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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta da:
Sofia Rotunno Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
Carlotta Calvosa Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 4672/23, vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Foschiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Monte Santo, 10/a, per procura allegata al ricorso in riassunzione;
E
Controparte_1
1 con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
Oggetto: procedimento di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione depositata il 4.7.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio civile Controparte_1 Parte_1
il 30.6.1982, hanno avuto una figlia, (nata il [...]) e si sono separati Per_1
con sentenza del Tribunale n. 7534/15, che, tra l'altro, ha posto a carico del marito un contributo mensile, per il mantenimento della moglie e della figlia, di € 1.200,00 ciascuna, con assegnazione della casa coniugale a CP_1
[...]
con ricorso depositato il 21.12.2015, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, all'esito del procedimento, con sentenza n. 8570/20, è stato pronunciato il divorzio tra le parti;
è stato revocato l'assegno per il mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di maggio 2018; è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a è stato previsto un assegno divorzile Controparte_1
in favore di quest'ultima dell'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
sono state compensate le spese di lite;
ha impugnato la sentenza, contestando la Controparte_1
quantificazione dell'assegno divorzile e concludendo per l'aumento del relativo importo alla somma mensile di € 3.000,00;
si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello; Parte_1
2 con sentenza n. 846/22, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha rideterminato l'assegno divorzile a carico Parte_1
all'importo mensile di € 1.500,00, con decorrenza dalla data del
[...]
passaggio in giudicato del provvedimento, compensando la metà delle spese di lite e ponendo la residua metà a carico dell'appellato;
tale sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di Parte_1
che ha dedotto l'avvenuta erronea acquisizione di alcuni documenti da
[...]
parte della Corte d'Appello ed ha censurato la valutazione delle condizioni economiche delle parti, effettuata dal giudice di secondo grado;
non si è costituita;
Controparte_1
con ordinanza depositata il 4.7.2023, la Corte di cassazione, respinto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata rilevando il “mancato concreto accertamento da parte della Corte della incidenza causale dell'apporto del coniuge richiedente al menage familiare e all'incidenza negativa di tale apporto -se frutto di una concorde impostazione della vita coniugale- su chances lavorative e opportunità reddituali”;
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla controparte, ha chiesto la riforma della sentenza della Corte d'Appello Parte_1
n. 846/22 e, in particolare, il rigetto dell'impugnazione proposta da CP_1
avverso la sentenza n. 8570/20, emessa dal Tribunale di Roma, con
[...]
condanna della controparte al pagamento delle spese di lite per il giudizio di legittimità e per il presente grado;
non si è costituita;
Controparte_1
il Procuratore Generale, nonostante l'avvenuta rituale trasmissione del fascicolo, non ha espresso alcun parere;
3 all'udienza del 6.2.2025, trattata in forma cartolare, sulle note depositate da ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. Parte_1
MOTIVAZIONE
La materia del contendere verte esclusivamente sulla quantificazione dell'assegno divorzile posto a carico di originariamente Parte_1
determinato dal Tribunale nell'importo mensile di € 1.000,00 ed aumentato dalla Corte d'Appello a quello di € 1.500,00, con la sentenza n. 846/22.
Con ordinanza del 4.7.2023, la Corte di cassazione, premesso che “il giudice deve quantificare l'assegno rapportando non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o
l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità … . Di contro, la differenza reddituale patrimoniale, seppure costituisce un presupposto per la valutazione della sussistenza del diritto all'assegno, non è di per sé un elemento decisivo perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, in quanto tale, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”, ha censurato tale provvedimento, in quanto “La Corte di merito non ha compiutamente applicato i criteri di accertamento della funzione assistenziale e di determinazione del quantum in particolare non valutando le ragioni che hanno indotto la richiedente ad accettare per la fine del rapporto lavorativo una somma una tantum di modesta entità ove si consideri che detto rapporto non è stato mai formalizzato, e detta circostanza può anche giustificarsi in una relazione di collaborazione lavorativa-imprenditoriale familiare ma tuttavia non spiega la ragione della privazione … di un pur minimo trattamento pensionistico e/o di una adeguata liquidazione”.
4 Secondo quanto rilevato dal giudice di legittimità, inoltre, la Corte di merito ha anche errato in quanto, pur valorizzando la componente compensativa dell'assegno divorzile, non ha adeguatamente esplicitato le ragioni del disposto aumento della prestazione con specifico riferimento al contributo fornito dalla coniuge alla vita familiare ed al nesso causale esistente tra il sacrificio (eventualmente) patito da quest'ultima e l'attuale squilibrio patrimoniale e reddituale delle parti.
