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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 639/2024 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. VALENTINO GIOVANNI C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il Controparte_1
1/12/1965 (C.F. ) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 127 ter c.p.c.
(20/2/2025), la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/5/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 8/4/2000 in ZELL A.H. (GERMANIA) con , Controparte_1
dal quale si era separata consensualmente in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale del 22/2/2023 e dalla cui erano nati i figli (il 14/6/2001) e Per_1
(il 9/2/2003), maggiorenni economicamente autosufficienti, e ( il Per_2 _3
30/1/2018), minorenne, chiedendo la conferma di tutte le condizioni della separazione.
rimaneva contumace e non compariva Controparte_1
all'udienza di comparizione dei coniugi del 12/12/2024.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, confermava le condizioni della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Con ordinanza del 20/2/2025, infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 8/4/2000, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 22/2/2023.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Quanto ai provvedimenti accessori, tutti riguardanti il figlio minore _3
(regime di affidamento, collocamento e di visite padre-figlio ed aspetti economici), la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione ed il Collegio ritiene di poter accogliere tale richiesta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti in sede separativa sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minore, con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto
(art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.
Stante la contumacia di parte resistente e la mancata opposizione alla domanda di divorzio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 14/5/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e l'8/4/2000 in ZELL A. H. Pt_1 Controparte_1
(GERMANIA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
GRASSANO dell'anno 2000, Parte II, serie C, numero 14;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GRASSANO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, Parte II, serie C, numero 14;
3) conferma le condizioni della separazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/2/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco