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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3894/2022 promossa da:
, con l'Avv. Mariella Argese (PEC: Parte_1 Email_1
ATTRICE contro
con l'Avv. Ivan d'Amuri (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, con l'Avv. Controparte_2
Salvatore Carbone (PEC: Email_3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 22/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio er ivi sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 cod. Parte_1 CP_1 civ., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in €. 10.628,89, in derivazione delle lesioni personali riportate al gomito sinistro, a seguito della caduta a terra occorsa il 20/4/2021 all'interno della abitazione del convenuto, sita in Grottaglie alla Via Aldo Moro 10, dopo essere incespicata inavvertitamente con un piede su un giocattolo presente sul pavimento dell'ingresso vano-salone, non visibile in quanto celato dalla presenza di una sedia.
Si è costituito il convenuto confermando il verificarsi dell'evento per come prospettato dall'attrice, instando per la chiamata in causa della al fine di essere manlevato e garantito, in Controparte_2 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, sulla base della polizza assicurativa n. 400143445 R.C verso terzi, stipulata con la predetta compagnia.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata contestando sia nell'an Controparte_2 che nel quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e dei testi CP_1
e Dr. Precisate le conclusioni, il giudizio è stato assegnato a sentenza Controparte_3 Testimone_1 con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza in data 20/03/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, è stata fissata l'udienza del 22/04/2025. All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. La domanda attorea è da ritenersi fondata e va, conseguentemente, accolta nei soli confronti del convenuto
- per quanto infra si osserverà -, assumendo valore di prova legale nei soli suoi confronti la CP_1 confessione giudiziale dallo stesso resa in sede di interrogatorio formale, fornendo compiuto riscontro della dinamica e della eziologica riconducibilità dell'infortunio occorso a cosa sottoposta alla sua custodia.
Ed invero, interrogato all'udienza del 31/10/2023, il convenuto ha puntualmente confermato, senza sollevare contestazione alcuna, le circostanze di fatto ammesse e capitolate nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, precedute dal prefisso “Vero che”: 1) in data 20/04/2021, alle ore 16.00 circa, la IG.ra
[...]
effettuava una visita presso l'abitazione del IG. sita in Grottaglie, alla Via Aldo Pt_1 CP_1 Moro, 10, allorquando, nel mentre, la stessa accedeva all'interno della detta abitazione subiva un infortunio.
In particolare, accadeva che la stessa incespicava inavvertitamente con un piede su un giocattolo presente sul pavimento;
2) la presenza del giocattolo/ostacolo era del tutto imprevedibile e non visibile in quanto nascosto da una sedia che celava la visibilità del detto oggetto;
3) dall'ingresso dell'abitazione del IG. si accede direttamente nell'open space, quale vano salone dell'immobile, utilizzato come area di CP_1 gioco dai figli del 4) la IG.ra , incespicando sul detto giocattolo, perdeva CP_1 Parte_1 l'equilibrio e cadeva rovinosamente per terra, riportando lesioni al gomito sinistro che, in fase di caduta, impattava bruscamente contro il pavimento;
5) la IG.ra a causa della caduta lamentava dolori al Pt_1 gomito sinistro e, pertanto, veniva accompagnata al Pronto Soccorso di Francavilla Fontana”
A fronte della descritta dinamica non può che riconoscersi la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che presuppone - per l'appunto - la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire un potere di controllo e l'eliminazione delle situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
Come noto, affinché sussista detta responsabilità è necessario che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, non ritenendosi necessario accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, atteso che il profilo della condotta del custode è estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (cfr. ex multis Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha, pertanto, l'onere di provare soltanto l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 cod. civ. va pertanto inquadrato nell'alveo della responsabilità oggettiva (Cass. n. 12027/2017), con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 576/2008) secondo cui ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
Nel caso in esame – come detto - la confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale, conferma in termini compiuti la derivazione causale dell'evento dannoso dal fattore eziologico invocato dall'attrice, ossia il fatto che la caduta a terra sia stata cagionata dalla presenza, sul pavimento del vano-salone dell'abitazione del convenuto, di un giocattolo celato da una sedia.