Si è, quindi, pervenuti al presente giudizio di rinvio.
Nel rispetto di quanto indicato dalla Corte di cassazione, osserva, quindi, il
Collegio che nelle precedenti fasi del giudizio, non ha Controparte_1
mai giustificato adeguatamente la circostanza di aver accettato, al termine della sua pluriennale collaborazione part time nella libreria antiquaria del fratello, avvenuta nel mese di luglio 2019, unicamente la somma di € 12.500,00, corrispostale una tantum.
Come osservato dal giudice delle leggi, se, infatti, l'esistenza di un rapporto familiare può costituire la ragione dell'omessa regolarizzazione della sua prestazione lavorativa, l'esiguità della somma percepita a titolo di liquidazione, dimostra, per contro, che disponesse, già Controparte_1
dopo la separazione dall'ex coniuge, di risorse economiche adeguate e, comunque, tali da non indurla ad insistere per il riconoscimento di maggiori importi.
Né, nel corso del giudizio di merito, ha mai dedotto di Controparte_1
aver sacrificato altre, più redditizie, occasioni o prospettive di lavoro, per garantire al coniuge di esplicare al meglio la propria professionalità e che, in
5 definitiva, vi sia un nesso causale tra la propria ridotta attività lavorativa e quella dell'ex coniuge, tale da aver determinato l'attuale squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le parti.
Peraltro, la scelta difensiva contumaciale di nel giudizio Controparte_1
di legittimità e nel presente grado non consente di pervenire a diverse conclusioni sul punto.
In conclusione, quindi, ritenendosi che l'assegno divorzile come originariamente quantificato dal Tribunale nell'importo mensile di € 1.000,00
(oltre rivalutazione secondo gli indici Istat), assolva pienamente tanto alla sua funzione assistenziale, quanto a quella perequativo-compensativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8570/20 dev'essere Controparte_1
respinto.
Il tenore complessivo della decisione giustifica la condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite per il procedimento svoltosi davanti
[...]
alla Corte di cassazione e per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente provvedendo sul ricorso in riassunzione proposto da a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione Parte_1
depositata il 4.7.2023, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
8570/20 del Tribunale di Roma;
6 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.082,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per il giudizio di legittimità ed in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per il presente grado.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta da:
Sofia Rotunno Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
Carlotta Calvosa Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 4672/23, vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Foschiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Monte Santo, 10/a, per procura allegata al ricorso in riassunzione;
E
Controparte_1
1 con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
Oggetto: procedimento di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione depositata il 4.7.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio civile Controparte_1 Parte_1
il 30.6.1982, hanno avuto una figlia, (nata il [...]) e si sono separati Per_1
con sentenza del Tribunale n. 7534/15, che, tra l'altro, ha posto a carico del marito un contributo mensile, per il mantenimento della moglie e della figlia, di € 1.200,00 ciascuna, con assegnazione della casa coniugale a CP_1
[...]
con ricorso depositato il 21.12.2015, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, all'esito del procedimento, con sentenza n. 8570/20, è stato pronunciato il divorzio tra le parti;
è stato revocato l'assegno per il mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di maggio 2018; è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a è stato previsto un assegno divorzile Controparte_1
in favore di quest'ultima dell'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
sono state compensate le spese di lite;
ha impugnato la sentenza, contestando la Controparte_1
quantificazione dell'assegno divorzile e concludendo per l'aumento del relativo importo alla somma mensile di € 3.000,00;
si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello; Parte_1
2 con sentenza n. 846/22, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha rideterminato l'assegno divorzile a carico Parte_1
all'importo mensile di € 1.500,00, con decorrenza dalla data del
[...]
passaggio in giudicato del provvedimento, compensando la metà delle spese di lite e ponendo la residua metà a carico dell'appellato;
tale sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di Parte_1
che ha dedotto l'avvenuta erronea acquisizione di alcuni documenti da
[...]
parte della Corte d'Appello ed ha censurato la valutazione delle condizioni economiche delle parti, effettuata dal giudice di secondo grado;
non si è costituita;
Controparte_1
con ordinanza depositata il 4.7.2023, la Corte di cassazione, respinto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata rilevando il “mancato concreto accertamento da parte della Corte della incidenza causale dell'apporto del coniuge richiedente al menage familiare e all'incidenza negativa di tale apporto -se frutto di una concorde impostazione della vita coniugale- su chances lavorative e opportunità reddituali”;
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla controparte, ha chiesto la riforma della sentenza della Corte d'Appello Parte_1
n. 846/22 e, in particolare, il rigetto dell'impugnazione proposta da CP_1
avverso la sentenza n. 8570/20, emessa dal Tribunale di Roma, con
[...]
