fosse ragguagliato ad un CTU o si volesse ad esso applicare analogicamente la disciplina della CTU e lo statuto del consulente d'ufficio, soccorrerebbe al fine di esentare da censura il modus operandi seguito nella specie dall'esperto – la giurisprudenza, che il Collegio ritiene di poter senz'altro condividere, secondo cui “il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi del giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice né una nomina formale” (v. fra le altre Cass. n. 16471 del 15.7.2009)”.
Inoltre, al punto 14.5, pagine 19 e 20, sempre riferito alla decisione del Persona_2
“…. E' infatti evidente che quest'ultimo, incontrando nella sua determinazione negoziale l'unico limite della non manifesta iniquità o erroneità, può ben avvalersi
– purchè le faccia espressamente proprie – di informazioni e valutazioni assunte presso uffici pubblici e privati ecc. e – perché no – da soggetti di sua personale
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 fiducia. Potrebbe addirittura farlo senza aprire apposito confronto fra le parti riguardo all'operato di tali soggetti.”
E, infine, nel dispositivo del lodo al punto b), pagina 39, il collegio così dispone:
“dichiara tenuta la in persona del legale rappresentante a Parte_1 corrispondere quanto dovuto all'esperto dott. per le attività Persona_2 di stima ex art. 2473 c.c. (comprese le spese da lui legittimamente sostenute anche per compensi dovuti ai coadiutori) nella misura del 40%, dovendosi intendere il restante 60% compensato fra le parti …. omissis…”.
Dall'attento esame dell'intero lodo arbitrale e, in particolare, dalle parti di motivazioni testé riportate, emerge che l'esperto dott. abbia “officiato”, Persona_2 recte incaricato, l'ing. per essere supportato nella propria attività di Controparte_2 stima nel procedimento ex art. 2473 c.c.; l'ing. era, quindi, nell'ambito della CP_2 detta procedura, professionista di fiducia del e, in tale veste, ha redatto Persona_2 la perizia tecnica del 14.02.2023. Il compenso liquidato dal collegio arbitrale al tiene conto anche delle spese “da lui legittimamente sostenute anche Persona_2 per compensi dovuti ai coadiutori”, ossia all'ing. non essendo individuabili, CP_2 oltre a quest'ultimo, altri “coadiutori” di cui si sia avvalso l'esperto.
Ne consegue che la perizia tecnica redatta dallo in data 14.02.2023, è quella CP_2 demandata dal che l'ha fatta propria nell'ambito nella perizia di pari Persona_2 data.
Va, peraltro, evidenziato come a pagina 5 di quest'ultima così è dato leggere: “In data 30/11/2022 sono pervenute le osservazioni di parte alle quali lo scrivente e l'Ing. hanno replicato e fornito maggiori chiarimenti sui criteri adottati e sul CP_2 risultato raggiunto”.
Anche siffatta precisazione conferma che il abbia agito di concerto con Persona_2 il proprio coadiutore nel rispondere alle parti, ossia la da un lato, e i soci Parte_1 recedenti, dall'altro lato.
Orbene, l'unica perizia tecnica redatta dallo che in questo giudizio è stata CP_2 prodotta, e che reca la data del 14.02.2023, non è stata commissionata né dalla né dalla , che, peraltro, non è stata parte nel procedimento Pt_1 CP_5 arbitrale, ma dall'esperto Persona_2
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024 Quand'anche la avesse conferito incarico allo di redigere una CP_5 CP_2 perizia, questa non può essere individuata in quella di cui sopra si è detto.
Con la conseguenza che anche se detto incarico fosse valido, esso dovrebbe ritenersi non adempiuto in quanto non si rinviene altra e distinta perizia rispetto a quella del 14.2.2023.
Alla luce di tutte le suddette argomentazioni la pretesa creditoria fatta valere da con il ricorso monitorio appare priva di fondamento e va rigettata. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 18773/2023;
3) Condanna al pagamento in favore di in persona Controparte_2 Parte_1 del legale rappresentante p.t. delle competenze del giudizio che liquida in €
129,50 per spese non imponibili ed € 1.400,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
4) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. delle competenze del
[...] giudizio che liquida in € 129,50 per spese non imponibili ed € 1.400,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Così deciso in Roma, 28/04/2025
Il Giudice monocratico d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 3741/2024