Lo stato dei luoghi, così come prospettato dall'attrice e confermato dal convenuto, impedisce di individuare nella condotta della danneggiata, che non si è accorta della presenza del giocattolo, un caso fortuito od anche solo una causa concorrente nella verificazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
Anche in ordine al quantum debeatur il convenuto non ha sollevato alcuna specifica contestazione ed, anzi, si
è rimesso al Tribunale adito circa la valutazione della congruità della quantificazione della domanda risarcitoria per come determinata dall'attrice sulla scorta della documentazione medico legale dalla stessa depositata (v. pag. 3 comparsa conclusionale).
La documentazione medica dimessa dall'attrice, rilasciata da struttura pubblica, attestante la natura, l'entità e la durata delle lesioni subìte, fornisce prova idonea e adeguata del danno biologico lamentato e delle relative spese mediche per l'importo totale di €. 10.628,89, di cui € 1.380,00 per IT (gg. 30 al 100% x €. 46,00),
€.1.035,00 per TP (gg. 30 al 75% x €. 34,50), €. 690,00 per TP (gg. 30 al 50% x € 23,00), €. 7.290,00 per
Postumi permanenti (9%), €. 233,89 per spese mediche.
La predetta somma di €. 10.628,89, liquidata all'attualità va, altresì, aumentata degli interessi compensativi
(del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto) da calcolarsi sul predetto importo devalutato alla data del sinistro (20/4/2021) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
Nei rapporti tra la parte convenuta e la parte chiamata in garanzia il fatto storico non può dirsi provato, essendo la prova della dinamica come sopra ricostruita unicamente affidata alle dichiarazioni confessorie del convenuto
CP_1 E' noto che, secondo consolidata giurisprudenza “in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria” (Cass 8458/2004); in particolare, l'orientamento consolidato di legittimità afferma che, in conformità alla previsione dell'art. 2733, co. 3° cod. civ., “la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.” (Cass. n. 10687/2023; Cass. n. 13718/2021; Cass. n. 3875/2014; Cass. n.
24187/2014; Cass. 19327/2017; Cass. n. 4536/2016; Cass. n. 8214/2013; Cass. n. 10304/2007).
La regola generale è quella per cui “la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio” (Cass., n. 3118/2022).
In altri termini, la confessione prova il fatto nei confronti del confitente (e neppure compiutamente nei suoi confronti nel - solo - caso di litisconsorzio necessario) e non di altra parte, e dunque se la prova della responsabilità civile è riconosciuta solo per effetto delle dichiarazioni confessorie di questi essa non può ritenersi sussistente (e dunque non è ravvisabile la responsabilità che concretizza il rischio coperto dalla polizza) nell'autonomo rapporto processuale tra assicurato e compagnia di assicurazione.
Per completezza deve osservarsi che, nella specie, anche apprezzando liberamente nei confronti della terza chiamata le dichiarazioni del convenuto, a tali dichiarazioni non si potrebbe attribuire valore di prova idonea e sufficiente proprio per la mancanza di altri elementi convergenti.
Le prove acquisite, infatti, non dimostrano la veridicità del fatto storico descritto in citazione (secondo cui, il
20/4/2021, alle ore 16,00 circa, mentre si trovava presso l'abitazione del convenuto sita in Grottaglie, l'odierna attrice sarebbe incespicata/scivolata/ inciampata su un giocattolo celato da una sedia).
Le risultanze istruttorie, invero, non hanno consegnato prove concrete o, quantomeno, indizi gravi, precisi e concordanti che confermino tale versione.