condanna della controparte al pagamento delle spese di lite per il giudizio di legittimità e per il presente grado;
non si è costituita;
Controparte_1
il Procuratore Generale, nonostante l'avvenuta rituale trasmissione del fascicolo, non ha espresso alcun parere;
3 all'udienza del 6.2.2025, trattata in forma cartolare, sulle note depositate da ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. Parte_1
MOTIVAZIONE
La materia del contendere verte esclusivamente sulla quantificazione dell'assegno divorzile posto a carico di originariamente Parte_1
determinato dal Tribunale nell'importo mensile di € 1.000,00 ed aumentato dalla Corte d'Appello a quello di € 1.500,00, con la sentenza n. 846/22.
Con ordinanza del 4.7.2023, la Corte di cassazione, premesso che “il giudice deve quantificare l'assegno rapportando non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o
l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità … . Di contro, la differenza reddituale patrimoniale, seppure costituisce un presupposto per la valutazione della sussistenza del diritto all'assegno, non è di per sé un elemento decisivo perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, in quanto tale, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”, ha censurato tale provvedimento, in quanto “La Corte di merito non ha compiutamente applicato i criteri di accertamento della funzione assistenziale e di determinazione del quantum in particolare non valutando le ragioni che hanno indotto la richiedente ad accettare per la fine del rapporto lavorativo una somma una tantum di modesta entità ove si consideri che detto rapporto non è stato mai formalizzato, e detta circostanza può anche giustificarsi in una relazione di collaborazione lavorativa-imprenditoriale familiare ma tuttavia non spiega la ragione della privazione … di un pur minimo trattamento pensionistico e/o di una adeguata liquidazione”.
4 Secondo quanto rilevato dal giudice di legittimità, inoltre, la Corte di merito ha anche errato in quanto, pur valorizzando la componente compensativa dell'assegno divorzile, non ha adeguatamente esplicitato le ragioni del disposto aumento della prestazione con specifico riferimento al contributo fornito dalla coniuge alla vita familiare ed al nesso causale esistente tra il sacrificio (eventualmente) patito da quest'ultima e l'attuale squilibrio patrimoniale e reddituale delle parti.
Si è, quindi, pervenuti al presente giudizio di rinvio.
Nel rispetto di quanto indicato dalla Corte di cassazione, osserva, quindi, il
Collegio che nelle precedenti fasi del giudizio, non ha Controparte_1
mai giustificato adeguatamente la circostanza di aver accettato, al termine della sua pluriennale collaborazione part time nella libreria antiquaria del fratello, avvenuta nel mese di luglio 2019, unicamente la somma di € 12.500,00, corrispostale una tantum.
Come osservato dal giudice delle leggi, se, infatti, l'esistenza di un rapporto familiare può costituire la ragione dell'omessa regolarizzazione della sua prestazione lavorativa, l'esiguità della somma percepita a titolo di liquidazione, dimostra, per contro, che disponesse, già Controparte_1
dopo la separazione dall'ex coniuge, di risorse economiche adeguate e, comunque, tali da non indurla ad insistere per il riconoscimento di maggiori importi.
Né, nel corso del giudizio di merito, ha mai dedotto di Controparte_1
aver sacrificato altre, più redditizie, occasioni o prospettive di lavoro, per garantire al coniuge di esplicare al meglio la propria professionalità e che, in
5 definitiva, vi sia un nesso causale tra la propria ridotta attività lavorativa e quella dell'ex coniuge, tale da aver determinato l'attuale squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le parti.
Peraltro, la scelta difensiva contumaciale di nel giudizio Controparte_1
di legittimità e nel presente grado non consente di pervenire a diverse conclusioni sul punto.
In conclusione, quindi, ritenendosi che l'assegno divorzile come originariamente quantificato dal Tribunale nell'importo mensile di € 1.000,00
(oltre rivalutazione secondo gli indici Istat), assolva pienamente tanto alla sua funzione assistenziale, quanto a quella perequativo-compensativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8570/20 dev'essere Controparte_1
respinto.
Il tenore complessivo della decisione giustifica la condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite per il procedimento svoltosi davanti
[...]
alla Corte di cassazione e per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente provvedendo sul ricorso in riassunzione proposto da a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione Parte_1
depositata il 4.7.2023, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
8570/20 del Tribunale di Roma;
6 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.082,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per il giudizio di legittimità ed in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per il presente grado.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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