L'unico testimone, compagno della escusso all'udienza del 19/12/2023, ha Controparte_3 Pt_1 ammesso di non essere stato presente al momento dell'incidente e non ha potuto confermare la versione dei fatti prospettata dall'attrice, pur dichiarando di aver accompagnato la in ospedale (“… preciso che Pt_1 intervenni subito dopo l'accaduto in quanto non presente e fui contattato dalla moglie del Sig. CP_1 in casa con la mia compagna e raggiunsi la detta abitazione. In seguito l'accompagnai in Ospedale”).
Tuttavia, il referto del P.S. di Francavilla Fontana smentisce anche questa versione, indicando che la si Pt_1
è recata prima al Punto di Primo Intervento di Grottaglie, e solo successivamente al Pronto Soccorso.
Le dichiarazioni della si appalesano inoltre incoerenti: nel referto del P.S. di Francavilla Fontana Pt_1 afferma di essere scivolata, mentre in citazione parla di un inciampo.
Anche la descrizione dell'incidente da parte del convenuto (mettere il piede su un giocattolo) è discordante rispetto alle altre versioni. Inoltre, non è stato possibile identificare con certezza il giocattolo in questione, né se fosse effettivamente visibile o nascosto dietro o sotto una sedia.
Tutto ciò fa propendere per un giudizio connotato da risultanze probatorie da una parte incoerenti, se non contraddittorie, e, dall'altra, del tutto carenti in ordine alla dimostrazione del verificarsi del fatto storico nella versione prospettata dall'attrice.
In conclusione, la domanda attorea va accolta nei soli confronti del convenuto nel mentre va CP_1 respinta la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, come aggiornato con d.m. n. 147/22; vanno invece compensate, per la peculiarità della controversia e delle sottese questioni giuridiche, nel rapporto tra parte convenuta e parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per l'infortunio occorso all'attrice CP_1 in data 20/4/2021; Parte_1 per l'effetto,
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del conseguente danno, della somma di €. 10.628,89, oltre accessori nei termini esplicitati in motivazione;
- rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_2
- condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida negli importi di €.
3.800,00 per onorari e di €. 264,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. se ed in quanto dovuta per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata.
Così deciso in Taranto il 22/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3894/2022 promossa da:
, con l'Avv. Mariella Argese (PEC: Parte_1 Email_1
ATTRICE contro
con l'Avv. Ivan d'Amuri (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, con l'Avv. Controparte_2
Salvatore Carbone (PEC: Email_3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 22/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio er ivi sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 cod. Parte_1 CP_1 civ., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in €. 10.628,89, in derivazione delle lesioni personali riportate al gomito sinistro, a seguito della caduta a terra occorsa il 20/4/2021 all'interno della abitazione del convenuto, sita in Grottaglie alla Via Aldo Moro 10, dopo essere incespicata inavvertitamente con un piede su un giocattolo presente sul pavimento dell'ingresso vano-salone, non visibile in quanto celato dalla presenza di una sedia.
Si è costituito il convenuto confermando il verificarsi dell'evento per come prospettato dall'attrice, instando per la chiamata in causa della al fine di essere manlevato e garantito, in Controparte_2 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, sulla base della polizza assicurativa n. 400143445 R.C verso terzi, stipulata con la predetta compagnia.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata contestando sia nell'an Controparte_2 che nel quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e dei testi CP_1
e Dr. Precisate le conclusioni, il giudizio è stato assegnato a sentenza Controparte_3 Testimone_1 con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza in data 20/03/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, è stata fissata l'udienza del 22/04/2025. All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. La domanda attorea è da ritenersi fondata e va, conseguentemente, accolta nei soli confronti del convenuto
- per quanto infra si osserverà -, assumendo valore di prova legale nei soli suoi confronti la CP_1 confessione giudiziale dallo stesso resa in sede di interrogatorio formale, fornendo compiuto riscontro della dinamica e della eziologica riconducibilità dell'infortunio occorso a cosa sottoposta alla sua custodia.
Ed invero, interrogato all'udienza del 31/10/2023, il convenuto ha puntualmente confermato, senza sollevare contestazione alcuna, le circostanze di fatto ammesse e capitolate nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, precedute dal prefisso “Vero che”: 1) in data 20/04/2021, alle ore 16.00 circa, la IG.ra
[...]
effettuava una visita presso l'abitazione del IG. sita in Grottaglie, alla Via Aldo Pt_1 CP_1 Moro, 10, allorquando, nel mentre, la stessa accedeva all'interno della detta abitazione subiva un infortunio.
In particolare, accadeva che la stessa incespicava inavvertitamente con un piede su un giocattolo presente sul pavimento;
2) la presenza del giocattolo/ostacolo era del tutto imprevedibile e non visibile in quanto nascosto da una sedia che celava la visibilità del detto oggetto;
3) dall'ingresso dell'abitazione del IG. si accede direttamente nell'open space, quale vano salone dell'immobile, utilizzato come area di CP_1 gioco dai figli del 4) la IG.ra , incespicando sul detto giocattolo, perdeva CP_1 Parte_1 l'equilibrio e cadeva rovinosamente per terra, riportando lesioni al gomito sinistro che, in fase di caduta, impattava bruscamente contro il pavimento;
5) la IG.ra a causa della caduta lamentava dolori al Pt_1 gomito sinistro e, pertanto, veniva accompagnata al Pronto Soccorso di Francavilla Fontana”
A fronte della descritta dinamica non può che riconoscersi la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che presuppone - per l'appunto - la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire un potere di controllo e l'eliminazione delle situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
Come noto, affinché sussista detta responsabilità è necessario che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, non ritenendosi necessario accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, atteso che il profilo della condotta del custode è estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (cfr. ex multis Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha, pertanto, l'onere di provare soltanto l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 cod. civ. va pertanto inquadrato nell'alveo della responsabilità oggettiva (Cass. n. 12027/2017), con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 576/2008) secondo cui ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
Nel caso in esame – come detto - la confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale, conferma in termini compiuti la derivazione causale dell'evento dannoso dal fattore eziologico invocato dall'attrice, ossia il fatto che la caduta a terra sia stata cagionata dalla presenza, sul pavimento del vano-salone dell'abitazione del convenuto, di un giocattolo celato da una sedia.
Lo stato dei luoghi, così come prospettato dall'attrice e confermato dal convenuto, impedisce di individuare nella condotta della danneggiata, che non si è accorta della presenza del giocattolo, un caso fortuito od anche solo una causa concorrente nella verificazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
Anche in ordine al quantum debeatur il convenuto non ha sollevato alcuna specifica contestazione ed, anzi, si
è rimesso al Tribunale adito circa la valutazione della congruità della quantificazione della domanda risarcitoria per come determinata dall'attrice sulla scorta della documentazione medico legale dalla stessa depositata (v. pag. 3 comparsa conclusionale).
La documentazione medica dimessa dall'attrice, rilasciata da struttura pubblica, attestante la natura, l'entità e la durata delle lesioni subìte, fornisce prova idonea e adeguata del danno biologico lamentato e delle relative spese mediche per l'importo totale di €. 10.628,89, di cui € 1.380,00 per IT (gg. 30 al 100% x €. 46,00),
€.1.035,00 per TP (gg. 30 al 75% x €. 34,50), €. 690,00 per TP (gg. 30 al 50% x € 23,00), €. 7.290,00 per
Postumi permanenti (9%), €. 233,89 per spese mediche.
La predetta somma di €. 10.628,89, liquidata all'attualità va, altresì, aumentata degli interessi compensativi
(del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto) da calcolarsi sul predetto importo devalutato alla data del sinistro (20/4/2021) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
Nei rapporti tra la parte convenuta e la parte chiamata in garanzia il fatto storico non può dirsi provato, essendo la prova della dinamica come sopra ricostruita unicamente affidata alle dichiarazioni confessorie del convenuto
CP_1 E' noto che, secondo consolidata giurisprudenza “in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria” (Cass 8458/2004); in particolare, l'orientamento consolidato di legittimità afferma che, in conformità alla previsione dell'art. 2733, co. 3° cod. civ., “la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.” (Cass. n. 10687/2023; Cass. n. 13718/2021; Cass. n. 3875/2014; Cass. n.
24187/2014; Cass. 19327/2017; Cass. n. 4536/2016; Cass. n. 8214/2013; Cass. n. 10304/2007).
La regola generale è quella per cui “la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio” (Cass., n. 3118/2022).
In altri termini, la confessione prova il fatto nei confronti del confitente (e neppure compiutamente nei suoi confronti nel - solo - caso di litisconsorzio necessario) e non di altra parte, e dunque se la prova della responsabilità civile è riconosciuta solo per effetto delle dichiarazioni confessorie di questi essa non può ritenersi sussistente (e dunque non è ravvisabile la responsabilità che concretizza il rischio coperto dalla polizza) nell'autonomo rapporto processuale tra assicurato e compagnia di assicurazione.
Per completezza deve osservarsi che, nella specie, anche apprezzando liberamente nei confronti della terza chiamata le dichiarazioni del convenuto, a tali dichiarazioni non si potrebbe attribuire valore di prova idonea e sufficiente proprio per la mancanza di altri elementi convergenti.
Le prove acquisite, infatti, non dimostrano la veridicità del fatto storico descritto in citazione (secondo cui, il
20/4/2021, alle ore 16,00 circa, mentre si trovava presso l'abitazione del convenuto sita in Grottaglie, l'odierna attrice sarebbe incespicata/scivolata/ inciampata su un giocattolo celato da una sedia).
Le risultanze istruttorie, invero, non hanno consegnato prove concrete o, quantomeno, indizi gravi, precisi e concordanti che confermino tale versione.
L'unico testimone, compagno della escusso all'udienza del 19/12/2023, ha Controparte_3 Pt_1 ammesso di non essere stato presente al momento dell'incidente e non ha potuto confermare la versione dei fatti prospettata dall'attrice, pur dichiarando di aver accompagnato la in ospedale (“… preciso che Pt_1 intervenni subito dopo l'accaduto in quanto non presente e fui contattato dalla moglie del Sig. CP_1 in casa con la mia compagna e raggiunsi la detta abitazione. In seguito l'accompagnai in Ospedale”).
Tuttavia, il referto del P.S. di Francavilla Fontana smentisce anche questa versione, indicando che la si Pt_1
è recata prima al Punto di Primo Intervento di Grottaglie, e solo successivamente al Pronto Soccorso.
Le dichiarazioni della si appalesano inoltre incoerenti: nel referto del P.S. di Francavilla Fontana Pt_1 afferma di essere scivolata, mentre in citazione parla di un inciampo.
Anche la descrizione dell'incidente da parte del convenuto (mettere il piede su un giocattolo) è discordante rispetto alle altre versioni. Inoltre, non è stato possibile identificare con certezza il giocattolo in questione, né se fosse effettivamente visibile o nascosto dietro o sotto una sedia.
Tutto ciò fa propendere per un giudizio connotato da risultanze probatorie da una parte incoerenti, se non contraddittorie, e, dall'altra, del tutto carenti in ordine alla dimostrazione del verificarsi del fatto storico nella versione prospettata dall'attrice.
In conclusione, la domanda attorea va accolta nei soli confronti del convenuto nel mentre va CP_1 respinta la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, come aggiornato con d.m. n. 147/22; vanno invece compensate, per la peculiarità della controversia e delle sottese questioni giuridiche, nel rapporto tra parte convenuta e parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per l'infortunio occorso all'attrice CP_1 in data 20/4/2021; Parte_1 per l'effetto,
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del conseguente danno, della somma di €. 10.628,89, oltre accessori nei termini esplicitati in motivazione;
- rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_2
- condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida negli importi di €.
3.800,00 per onorari e di €. 264,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. se ed in quanto dovuta per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata.
Così deciso in Taranto il 22/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.